Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 14/04/2025, n. 1342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1342 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 2747/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE
…………………………. MOBILI, pendente TRA
, in qualità di titolare della omonima ditta individuale Parte_1
(P.IVA ), elettivamente domiciliato in VIA GIOVANNI GENTILE 7 P.IVA_1
CAVA DE' TIRRENI, presso lo studio dell'Avv. ARMENANTE DANILA (C.F.
), che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce C.F._1 all'atto di appello APPELLANTE E in persona l.r.p.t. (P.IVA ), elettivamente Controparte_1 P.IVA_2 domiciliata in VIA MARCONI, 239 PALMA CAMPANIA, presso lo studio dell'Avv. SANTELLA CARLA ANNA (C.F. ) che la rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione APPELLATA
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 19/12/2024 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 5853/2015 del 22/10/2015, del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, con cui veniva rigettata l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1190/2014 del 26/6/2014. Parte appellante ha censurato la sentenza impugnata, in primo luogo, per violazione e falsa applicazione degli articoli 2214 c.c, 2709 c.c. e 634 comma 2 c.p.c, avendo il primo giudice errato nel ritenere provato il credito vantato sulla base della semplice allegazione di copia fatture e dell'estratto del registro IVA, ommettendo di considerare che, trattandosi di una società di capitali, la prova era incompleta per mancata allegazione delle scritture contabili obbligatorie ex art. 2214 c.c., ovvero il libro giornale, il libro mastro ed il bilancio di esercizio.
N.R.G. 2747/2016_ - G.M. OT.SS IA ESPOSITO 1
Santella, a seguito di precetto, avviavano la procedura esecutiva mobiliare per il recupero degli importi loro riconosciuti dai titoli in loro possesso in danno di
[...]
. Parte_1
Al solo fine di evitare ulteriori aggravi di costi e conseguenze della avversa esecuzione mobiliare intrapresa, l'appellante, senza rinunciare all'appello, in virtù di scrittura privata del 23/2/2017, ha provveduto al pagamento degli importi riconosciuti alla appellata e al procuratore antistatario avv. Santella dai titoli in loro possesso a mezzo assegni regolarmente incassati dagli stessi, con espressa facoltà della appellante di ripetizione delle somme corrisposte in caso di accoglimento dell'appello. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
1.Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello
N.R.G. 2747/2016_ - G.M. OT.SS IA ESPOSITO 2 per mancato rispetto del termine semestrale per proporre l'impugnazione ai sensi dell'art. 327c.p.c. Deve al riguardo osservarsi che la sentenza appellata n. 5385/2015 emessa dal Giudice di Pace di Nocera Inferiore nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo rubricato al R.G. n. 5839/2014 è stata pubblicata in data 22/10/2015 e non è stata mai notificata dalla controparte ai fini della decorrenza del termine breve ex art. 325 c.p.c. per il passaggio in giudicato. Con la conseguenza che ai sensi dell'art. 327 c.p.c. il potere di impugnazione della suddetta sentenza andava esercitato entro il termine lungo semestrale decorrente dalla pubblicazione (22/10/2015), il cui termine ultimo scadeva pertanto in data 22/04/2016. L'appellante ha consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto di citazione in appello per la notifica all'appellata società in data 22/4/2016 nel rispetto del termine lungo di sei mesi di cui all'art. 327 c.p.c. Secondo la giurisprudenza, infatti, la notifica di un atto processuale si intende perfezionata per il notificante, al momento della consegna del medesimo all'ufficiale giudiziario. La tempestività della notifica esige che la consegna della copia dell'atto per la notifica venga effettuata nel termine perentorio assegnato dalla legge o dal giudice e che l'eventuale tardività della notifica possa essere addebitata esclusivamente ad errori o all'inerzia dell'ufficiale giudiziario o dei suoi ausiliari, e non a responsabilità del notificante. Pertanto, in tale eventualità, la data di ricezione dell'atto da parte del destinatario non rileva al fine di escludere la tempestività dell'adempimento, ma soltanto in caso di mancato compimento del procedimento notificatorio, al fine di richiederne la rinnovazione, provvedendovi con sollecita diligenza da valutarsi secondo un principio di ragionevolezza (Corte di Cassazione, sez. VI Civile - 3, sentenza n. 7826/16; depositata il 20 aprile). Va poi disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellata, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c.
Al riguardo, giova rammentare che la Cassazione a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai
N.R.G. 2747/2016_ - G.M. OT.SS IA ESPOSITO 3 fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c. Va altresì disattesa l'eccezione relativa al ritiro non autorizzato del fascicolo di parte appellata ed al successivo deposito telematico della stessa, per cui si tratterebbe di nuova documentazione vietata in appello, dal momento che l'art. 169 c.p.c. assegna alla parte la facoltà di ritirare la propria produzione nell'ipotesi di rimessione della causa in decisione, sicché correttamente parte appellata, previa annotazione del ritiro da parte della Cancelleria, ha provveduto al deposito telematico (essendo la costituzione all'epoca, in data 22.12.2016 avvenuta cartaceamente) ed indi, a depositare nuovamente la produzione di parte cartacea. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il deposito del fascicolo nel giudizio di appello non costituisce introduzione di nuove prove documentali, sempre che i documenti contenuti nel fascicolo siano stati prodotti, nel giudizio di primo grado, nell'osservanza delle preclusioni di cui artt. 165 e 166 c.p.c. (in tal senso, Cass. n.14096/2022). Con riguardo alla corrispondenza tra quanto depositato cartaceamente all'atto della costituzione in primo grado e quanto poi ridepositato telematicamente, va rilevato che, il timbro apposto a certificazione del cancelliere, alla stregua del sistema normativo vigente (art. 74 disp. att. c.p.c.), attesta il regolare deposito di tutti i documenti indicati al momento della costituzione, in uno a quelli depositati in corso di causa.
2. Sul merito. Passando al merito, deve in primo luogo ritenersi tardiva l'eccezione sollevata dall'appellato solo con la comparsa conclusionale dell'inammissibilità della prova orale di controparte per avvenuta decadenza, trattandosi di eccezione che doveva essere sollevata nella prima difesa utile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr.
N.R.G. 2747/2016_ - G.M. OT.SS IA ESPOSITO 4 SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie l'opponente/*appellante non ha mai contestato, come era suo onere, di aver ricevuto la fornitura di animali, per cui può senz'altro dirsi provata la vendita degli animali in questione e dunque, il credito vantato, avendo, peraltro l'opponente eccepito (cd. fatto estintivo) l'avvenuto pagamento delle fatture Il debitore, odierno appellante, ha eccepito l'avvenuto pagamento integrale del credito oggetto di opposizione, asserendo che le fatture erano state sempre saldate con pagamenti in contanti o con assegni bancari di giro. Va rilevato, però, che, in sede di opposizione, alcuna documentazione, assegno e/o quietanza e/o fattura quietanzata è stata depositata dal debitore, per cui, la prova dell'avvenuto pagamento è rimasta sfornita di adeguato supporto probatorio La pretesa di parte appellante di voler provare con testi l'avvenuto pagamento a mezzo contanti e/o a mezzi assegni, oltre i limiti prescritti dall'art. 2726, tempestivamente sollevata, rende assolutamente nulla la prova testimoniale, ove si consideri, peraltro, da un lato in via generale non provato l'impossibilità del debitore di ottenere la ricevuta di pagamento e dall'altro, per quel che rileva nella specie, che l'impossibilità viene imputata ad un il patto tra gentiluomini”, al fine di “ creare frizioni tra le parti”, circostanze rimaste del tutto indimostrate. Ferma l'inammissibilità della prova testimoniale, in ogni caso, in relazione alle dichiarazioni rese dall'unico teste escusso da parte opponente ( ), le Testimone_1 stesse sono assolutamente generiche, essendosi limitato a riferire che: “ i pagamenti avvenivano di volta in volta”, senza tuttavia precisare l'esatto ammontare dei presunti pagamenti, a quali forniture gli stessi andavano imputati ed ancora, le circostanze di tempo, riferendo di pagamenti effettuati anche a mezzo “ assegni di giro”, mai depositati in atti da parte opponente. L'appello va pertanto rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Dal rigetto dell'appello discende altresì il rigetto della domanda di restituzione delle somme versate. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
N.R.G. 2747/2016_ - G.M. OT.SS IA ESPOSITO 5 dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3.Sulle spese di lite. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 2747/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto VENDITA DI COSE MOBILI, pendente tra , Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa così provvede: CP_1
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello; per l'effetto:
2. conferma la sentenza 5383/2015 del 22/10/2015 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3 condanna al pagamento, in favore di in persona del Parte_1 Controparte_1 legale rapp.te p.t., delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi € 1701,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 2747/2016_ - G.M. OT.SS IA ESPOSITO 6