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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Vicenza, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Vicenza |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tezze Sul Brenta - Piazza Della Vittoria N.1 36056 Vicenza VI
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Srl propone ricorso avverso avviso di accertamento n. 162/2025 per IMU anno 2020. Oggetto dell'accertamento ai fini Imu è un impianto installato sul lastrico solare di un capannone sito in
Comune_1 (VI), Indirizzo_1, di proprietà superficiaria da parte della società ricorrente, accatastato come segue:
1. Fg. 11, mapp. 110, sub. 7, cat. D01 (“opifici”), rendita catastale € 2.858,00;
2. Fg. 11, mapp. 110, sub. 6, cat. D01 (“opifici”), rendita catastale € 476,00;
3. Fg. 11, mapp. 110, sub. 5, cat. D01 (“opifici”), rendita catastale € 4.596,00.
Afferma la ricorrente che erroneamente era stata attribuita al catasto BR una rendita catastale poi rettificata ai sensi dell'art.1 comma 21 e 22 L. 208/2015. Sostiene che la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare è esente dal pagamento IMU, come chiarito con la Risoluzione n.8/DF del
22.07.2013 del MEF, in quanto il lastrico solare sarebbe una categoria fittizia e come tale senza rendita catastale.
Eccepiva che il Comune non aveva effettuato alcuna attività di verifica relativamente al presupposto della sussistenza del requisito di esenzione di cui alla Risoluzione ministeriale n.8/DF del 22.07.2013, e che la presunzione su cui si fondava la richiesta del Comune era la esistenza di un impianto fotovoltaico facente unico corpo con l'immobile esistente.
Si affermava, altresì, che l'agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 1° febbraio 2016, aveva introdotto (sulla base del dettato della legge di stabilità 2016) novità in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare. Di conseguenza uscivano dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”. Del pari erano esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete o modalità di connessione.
Si sottolineava che il Comune_1 si era limitato a giustificare gli avvisi di accertamento esclusivamente sulla base degli omessi parziali versamenti di IMU, senza alcun riferimento a quale tipologia di impianto definito “immobile” andava a tassare, precisando che la società proprietaria è titolare del diritto superficiario sui cespiti accertati sui quali è stata riconosciuta una ridotta rendita catastale rispetto a quella originaria.
Gli avvisi di accertamento impugnati sarebbero, pertanto, carenti di motivazione ed illegittimi, e si concludeva chiedendo dichiararsi la nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione, eccesso di potere, carenza di prova e violazione di legge ed infondatezza.
Si costituiva il Comune_1.
In via preliminare si evidenziava che il ricorso era inammissibile per violazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 546/1992 in quanto non era stata depositata la prova della ricevuta di accettazione e di consegna della Pec di notifica del ricorso.
Si evidenziava che l'impianto fotovoltaico di cui era causa era stato denunciato al catasto fabbricati con
Docfa dell'agosto 2014 come opificio in categoria D/1 con attribuzione di rendita. Nel novembre 2020 la ricorrente aveva rettificato la rendita ai sensi della legge 208/2015, articolo 22, scomputando dalla rendita le componenti impiantistiche, ma dichiarando sempre il fabbricato in categoria D/1 come opificio.
Pertanto, il Comune non poteva che liquidare l'Imu per i mesi da gennaio a ottobre con la categoria e la rendita dichiarati dalla contribuente con Docfa. Per i mesi di novembre dicembre il comune liquidava l'Imu sulla scorta delle nuove rendite catastali.
Si evidenziava, pertanto, che la ricorrente non aveva mai chiesto al catasto la rettifica dell'accatastamento pur a seguito dell'entrata in vigore della legge 208/2015.
Evidenziava, pertanto, che l'accatastamento dell'opificio non era contestabile incidentalmente nel presente giudizio, risultando le relative argomentazioni del tutto inammissibili.
Si evidenziava che era infondata la pretesa di non essere sottoposta ad imposta, in quanto, non solo il bene non era qualificabile come bene mobile, ma era anche produttivo di reddito, tanto che la Società_1 aveva pagato il diritto di proprietà superficiaria e ventennale ben 255.000 €.
Evidenziava, altresì, che la ricorrente aveva presentato la variazione della rendita con lo scomputo degli imbullonati solamente a novembre 2020, e quindi non poteva pretendere l'applicazione retroattiva della nuova rendita in contrasto con quanto risulta agli atti del catasto.
Sottolineando l'esistenza di precedenti favorevoli di merito della Corte di Giustizia Tributaria si evidenziava che detta giurisprudenza era incorsa in errore, avendo accolto una contestazione incidentale della rendita catastale del classamento nel corso di un'impugnazione verso atti emessi per i tributi locali.
Prendeva, poi, posizione sugli altri motivi di ricorso.
Nell'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione di inammissibilità, si deve evidenziare che agli atti è stata depositata dalla ricorrente prova dell'arrivo al protocollo del Comune_1 di un documento, riguardo al quale, in effetti, non è comprensibile la natura, in quanto non indicata nell'oggetto. Si deve, tuttavia, evidenziare come nel caso di specie parte resistente non neghi di aver ricevuto il ricorso (risultando, al contrario, che la medesima conosca benissimo il suo contenuto), ma si limiti solamente a contestare il mancato deposito della prova. Si deve ritenere che il deposito di una ricevuta Pec inviata da parte del ricorrente nei confronti di parte resistente depositata agli atti del procedimento non consenta, anche in mancanza della certezza assoluta in ordine alla natura dell'atto notificato, di ritenere maturata una causa di inammissibilità, ove non consegua contestazione, da parte resistente, della corrispondenza di quanto inviato al documento che si assumerebbe essere notificato. Del resto “… le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C. Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002; cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass.
n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del 2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011; Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 25107 del 2020 e molte altre).
Deve, conclusivamente, ritenersi che nel caso di specie la prova della notifica di un atto, pur non individuato nella sua tipologia, al Comune_1 non comporti l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 546/1992 in mancanza della contestazione, da parte del Comune resistente, della natura dell'atto notificato.
Nel merito.
La legge di stabilità 2016, ovvero la legge 208/2015, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Nel caso di specie Società_1 aveva originariamente provveduto all'accatastamento dell'impianto in categoria D/1.
Società_1 ha poi presentato dichiarazione per la variazione della rendita con lo scomputo dei cosiddetti “imbullonati” a novembre 2020, applicando quanto previsto dalla legge di stabilità 2016.
Il tema, pertanto, attiene alla possibilità di applicare la disciplina a partire dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, piuttosto che dal momento in cui la ricorrente ha effettuato la richiesta di variazione della rendita con il relativo scomputo.
In ordine a questo specifico punto, che appare dirimente, si deve evidenziare che questa Corte di Giustizia si è pronunciata già in due occasioni, ovvero con la sentenza 211/2024 nonché con la sentenza 653/2024.
Allo stato, pertanto, pur dandosi atto della complessità della materia in ragione della necessità di interpretazione di testi normativi e documenti di prassi, questa Corte di Giustizia non può che confermare l'orientamento già assunto.
In modo particolare, si deve ritenere che per gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi catastali D ed E, l'esclusione dal valore catastale in relazione ai macchinari, ai congegni ed agli altri impianti funzionali ai processi produttivi disposta dall'art. 1 comma 21 L.208/2015, deve valere sia per coloro che avendo precedentemente incrementato il valore dell'immobile comprendendo i predetti manufatti ed impianti hanno presentato richiesta di variazione in diminuzione del precedente valore, ai sensi del comma 22, quanto per coloro che, pur avendo realizzato un impianto su immobili già esistenti prima del
2016, non hanno mai provveduto all'aggiornamento dei valori catastali. Per entrambi i soggetti tale diritto compete a partire dal primo gennaio 2016 (così anche sentenza n.5152 del 20.12.2022 della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Lombardia). Si ritiene, infatti, che la valutazione effettuata nell'ambito della sentenza sopra appena richiamata valga anche ad affermare il principio per il quale la tardività della pratica di aggiornamento dei valori catastali non impedisce al contribuente di usufruire del beneficio previsto dalla legge di stabilità 2016 fino dall'entrata in vigore della medesima.
In ragione della difficoltà delle valutazioni e dell'assenza di chiari elementi di natura interpretativa, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VICENZA Sezione 1, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
FIORE FRANCESCO, Presidente
PIPESCHI GIANNI, Relatore
GENOVESE GIOVANNI, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 197/2025 depositato il 26/03/2025
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 21 IMU 2019
proposto da
Società_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Tezze Sul Brenta - Piazza Della Vittoria N.1 36056 Vicenza VI
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 4 TASI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 23/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Come da atti
Resistente/Appellato: Come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Società_1 Srl propone ricorso avverso avviso di accertamento n. 162/2025 per IMU anno 2020. Oggetto dell'accertamento ai fini Imu è un impianto installato sul lastrico solare di un capannone sito in
Comune_1 (VI), Indirizzo_1, di proprietà superficiaria da parte della società ricorrente, accatastato come segue:
1. Fg. 11, mapp. 110, sub. 7, cat. D01 (“opifici”), rendita catastale € 2.858,00;
2. Fg. 11, mapp. 110, sub. 6, cat. D01 (“opifici”), rendita catastale € 476,00;
3. Fg. 11, mapp. 110, sub. 5, cat. D01 (“opifici”), rendita catastale € 4.596,00.
Afferma la ricorrente che erroneamente era stata attribuita al catasto BR una rendita catastale poi rettificata ai sensi dell'art.1 comma 21 e 22 L. 208/2015. Sostiene che la realizzazione di un impianto fotovoltaico sul lastrico solare è esente dal pagamento IMU, come chiarito con la Risoluzione n.8/DF del
22.07.2013 del MEF, in quanto il lastrico solare sarebbe una categoria fittizia e come tale senza rendita catastale.
Eccepiva che il Comune non aveva effettuato alcuna attività di verifica relativamente al presupposto della sussistenza del requisito di esenzione di cui alla Risoluzione ministeriale n.8/DF del 22.07.2013, e che la presunzione su cui si fondava la richiesta del Comune era la esistenza di un impianto fotovoltaico facente unico corpo con l'immobile esistente.
Si affermava, altresì, che l'agenzia delle Entrate, con la circolare 2/E del 1° febbraio 2016, aveva introdotto (sulla base del dettato della legge di stabilità 2016) novità in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati di categoria D ed E, ovvero le unità immobiliari urbane a destinazione speciale e particolare. Di conseguenza uscivano dal calcolo della rendita catastale i macchinari, i congegni, le attrezzature ed altri impianti funzionali ad uno specifico processo produttivo, ovvero i cosiddetti “imbullonati”. Del pari erano esclusi dalla stima i pannelli fotovoltaici, ad eccezione di quelli integrati sui tetti e nelle pareti della struttura che non possono essere smontati senza rendere inutilizzabile la copertura o la parete o modalità di connessione.
Si sottolineava che il Comune_1 si era limitato a giustificare gli avvisi di accertamento esclusivamente sulla base degli omessi parziali versamenti di IMU, senza alcun riferimento a quale tipologia di impianto definito “immobile” andava a tassare, precisando che la società proprietaria è titolare del diritto superficiario sui cespiti accertati sui quali è stata riconosciuta una ridotta rendita catastale rispetto a quella originaria.
Gli avvisi di accertamento impugnati sarebbero, pertanto, carenti di motivazione ed illegittimi, e si concludeva chiedendo dichiararsi la nullità degli atti impugnati per carenza di motivazione, eccesso di potere, carenza di prova e violazione di legge ed infondatezza.
Si costituiva il Comune_1.
In via preliminare si evidenziava che il ricorso era inammissibile per violazione dell'articolo 22 del decreto legislativo 546/1992 in quanto non era stata depositata la prova della ricevuta di accettazione e di consegna della Pec di notifica del ricorso.
Si evidenziava che l'impianto fotovoltaico di cui era causa era stato denunciato al catasto fabbricati con
Docfa dell'agosto 2014 come opificio in categoria D/1 con attribuzione di rendita. Nel novembre 2020 la ricorrente aveva rettificato la rendita ai sensi della legge 208/2015, articolo 22, scomputando dalla rendita le componenti impiantistiche, ma dichiarando sempre il fabbricato in categoria D/1 come opificio.
Pertanto, il Comune non poteva che liquidare l'Imu per i mesi da gennaio a ottobre con la categoria e la rendita dichiarati dalla contribuente con Docfa. Per i mesi di novembre dicembre il comune liquidava l'Imu sulla scorta delle nuove rendite catastali.
Si evidenziava, pertanto, che la ricorrente non aveva mai chiesto al catasto la rettifica dell'accatastamento pur a seguito dell'entrata in vigore della legge 208/2015.
Evidenziava, pertanto, che l'accatastamento dell'opificio non era contestabile incidentalmente nel presente giudizio, risultando le relative argomentazioni del tutto inammissibili.
Si evidenziava che era infondata la pretesa di non essere sottoposta ad imposta, in quanto, non solo il bene non era qualificabile come bene mobile, ma era anche produttivo di reddito, tanto che la Società_1 aveva pagato il diritto di proprietà superficiaria e ventennale ben 255.000 €.
Evidenziava, altresì, che la ricorrente aveva presentato la variazione della rendita con lo scomputo degli imbullonati solamente a novembre 2020, e quindi non poteva pretendere l'applicazione retroattiva della nuova rendita in contrasto con quanto risulta agli atti del catasto.
Sottolineando l'esistenza di precedenti favorevoli di merito della Corte di Giustizia Tributaria si evidenziava che detta giurisprudenza era incorsa in errore, avendo accolto una contestazione incidentale della rendita catastale del classamento nel corso di un'impugnazione verso atti emessi per i tributi locali.
Prendeva, poi, posizione sugli altri motivi di ricorso.
Nell'udienza del 23 gennaio 2026 il ricorso veniva discusso e trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto all'eccezione di inammissibilità, si deve evidenziare che agli atti è stata depositata dalla ricorrente prova dell'arrivo al protocollo del Comune_1 di un documento, riguardo al quale, in effetti, non è comprensibile la natura, in quanto non indicata nell'oggetto. Si deve, tuttavia, evidenziare come nel caso di specie parte resistente non neghi di aver ricevuto il ricorso (risultando, al contrario, che la medesima conosca benissimo il suo contenuto), ma si limiti solamente a contestare il mancato deposito della prova. Si deve ritenere che il deposito di una ricevuta Pec inviata da parte del ricorrente nei confronti di parte resistente depositata agli atti del procedimento non consenta, anche in mancanza della certezza assoluta in ordine alla natura dell'atto notificato, di ritenere maturata una causa di inammissibilità, ove non consegua contestazione, da parte resistente, della corrispondenza di quanto inviato al documento che si assumerebbe essere notificato. Del resto “… le previsioni di inammissibilità, proprio per il loro rigore sanzionatorio, devono essere interpretate in senso restrittivo, limitandone cioè l'operatività ai soli casi nei quali il rigore estremo è davvero giustificato;
ciò anche tenendo presente l'insegnamento fornito dalla Corte costituzionale, con particolare riguardo al processo tributario, secondo il quale le disposizioni processuali tributarie devono essere lette in armonia con i valori della “tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni di inammissibilità” (sentenze C. Cost. nn. 189 del 2000 e 520 del 2002; cfr. Cass. n. 21170 del 2005; Cass.
n. 6391 del 2006; Cass. n. 29394 del 2008; Cass. n. 15444 del 2010; Cass. n. 6130 del 2011; Cass. n. 20612 del 12/10/2016; Cass. n. 26560 del 17/12/2014; Cass. n. 25107 del 2020 e molte altre).
Deve, conclusivamente, ritenersi che nel caso di specie la prova della notifica di un atto, pur non individuato nella sua tipologia, al Comune_1 non comporti l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 546/1992 in mancanza della contestazione, da parte del Comune resistente, della natura dell'atto notificato.
Nel merito.
La legge di stabilità 2016, ovvero la legge 208/2015, ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
Nel caso di specie Società_1 aveva originariamente provveduto all'accatastamento dell'impianto in categoria D/1.
Società_1 ha poi presentato dichiarazione per la variazione della rendita con lo scomputo dei cosiddetti “imbullonati” a novembre 2020, applicando quanto previsto dalla legge di stabilità 2016.
Il tema, pertanto, attiene alla possibilità di applicare la disciplina a partire dall'entrata in vigore della legge di stabilità 2016, piuttosto che dal momento in cui la ricorrente ha effettuato la richiesta di variazione della rendita con il relativo scomputo.
In ordine a questo specifico punto, che appare dirimente, si deve evidenziare che questa Corte di Giustizia si è pronunciata già in due occasioni, ovvero con la sentenza 211/2024 nonché con la sentenza 653/2024.
Allo stato, pertanto, pur dandosi atto della complessità della materia in ragione della necessità di interpretazione di testi normativi e documenti di prassi, questa Corte di Giustizia non può che confermare l'orientamento già assunto.
In modo particolare, si deve ritenere che per gli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie dei gruppi catastali D ed E, l'esclusione dal valore catastale in relazione ai macchinari, ai congegni ed agli altri impianti funzionali ai processi produttivi disposta dall'art. 1 comma 21 L.208/2015, deve valere sia per coloro che avendo precedentemente incrementato il valore dell'immobile comprendendo i predetti manufatti ed impianti hanno presentato richiesta di variazione in diminuzione del precedente valore, ai sensi del comma 22, quanto per coloro che, pur avendo realizzato un impianto su immobili già esistenti prima del
2016, non hanno mai provveduto all'aggiornamento dei valori catastali. Per entrambi i soggetti tale diritto compete a partire dal primo gennaio 2016 (così anche sentenza n.5152 del 20.12.2022 della Corte di Giustizia
Tributaria di II grado della Lombardia). Si ritiene, infatti, che la valutazione effettuata nell'ambito della sentenza sopra appena richiamata valga anche ad affermare il principio per il quale la tardività della pratica di aggiornamento dei valori catastali non impedisce al contribuente di usufruire del beneficio previsto dalla legge di stabilità 2016 fino dall'entrata in vigore della medesima.
In ragione della difficoltà delle valutazioni e dell'assenza di chiari elementi di natura interpretativa, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
accoglie il ricorso, spese compensate