Articolo 1 della Legge 22 novembre 1967, n. 1176
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31 dicembre 1967
Art. 1. Articolo unico

Il numero 4) del primo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , e' sostituito dal seguente:
"4) coloro che, per il loro comportamento, siano ritenuti dediti a favorire o a sfruttare la prostituzione o la tratta delle donne o la corruzione dei minori, ad esercitare il contrabbando, ovvero a esercitare il traffico illecito di sostanze tossiche o stupefacenti o ad agevolarne dolosamente l'uso, o a gestire abitualmente bische clandestine, o infine ad esercitare abitualmente scommesse abusive nelle corse".

Entrata in vigore il 31 dicembre 1967