Art. 1.
E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare le maggiori spese sostenute nell'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.
E' autorizzata l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica di un contributo straordinario di lire 900.000.000 per fronteggiare le maggiori spese sostenute nell'esecuzione del X censimento della popolazione e del IV censimento dell'industria e del commercio.