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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 06/11/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1913/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 luglio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con gli Avvocati Laura De Rui e Roberta Taglioretti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
1 residente in [...]
con l'Avv. Margherita Michelini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in AR (VA), in data 20 luglio 2002,
(atto trascritto nei reg. stato civile Comune di AR, anno 2002, atto n. 54, parte 2, serie A);
con i seguenti figli NO:
- , C.F. , nata il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_3
e i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , C.F. , nato il [...] a [...]_3 CodiceFiscale_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
• Ordinare al Comune di AR (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. La figlia minorenne è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
eccezion fatta per le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti Per_1 la salute (p.e. interventi urgenti), le quali saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si trovi al momento dell'assunzione della decisione.
2 2. sarà collocata prevalentemente presso la casa familiare, sita in Rovellasca (CO), via Per_1
SA ST n. 14, ove manterrà la residenza anagrafica.
3. , in considerazione della sua età (16 anni), vedrà il padre secondo il seguente calendario Per_1 di massima, con ampia facoltà di modifica prendendo accordi direttamente con l'uno o con l'altro genitore:
a) ogni giovedì sera dalle ore 17 circa, pernottando dal padre;
b) a fine settimana alternati dal venerdì o dal sabato in base alle esigenze di , dalle ore 17 Per_1 circa, alla domenica sera o lunedì mattina, sempre in base alle esigenze della ragazza, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna (la domenica sera) o andrà autonomamente a scuola il lunedì mattina.
4. La casa familiare sita in Rovellasca (CO), via SA ST n. 14, verrà assegnata alla
Signora in ragione del collocamento prevalente dei figli. Pt_1
5. Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, l'importo mensile di euro
1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), somma da versare alla Signora anticipatamente Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, sul c/c dalla stessa indicato;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, costo vita, prima rivalutazione decorsi dodici mesi dal deposito del presente ricorso.
6. Il Signor terrà esclusivamente a proprio carico le seguenti spese straordinarie (extra Pt_2 assegno) a favore dei figli:
a) la spesa per l'acquisto di un'autovettura a favore del figlio , neomaggiorenne, Pt_3 rendendosi fin da ora disponibile a valutare quale sia la miglior scelta anche per al Per_1 conseguimento della patente. Tutte le spese di manutenzione dell'autovettura, tagliando periodico, bollo e ogni onere dovuto per assolvere agli obblighi di legge, come l'assicurazione RCA, saranno ripartiti tra i genitori nella misura del 70% a carico del Signor e del 30% a carico della Signora Pt_2
I genitori concordano fin da ora che il figlio potrà godere di 60 euro mensili (ripartiti Pt_1 Pt_3 nella misura stabilita 70/30) come bonus carburante;
b) le spese di intrattenimento, nello specifico: ricarica degli abbonamenti cellulari di e Pt_3
; la spesa per l'abbonamento della stampante della casa familiare di Rovellasca, fino a quando Per_1
i figli vi vivranno;
le spese degli account Netflix e Now TV presso la casa di Rovellasca, fino a quando i figli vi vivranno;
la spesa della rete Internet della casa familiare di Rovellasca, fino a quando i figli vi vivranno;
la spesa dell'abbonamento in palestra di e con le attuali condizioni;
Pt_3 Per_1
c) la spesa della retta della scuola privata di e le spese universitarie di entrambi i figli, Pt_3 sino al raggiungimento dell'età di 25 anni;
d) la spesa per le ripetizioni extrascolastiche dei figli, entro il tetto massimo di spesa mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (solo se strettamente necessarie e non cumulabili);
3 e) la somma di 3.000,00 euro annuale, per ciascun figlio (per un totale di 6.000,00 euro annui), per i viaggi studio e le gite scolastiche;
qualora la somma non dovesse essere utilizzata interamente, il residuo verrà messo a disposizione per il pagamento delle vacanze autonome dell'anno in corso di e di fino al raggiungimento dei 23 anni;
Pt_3 Per_1
f) la spesa di 100,00 euro mensili per ciascun figlio per l'estetista e il parrucchiere, al bisogno;
g) la somma di 200,00 euro mensili, 100,00 euro per ciascun figlio, come spillatico;
h) la spesa per la polizza sanitaria FASI a favore dei figli, fino a quando gli stessi non concluderanno i propri percorsi di studio e comunque in base al regolamento del FASI. Inoltre, il Signor
si impegna a sostenere la somma di 180,00 euro mensili, ove necessario, equivalente a una Pt_2 seduta mensile presso la naturopata Dott.ssa per ciascun figlio, in quanto esclusa dalla Persona_2 copertura del FASI.
7. Il Signor terrà altresì a proprio carico il 70% di tutte le altre spese extra Parte_2 assegno relative ai figli, non previste già al punto 6 che precede, secondo quanto stabilito dalle Linee
Guida del Tribunale di Como, qui integralmente riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
4 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c).
8. Il Sig. si impegna a redigere un rendiconto annuale del conto corrente intestato a Pt_2
, finché la figlia sarà minorenne, e a condividerlo con la Signora entro il 31/12 di ogni Per_1 Pt_1 anno. Ogni operazione sul conto corrente di dovrà avvenire con firma congiunta di entrambi i Per_1 genitori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9. Nel quadro della sistemazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, gli stessi danno atto che:
a) il Signor si impegna e obbliga a corrispondere alla Signora la somma Pt_2 Parte_1 di 15.000,00 euro, alla data del deposito del presente ricorso e la somma di 25.000,00 euro, entro e non oltre il 15.01.2026, quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, importi che la Signora ha dichiarato di accettare a titolo di regolazione dei reciproci rapporti economici Pt_1 sorti in costanza di convivenza matrimoniale;
b) il Sig. , in qualità di proprietario esclusivo della casa coniugale (da ora, Parte_2
l'Immobile), sita in Rovellasca (CO), via SA ST n. 14 (cfr. doc. 03 – rogito notarile), si impegna e obbliga a cedere e trasferire, senza corrispettivo, alla Sig.ra che sin d'ora accetta, la Parte_1 quota pari al 50% della piena proprietà dell'Immobile, comprensivo del box e del posto auto scoperto pertinenziali, mediante atto notarile da stipularsi nel mese di gennaio 2026, avanti a Notaio scelto dalla
Signora Il trasferimento dell'Immobile avverrà in uno a tutti gli arredi e i beni attualmente Pt_1 presenti nella casa coniugale. Le relative spese notarili resteranno a carico integrale della Signora
5
Pt_1
c) nelle more del trasferimento della quota di proprietà di cui al punto che precede, l'Immobile
resta assegnato alla Signora in uno agli arredi e ai beni mobili ivi presenti, che continuerà ad Pt_1 abitarvi insieme ai figli;
d) il Signor si obbliga altresì a sostenere in via esclusiva le seguenti spese riferite Pt_2 all'Immobile:
- il pagamento delle rate residue del mutuo acceso presso Banca Intesa San Paolo, rapporto n.
08/03232085 (doc. 05) gravante sull'Immobile innanzi costituente abitazione familiare, esonerando e manlevando a tal fine la Signora da qualsivoglia pagamento o rimborso;
Pt_1
- le spese relative all'IMU e alla TARI dell'Immobile, fino a quando i figli (anche uno solo) vivranno presso la casa familiare;
successivamente tali spese saranno per il 70% a carico del Signor
e per il 30% a carico della Signora Pt_2 Pt_1
- le spese relative al contratto per il sistema di sicurezza Verisure presso la casa familiare di
Rovellasca, fino a quando i figli vi vivranno, lasciando alla Signora la gestione dell'account Pt_1 legato all'impianto. Successivamente tali spese saranno per il 70% a carico del Signor e per il Pt_2
30% a carico della Signora In alternativa, le Parti sono disponibili a valutare l'installazione Pt_1 di un impianto alternativo classico a spese del Sig. ; Pt_2
- le spese relative all'assicurazione dell'Immobile e quella relativa all'assicurazione degli elettrodomestici, fino a quando i figli vi vivranno. Successivamente tali spese saranno per il 70% a carico del Signor e per il 30% a carico della Signora Pt_2 Pt_1
- le spese condominiali straordinarie dell'Immobile fino a quando i figli vi vivranno;
successivamente la ripartizione delle spese straordinarie sarà a carico del Signor per il 70% e Pt_2
a carico della Signora per il 30%; Pt_1
e) la Signora godendo in via esclusiva dell'Immobile insieme ai figli, si impegna a Pt_1 farsi carico in toto delle spese condominiali ordinarie dell'Immobile a partire dall'esercizio 25/26. Fino alla chiusura dell'esercizio 24/25 (ottobre 2025 circa) le spese saranno a carico del Sig. . Le Pt_2 spese per le utenze dell'energia elettrica verranno sostenute dalla Sig.ra a decorrere dal mese Pt_1 successivo al deposito del presente ricorso;
f) i coniugi concordano sin d'ora che, quando entrambi i figli non abiteranno più presso l'Immobile, quest'ultimo verrà posto in vendita, previo accordo sul prezzo di vendita. La determinazione del prezzo avverrà sulla base della valutazione estimativa eseguita da due periti, scelti uno per ciascuna
Parte. In caso di disaccordo, ove i valori non dovessero coincidere, si assumerà il valore più alto come prezzo base per la vendita. Il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali tra il Signor e Pt_2 la Signora Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede nella procedura di vendita e a Pt_1 sottoscrivere ogni atto che si renderà necessario;
g) il Sig. si impegna a farsi carico della somma mensile di € 300,00, relativa al contratto Pt_2 di leasing, intestato al medesimo, per il noleggio a lungo termine dell'autovettura Toyota Yaris Cross,
6 tg. GP752MP, in uso alla Sig.ra somma comprensiva di spese per tagliando e assicurazione, Pt_1 fino alla scadenza del contratto prevista a ottobre 2026. A fine contratto, le Parti concordano di presenziare congiuntamente alla riconsegna dell'autovettura e pertanto la Sig.ra si assume fin Pt_1 da ora l'onere di rimborsare eventuali costi che dovessero essere imputati e fatturati al Sig. per Pt_2 quanto previsto contrattualmente dalla società nel caso di danni per noncuranza o altro indicato Pt_4
a chiusura del contratto;
h) il Signor si impegna a sostenere la spesa per la polizza sanitaria FASI anche a favore Pt_2 della Signora Pt_1
I ricorrenti dichiarano che il suesposto accordo economico-patrimoniale è da considerarsi essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della sottoscrizione del presente ricorso, nonché ai sensi e per gli effetti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/e del 21 giugno 2012 e dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/1987
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
NATA A TRADATE (VA) IL 30 LUGLIO 1974, E , C.F. Parte_2 C.F._2
) NATO A MILANO IL 4/11/1971, che hanno contratto matrimonio in data 20 luglio 2002, in
[...]
AR (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR (VA) (anno
2010, atto n. 45, reg. Stato Civile del Comune di AR, parte 2, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti e sopra riportate;
7 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa RA Cao Presidente
Dott. Alessandro Petronzi Giudice rel. est.
Dott.ssa Martina R. Manenti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato il 18 luglio 2025, da
1) Parte_1
nata a [...] il [...]
cittadina: italiana Cod. Fisc. CodiceFiscale_1
residente in [...]
con gli Avvocati Laura De Rui e Roberta Taglioretti
e
2) Parte_2
nato a [...] il [...]
cittadino: italiano Cod. Fisc. CodiceFiscale_2
1 residente in [...]
con l'Avv. Margherita Michelini
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario,
in AR (VA), in data 20 luglio 2002,
(atto trascritto nei reg. stato civile Comune di AR, anno 2002, atto n. 54, parte 2, serie A);
con i seguenti figli NO:
- , C.F. , nata il [...] a [...]_1 CodiceFiscale_3
e i seguenti figli maggiorenni NON economicamente indipendenti:
- , C.F. , nato il [...] a [...]_3 CodiceFiscale_4
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 18 luglio 2025, hanno richiesto pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
CONCLUSIONI
• Dichiarare la separazione personale dei coniugi e . Parte_1 Parte_2
• Ordinare al Comune di AR (VA) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
• Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione
1. La figlia minorenne è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, che eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale. Le decisioni di maggior interesse (corrispondenti alle questioni di straordinaria amministrazione) relative all'istruzione, all'educazione e alla salute della figlia saranno assunte dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa;
eccezion fatta per le decisioni assolutamente improcrastinabili inerenti Per_1 la salute (p.e. interventi urgenti), le quali saranno assunte dal genitore con cui la figlia si troverà al momento del verificarsi dell'urgenza; resta inteso, in quest'ultimo caso, che il genitore che assumerà la decisione avrà l'obbligo di contattare preventivamente l'altro o, comunque sia, di informarlo successivamente e tempestivamente. Le decisioni di ordinaria amministrazione verranno assunte singolarmente da quel genitore con il quale la figlia di volta in volta si trovi al momento dell'assunzione della decisione.
2 2. sarà collocata prevalentemente presso la casa familiare, sita in Rovellasca (CO), via Per_1
SA ST n. 14, ove manterrà la residenza anagrafica.
3. , in considerazione della sua età (16 anni), vedrà il padre secondo il seguente calendario Per_1 di massima, con ampia facoltà di modifica prendendo accordi direttamente con l'uno o con l'altro genitore:
a) ogni giovedì sera dalle ore 17 circa, pernottando dal padre;
b) a fine settimana alternati dal venerdì o dal sabato in base alle esigenze di , dalle ore 17 Per_1 circa, alla domenica sera o lunedì mattina, sempre in base alle esigenze della ragazza, quando il padre la riaccompagnerà presso la casa materna (la domenica sera) o andrà autonomamente a scuola il lunedì mattina.
4. La casa familiare sita in Rovellasca (CO), via SA ST n. 14, verrà assegnata alla
Signora in ragione del collocamento prevalente dei figli. Pt_1
5. Il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di contributo al mantenimento Pt_2 Pt_1 dei figli e sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei medesimi, l'importo mensile di euro
1.200,00 (euro 600,00 per ciascun figlio), somma da versare alla Signora anticipatamente Pt_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo al deposito del presente ricorso, sul c/c dalla stessa indicato;
somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, costo vita, prima rivalutazione decorsi dodici mesi dal deposito del presente ricorso.
6. Il Signor terrà esclusivamente a proprio carico le seguenti spese straordinarie (extra Pt_2 assegno) a favore dei figli:
a) la spesa per l'acquisto di un'autovettura a favore del figlio , neomaggiorenne, Pt_3 rendendosi fin da ora disponibile a valutare quale sia la miglior scelta anche per al Per_1 conseguimento della patente. Tutte le spese di manutenzione dell'autovettura, tagliando periodico, bollo e ogni onere dovuto per assolvere agli obblighi di legge, come l'assicurazione RCA, saranno ripartiti tra i genitori nella misura del 70% a carico del Signor e del 30% a carico della Signora Pt_2
I genitori concordano fin da ora che il figlio potrà godere di 60 euro mensili (ripartiti Pt_1 Pt_3 nella misura stabilita 70/30) come bonus carburante;
b) le spese di intrattenimento, nello specifico: ricarica degli abbonamenti cellulari di e Pt_3
; la spesa per l'abbonamento della stampante della casa familiare di Rovellasca, fino a quando Per_1
i figli vi vivranno;
le spese degli account Netflix e Now TV presso la casa di Rovellasca, fino a quando i figli vi vivranno;
la spesa della rete Internet della casa familiare di Rovellasca, fino a quando i figli vi vivranno;
la spesa dell'abbonamento in palestra di e con le attuali condizioni;
Pt_3 Per_1
c) la spesa della retta della scuola privata di e le spese universitarie di entrambi i figli, Pt_3 sino al raggiungimento dell'età di 25 anni;
d) la spesa per le ripetizioni extrascolastiche dei figli, entro il tetto massimo di spesa mensile di euro 250,00 per ciascun figlio (solo se strettamente necessarie e non cumulabili);
3 e) la somma di 3.000,00 euro annuale, per ciascun figlio (per un totale di 6.000,00 euro annui), per i viaggi studio e le gite scolastiche;
qualora la somma non dovesse essere utilizzata interamente, il residuo verrà messo a disposizione per il pagamento delle vacanze autonome dell'anno in corso di e di fino al raggiungimento dei 23 anni;
Pt_3 Per_1
f) la spesa di 100,00 euro mensili per ciascun figlio per l'estetista e il parrucchiere, al bisogno;
g) la somma di 200,00 euro mensili, 100,00 euro per ciascun figlio, come spillatico;
h) la spesa per la polizza sanitaria FASI a favore dei figli, fino a quando gli stessi non concluderanno i propri percorsi di studio e comunque in base al regolamento del FASI. Inoltre, il Signor
si impegna a sostenere la somma di 180,00 euro mensili, ove necessario, equivalente a una Pt_2 seduta mensile presso la naturopata Dott.ssa per ciascun figlio, in quanto esclusa dalla Persona_2 copertura del FASI.
7. Il Signor terrà altresì a proprio carico il 70% di tutte le altre spese extra Parte_2 assegno relative ai figli, non previste già al punto 6 che precede, secondo quanto stabilito dalle Linee
Guida del Tribunale di Como, qui integralmente riportate:
a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario
Nazionale; d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato
(BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese di scuola bus per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico, in caso di impossibilità da parte dei genitori o familiari ad accompagnare e riprendere i figli da scuola;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private previa consultazione degli insegnanti;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
4 e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro e indisponibilità di altri familiari;
b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative
(pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia dei figli e indisponibilità di altri familiari;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 giorni); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e-mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Le spese di mensa scolastica vanno incluse tra le spese sub c).
8. Il Sig. si impegna a redigere un rendiconto annuale del conto corrente intestato a Pt_2
, finché la figlia sarà minorenne, e a condividerlo con la Signora entro il 31/12 di ogni Per_1 Pt_1 anno. Ogni operazione sul conto corrente di dovrà avvenire con firma congiunta di entrambi i Per_1 genitori.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
9. Nel quadro della sistemazione dei rapporti economico-patrimoniali tra i coniugi, gli stessi danno atto che:
a) il Signor si impegna e obbliga a corrispondere alla Signora la somma Pt_2 Parte_1 di 15.000,00 euro, alla data del deposito del presente ricorso e la somma di 25.000,00 euro, entro e non oltre il 15.01.2026, quale elemento indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, importi che la Signora ha dichiarato di accettare a titolo di regolazione dei reciproci rapporti economici Pt_1 sorti in costanza di convivenza matrimoniale;
b) il Sig. , in qualità di proprietario esclusivo della casa coniugale (da ora, Parte_2
l'Immobile), sita in Rovellasca (CO), via SA ST n. 14 (cfr. doc. 03 – rogito notarile), si impegna e obbliga a cedere e trasferire, senza corrispettivo, alla Sig.ra che sin d'ora accetta, la Parte_1 quota pari al 50% della piena proprietà dell'Immobile, comprensivo del box e del posto auto scoperto pertinenziali, mediante atto notarile da stipularsi nel mese di gennaio 2026, avanti a Notaio scelto dalla
Signora Il trasferimento dell'Immobile avverrà in uno a tutti gli arredi e i beni attualmente Pt_1 presenti nella casa coniugale. Le relative spese notarili resteranno a carico integrale della Signora
5
Pt_1
c) nelle more del trasferimento della quota di proprietà di cui al punto che precede, l'Immobile
resta assegnato alla Signora in uno agli arredi e ai beni mobili ivi presenti, che continuerà ad Pt_1 abitarvi insieme ai figli;
d) il Signor si obbliga altresì a sostenere in via esclusiva le seguenti spese riferite Pt_2 all'Immobile:
- il pagamento delle rate residue del mutuo acceso presso Banca Intesa San Paolo, rapporto n.
08/03232085 (doc. 05) gravante sull'Immobile innanzi costituente abitazione familiare, esonerando e manlevando a tal fine la Signora da qualsivoglia pagamento o rimborso;
Pt_1
- le spese relative all'IMU e alla TARI dell'Immobile, fino a quando i figli (anche uno solo) vivranno presso la casa familiare;
successivamente tali spese saranno per il 70% a carico del Signor
e per il 30% a carico della Signora Pt_2 Pt_1
- le spese relative al contratto per il sistema di sicurezza Verisure presso la casa familiare di
Rovellasca, fino a quando i figli vi vivranno, lasciando alla Signora la gestione dell'account Pt_1 legato all'impianto. Successivamente tali spese saranno per il 70% a carico del Signor e per il Pt_2
30% a carico della Signora In alternativa, le Parti sono disponibili a valutare l'installazione Pt_1 di un impianto alternativo classico a spese del Sig. ; Pt_2
- le spese relative all'assicurazione dell'Immobile e quella relativa all'assicurazione degli elettrodomestici, fino a quando i figli vi vivranno. Successivamente tali spese saranno per il 70% a carico del Signor e per il 30% a carico della Signora Pt_2 Pt_1
- le spese condominiali straordinarie dell'Immobile fino a quando i figli vi vivranno;
successivamente la ripartizione delle spese straordinarie sarà a carico del Signor per il 70% e Pt_2
a carico della Signora per il 30%; Pt_1
e) la Signora godendo in via esclusiva dell'Immobile insieme ai figli, si impegna a Pt_1 farsi carico in toto delle spese condominiali ordinarie dell'Immobile a partire dall'esercizio 25/26. Fino alla chiusura dell'esercizio 24/25 (ottobre 2025 circa) le spese saranno a carico del Sig. . Le Pt_2 spese per le utenze dell'energia elettrica verranno sostenute dalla Sig.ra a decorrere dal mese Pt_1 successivo al deposito del presente ricorso;
f) i coniugi concordano sin d'ora che, quando entrambi i figli non abiteranno più presso l'Immobile, quest'ultimo verrà posto in vendita, previo accordo sul prezzo di vendita. La determinazione del prezzo avverrà sulla base della valutazione estimativa eseguita da due periti, scelti uno per ciascuna
Parte. In caso di disaccordo, ove i valori non dovessero coincidere, si assumerà il valore più alto come prezzo base per la vendita. Il ricavato della vendita verrà diviso in parti uguali tra il Signor e Pt_2 la Signora Le Parti si impegnano a collaborare in buona fede nella procedura di vendita e a Pt_1 sottoscrivere ogni atto che si renderà necessario;
g) il Sig. si impegna a farsi carico della somma mensile di € 300,00, relativa al contratto Pt_2 di leasing, intestato al medesimo, per il noleggio a lungo termine dell'autovettura Toyota Yaris Cross,
6 tg. GP752MP, in uso alla Sig.ra somma comprensiva di spese per tagliando e assicurazione, Pt_1 fino alla scadenza del contratto prevista a ottobre 2026. A fine contratto, le Parti concordano di presenziare congiuntamente alla riconsegna dell'autovettura e pertanto la Sig.ra si assume fin Pt_1 da ora l'onere di rimborsare eventuali costi che dovessero essere imputati e fatturati al Sig. per Pt_2 quanto previsto contrattualmente dalla società nel caso di danni per noncuranza o altro indicato Pt_4
a chiusura del contratto;
h) il Signor si impegna a sostenere la spesa per la polizza sanitaria FASI anche a favore Pt_2 della Signora Pt_1
I ricorrenti dichiarano che il suesposto accordo economico-patrimoniale è da considerarsi essenziale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e della sottoscrizione del presente ricorso, nonché ai sensi e per gli effetti dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n.27/e del 21 giugno 2012 e dell'esenzione di cui all'art. 19 della L. 74/1987
Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi conciliare.
È stata data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
il Collegio ritiene che le risultanze del giudizio ed il comportamento processuale delle parti confermino quanto dedotto da entrambi i coniugi, ossia che la convivenza tra loro è divenuta intollerabile e che ne è impossibile la prosecuzione.
Ricorrono, dunque, le condizioni, per pronunziare ex art. 151 c.c. la separazione personale dei coniugi.
Quanto alle ulteriori questioni controverse ritiene il Collegio che le conclusioni rassegnate dalle parti congiuntamente possono essere fatte proprie dal Tribunale, essendo le stesse conformi a diritto, non contrarie a norme imperative e rispondenti all'interesse della prole.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ex art. 473 bis.4, u.c, c.p.c., alla luce dei contenuti dell'accordo.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di COMO, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) DICHIARA la separazione personale dei coniugi , C.F. , Parte_1 CodiceFiscale_1
NATA A TRADATE (VA) IL 30 LUGLIO 1974, E , C.F. Parte_2 C.F._2
) NATO A MILANO IL 4/11/1971, che hanno contratto matrimonio in data 20 luglio 2002, in
[...]
AR (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di AR (VA) (anno
2010, atto n. 45, reg. Stato Civile del Comune di AR, parte 2, serie A);
2) OMOLOGA le condizioni di separazione concordate dalle parti e sopra riportate;
7 3) DISPONE che i rapporti tra le parti siano regolati in conformità alle condizioni stabilite dalle stesse,
come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
4) PRENDE ATTO degli ulteriori accordi intervenuti tra le parti e sopra riportati;
5) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della odierna sentenza.
6) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AR (VA) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Como, il 5.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa RA Cao
Il Giudice rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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