Sentenza 23 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 23/05/2025, n. 385 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 385 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N° 306/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Beatrice Catarsini Presidente
2 Dott. Concetta Zappalà Consigliere
3 Dott. Fabio Conti Consigliere relatore in esito alla scadenza del termine del 20 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 306/24 R.G.L. e vertente
TRA
(c.f. ), con sede Parte_1 P.IVA_1 in Roma, Via Ciro il Grande 21, in persona del Presidente, rappresentato e difeso dall'avv. Michela Foti ( – avv.michela. CodiceFiscale_1 Email_1 inps.gov.it – fax 0905724777) dell'avvocatura dell'istituto, e con la medesima do- miciliato anche in Messina via Armeria 1 -Appellante
CONTRO
, nata a [...] il [...] e residente a Controparte_1
OR c.da Randi 82, c.f. , elettivamente domiciliata in Brolo, C.F._2 via C. Colombo 5, presso lo studio dell'avv. Carmela Bonina, (c.f. C.F._3
; fax 0941561465; pec che la rappresenta e
[...] Email_2 difende -Appellata
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di TT n° 44 pronunciata in data 15 gennaio 2024
CONCLUSIONI
Inps: in riforma della sentenza impugnata, disattendere il ricorso di primo grado
(nn° 2746/2020 e 1690/2022) e rigettare le domande proposte da controparte. Con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese di lite e alle competenze del primo e secondo grado di giudizio ex DM 147/2022.
Riolo: dichiarare infondato l'appello, conseguentemente rigettarlo con conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese e compensi del giudizio con distrazione in favore della procuratrice che si dichiara anticipataria e condanna dell' ex art Pt_1
96 c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Giudice del lavoro di TT, , premessa la Controparte_1
propria qualità di bracciante agricola, narrava di avere lavorato nel 2017 alle dipen- denze della ditta AZ SI AS per 102 giornate in fondi siti nei co- muni di OR e , venendo iscritta negli elenchi anagrafici del Comune di Per_1 residenza. Sosteneva di avere appreso solo nel gennaio 2020 della cancellazione di tali giornate da parte dell e, sostenendo la genuinità del rapporto, chiedeva la Pt_1 condanna dell a reiscriverla. Pt_1
Con ulteriore ricorso innanzi al medesimo tribunale, lamentava che l CP_1 Pt_1 sulla base della predetta cancellazione, aveva chiesto la restituzione di 2.228,29 euro per disoccupazione agricola relativa all'anno 2017, motivata proprio dalla can- cellazione di cui sopra. Chiedeva dichiararsi il suo diritto a percepire la prestazione con condanna dell a restituire le somme eventualmente trattenute a titolo di Pt_1 indebito.
Resisteva l in ambo i giudizi. Dispostane la riunione ed esaminati testimoni, Pt_1 con sentenza n° 44 depositata in data 15 gennaio 2024 il giudice di primo grado ha accolto tutte le domande della condannando l anche a rimborsarle le CP_1 Pt_1 spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 25 giugno 2024. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 20 maggio 2025, la CP_1 causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il tribunale ha fondato l'accoglimento delle domande sull'esito dell'istruzione, considerando attendibile la deposizione dell'unico testimone escusso, ES
, nonostante fosse titolare di un analogo interesse in quanto anch'egli destina-
[...] tario di un disconoscimento del rapporto di lavoro, deposizione che ha ritenuto pre- valere sulle risultanze dei verbali ispettivi che avevano riguardato un ampio numero di rapporti alle dipendenze della ditta AZ SI.
Con l'appello l evidenzia che dal verbale ispettivo, del cui contenuto ha dato Pt_1 puntuale conferma quale teste l'ispettrice nell'analogo giudizio Testimone_2 trib. n° 1835 R.G. (verbale del 5 ottobre 2023), emerge la necessità di una CP_2 severa selezione riguardo i rapporti agricoli instaurati dalla ditta AZ SI, data l'abissale differenza fra il numero di giornate denunciate dalla ditta (oltre
11.000) e il fabbisogno calcolato secondo le apposite tabelle (intorno a 700), e dalla manifesta antieconomicità dell'assunzione di sì ingente forza lavoro a fronte della modesta produttività dei terreni, dell'insufficiente importo di vendita dichiarato e nemmeno riscontrato con fatture o altra documentazione idonea, dell'assenza di lo- cali destinati all'essiccazione delle nocciole, fase indispensabile per la successiva commercializzazione, salvo un garage di appena 20 m2. In questo contesto si ri- scontra un massiccio debito contributivo maturato nel 2017 (126.029,14 euro), tra- lasciando quello retributivo ovviamente di gran lunga maggiore, l'adempimento del N° 306/24 r.g.l.
quale è stato ovviamente rivendicato dal AZ SI a mezzo contanti, cioè con mezzo non tracciabile.
Gli ispettori dell' hanno del resto anche constatato de visu che ai terreni sui Pt_1 quali l'attività della ditta si sarebbe svolta erano in stato di abbandono o addirittura non era possibile accedervi.
La prospetta, quale motivo di inattendibilità del verbale, la circostanza che CP_1 la ditta avrebbe incassato per vendite di nocciole quasi 600.000,00 euro e che, se non avesse ritenuto tale risultanza affidabile, l' avrebbe dovuto segnalare la Pt_1 questione “agli organi competenti”. La questione è tuttavia irrilevante in questa sede, perché resta il fatto che della provenienza di questo quantitativo di nocciole non è data alcuna conferma dalla documentazione in atti.
Di fronte a tali gravi incongruenze, che giustificavano senz'altro l'atto ammini- strativo di disconoscimento delle giornate lavorative denunciate dalla ditta, grava sulla l'onere della prova della genuinità del rapporto. Il testimone CP_1 Tes_3
soggetto anch'egli raggiunto da provvedimento di cancellazione e porta-
[...] tore di analogo interesse di fatto, ha asserito, per sé e la , di avere lavorato su CP_1 fondi a Montalbano che, come visto, erano inaccessibili o improduttivi, o la cui produzione era manifestamente insufficiente a giustificare l'impiego della forza la- voro. Si può anche dare per assodato che la abbia lavorato a Montalbano e CP_1 che, quando nel ricorso introduttivo si è invece riferita a OR e sia in- Per_1 corsa in un mero errore materiale, ma l'esilità della deposizione è ulteriormente confermata dalla contraddizione con il contenuto di altre da lui rese in analoghi giudizi, nelle quali indica come propria datrice di lavoro la Coop. Darifoglio piut- tosto che il AZ SI. Nell'insieme, la deposizione non ha quelle caratteristi- che di affidabilità che consentirebbero di porre in dubbio, rispetto alla posizione della , le conclusioni che vanno tratte dal verbale ispettivo. CP_1
L'appello è dunque fondato. La ha formulato dichiarazione ai sensi dell'art. CP_1
152 att. c.p.c. e va dunque esonerata dalle spese.
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 25 giugno 2024 dall
[...] contro , avverso la Parte_2 Controparte_1 sentenza del Giudice del lavoro di n° 44 pronunciata in data 15 gennaio 2024, CP_2 accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande della appellata esonerandola dalle spese di lite.
Messina 21 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)