Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 24/06/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AGRIGENTO VERBALE DI UDIENZA RG 1637/2022
APERTO ORE 12:13
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Il giorno 24/06/2025, innanzi al G.O.T. dott.ssa Vitalba Pipitone sono comparsi l'avv. Gaetano Leonardi per il Condominio opponente, l'avv.
Tuttolomondo per la convenuta opposta.
Entrambi i procuratori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti difensivi e note conclusive e chiedono che venga decisa
IL GIUDICE ISTRUTTORE decide la causa come da separata sentenza ex art. 281-sexies c.p.c., allegandola al presente verbale che deposita in uno alle ore 19:55.
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
1
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del G.O.P. dott.ssa Vitalba Marina
Pipitone, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art 281 sexies cpc nella causa di primo grado iscritta al n° 1637 Ruolo Generale del contenzioso civile dell'anno 2022 promossa
DA
, (Cod. fisc. N. ), in Parte_1 P.IVA_1 persona dell'Amministratore p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Gaetano
Leonardi in virtù di procura in calce ex art 83 c.p.c. all'atto introduttivo, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale nella casella pec dell'indicato difensore Email_1
Attore opponente
CONTRO
( ) n.q. di legale rappresentante Controparte_1 C.F._1
p.t. della ( p.iva , rappresentata e difesa dall'avv. CP_2 P.IVA_2
Alfonso Tuttolomondo giusta procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, nonché per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta elettivamente domiciliata in Agrigento nella via Picone n. 67, presso lo studio dell'indicato difensore
Convenuto opposto
2 Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Ragioni di fatto e di diritto
Con atto di citazione ritualmente notificato il Parte_1
proponeva opposizione al d.i. n 275/2022
[...] dell'11.3.2022 (R.G 1726.2021) con il quale si ingiungeva il pagamento della somma di € 6426,28 oltre interessi di mora e spese della procedura monitoria, in favore dell'opposta.
Il d.i. n. 275/2022 traeva origine dalle seguenti fatture emesse dalla società per lavori di rifacimento intonaco torrino scale e CP_2 impermeabilizzazione della copertura del opponente : fattura Parte_1
n 11 del 13.4.2016 e fattura n. n 15 del 21.4.2016.
Specificava la ricorrente che a fronte della somma pattuita e fatturata il condominio provvedeva ad un pagamento parziale di € 4000,00 restando debitore dell'importo di € 6426,28.
A sostegno dell'opposizione il ha eccepito, l'indeterminatezza Parte_1
e/o indeterminabilità della somma dovuta, in particolare ha contestato la fattura n. 11 del 13.04.2016 rilevandone l'inesistenza, ha prodotto le fatture emesse dalla società durante lo stato di avanzamento CP_2 dei lavori e le disposizioni di bonifico via via eseguite dal a Parte_1 pagamento delle fatture.
Ha sostenuto di aver pagato complessivamente alla ditta opposta la somma di € 21.434,50, riconoscendosi debitore della somma di €
4.718,00 secondo i conteggi effettuati dal Direttore dei lavori.
Chiedeva al Tribunale di “ Voglia il giudice adito, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dei motivi suesposti, revocare l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo.In subordine, si chiede la conferma ma solo per la somma di € 4.718,00 o quella eventualmente ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio.
Si costituiva in giudizio la società , in persona del legale CP_2 rappresentante con deposito di comparsa di costituzione e risposta,
3 contestava le avverse difese, instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “ preliminarmente concedere la provvisoria esecuzione dell'importo riconosciuto dal condominio per euro 4.718,00 ordinando con apposito provvedimento il pagamento di tale somma dovuta . Nel merito confermare il decreto ingiuntivo nella sua interezza. Stante tale strumentale opposizione condannare sin da adesso il al Parte_1 pagamento dell'importo di cui in D.I maggiorato anche degli interessi moratori dovuti all'impresa disciplinati dal D.lgs. n. 231/2002. ( fermo restando il maggior danno dovuto ) Per il restante importo si chiede, qualora necessario, la nomina di un CTU contabile al fine di dimostrare la corrispondenza tra quanto fatturato , quanto realizzato dall'impresa e quanto pagato dal condominio . Richiedere il fascicolo monitorio . Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio”
Concessa la provvisoria esecutorietà del d.i. opposto in ordine all'importo riconosciuto dal Condominio come dovuto, e concessi i termini di cui all'art. 183 co 6 c.p.c., la causa proseguiva senza attività istruttoria stante il rigetto della ctu contabile richiesta dall'opposta con l'ordinanza del
3.12.2023.
Precisate le conclusioni all'udienza del 9.11.2024, la causa veniva inviata all'odierna udienza per la discussione orale ex art 281 sexies c.p.c. con assegnazione di termine per deposito di note conclusive.
Così compendiati i fatti di causa nei termini sin qui sintetizzati si osserva preliminarmente che l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi che si vanno a rappresentare.
Si premette che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, risultando a carico del creditore opposto, avente in realtà veste di attore per aver chiesto l'ingiunzione, l'onere di provare l'esistenza del credito, e a carico del debitore opponente, avente la veste di convenuto, quello di provare eventuali fatti estintivi, modificativi o impeditivi dell'obbligazione.
Invero “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 4 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri alligatori e probatori (cfr. Cass. 17371/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto, e comunque non solo, la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza” (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02).
In un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, dunque, deve essenzialmente stabilirsi se è fondata o non è fondata la pretesa creditoria inizialmente azionata in sede monitoria, e cioè stabilirsi se la parte che abbia ottenuto il decreto ingiuntivo sia realmente, o non sia, creditrice della somma di denaro (se il credito è pecuniario) che ha costituito oggetto del decreto medesimo.
Ebbene, nella fattispecie in esame risulta incontestato il contratto di appalto intercorso tra le parti;
incontestata è anche l'esecuzione dei lavori ad opera della , anzi lo stesso opponente CP_2 Parte_1 produceva il verbale di fine lavori del 28.08.2017 ove le parti congiuntamente davano atto della conclusione dei lavori senza contestazione alcuna sulla regolare esecuzione delle opere eseguite.
Tuttavia pare opportuno evidenziare che benché la pretesa creditoria della fosse intimamente legata all'esecuzione dei lavori previsti e CP_2 concordati nel contratto di appalto intercorso tra le parti, tale contratto non veniva prodotto dal creditore opposto né in fase monitoria né nella presente fase di opposizione.
Il ricorso monitorio veniva fondato esclusivamente sulle fatture n 11 del
13.4.2016 e n 15 del 21.4.2016.
Orbene, è noto che le fatture commerciali possono fondare la richiesta di decreto ingiuntivo di pagamento ma non integrano, nell'eventuale giudizio di opposizione, la piena prova del credito azionato, soprattutto quando vi è contestazione in relazione alle fatture emesse;
5 L'affermazione trova conferma nel consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità allorché ha disposto che la fattura commerciale avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione del contratto, si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, con la conseguenza che, laddove il rapporto è contestato tra le parti, la fattura stessa non può costituire valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può costituire, al massimo, un mero indizio ( Cass. civ. n.
299 del 12.01.2016; Cass. civ. n. 13651/2006; Cass. civ. n. 15383/2010;
Tribunale Milano 02.12.2014 n. 14364).
Pertanto, la consolidata giurisprudenza ritiene che la fattura costituisca sufficiente prova scritta per l'ottenimento del decreto ingiuntivo, anche prescindendo dalla produzione dell'estratto autentico delle scritture di cui all'art. 634, ult. comma, c.p.c..
Tuttavia, si suole precisare che il valore probatorio della fattura, in ordine alla certezza, alla liquidità e alla esigibilità del credito dichiaratovi, così come ai fini della dimostrazione del fondamento della pretesa, viene meno nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ottenuto, atteso che essa si inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituito.
Di conseguenza, la fattura, finanche se annotata nei libri obbligatori
– proprio per la sua formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene – non può assurgere a piena prova del diritto, potendo al più rappresentare un mero indizio dell'esecuzione della prestazione.
Ebbene, nel caso di specie, in assenza della produzione del contratto di appalto, l'unico dato certo è ricavabile dal resoconto sullo stato dei lavori di manutenzione ordinaria e dell'importo delle opere effettuate dall'impresa appaltante predisposto dal direttore dei lavori ed inviato alle parti in data 29.05.2017.
6 In esso il direttore dei lavori dichiara che sono stati eseguiti lavori per €
23.925,00 (+ iva al 10 % = € 2.392,50) 26.317,50 - 21.434,5= 4.883,00 –
165,00 ( = € 4.718,00. Parte_2
La produzione del contratto di appalto avrebbe consentito di accertare se le opere descritte nella sezione Adeguamento impianto idrico – smontaggio serbatoi idrici e strutture di sostegno, rimontaggio degli stessi
– venissero poste in capo al ovvero ai singoli Controparte_3 condomini e ciò ai fini del computo delle somme riportate nelle fatture azionate con il ricorso monitorio in capo al opposto ovvero ai Parte_1 singoli condomini.
Le ricevute dei pagamenti effettuati dal opponente a mezzo Parte_1 bonifico bancario ovvero a mezzo assegno bancario dimostrano l'effettivo pagamento dell'importo di € 21.434,50 in favore della società appaltante.
Pertanto appare corretta la quantificazione del dovuto pari ad € 4.718,00 in favore della , in persona del suo l.r.p.t., di cui il CP_2 Parte_1 si è riconosciuto debitore.
In conclusione il d.i. n. 275/2022 emesso dall'intesto Tribunale il
11.3.2022 va revocato ed al contempo accertata la debenza di una somma inferiore il opponente andrà condannato al Parte_1 pagamento dell'importo di cui lo stesso si è riconosciuto debitore.
Infine sulla debenza degli interessi di mora di cui al dal D.lgs. n. 231/2002 formulata tempestivamente dalla convenuta opposta in comparsa si osserva che secondo consolidato orientamento la richiesta di pagamento degli interessi convenzionali relativi al credito dedotto in sede monitoria, formulata dall'opposto in comparsa di risposta, costituisce una mera emendatio libelli, un ampliamento del petitum volto a rendere più efficace la tutela della pretesa e, pertanto, la domanda può essere esitata favorevolmente con il riconoscimento degli interessi moratori invocati.
Le spese di lite si compensano per metà, la restante metà andrà posta in capo al debitore. Parte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, in composizione monocratica,
7 nella persona del G.O.P avv. Vitalba Pipitone ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n.1637/2022
Revoca il decreto ingiuntivo n 275/2022 emesso dall'intestato Tribunale il
11.03.2022.
Accerta e dichiara che l'importo dovuto dal Parte_1
” in favore della , in persona del legale
[...] CP_2 rappresentante p.t., è pari ad € 4718,00 oltre interessi di mora ex D.lgs. n.
231/2002 .
Condanna il “ 4, in persona del suo Parte_1
Amministratore p.t. a corrispondere in favore della , in persona CP_2 del l.r.p.t., la somma di € 4718,00 oltre interessi di mora ex d.lgs 231/02 dalla data di emissione delle fatture al soddisfo.
Condanna il , in persona Parte_1 dell'Amministratore p.t. al pagamento della restante metà delle spese di lite in favore del procuratore antistatario che liquida nella complessiva somma di € 900,00 oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa di legge.
Così deciso in Agrigento all'esito dell'udienza del 24.06.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Vitalba Pipitone
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal G.O.T. dott.ssa. Vitalba Marina Pipitone, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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