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Sentenza 10 ottobre 2024
Sentenza 10 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 10/10/2024, n. 3544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3544 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 4823/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa TANIA VETTORE Presidente
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est.
Dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4824/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Prete, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mirano (VE), via Belvedere n. 2/A;
ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa CP_1 C.F._2
Borgo e Alessandro Menin, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in San Donà di Piave, via
Nazario Sauro 20;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2024, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole nata dalla relazione sentimentale con il sig. . Esponeva di aver convissuto more uxorio con il resistente;
che CP_1 da tale relazione erano nati i figli in data 21.11.2007 e in data 28.03.2015; che la relazione Per_1 Per_2 di convivenza si era deteriorata e poi interrotta a causa per volontà del sig. ; che quest'ultimo CP_1 aveva assunto atteggiamenti ostili nei suoi confronti, non rendendola più partecipe delle decisioni di gestione riguardanti i figli e rendendo di fatto impossibile ogni forma di comunicazione dei genitori nell'interesse della prole.
Ciò premesso, in estrema sintesi, la ricorrente domandava: a) l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione della casa familliare sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M alla madre poiché di sua esclusiva proprietà; c) la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli secondo il calendario e i tempi meglio precisati nel ricorso;
d) la previsione dell'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, CP_1 la somma mensile di euro 950,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
e) l'attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre.
Il resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avversaria di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori nonché di assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Chiedeva poi: la collocazione del minore in via prevalente presso la madre e quella di in via prevalente Per_2 Per_1 presso il padre;
la ripartizione dei tempi di frequentazione genitori/figli secondo il calendario indicato in atti;
la previsione dell'obbligo di mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nonché la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno.
All'udienza di comparizione delle parti del 09.07.2024, dopo aver sentito entrambi i genitori, il Giudice si riservava di formulare una proposta conciliativa della lite.
Con successiva ordinanza del 12.07.2024 il Giudice articolava la seguente proposta di bonario compimento della lite:
“-affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
-collocazione prevalente del minore presso la madre alla quale va assegnata la casa famigliare di Per_2 sua esclusiva proprietà sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M;
-collocazione prevalente del minore presso il padre con il quale vivrà presso l'abitazione della Per_1 nonna paterna sita in Mira, in via Bastie 7/B;
-libera facoltà delle parti di accordarsi in ordine ai tempi di visita e frequentazione dei figli, ferma, in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario un weekend a settimane alterne, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi dai genitori) per ogni settimana;
rispetto al periodo delle vacanze, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
-obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio maggiore durante i tempi di Per_1 permanenza dello stesso presso ciascuno di essi;
-obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore entro il 5 giorno di ogni mese, un assegno mensile nella somma Per_2 di euro 400,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
-obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale del 20.09.2019; Per_2
-spese straordinarie nell'interesse del figlio ripartite nella misura del 70% a carico del padre e nella Per_1 misura del 30% a carico della madre;
-consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori;
-spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Alla successiva udienza del 26.09.2024 le parti dichiaravano di aderire alla suddetta proposta conciliativa, chiedendo tuttavia tre modifiche mediante la previsione: dell'aumento dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio ad euro 450,00 mensili, della ripartizione delle spese straordinarie Per_2 nella misura del 50% tra ciascun genitore anche per il figlio della attribuzione dell'assegno unico Per_1 alla madre in via esclusiva.
Il Giudice tenuto conto delle richieste delle parti riformulava la proposta conciliativa nei seguenti termini:
“-affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
-collocazione prevalente del minore presso la madre alla quale va assegnata la casa famigliare di Per_2 sua esclusiva proprietà sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M;
-collocazione prevalente del minore presso il padre;
Per_1
-libera facoltà delle parti di accordarsi in ordine ai tempi di visita e frequentazione dei figli, ferma, in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario un weekend a settimane alterne, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi dai genitori) per ogni settimana;
rispetto al periodo delle vacanze, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio maggiore durante i tempi di Per_1 permanenza dello stesso presso ciascuno di essi;
-obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore entro il 5 giorno di ogni mese, un assegno mensile nella somma Per_2 di euro 450,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
-obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figli e come da protocollo del Tribunale del 20.09.2019; Per_2 Per_1
-attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre, sig.ra Parte_1
-consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori;
-spese di lite interamente compensate tra le parti”.
I Procuratori delle parti dichiaravano quindi di accettare la proposta conciliativa del giudice e precisavano le conclusioni come da suddetta proposta.
La causa veniva infine rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni con note telematica del 04.10.2024 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
****
Osserva il Tribunale che va recepita che vanno recepite le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore alle quali le parti hanno aderito.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 4823/2023 R.G, così provvede:
- dispone l'affidamento della prole minore ad entrambi i genitori;
- dispone la collocazione prevalente del minore presso la madre alla quale va assegnata la Per_2 casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M;
- dispone la collocazione prevalente del minore presso il padre;
Per_1
- dispone che le parti siano di libere di accordarsi in ordine ai tempi di visita e frequentazione dei figli, ferma in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario un weekend a settimane alterne, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi dai genitori) per ogni settimana;
rispetto al periodo delle vacanze, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal
30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- dispone l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio durante i Per_1 tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi;
- dispone l'obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio entro il 5 giorno di ogni mese, un assegno mensile nella Per_2 somma di euro 450,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
- dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli e come da protocollo del Tribunale del Per_2 Per_1
20.09.2019;
- dispone che l'assegno unico sia attribuito in via esclusiva alla madre, sig.ra ; Parte_1
- prende atto del consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 07.10.2024 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Venezia, in composizione collegiale, composto dai Magistrati:
Dott.ssa TANIA VETTORE Presidente
Dott. MATTEO DEL VESCO Giudice rel. ed est.
Dott. VINCENZO CILIBERTI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4824/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Prete, Parte_1 C.F._1 con domicilio eletto presso lo studio della stessa in Mirano (VE), via Belvedere n. 2/A;
ricorrente
contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Luisa CP_1 C.F._2
Borgo e Alessandro Menin, con domicilio eletto presso lo studio degli stessi in San Donà di Piave, via
Nazario Sauro 20;
resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO presso la Procura della Repubblica di Venezia;
Intervenuto per legge
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.03.2024, adiva l'intestato Tribunale per ottenere la Parte_1 regolamentazione del regime di affidamento, visita e mantenimento della prole nata dalla relazione sentimentale con il sig. . Esponeva di aver convissuto more uxorio con il resistente;
che CP_1 da tale relazione erano nati i figli in data 21.11.2007 e in data 28.03.2015; che la relazione Per_1 Per_2 di convivenza si era deteriorata e poi interrotta a causa per volontà del sig. ; che quest'ultimo CP_1 aveva assunto atteggiamenti ostili nei suoi confronti, non rendendola più partecipe delle decisioni di gestione riguardanti i figli e rendendo di fatto impossibile ogni forma di comunicazione dei genitori nell'interesse della prole.
Ciò premesso, in estrema sintesi, la ricorrente domandava: a) l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre;
b) l'assegnazione della casa familliare sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M alla madre poiché di sua esclusiva proprietà; c) la regolamentazione del regime di frequentazione padre/figli secondo il calendario e i tempi meglio precisati nel ricorso;
d) la previsione dell'obbligo del sig. di corrispondere, a titolo di contributo al mantenimento per i figli, CP_1 la somma mensile di euro 950,00, oltre rivalutazione ISTAT, oltre al pagamento del 70% delle spese straordinarie;
e) l'attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre.
Il resistente si costituiva in giudizio aderendo alla domanda avversaria di affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori nonché di assegnazione della casa familiare alla ricorrente. Chiedeva poi: la collocazione del minore in via prevalente presso la madre e quella di in via prevalente Per_2 Per_1 presso il padre;
la ripartizione dei tempi di frequentazione genitori/figli secondo il calendario indicato in atti;
la previsione dell'obbligo di mantenimento diretto dei figli da parte dei genitori nonché la ripartizione delle spese straordinarie nella misura del 50% per ciascuno.
All'udienza di comparizione delle parti del 09.07.2024, dopo aver sentito entrambi i genitori, il Giudice si riservava di formulare una proposta conciliativa della lite.
Con successiva ordinanza del 12.07.2024 il Giudice articolava la seguente proposta di bonario compimento della lite:
“-affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
-collocazione prevalente del minore presso la madre alla quale va assegnata la casa famigliare di Per_2 sua esclusiva proprietà sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M;
-collocazione prevalente del minore presso il padre con il quale vivrà presso l'abitazione della Per_1 nonna paterna sita in Mira, in via Bastie 7/B;
-libera facoltà delle parti di accordarsi in ordine ai tempi di visita e frequentazione dei figli, ferma, in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario un weekend a settimane alterne, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi dai genitori) per ogni settimana;
rispetto al periodo delle vacanze, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
-obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio maggiore durante i tempi di Per_1 permanenza dello stesso presso ciascuno di essi;
-obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore entro il 5 giorno di ogni mese, un assegno mensile nella somma Per_2 di euro 400,00, con decorrenza dal mese di luglio 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
-obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figlio come da protocollo del Tribunale del 20.09.2019; Per_2
-spese straordinarie nell'interesse del figlio ripartite nella misura del 70% a carico del padre e nella Per_1 misura del 30% a carico della madre;
-consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori;
-spese di lite interamente compensate tra le parti”.
Alla successiva udienza del 26.09.2024 le parti dichiaravano di aderire alla suddetta proposta conciliativa, chiedendo tuttavia tre modifiche mediante la previsione: dell'aumento dell'assegno dovuto dal padre per il mantenimento del figlio ad euro 450,00 mensili, della ripartizione delle spese straordinarie Per_2 nella misura del 50% tra ciascun genitore anche per il figlio della attribuzione dell'assegno unico Per_1 alla madre in via esclusiva.
Il Giudice tenuto conto delle richieste delle parti riformulava la proposta conciliativa nei seguenti termini:
“-affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori;
-collocazione prevalente del minore presso la madre alla quale va assegnata la casa famigliare di Per_2 sua esclusiva proprietà sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M;
-collocazione prevalente del minore presso il padre;
Per_1
-libera facoltà delle parti di accordarsi in ordine ai tempi di visita e frequentazione dei figli, ferma, in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario un weekend a settimane alterne, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi dai genitori) per ogni settimana;
rispetto al periodo delle vacanze, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal 30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio maggiore durante i tempi di Per_1 permanenza dello stesso presso ciascuno di essi;
-obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra a titolo di contributo al CP_1 Parte_1 mantenimento del figlio minore entro il 5 giorno di ogni mese, un assegno mensile nella somma Per_2 di euro 450,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
-obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse del figli e come da protocollo del Tribunale del 20.09.2019; Per_2 Per_1
-attribuzione dell'assegno unico in via esclusiva alla madre, sig.ra Parte_1
-consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori;
-spese di lite interamente compensate tra le parti”.
I Procuratori delle parti dichiaravano quindi di accettare la proposta conciliativa del giudice e precisavano le conclusioni come da suddetta proposta.
La causa veniva infine rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero rassegnava le sue conclusioni con note telematica del 04.10.2024 chiedendo l'accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti.
****
Osserva il Tribunale che va recepita che vanno recepite le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice istruttore alle quali le parti hanno aderito.
L'accordo raggiunto dalle parti in corso di causa giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando nella causa n. 4823/2023 R.G, così provvede:
- dispone l'affidamento della prole minore ad entrambi i genitori;
- dispone la collocazione prevalente del minore presso la madre alla quale va assegnata la Per_2 casa familiare di sua esclusiva proprietà sita in Mira (VE) via Bastie n. 122/M;
- dispone la collocazione prevalente del minore presso il padre;
Per_1
- dispone che le parti siano di libere di accordarsi in ordine ai tempi di visita e frequentazione dei figli, ferma in caso di contestazione, la seguente regolamentazione: ciascun figlio trascorrerà con il genitore non collocatario un weekend a settimane alterne, dal venerdì dopo scuola sino al lunedì mattina, oltre a due pomeriggi infrasettimanali (da individuarsi dai genitori) per ogni settimana;
rispetto al periodo delle vacanze, i figli trascorreranno con ciascun genitore sette giorni consecutivi durante le vacanze di Natale, alternando negli anni il periodo dal 23/12 al 30/12 e dal
30/12 al 06/01 successivo;
tre giorni consecutivi durante le vacanze pasquali, alternando negli anni i periodi da venerdì a Domenica di Pasqua e da lunedì dell'Angelo al mercoledì successivo;
i giorni di festività nazionale e/o ponti saranno alternati di anno in anno tra i genitori;
quindici giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive da concordare tra i genitori entro il 31.05 di ogni anno;
- dispone l'obbligo dei genitori di provvedere al mantenimento diretto del figlio durante i Per_1 tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di essi;
- dispone l'obbligo del sig. di versare in favore della sig.ra , a titolo di contributo CP_1 Parte_1 al mantenimento del figlio entro il 5 giorno di ogni mese, un assegno mensile nella Per_2 somma di euro 450,00, con decorrenza dal mese di ottobre 2024, oltre rivalutazione annuale
ISTAT;
- dispone l'obbligo di ciascun genitore di contribuire nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse dei figli e come da protocollo del Tribunale del Per_2 Per_1
20.09.2019;
- dispone che l'assegno unico sia attribuito in via esclusiva alla madre, sig.ra ; Parte_1
- prende atto del consenso dei genitori al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti nonché di quelli dei minori;
- dichiara interamente compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso il 07.10.2024 dal Tribunale civile di Venezia, come sopra composto e riunito in Camera di consiglio.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Matteo Del Vesco dott.ssa Tania Vettore