Sentenza 4 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 04/05/2025, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3386 / 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale "I'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite".
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa di lavoro promossa da:
'con l'Avv. MAZZIA GIOVANNI Parte 1
parte ricorrente
CONTRO
CP 1, con l'Avv. MARCELLO CARNOVALE;
CP 2, AVV. CORALLINI GIACOMO;
Parte resistente
lavoro/prev.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.10.2019 parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 03420199006091127000 notificata contenente l'avviso di addebito n. il 20.9.2019,
33420150003927128000 afferente a contributi dovuti a titolo di gestione separata per l'anno 2008.
Ha eccepito la prescrizione dei crediti contributivi dedotti per decorso del termine di prescrizione quinquennale.
Si sono costituiti in giudizio CP_2 e CP 1, contestando, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva e, nel merito, l'infondatezza del ricorso di cui hanno chiesto il rigetto.
Istruita per il tramite della documentazione prodotta, all'esito della trattazione cartolare, all'udienza odierna, la controversia è stata decisa con la presente sentenza.
§§§§
Preliminarmente occorre dichiarare che sussiste la legittimazione passiva dell' pur dopo la pronuncia delle Sezioni Unite Controparte_3
della Corte di Cassazione (Cass., Sez. Un., 7514/2022). Ed infatti, mentre la questione risolta dalla Suprema Corte era relativa all'individuazione del giusto contraddittore nell'ipotesi in cui l'opponente, pur chiedendo nella sostanza solo l'accertamento negativo del credito contributivo previdenziale, avesse proposto ricorso nei soli confronti del soggetto incaricato della riscossione, nel presente caso, parte ricorrente ha proposto opposizione direttamente avverso
l'intimazione di pagamento, atto emesso dall' CP_2 cui è demandata la fase di recupero del credito dopo la notifica del titolo del quale ha chiesto l'annullamento. Ne consegue che deve essere rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del concessionario. Analogamente, deve dichiararsi la legittimazione passiva dell'ente impositore in ragione della titolarità in capo allo stesso dei crediti azionati.
In via preliminare e assorbente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Invero, l'avviso di addebito n. 334 20150003927128000 sotteso all'intimazione opposta, è stato automaticamente annullato a norma dell'art. 1, commi 222 e ss., della l. n. 197 del 2022, in quanto di importo inferiore a 1.000 euro e affidato dall'ente previdenziale all'agente della riscossione nell'arco di tempo compreso fra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2015.
Ed infatti, ai sensi dell'art. 1, comma 222, della legge 29 dicembre 2022 n. 197
"Sono automaticamente annullati, alla data del 31 marzo 2023, i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015 dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali (...)".
Prevedendo un nuovo stralcio dei debiti affidati agli agenti della riscossione, la I.
n. 197 del 2022 ripropone una misura di tenore analogo anche se non
-
perfettamente identico a quelle adottate in precedenza con le disposizioni di
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cui all'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018 e all'articolo 4, commi da 4 a 9, del d.l. n.
41 del 2021, conv. in I. n. 69 del 2021.
Con riferimento all'analoga fattispecie di cui all'art. 4 del d.l. n. 119 cit., in particolare, la Suprema Corte ha chiarito che si tratta di un annullamento che opera in via automatica e ipso iure in presenza dei presupposti di legge e, quanto ai debiti litigiosi, determina l'estinzione del processo per cessata materia del contendere senza che assuma rilievo neppure la mancata adozione del provvedimento di sgravio. Si tratta, invero, di atto meramente dichiarativo e assolutamente dovuto, giacché previsto dalla citata disposizione al fine di consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili nell'ambito dei rapporti tra l'agente della riscossione e gli enti impositori (cfr.
Cass. n. 15471 del 2019, in motivazione). Quanto all'istituto disciplinato dalla I. n. 197/2022, trattandosi di annullamento automatico che opera in presenza di presupposti legali (debito fino a 1.000 euro risultante da singolo carico affidato all'agente della riscossione dal 1° gennaio
2000 al 31 dicembre 2015) rilevabili anche d'ufficio e ricorrenti nel caso di specie, deve farsi luogo alla declaratoria di parziale cessazione della materia del contendere (cfr. Cass. n. 9078 del 2024, proprio in tema di annullamento automatico dei carichi previsto dalla I. n. 197 del 2022, che si richiama a Cass.
n. 35535 del 2023, Cass. n. 32772 del 2023 e Cass. n. 18413 del 2023), essendo sopraggiunto un fatto - l'introduzione della norma sopra citata - idoneo a privare le parti di ogni interesse ad una pro-nuncia sul merito della res litigiosa.
In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, gli artt. 222 e ss. dell'art. 1 della I. n. 197 cit. non disciplinano in modo specifico la materia delle spese del processo in cui sia stata dichiarata cessata la materia del contendere in seguito ad annullamento automatico dei debiti inferiori ai mille euro.
Tuttavia, la Suprema Corte ha affermato - e più volte ribadito - che nell'analoga fattispecie contemplata dall'art. 4 del d.l. n. 119 del 2018, poiché viene in considerazione una ipotesi di definizione ope legis della controversia, le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti (cfr. ex multis
Cass. n. 11410 del 2019, Cass. n. 15471 del 2019 e Cass. n. 24853 del 2022).
Pertanto, non vi è spazio per l'applicazione del principio di soccombenza virtuale, quale regola di giudizio normalmente utilizzabile per il governo delle spese processuali nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere,
atteso che, nella specifica fattispecie in esame, tale declaratoria non trova fondamento nell'iniziativa delle parti (le quali si siano date reciprocamente atto della sopravvenienza di fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto e abbiano sottoposto conclusioni conformi in tal senso al giudice: cfr.
Cass. n. 26299 del 2018 e Cass. n. 21757 del 2021), bensì nell'estinzione del giudizio conseguente al venir meno (per sopravvenuta previsione legislativa) dell'obbligazione da cui si era avviata la riscossione, senza che debbano essere vagliati i motivi di doglianza formulati dal debitore (così, in particolare, Cass. n.
33059 del 2022).
Ne consegue la compensazione integrale fra le parti delle spese di lite.
PQM
in composizione monocratica nella persona del Il Tribunale di Castrovillari
Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa le spese di lite fra le parti.
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa
Maria Elisa Graziani - Addetta all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge
80 del 2021 convertito in legge 113 del 2021.
Castrovillari, 04/05/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO