Articolo 8 della Legge 22 dicembre 1999, n. 512
Articolo 7Articolo 7 bis
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25 gennaio 2000
Art. 8. (Copertura finanziaria) 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 20 miliardi annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Per i due esercizi annuali successivi alla data di entrata in vigore della presente legge e' accantonata una quota pari alla meta' delle risorse finanziarie disponibili, per le richieste di risarcimento relative al periodo intercorrente tra il 30 settembre 1982 e la data stessa.
3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 25 gennaio 2000