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Sentenza 6 aprile 2025
Sentenza 6 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 06/04/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 6 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2394 2024
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. CANNATA ANDREA;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) con l'avv. GALEANO CP_1 P.IVA_1
MANLIO resistente avente ad oggetto: Assegno - pensione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
, con ricorso ex art. 442 e 445 bis c.p.c., ha Parte_1
contestato le conclusioni raggiunte dal c.t.u. in seno al procedimento per
Pagina 1 di 3 a.t.p., chiedendo l'accertamento della riduzione a meno di un terzo della propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai fini dell'assegno ordinario di invalidità di cui agli artt. 1 e 2 l.
222/1984.
L' ha chiesto il rigetto nel merito del ricorso. CP_1
Il c.t.u. nominato nel presente procedimento ha così concluso: “l'attuale stato invalidante di cui è affetto il ricorrente è tale da ridurre in modo permanente, la sua capacità di lavoro a meno di un terzo, in occupazioni confacenti alle sue attitudini di lavoro, ai sensi dall'Art. 1 della Legge n.
222 del 12/6/1984; tale stato invalidante è determinato dalle patologie di cui è affetto lo stesso da alcuni anni e che sono andate a peggiorare con il passare del tempo, con stabilizzazione in epoca recente (come sopra specificato), per cui riteniamo che debba decorre, orientativamente, dall'epoca della visita di CTU: Gennaio 2025”.
Il ricorrente ha espressamente aderito a tali conclusioni, mentre l' le CP_1
ha contestate solo genericamente.
Ne deriva la necessità di recepire in questa sede le conclusioni del c.t.u., che appaiono esenti da vizi logici, con conseguente accoglimento. Le spese vanno compensate risalendo gli status accertati a data successiva alla proposizione del ricorso. Le spese di c.t.u. restano invece a carico dell' essendo indifferenti alla decorrenza. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara che la capacità lavorativa del ricorrente, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, è ridotta a meno di un terzo dal gennaio
2025;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di c.t.u. a carico dell . CP_1
06/04/2025
Pagina 2 di 3 Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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