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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 25/11/2025, n. 346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 346 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5166/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portogruaro (VE), via Zappetti n. 1/I;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Portogruaro (VE), via Zappetti n. 1/I;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Stino di Livenza (VE),
in data 15.03.2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di codesto
Comune (Anno 2008, Numero 1, Parte I^);
separati con sentenza n. 82/2025 (passata in giudicato il 14/02/2025);
con i seguenti figli: nato il [...]; Persona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in San Controparte_1 Controparte_2
Stino di Livenza (VE), in data 15.03.2008, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di codesto Comune Anni 2008, Numero 1, Parte I^; 2) confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in San Stino di Livenza (VE), via IV
Novembre n. 5/int. 4 (così catastalmente censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Santo Stino di Livenza: Fg. 38, M.N. 222, Sub 4, Via IV Novembre n.
5, P. T- 2, Cat. A/3, Cl. 3, Vani 5,5, R.C. € 244,28), alla signora , Controparte_1
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinché ci viva con il figlio . Il Per_1
signor continuerà a corrispondere all'istituto bancario le rate del CP_2
mutuo ipotecario gravante su detto immobile, di cui dunque si accolla integralmente il pagamento, sino alla sua totale estinzione, senza nulla richiedere alla signora a titolo di rimborso, nemmeno per la quota- CP_1
parte; 3) confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione e residenza prevalenti presso la madre nella casa familiare sita in San Stino di Livenza (VE), via IV Novembre n. 5/int. 4, con le modalità di visita e di frequentazione del minore con ciascun genitore sì come stabilite in sede di separazione, ovvero: • il padre potrà vedere e tenere con sé
il figlio quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-
scolastici del minore e lavorativi del padre, previo congruo avviso telefonico alla madre, con prelevamento e riaccompagnamento del minore, da e presso l'abitazione materna, a sua cura. Ciascun genitore si occuperà, nel proprio turno di frequentazione, degli impegni e delle attività quotidiane del figlio scolastiche, extrascolastiche, ricreative ed eventualmente sportive;
• durante le festività natalizie, trascorrerà una settimana con ciascun genitore (da Per_1
inizio vacanze al 31.12. con un genitore, e dal 31.12. al 6 gennaio, ovvero al rientro a scuola, con l'altro) in via alternata negli anni;
parimenti, durante le festività pasquali il minore godrà di 3 giorni con ciascun genitore, alterandosi
2 gli stessi negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Relativamente
al periodo estivo, i genitori concordano di stabilire di anno in anno, entro la fine del mese di maggio, i periodi che il minore trascorrerà con ciascun genitore,
fermo restando che il padre potrà comunque godere di due settimane, anche non consecutive, con il figlio;
• le festività religiose e civili di un giorno e i ponti festivi verranno alternati negli anni tra i genitori. 4) Confermarsi la contribuzione al mantenimento ordinario del figlio, a carico del padre, nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, da corrispondere in forma tracciabile alla madre entro il giorno 10 di ogni mese,
mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per verranno Per_1
ripartite al 50% tra i genitori, beneficiando ognuno, nella medesima percentuale, delle relative detrazioni fiscali, ove applicabili. 5) Confermarsi
parimenti la percezione al 100% da parte della madre dell' Parte_1
per il figlio minore. 6) I signori e
[...] Controparte_1 CP_2
dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si
[...]
debbono reciprocamente a titolo di assegno divorzile. 7) I coniugi prestano sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore. 8) Le parti dichiarano di prestare piena acquiescenza avverso l'emananda sentenza,
rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento. 9) Spese e compensi legali nella misura del 50% ciascuno. 10) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di San Stino di Livenza (VE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
3 All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da CP_1
e in San Stino di Livenza, in data
[...] Controparte_2
15/03/2008.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 1, parte I) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 25/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
4 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pordenone
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott.ssa Giulia Dal Pos Giudice rel.
dott. Chiara Ilaria Risolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 5166/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 C.F._1
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Portogruaro (VE), via Zappetti n. 1/I;
ricorrente e
(C.F. , con il patrocinio Controparte_2 C.F._2
dell'avv.to SEGAT ALESSANDRA, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Portogruaro (VE), via Zappetti n. 1/I;
ricorrente i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in San Stino di Livenza (VE),
in data 15.03.2008, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di codesto
Comune (Anno 2008, Numero 1, Parte I^);
separati con sentenza n. 82/2025 (passata in giudicato il 14/02/2025);
con i seguenti figli: nato il [...]; Persona_1
e con il parere favorevole del Pubblico Ministero presso il Tribunale
1 OGGETTO: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI: come da ricorso e cioè “1) dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e in San Controparte_1 Controparte_2
Stino di Livenza (VE), in data 15.03.2008, trascritto nel registro degli Atti di
Matrimonio di codesto Comune Anni 2008, Numero 1, Parte I^; 2) confermarsi l'assegnazione della casa familiare sita in San Stino di Livenza (VE), via IV
Novembre n. 5/int. 4 (così catastalmente censita al Catasto Fabbricati del
Comune di Santo Stino di Livenza: Fg. 38, M.N. 222, Sub 4, Via IV Novembre n.
5, P. T- 2, Cat. A/3, Cl. 3, Vani 5,5, R.C. € 244,28), alla signora , Controparte_1
con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, affinché ci viva con il figlio . Il Per_1
signor continuerà a corrispondere all'istituto bancario le rate del CP_2
mutuo ipotecario gravante su detto immobile, di cui dunque si accolla integralmente il pagamento, sino alla sua totale estinzione, senza nulla richiedere alla signora a titolo di rimborso, nemmeno per la quota- CP_1
parte; 3) confermarsi l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i Per_1
genitori, con collocazione e residenza prevalenti presso la madre nella casa familiare sita in San Stino di Livenza (VE), via IV Novembre n. 5/int. 4, con le modalità di visita e di frequentazione del minore con ciascun genitore sì come stabilite in sede di separazione, ovvero: • il padre potrà vedere e tenere con sé
il figlio quando lo vorrà, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra-
scolastici del minore e lavorativi del padre, previo congruo avviso telefonico alla madre, con prelevamento e riaccompagnamento del minore, da e presso l'abitazione materna, a sua cura. Ciascun genitore si occuperà, nel proprio turno di frequentazione, degli impegni e delle attività quotidiane del figlio scolastiche, extrascolastiche, ricreative ed eventualmente sportive;
• durante le festività natalizie, trascorrerà una settimana con ciascun genitore (da Per_1
inizio vacanze al 31.12. con un genitore, e dal 31.12. al 6 gennaio, ovvero al rientro a scuola, con l'altro) in via alternata negli anni;
parimenti, durante le festività pasquali il minore godrà di 3 giorni con ciascun genitore, alterandosi
2 gli stessi negli anni il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo. Relativamente
al periodo estivo, i genitori concordano di stabilire di anno in anno, entro la fine del mese di maggio, i periodi che il minore trascorrerà con ciascun genitore,
fermo restando che il padre potrà comunque godere di due settimane, anche non consecutive, con il figlio;
• le festività religiose e civili di un giorno e i ponti festivi verranno alternati negli anni tra i genitori. 4) Confermarsi la contribuzione al mantenimento ordinario del figlio, a carico del padre, nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili annualmente su base Istat, da corrispondere in forma tracciabile alla madre entro il giorno 10 di ogni mese,
mentre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per verranno Per_1
ripartite al 50% tra i genitori, beneficiando ognuno, nella medesima percentuale, delle relative detrazioni fiscali, ove applicabili. 5) Confermarsi
parimenti la percezione al 100% da parte della madre dell' Parte_1
per il figlio minore. 6) I signori e
[...] Controparte_1 CP_2
dichiarano di essere economicamente indipendenti, pertanto nulla si
[...]
debbono reciprocamente a titolo di assegno divorzile. 7) I coniugi prestano sin da ora l'autorizzazione al rilascio e/o al rinnovo del passaporto e/o di ogni altro documento valido per l'espatrio, anche per il figlio minore. 8) Le parti dichiarano di prestare piena acquiescenza avverso l'emananda sentenza,
rinunciando ai termini per impugnare il provvedimento. 9) Spese e compensi legali nella misura del 50% ciascuno. 10) Ordinarsi all'Ufficiale di Stato Civile
del Comune di San Stino di Livenza (VE) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 14/11/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle condizioni riportate in epigrafe.
3 All'udienza di comparizione le parti hanno confermato di non volersi riconciliare e di volere ottenere una pronuncia di divorzio alle condizioni sopra riportate. Hanno, inoltre, rinunciato all'impugnazione della sentenza.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così
provvede:
dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da CP_1
e in San Stino di Livenza, in data
[...] Controparte_2
15/03/2008.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di San Stino di Livenza di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2008, atto 1, parte I) e agli ulteriori incombenti di Legge.
Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
Compensa tra le parti le spese di procedura;
Così deciso in Pordenone, in data 25/11/2025
IL GIUDICE REL. IL PRESIDENTE
dott.ssa Giulia Dal Pos dott. Giorgio Cozzarini
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