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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/10/2025, n. 2219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2219 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TARANTO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Taranto, nella persona del giudice dott. Claudio Casarano, all'esito dell'udienza di discussione del 22/10/2025 tenutasi nelle forme della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II grado iscritta al n. 4978/2023 RG promossa da
– rappresentato e difeso dall'Avv. Duilio Bellone De Grecis giusta nomina Parte_1
in atti
Contro
– rappresentato e difeso dall'Avv. Nicola Nardi CP_1
– PROV. DI TARANTO Controparte_2
LA CAUSA
I MOTIVI DI APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 358/2023 DEL GIUDICE DI PACE DI
TARANTO, PUBBLICATA IN DATA 20/04/2023
Il ha impugnato la sentenza n. 358/2023 del Giudice di Pace di nella parte Parte_1 Pt_1 in cui, accogliendo la domanda di annullamento della cartella esattoriale n. 106.2020.0010.241450000, dell'importo di € 300,87, ha ritenuto non provata la regolarità della notifica del presupposto verbale n.
P23553 del 20/05/2016 nei confronti dell'asserito trasgressore . CP_1
Conclude pertanto il per la riforma dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, per la Parte_1 conferma dell'efficacia della cartella di pagamento oggetto di causa. pagina 1 di 4 LE DIFESE DEL RESISTENTE
si è costituito in giudizio eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'interposto CP_1 appello per violazione del principio generale del giusto processo in quanto l'atto d'impugnazione risulta troppo prolisso;
nel merito eccepisce la cessazione della materia del contendere allegando che l'appellato ha inteso beneficiare della rottamazione quater prevista dalla Legge di Bilancio 2023 per le cartelle esattoriali insolute, tra le quali rientra inoltre quella oggetto di annullamento da parte del
Giudice di Pace con l'impugnata sentenza.
Conclude pertanto per il rigetto del gravame. Controparte_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Verificata la tempestività dell'interposto gravame e la regolarità delle notifiche, all'udienza del
10/04/2024 di prima comparizione delle parti veniva formulata proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.; alle successive udienze del 16/10/2024 e del 12/03/2024, su richiesta delle parti, la causa veniva rinviata per tentativo di bonario componimento.
All'udienza del 22/10/2025, all'esito dell'udienza di discussione tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa.
LA DECISIONE
INFONDATEZZA DELL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI INAMMISSIBILITA' DEL
VA
In via preliminare deve dichiararsi l'infondatezza dell'eccezione preliminare di inammissibilità dell'interposto gravame per asserita violazione del diritto di difesa per essere l'appello troppo prolisso e poco chiaro.
La tesi dell'appellato appare destituita di fondamento atteso che il ricorso in appello del Pt_1 ricorrente appare redatto in maniera lineare, in un numero contenuto di pagine e limitato all'esposizione dei motivi di appello strettamente funzionali all'oggetto di indagine devoluto all'esame di questo giudice.
Peraltro, tenendo conto del profilo eminentemente normativo, l'atto impugnatorio risulta predisposto in conformità al D.M. 110/2023, oltreché dell'art. 434 c.p.c., sia sotto il profilo contenutistico che sotto il profilo dimensionale.
Da ultimo, per completezza, si rileva altresì che l'inosservanza delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema relativo degli atti difensivi di parte – come disciplinati nel richiamato D.M. – giammai possono involgere in una declaratoria sulla validità e/o inammissibilità degli stessi (salvo il caso di atti pagina 2 di 4 “oscuri” non intelligibili), ma al più possono rilevare ai fini delle spese di lite (cfr. Cass., ord.
27552/2025).
FONDATEZZA DEL MOTIVO DI APPELLO – VALIDITA' DEL PROCESSO
NOTIFICATORIO RELATIVO AL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE AL
CODICE DELLA STRADA SOTTOSTANTE ALLA CARTELLA ESATORIALE
L'ente comunale ha impugnato il punto della sentenza di primo grado nella parte in cui ritiene nulla la notifica del verbale di accertamento presupposta alla cartella esattoriale opposta che – secondo l'argomentazione del giudice a quo – non sarebbe riferibile in maniera certa al detto verbale.
Dalla disamina del fascicolo di primo grado risulta, invece, che l'ente appellante ha prodotto ritualmente le copie conformi agli originali del Verbale di contestazione n. P40049, n. Reg.
23553/2016, dell'Avviso di ricevimento dell'atto giudiziario e della Comunicazione di Avvenuto
Deposito (CAD) sicché, sotto un primo profilo, il processo notificatorio può ritenersi validamente perfezionato ai sensi dell'art. 140 c.p.c.
Sotto altro profilo, in merito alla paventata assenza di prova della riferibilità della notifica al verbale oggetto di causa, palese è l'error in iudicando in cui è incorso il primo giudice, atteso che risulta documentalmente provato come l'Avviso di ricevimento dell'atto giudiziario riporti in alto il numero di cronologico del Verbale, N 38 / 8347 / 000; riporti il numero di raccomandata con il quale è stato spedito il plico, n. 78289557391-1; è altresì indicata la data di spedizione (28/06/2026) e l'Ufficio dal quale è stato inoltrato (Bologna CMP); inoltre sono riportati i codici del verbale, l'anno e il codice amministrativo del (P40049 /T 23553 / 2016 / L049). Parte_1
Tutti i dati identificativi del Verbale di contestazione si rinvengono altresì sulla CAD, anch'essa ritualmente spedita al destinatario.
Pertanto non v'è dubbio che nel caso di specie vi sia perfetta corrispondenza tra i dati identificativi riportati nell'Avviso di Ricevimento e nella CAD con quelli riportati nel verbale di accertamento oggetto di causa.
Come dire che non solo la notifica si è validatamente perfezionata nei confronti del destinatario, ma risulta per tabulas che tale notifica è riferibile in maniera univoca al verbale di accertamento che l'appellato assume (infondatamente) di non essergli mai stato notificato.
CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE – REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE DI
LITE PER IL PRINCIPIO DELLA C.D. SOCCOMBENZA VIRTUALE
pagina 3 di 4 Vagliata la fondatezza dell'appello proposto, nel caso di specie deve dichiararsi cessata la materia del contendere atteso che l'appellato ha optato la definizione agevolata, ex L. n. 197/2022 nella quale è ricompresa anche la cartella di pagamento n. 10620200010102450000 oggetto di opposizione.
Purtuttavia, stante la fondatezza nel merito del gravame proposto dall'amministrazione appellante, le spese di lite seguono il principio della “soccombenza virtuale” e sono liquidate come da dispositivo.
P.T.M.
Il Tribunale di Taranto, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello proposto dal Parte_1
avverso la sentenza n. 358/2023 del Giudice di Pace di , nei confronti di
[...] Pt_1 CP_1 disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
1) dichiara cessata la matteria del contendere;
2) accerta la validità della notifica del verbale di accertamento richiamato in parte motiva;
3) condanna il signor al pagamento in favore del delle spese del CP_1 Parte_1 doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 173,00 oltre Rimb. Forf
15%, CAP e IVA (se dovuta) e, per il secondo grado, in Euro 332,00 oltre Rimb. Forf 15%,
CAP e IVA (se dovuta) ed al rimborso del C.U. + diritti.
Taranto, 23-10-2025
Il Giudice dott. Claudio Casarano
Il presente provvedimento è stato redatto con l'assistenza del GOP Dott. Gioacchino Ficco
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