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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 21/10/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2881/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2881/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ravenna, via Casimpane n. 5/A, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Luciani presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Piazza Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ravenna, via Casimpane n. 5/A, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Versari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì, via Regnoli n. 88, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1) I figli minori sono congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso normativamente sanciti, con collocazione stabile e prevalente presso la madre nell'immobile sito in Ravenna via Casimpane n. 5/A dove hanno residenza;
2) La casa familiare sita in Ravenna, via Casimpane n. 5/A, unità immobiliare unica di proprietà dei genitori del sig. suddivisa in due distinte unità abitative indipendenti una delle quali Parte_1 abitata dai ricorrenti e dai minori nel corso della loro convivenza quale casa familiare, verrà pagina 1 di 5 assegnata alla madre ed il padre trasferirà altrove la propria residenza appena troverà una stabile collocazione. Il padre ha già asportato i suoi beni personali dalla casa familiare. Sin dalla firma di tale ricorso il padre si impegna a non entrare nella casa familiare se non in accordo ed autorizzata dalla madre. 3) Fermo restando l'indispensabile tutela da parte del padre della figura materna, per quanto concerne il diritto di visita e frequentazione del padre non collocatario, le parti stabiliscono concordemente il seguente calendario: in considerazione della tenera età dei minori il padre, nel Per_ rispetto delle loro abitudini e routine quotidiane, potrà tenere con sé i figli e a fine Per_2 settimana alternati dalle ore 16,30 del sabato quando li preleverà dalla casa della madre fino alla sera, dopo cena alle 20,00 del sabato quando li riporterà presso la casa familiare mentre la domenica potrà tenere con sé dalle ore 9,30 quando lo preleverà da casa della madre fino alle 20,00 Per_2 Per_ quando ivi lo riporterà mentre di domenica preleverà dalle ore 16.30 fino alla sera dopo cena alle Per_ ore 20 quando la riporterà presso la madre. Nella medesima settimana potrà tenere i figli e il lunedì successivo al week end non di sua competenza, dall'uscita dell'asilo alle ore 16,30 Per_2 dove li preleverà per riportarli a casa della madre alle 20,00 dopo cena. Al compimento dei 4 anni, Per_ prima poi pernotteranno presso il padre la notte fra sabato e domenica ed al sol fine di Per_2 garantire la serenità dei figli minori, il sig. si impegna a pernottare presso l'appartamento Pt_1 adeguatamente attrezzato, abitato dai nonni paterni i quali si trasferiranno per quella notte presso il domicilio del figlio a Savarna. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i minori nel fine Per_ settimana potrà tenere il figlio ed dall'uscita dell'asilo alle 16,30 del martedì e del Per_2 giovedì dove li preleverà per riportarli a casa alle 20,00 dopo cena. Le parti concordano che nel periodo in cui non c'è asilo, nei giorni infrasettimanali sopra indicati il padre, ove non lavori, potrà Per_ prendere alle ore 10 e alle ore 16.30. Il padre, inoltre, ove i rapporti col minore lo Per_2 permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potrà tenere con sé il figlio durante il Per_2 periodo delle vacanze estive per una settimana anche consecutiva a partire dall'età di quattro anni, nel Per_ periodo di permanenza verranno sospese le ordinarie visite. Quando raggiungerà l'età di 4 anni, salvo ragioni ostative inerenti la gestione della minore e ove i rapporti col minore lo permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potrà tenerla durante il periodo estivo per il medesimo tempo, ovvero una settimana anche consecutiva. Il padre si obbliga a comunicare, entro il 31 maggio di ogni anno, la settimana entro cui terrà i minori nel periodo estivo ed a mantenere i contatti telefonici con la madre in tali periodi. Anche la madre durante le vacanze estive avrà diritto di portare con sè i minori per 10 giorni di cui almeno una settimana consecutiva. In tale periodo le visite del padre verranno sospese e la madre in tale periodo garantirà che vengano mantenuti i contatti telefonici col padre. In merito alle festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 25 ed il 26 dicembre presso ciascun genitore così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio (con ciò intendendo che in un anno ogni Per_ genitore avrà un giorno fra il 25.12 e 26.12, ed un giorno fra 31.12.e 1.1). e , in tale Per_2 occasione salvo ragioni ostative inerenti la gestione della minore e ove i rapporti col minore lo permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potranno pernottare presso il padre, raggiunta l'età di 4 anni;
sino a tale data il padre potrà prelevare dalla casa materna alle ore 10,00 Per_2 Per_ per riaccompagnarlo alla casa materna alle ore 20,00 mentre verrà prelevata dalla casa materna dalle 16,30 ed ivi riportata alle 20,00. In merito alle festività Pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta presso ciascun genitore, con le medesime modalità ovvero Per_
e , in tale occasione salvo ragioni ostative inerenti la gestione della minore e ove i Per_2 rapporti col minore lo permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potranno pernottare presso il padre, raggiunta l'età di 4 anni;
sino a tale data il padre potrà prelevare dalla casa Per_2 Per_ materna alle ore 10,00 per riaccompagnarlo alla casa materna alle ore 20,00 mentre verrà prelevata dalla casa materna dalle 16,30 ed ivi riportata alle 20,00. Sempre dall'età di 4 anni, i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre 7 giorni ciascuno anche non consecutivi nelle festività Natalizie, e 3 giorni nelle festività Pasquali durante i quali verranno sospese le normali visite, pagina 2 di 5 e sempre che il padre non sia impegnato al lavoro. In tale periodo i genitori si impegnano a mantenere i contatti telefonici con l'altro genitore
4) Oltre a quanto stabilito ai precedenti punti, il padre, previa richiesta avanzata con congruo preavviso, al fine di evitare problemi di organizzazione, nonché compatibilmente con gli impegni e abitudini dei minori e senza che ciò comporti uno stravolgimento delle loro routine, potrà tenere con sé i figli per ulteriori tempi e momenti rispetto a quanto previsto al punto 3), previo accordo ed assenso della madre.
5) Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere il tempo a loro assegnato con i loro figli evitando di gestire in maniera sistematica e continuativa tali spazi lasciando i minori ai nonni, che devono mantenere un rapporto sano equilibrato con i nipoti, sempre tutelante e non svilente rispetto alle figure genitoriali e senza che i loro accudimento si sostituisca o diventi prevalente rispetto a quello dei genitori.
6) Il Sig. si obbliga a titolo dei mantenimento dei minori a versare alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
sul conto corrente bancario di quest'ultima, a lei intestato, entro il giorno 26 di ogni mese, la
[...] somma mensile di € 250,00(duecentocinquanta -euro) sempre a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio , a far corso dal mese di giugno 2025, nonché la somma mensile di € Per_2 250,00 (duecentocinquanta -euro) sempre a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia Per_
, a far corso dal mese di giugno 2025. Le dette somme saranno soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie necessarie e relative alla salute, allo sviluppo ed all'istruzione dei figli minori, verranno sostenute nella misura del 70% dal padre. Dette spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale attestante l'esborso. Le parti concordano, altresì, che dal momento in cui la Sig.ra Pt_2 reperirà un lavoro, le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e che verranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'esborso. Le parti per l'individuazione delle spese straordinarie e per le regole relative alle stesse richiamano e fanno proprio il protocollo del Tribunale di Ravenna specificando ad integrazione di quanto ivi previsto che devono considerarsi spese straordinarie che non richiedono un previo accordo la retta dell'asilo pubblico e convenzionato col pubblico, la mensa per i minori, uno sport con relativa attrezzatura, i corsi di lingue, centro estivo e gite scolastiche.
8) Le parti concordano e pattuiscono che l'assegno unico erogato dall'INPS quale forma di sostegno alle famiglie per la prole viene riconosciuto al 100% in favore della madre ed il padre si obbliga a rinunciare alla quota del 50% che sarebbe a lui spettante sin da quando è stato percepito dalla sig.ra nonché si obbliga a sottoscrivere e fornire tutta la documentazione necessaria ai fini della Pt_2 corresponsione della quota integrale dell'assegno unico da parte dell'INPS ad esclusivo favore della madre.
9) Dal 1.1.2026 la sig.ra si impegna ed obbliga al versamento della sola quota di propria Pt_2 spettanza delle utenze (luce e gas) relative all'unità abitativa assegnatale, rimanendo il resto a carico dei proprietari. Tramite appositi interventi tecnici o strumentazione le cui spese rimangono a carico dei proprietari dell'immobile dovrà essere reso possibile quantificare in maniera certa ed esatta i consumi relativi alla casa famigliare, ovvero agli spazi a lei assegnati, quindi con esclusione del garage. A tal fine i nonni paterni provvederanno a staccare in maniera non reversibile il proprio appartamento e tutte le stanze e parti di immobile non in uso alla madre dei minori dal contatore gas con operazione a norma di legge e certificata, che quindi non permetta una riattivazione senza possibilità di verifica della sig.ra nonché a posizionare a norma di legge e con apposita Pt_2 certificazione contatori che possano indicare i consumi reali della sola casa familiare, rimanendo a carico dei proprietari dell'immobile tutte le spese fisse della fornitura e degli impianti.
10)Le parti concordano e pattuiscono che ogni ulteriore aiuto e/o sostegno, comunque denominato, diverso dall'assegno unico di cui al precedente articolo, eventualmente riconosciuto a qualsiasi titolo pagina 3 di 5 dallo Stato e/o dal Datore di Lavoro e/o da qualsiasi Ente e/o Associazione e/o Fondazione purché in sostegno della prole, sarà riconosciuto al 100% in capo alla madre ed il padre si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che si individuerà come necessaria affinché la corresponsione delle somme avvenga a favore della madre. Le parti pattuiscono altresì che le spese straordinarie sostenute in favore della prole verranno invece detratte dai genitori sui propri rispettivi redditi nella misura in cui le stesse spese sono state da ciascuno affrontate. Si precisa che il padre dovrà pagare il 70% della retta dell'asilo e mensa sulla somma risultante a fronte della detrazione del bonus asilo che verrà percepito dalla madre., percentuale che passerà al 50% se la madre troverà lavoro. Il padre rinuncia agli arretrati del bonus asilo che sono stati percepiti dalla madre sino ad oggi.
11) Le parti prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei figli minori.
12) Le parti dichiarano di aver così regolato ogni loro questione economica fino al giorno della sottoscrizione e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni questione economica, impegnandosi a rimettere eventuali querele sporte. Ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale, così che la firma del presente ricorso da parte degli avvocati varrà anche quale rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale seppur considerando che la sig.ra priva di Pt_2 reddito, ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025 e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Per_3
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], riconosciuti da
[...] Persona_4 entrambi i genitori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 15.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati dei minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in Per_ punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e presso la madre, Per_2 assegnazione della casa familiare alla madre, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente, mantenimento dei minori e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale, nonché dell'accordo sulle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2881/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e Persona_3 Persona_4 presso la madre, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente, mantenimento dei minori e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
b) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice delegato relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Elena Orlandi Giudice dott.ssa Alessia Vicini Giudice delegato relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 2881/2025 R.G.V.G. promossa da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]C.F._1
Ravenna, via Casimpane n. 5/A, rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Luciani presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Ravenna, Piazza Kennedy n. 22, in virtù di procura allegata al ricorso e
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]C.F._2
Ravenna, via Casimpane n. 5/A, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Elena Versari presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Forlì, via Regnoli n. 88, in virtù di procura allegata al ricorso
RICORRENTI
CONCLUSIONI
“1) I figli minori sono congiuntamente affidati ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affidamento condiviso normativamente sanciti, con collocazione stabile e prevalente presso la madre nell'immobile sito in Ravenna via Casimpane n. 5/A dove hanno residenza;
2) La casa familiare sita in Ravenna, via Casimpane n. 5/A, unità immobiliare unica di proprietà dei genitori del sig. suddivisa in due distinte unità abitative indipendenti una delle quali Parte_1 abitata dai ricorrenti e dai minori nel corso della loro convivenza quale casa familiare, verrà pagina 1 di 5 assegnata alla madre ed il padre trasferirà altrove la propria residenza appena troverà una stabile collocazione. Il padre ha già asportato i suoi beni personali dalla casa familiare. Sin dalla firma di tale ricorso il padre si impegna a non entrare nella casa familiare se non in accordo ed autorizzata dalla madre. 3) Fermo restando l'indispensabile tutela da parte del padre della figura materna, per quanto concerne il diritto di visita e frequentazione del padre non collocatario, le parti stabiliscono concordemente il seguente calendario: in considerazione della tenera età dei minori il padre, nel Per_ rispetto delle loro abitudini e routine quotidiane, potrà tenere con sé i figli e a fine Per_2 settimana alternati dalle ore 16,30 del sabato quando li preleverà dalla casa della madre fino alla sera, dopo cena alle 20,00 del sabato quando li riporterà presso la casa familiare mentre la domenica potrà tenere con sé dalle ore 9,30 quando lo preleverà da casa della madre fino alle 20,00 Per_2 Per_ quando ivi lo riporterà mentre di domenica preleverà dalle ore 16.30 fino alla sera dopo cena alle Per_ ore 20 quando la riporterà presso la madre. Nella medesima settimana potrà tenere i figli e il lunedì successivo al week end non di sua competenza, dall'uscita dell'asilo alle ore 16,30 Per_2 dove li preleverà per riportarli a casa della madre alle 20,00 dopo cena. Al compimento dei 4 anni, Per_ prima poi pernotteranno presso il padre la notte fra sabato e domenica ed al sol fine di Per_2 garantire la serenità dei figli minori, il sig. si impegna a pernottare presso l'appartamento Pt_1 adeguatamente attrezzato, abitato dai nonni paterni i quali si trasferiranno per quella notte presso il domicilio del figlio a Savarna. Nelle settimane in cui il padre non terrà con sé i minori nel fine Per_ settimana potrà tenere il figlio ed dall'uscita dell'asilo alle 16,30 del martedì e del Per_2 giovedì dove li preleverà per riportarli a casa alle 20,00 dopo cena. Le parti concordano che nel periodo in cui non c'è asilo, nei giorni infrasettimanali sopra indicati il padre, ove non lavori, potrà Per_ prendere alle ore 10 e alle ore 16.30. Il padre, inoltre, ove i rapporti col minore lo Per_2 permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potrà tenere con sé il figlio durante il Per_2 periodo delle vacanze estive per una settimana anche consecutiva a partire dall'età di quattro anni, nel Per_ periodo di permanenza verranno sospese le ordinarie visite. Quando raggiungerà l'età di 4 anni, salvo ragioni ostative inerenti la gestione della minore e ove i rapporti col minore lo permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potrà tenerla durante il periodo estivo per il medesimo tempo, ovvero una settimana anche consecutiva. Il padre si obbliga a comunicare, entro il 31 maggio di ogni anno, la settimana entro cui terrà i minori nel periodo estivo ed a mantenere i contatti telefonici con la madre in tali periodi. Anche la madre durante le vacanze estive avrà diritto di portare con sè i minori per 10 giorni di cui almeno una settimana consecutiva. In tale periodo le visite del padre verranno sospese e la madre in tale periodo garantirà che vengano mantenuti i contatti telefonici col padre. In merito alle festività natalizie i minori trascorreranno ad anni alterni il 25 ed il 26 dicembre presso ciascun genitore così come il 31 dicembre ed il 1 gennaio (con ciò intendendo che in un anno ogni Per_ genitore avrà un giorno fra il 25.12 e 26.12, ed un giorno fra 31.12.e 1.1). e , in tale Per_2 occasione salvo ragioni ostative inerenti la gestione della minore e ove i rapporti col minore lo permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potranno pernottare presso il padre, raggiunta l'età di 4 anni;
sino a tale data il padre potrà prelevare dalla casa materna alle ore 10,00 Per_2 Per_ per riaccompagnarlo alla casa materna alle ore 20,00 mentre verrà prelevata dalla casa materna dalle 16,30 ed ivi riportata alle 20,00. In merito alle festività Pasquali i minori trascorreranno ad anni alterni, le giornate di Pasqua e Pasquetta presso ciascun genitore, con le medesime modalità ovvero Per_
e , in tale occasione salvo ragioni ostative inerenti la gestione della minore e ove i Per_2 rapporti col minore lo permettano ed abbia adeguata sistemazione abitativa, potranno pernottare presso il padre, raggiunta l'età di 4 anni;
sino a tale data il padre potrà prelevare dalla casa Per_2 Per_ materna alle ore 10,00 per riaccompagnarlo alla casa materna alle ore 20,00 mentre verrà prelevata dalla casa materna dalle 16,30 ed ivi riportata alle 20,00. Sempre dall'età di 4 anni, i minori potranno trascorrere con il padre e con la madre 7 giorni ciascuno anche non consecutivi nelle festività Natalizie, e 3 giorni nelle festività Pasquali durante i quali verranno sospese le normali visite, pagina 2 di 5 e sempre che il padre non sia impegnato al lavoro. In tale periodo i genitori si impegnano a mantenere i contatti telefonici con l'altro genitore
4) Oltre a quanto stabilito ai precedenti punti, il padre, previa richiesta avanzata con congruo preavviso, al fine di evitare problemi di organizzazione, nonché compatibilmente con gli impegni e abitudini dei minori e senza che ciò comporti uno stravolgimento delle loro routine, potrà tenere con sé i figli per ulteriori tempi e momenti rispetto a quanto previsto al punto 3), previo accordo ed assenso della madre.
5) Entrambi i genitori si impegnano a trascorrere il tempo a loro assegnato con i loro figli evitando di gestire in maniera sistematica e continuativa tali spazi lasciando i minori ai nonni, che devono mantenere un rapporto sano equilibrato con i nipoti, sempre tutelante e non svilente rispetto alle figure genitoriali e senza che i loro accudimento si sostituisca o diventi prevalente rispetto a quello dei genitori.
6) Il Sig. si obbliga a titolo dei mantenimento dei minori a versare alla Sig.ra Parte_1 Pt_2
sul conto corrente bancario di quest'ultima, a lei intestato, entro il giorno 26 di ogni mese, la
[...] somma mensile di € 250,00(duecentocinquanta -euro) sempre a titolo di contribuzione per il mantenimento del figlio , a far corso dal mese di giugno 2025, nonché la somma mensile di € Per_2 250,00 (duecentocinquanta -euro) sempre a titolo di contribuzione per il mantenimento della figlia Per_
, a far corso dal mese di giugno 2025. Le dette somme saranno soggette a rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT.
7) Le spese straordinarie necessarie e relative alla salute, allo sviluppo ed all'istruzione dei figli minori, verranno sostenute nella misura del 70% dal padre. Dette spese straordinarie verranno rimborsate al genitore che le ha anticipate, entro 15 giorni dalla presentazione della documentazione fiscale attestante l'esborso. Le parti concordano, altresì, che dal momento in cui la Sig.ra Pt_2 reperirà un lavoro, le spese straordinarie verranno sostenute nella misura del 50% ciascuno e che verranno rimborsate al coniuge che le ha anticipate entro 15 giorni dietro presentazione della documentazione fiscale attestante l'esborso. Le parti per l'individuazione delle spese straordinarie e per le regole relative alle stesse richiamano e fanno proprio il protocollo del Tribunale di Ravenna specificando ad integrazione di quanto ivi previsto che devono considerarsi spese straordinarie che non richiedono un previo accordo la retta dell'asilo pubblico e convenzionato col pubblico, la mensa per i minori, uno sport con relativa attrezzatura, i corsi di lingue, centro estivo e gite scolastiche.
8) Le parti concordano e pattuiscono che l'assegno unico erogato dall'INPS quale forma di sostegno alle famiglie per la prole viene riconosciuto al 100% in favore della madre ed il padre si obbliga a rinunciare alla quota del 50% che sarebbe a lui spettante sin da quando è stato percepito dalla sig.ra nonché si obbliga a sottoscrivere e fornire tutta la documentazione necessaria ai fini della Pt_2 corresponsione della quota integrale dell'assegno unico da parte dell'INPS ad esclusivo favore della madre.
9) Dal 1.1.2026 la sig.ra si impegna ed obbliga al versamento della sola quota di propria Pt_2 spettanza delle utenze (luce e gas) relative all'unità abitativa assegnatale, rimanendo il resto a carico dei proprietari. Tramite appositi interventi tecnici o strumentazione le cui spese rimangono a carico dei proprietari dell'immobile dovrà essere reso possibile quantificare in maniera certa ed esatta i consumi relativi alla casa famigliare, ovvero agli spazi a lei assegnati, quindi con esclusione del garage. A tal fine i nonni paterni provvederanno a staccare in maniera non reversibile il proprio appartamento e tutte le stanze e parti di immobile non in uso alla madre dei minori dal contatore gas con operazione a norma di legge e certificata, che quindi non permetta una riattivazione senza possibilità di verifica della sig.ra nonché a posizionare a norma di legge e con apposita Pt_2 certificazione contatori che possano indicare i consumi reali della sola casa familiare, rimanendo a carico dei proprietari dell'immobile tutte le spese fisse della fornitura e degli impianti.
10)Le parti concordano e pattuiscono che ogni ulteriore aiuto e/o sostegno, comunque denominato, diverso dall'assegno unico di cui al precedente articolo, eventualmente riconosciuto a qualsiasi titolo pagina 3 di 5 dallo Stato e/o dal Datore di Lavoro e/o da qualsiasi Ente e/o Associazione e/o Fondazione purché in sostegno della prole, sarà riconosciuto al 100% in capo alla madre ed il padre si obbliga sin da ora a sottoscrivere tutta la documentazione che si individuerà come necessaria affinché la corresponsione delle somme avvenga a favore della madre. Le parti pattuiscono altresì che le spese straordinarie sostenute in favore della prole verranno invece detratte dai genitori sui propri rispettivi redditi nella misura in cui le stesse spese sono state da ciascuno affrontate. Si precisa che il padre dovrà pagare il 70% della retta dell'asilo e mensa sulla somma risultante a fronte della detrazione del bonus asilo che verrà percepito dalla madre., percentuale che passerà al 50% se la madre troverà lavoro. Il padre rinuncia agli arretrati del bonus asilo che sono stati percepiti dalla madre sino ad oggi.
11) Le parti prestano sin da ora reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto dei figli minori.
12) Le parti dichiarano di aver così regolato ogni loro questione economica fino al giorno della sottoscrizione e di non aver più nulla a pretendere l'una dall'altra per ogni questione economica, impegnandosi a rimettere eventuali querele sporte. Ogni parte provvederà al pagamento del proprio legale, così che la firma del presente ricorso da parte degli avvocati varrà anche quale rinuncia alla solidarietà prevista dalla legge professionale seppur considerando che la sig.ra priva di Pt_2 reddito, ha chiesto l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 30/06/2025 e hanno congiuntamente Parte_1 Parte_2 domandato di regolamentare l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli Per_3
nato a [...] il [...] e nata a [...] il [...], riconosciuti da
[...] Persona_4 entrambi i genitori, nonché i rapporti economico-patrimoniali fra essi genitori, alle condizioni sopra riportate in corsivo.
Sostituita l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Giudice relatore delegato con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., acquisito il parere favorevole del P.M. sulla domanda congiunta proposta dalle parti, con ordinanza depositata il 15.10.2025 la causa è stata rimessa in decisione al
Collegio.
Tanto premesso, il Collegio osserva che gli accordi conclusi dalle parti risultano conformi agli interessi tutelati dei minori e non si appalesano contrari a norme imperative o di ordine pubblico.
Sussistono, pertanto, i presupposti affinché il Tribunale omologhi gli accordi intercorsi tra le parti in Per_ punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e presso la madre, Per_2 assegnazione della casa familiare alla madre, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente, mantenimento dei minori e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale, nonché dell'accordo sulle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
2881/2025 R.G.V.G., così provvede:
a) OMOLOGA gli accordi intervenuti tra le parti, sopra riportati in corsivo e da intendersi qui trascritti, in punto di affidamento condiviso e collocamento prevalente dei figli e Persona_3 Persona_4 presso la madre, assegnazione della casa familiare, rapporto dei figli con il genitore non collocatario in via prevalente, mantenimento dei minori e attribuzione alla madre dell'assegno unico universale e prende atto degli ulteriori accordi di cui alla domanda congiunta non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione della responsabilità genitoriale;
b) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti sulle spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 21 ottobre 2025
Il Giudice delegato relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
Sentenza redatta con la collaborazione della GOP dott.ssa Paola Poli
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