Art. 2.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311 .
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Sono fatti salvi gli effetti degli atti amministrativi posti in essere nel periodo compreso fra il 16 dicembre 1968 e la data di entrata in vigore della presente legge in applicazione del terzo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 1966, n. 128 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1966, n. 311 .