Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Francesca Tritto Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello ex art. 127 Ter Cpc e ss. mod, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 634/2022 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
rappresentato e difeso, come in atti, dall'Avv. Pasquale Guastafierro Parte_1
con domicilio eletto in Boscoreale alla Piazza Pace n. 20
APPELLANTE
E
, CP_1
APPELLATO-CONTUMACE
Oggetto: previdenza, spese processuali
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
1. Con sentenza n. 834/2022 pronunciata in data 07.07.2022 il Tribunale di Nocera
Inferiore, in funzione di G.L., ha accolto parzialmente la domanda compensando le spese di lite sulla opposizione proposta da con ricorso depositato in data Parte_1
08.10.2019 avverso le richieste di ripetizione di indebito del 03.01.2019 e 14.01.2019 con
CP_ la quale l chiedeva la restituzione di quanto percepito a titolo di disoccupazione
2. A sostegno del proprio convincimento, il Tribunale ha osservato, in particolare che era da ritenersi parzialmente prescritto l'indebito in quanto decorsi i dieci anni per i crediti vantati con note del 10.06.2015 ed 01.07.2015 mentre non erano da ritenersi prescritti gli indebiti riferiti alla DS Agr. 2005 erogata per il 2006 e per malattia del 09.01/9.2.2006
3. Avverso tale sentenza il sig. ha proposto appello con ricorso depositato nella Pt_1
Cancelleria di questa Corte in data 29.12.2022, dolendosi che il Tribunale aveva errato nel compensare le spese lamentando violazione anche dell'art. 92 c.p.c. e dell'art. 24 Cost. e concludendo come in atti per le conseguenti statuizioni di parziale riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite del doppio grado, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
4. Instauratosi il contraddittorio con la regolare notifica del ricorso con pedissequo
CP_ decreto, nessuno si è costituito per l per cui se ne dichiara la contumacia.
5. All'esito dell'odierna udienza fissata ai sensi dell'art. 127 ter Cpc e lette le conclusioni scritte depositate telematicamente dal solo procuratore di parte appellante in conformità dell'invito formulato con precedente decreto, la causa è stata decisa come da dispositivo.
6. L'appello, ammissibilmente proposto in riferimento a quanto “pro tempore” prescritto ex art. 434 c.p.c., è nel merito infondato e va quindi rigettato per le considerazioni di seguito esposte.
7. Giova preliminarmente osservare che non risulta impugnata la declaratoria di
CP_ prescrizione parziale del credito vantato dall la quale non può pertanto essere modificata.
8. A fronte di tale declaratoria, può ancora richiamarsi, seppure con l'opportuno raccordo alla attuale disciplina, il principio secondo cui il giudice deve provvedere sulle spese del giudizio.
9. A parere del collegio, conformemente a quanto statuito dal giudice di primo grado, sussistono gli estremi per la compensazione delle spese.
10. Va, infatti, evidenziato che il ricorrente con il ricorso di primo grado aveva proposto
CP_ una domanda di prescrizione di tutti i crediti vantati dall e che il giudice di primo grado aveva accolto solo in parte e che il sig. in questo grado non ha impugnato. Pt_1
11. Alla luce di tali considerazioni, anche integrative della motivazione della sentenza impugnata (come consentito al giudice di appello - cfr. Cass., Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 26083 del 23/12/2010), va affermato che nel caso di specie si ravvisano indubbie ragioni, nella specie sussistenti in considerazione della controvertibilità delle questioni trattate e dal comportamento processuale delle parti considerato che l'appellante non ha contestato il
CP_ diritto dell ad ottenere la restituzione di quanto indebitamente percepito e che nel primo grado risultano soccombenti entrambi, per confermare la decisione di compensazione delle spese di primo grado del giudice di primo grado (Corte Cost. 77/18).
12. Per le suesposte – ed assorbenti – considerazioni, l'appello va quindi rigettato, senza tuttavia condanna dell'appellante soccombente in questo grado al pagamento delle relative CP_ spese in quanto l non si è costituito.
P. Q. M.
La Corte così provvede:
a) rigetta l'appello, dando atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del
2002 e ss. mod., della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico della parte appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto;
b) nulla per le spese del grado.
Salerno, 24.02.2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
Avv. Mauro Casale Dott. Maura Stassano