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Sentenza 18 gennaio 2024
Sentenza 18 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/01/2024, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2024 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, in per- sona del Giudice Quirino Caturano, in data 13/21 novembre 2019 e contraddistinta dal n.
2038/2019 iscritto al n. 129/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 ottobre 2023 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 4 gennaio Parte_1 C.F._1
1977 ed ivi residente alla Contrada Colli n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Napo- litano (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E la (codice fiscale ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale in carica, rappresentata e difesa dalle avv.te Lidia Buondonno (codice fiscale e Graziella Mandato (codice fiscale C.F._3 C.F._4
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. Non essendo state successivamente modificate, le conclusioni del vanno rin- Pt_1
tracciate nel suo atto d'appello, con il quale ha chiesto a questa Corte di voler, in riforma della sentenza appellata:
A) accogliere le conclusioni da lui rassegnate al Giudice di prime cure, che erano le seguenti:
«1) rigettare l'opposizione ex adverso proposta, con conferma del decreto ingiuntivo
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
opposto e con condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi anti- statari;
2) in subordine, accertare comunque l'esistenza di un diritto di credito, anche se non esigibile, per la restante parte (65%) del contributo concesso e ancora non erogato in favore dell'odierna parte opposta, e condannare l'Ente opponente al pagamento delle spese e com- petenze del giudizio di opposizione, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori dichia- ratisi antistatari;
in ogni caso, non condannare l'odierna parte opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, tenuto conto della complessità delle questioni affron- tate nel presente giudizio»;
B) in ogni caso, «con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spe- se generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, et attribuzione in favore dell'odierno difensore, dichiaratosi antistatario».
II. La Regione appellata ha invece, nel costituirsi innanzi a questa Corte, chiesto il ri- getto dell'appello del e la condanna di quest'ultimo a rifonderle le spese dei due gradi Pt_1
del processo, senza poi modificare queste conclusioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Col decreto ingiuntivo emesso col n. 142/2016 in data 26/29 gennaio 2016 e no- tificato alla il 25 marzo 2016, il Tribunale di Benevento ordinava alla stes- Controparte_1
sa Regione di pagare a la somma di 13.000,00 € quale parte residua (pari al Parte_1
65%) del contributo di 20.000,00 € al medesimo concesso ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2003, n. 3322, a titolo di ristoro dei danni subiti dall'azienda di cui era titolare sita nel comune di Castelpagano, alla
Contrada Colli n. 6, a causa degli eventi metereologici verificatisi nel territorio regionale nei giorni del 24, 25 e 26 gennaio 2003.
1.2. Il provvedimento monitorio però, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, veniva poi revocato in accoglimento dell'opposizione avverso di esso proposta dalla CP_1
giacché il Tribunale beneventano riteneva che il IS non avesse il diritto di otte-
[...]
nere il pagamento del “saldo” del suindicato contributo sulla base delle seguenti considera- zioni:
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
«L'attore in senso sostanziale […] ha in fase monitoria invocato provvedimento nor- mativi e amministrativi (a carattere generale e particolare) che non danno vita ad una situa- zione soggettiva predicabile in termini di diritto soggettivo (ciò che afferisce al merito della controversia, ossia ad un piano nettamente distinto rispetto a quello della giurisdizione, che va delibato secondo il criterio del cd. petitum sostanziale.
L'assunto dell'ingiungente secondo cui avrebbe maturato il diritto ad un contributo complessivo più altro rispetto alla minor somma liquidatagli a seguito dell'espletata istrutto- ria non è condivisibile.
In realtà, dall'esame dell'O.P.C.M. n. 3332/2003 emerge che i contributi sarebbero stati largiti solo entro i limiti delle disponibilità finanziarie.
L'ordinanza commissariale n. 3 del 5 ottobre 2007 infatti ribadisce il corretto iter se- guito dalla vicenda dai Comuni coinvolti e prende atto della entità dei contributi già stabiliti.
Per l'effetto, la liquidazione del minor importo è stata compiuta in riferimento a quattro ca- tegorie di beni ed evenienze di cui alle schede da A) a D).
Significativa è la previsione di cui all'art. 4 della citata O.P.C.M., secondo cui i contri- buti sarebbero stati erogati “nei limiti delle risorse assegnate”. Di modo che la erogazione del contributo nella sua interezza non può che tenere conto dell'ammontare complessivo delle disponibilità finanziarie a disposizione.
Al riguardo, merita piena condivisione il decisum della corte distrettuale (cfr. Corte
Appello Napoli, sentenza 15 aprile 2019), secondo cui al commissario delegato era assegnato il compito della gestione delle attività preventive e di natura indennitaria dei danni subiti dalle popolazioni. Sicché, pur essendo vero che a tal fine egli avrebbe dovuto servirsi degli
Enti locali cui era demandata una attività istruttoria, “al solo Commissario delegato spettava la prerogativa di determinare, secondo i criteri dettati dalla normativa emergenziale, l'an, il quomodo ed il quantum dei contributi e delle provvidenze, comunque entro i limiti imposti dalle disponibilità finanziarie specificamente destinate”. Ancora, in vista del riconoscimento della differenza non corrisposta immediatamente, sarebbe “occorso un nuovo e ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario … che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali dirette ad accertare modalità e criteri per la ripartizione, tra tutti gli aventi dirit- to … attribuisse … il “saldo” qui rivendicato”.
Né è possibile dedurre nella presente sede, nella quale è stata calata una domanda di condanna dell'opponente all'esatto adempimento di un debito del plesso pubblico, una diver-
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sa prospettazione che muove dalla responsabilità per inadempimento della parte attrice ri- spetto ad un dedotto vincolo di destinazione delle somme. Si tratterebbe infatti, di un tema diverso, ed estraneo al giudizio ordinario di cognizione, non spettando al Tribunale verificare, il che neppure è stato specificamente richiesto, la eventuale distrazione di fondi pubblici ri- spetto alla loro originaria destinazione.
Neppure, del resto, sarebbe possibile per il giudice del diritto cimentarsi nella valuta- zione di scelte discrezionali compiute dalla p.a. in ordine ai criteri di riparto delle limitate di- sponibilità economiche poste a disposizione in vista del ristoro dei danni».
2.1. Avverso tale sentenza, il , con una citazione notificata alla Pt_1 Parte_2
[...
il 2 gennaio 2020, s'è quindi appellato a questa Corte sostenendo, in estrema sintesi, di aver il pieno diritto di ottenere immediatamente il pagamento della somma in questione, giacché tale diritto gli è già stato riconosciuto dal decreto del Sindaco di Castelpagano che lo ha inserito nell'elenco degli aventi diritto al contributo in questione per l'importo di
20.000,00 € e che è stato confermato dalla successiva ordinanza commissariale n. 3 del 5 ottobre 2007 e la relativa provvista finanziaria è stata trasferita alla ed è Controparte_1
ancora disponibile.
2.2. Ciò posto, l'appello del va rigettato, non ravvisando questo Collegio valide Pt_1
ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui sono giunte, anche se sulla base di percorsi ar- gomentativi non perfettamente coincidenti, le numerose pronunzie di questa Corte che, in relazione ad analoghe fattispecie concrete, hanno accolto le tesi difensive della CP_1
(v. sentt. nn. 2042/2019, 2606/2019, 1512/2020, 1890/2020, 1973/2020,
[...]
2031/2020, 1772/2021, 1878/2022, 3854/2022, 1078/2023 e 1880/2023).
L'appellante sostiene di aver pieno diritto di ottenere dalla – cui è Controparte_1
stato, con la deliberazione della Giunta Regionale della n. 1117 del 2008, trasferito CP_1
il compito di provvedere «in regime ordinario» agli «interventi già in capo alla gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3322/2003» – il pagamento della somma in questione poiché inserito, per un importo di 23.000,00 €, nell'elenco degli aventi diritto ai contributi previsti dall'art. 1, co. 3, lett. c), dell'o.P.C.M. n. 3322/2003 approvato con decreto del Org_1
[..
di Castelpagano prot. 2792 del 20 giugno 2005, di cui prese poi atto il Presidente della
Giunta della nella qualità di Commissario di Governo per l'Emergenza Org_2 CP_1
nella regione con la sua ordinanza n. 3 del 5 ottobre 2007, che gli CP_2 CP_1
liquidò però solo un acconto pari al 35% dell'importo del contributo riconosciutogli.
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Ma la sua tesi non è condivisibile.
Invero, gli artt. 1, co. 3, lett. c), 4 e 5 dell'ordinanza emessa dal Presidente del Consi- glio dei Ministri col n. 3322 del 2003 a seguito degli eventi meteorologici calamitosi che ave- vano colpito tra il 24 e il 26 gennaio 2003 alcune zone del territorio regionale campano affi- darono al Presidente della Giunta Regionale della il compito di provvedere come CP_1
Commissario del Governo della Repubblica «all'erogazione dei primi contributi per l'imme- diata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di certa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi», autorizzandolo, tra l'altro e per quel che qui interessa, «nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di accon- to, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggia- ta» (v. art. 4, co. 1, ord. cit.) e «ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un mas- simo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, orga- nizzazioni di volontariato e del terzo settore» gravemente danneggiate a seguito del predetti eventi meteorologici (v. art. 5, co. 1, ord. cit.) e precisando espressamente che tali contributi costituivano «anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste» (v. artt. 4, co.
5, e 5, co. 5, ord. cit.).
In coerenza con queste premesse, il Presidente della Organizzazione_3
[...
, nella qualità di Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella regione con la sua ordinanza n. 3 del 5 ottobre 2007, decise, tenuto conto delle risorse CP_1
finanziarie di cui poteva all'epoca disporre, di fissare l'«acconto» cui fanno riferimento gli artt. 4, co. 1, e 5, co. 1, dell'o.P.C.M. 3322/2003 nella misura del 35% degli importi dei con- tributi liquidabili in favore di coloro che risultavano inseriti negli elenchi dei relativi «aventi diritto» approvati dai Sindaci dei Comuni colpiti dai suddetti eventi meteorologici.
Pertanto, né sulla base dell'o.P.C.M. 3322/2003, né sulla base del decreto del Sindaco di Castelpagano prot. 2792/2005, né sulla base dell'ordinanza commissariale 3/2007, il IS
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 5 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
può pretendere dalla il pagamento del restante 65% dell'importo massi- Controparte_1
mo del contributo che avrebbe potuto essere liquidato ed erogato in suo favore a titolo di
«acconto» «su future provvidenze a qualunque titolo previste», se il Commissario di Governo delegato, prima, o la , poi, avesse deciso di erogarglielo a titolo di integra- Controparte_1
zione dell'acconto previsto dall'art. 4, co. 1, o dall'art. 5, co. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il che non è avvenuto.
Era infatti al Commissario di Governo delegato, cui è poi succeduta la Org_4
, che spettava il compito di stabilire la misura degli acconti cui fanno riferimento gli
[...]
artt. 4, co. 1, e 5, co. 1, dell'o.P.C.M. 3322/2003 e dunque anche di quello spettante al . Pt_1
D'altro canto, in mancanza di un provvedimento del Commissario delegato o della che autorizzi l'integrazione dell'«acconto» erogato al in forza della Controparte_1 Pt_1
suindicata ordinanza commissariale, nessun rilievo, almeno in questa sede, può essere rico- nosciuto all'eventuale disponibilità da parte della delle risorse finanziarie Controparte_1
all'uopo occorrenti.
Per quanto detto, ciò che invero milita decisivamente a sfavore dell'esistenza dell'(ulteriore) credito qui fatto valere dal non è l'eventuale indisponibilità da parte Pt_1
della delle risorse finanziarie occorrenti per soddisfarla, bensì la mancan- Controparte_1
za del provvedimento commissariale o regionale che di tale credito dovrebbe costituire il necessario presupposto.
2.3. L'accoglimento della tesi sostenuta dal da parte di diverse pronunzie del Pt_1
Tribunale di Benevento e l'assenza di pronunzie della Corte di Cassazione sulla questione sopra esaminata giustificano, ad avviso di questo Collegio, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese del processo d'appello, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
2.4. Va però infine – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con cita- Parte_1
zione notificata alla il 2 gennaio 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Benevento in data 13/21 novembre 2019, n. 2038/2019:
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 6 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo d'appello;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da lui dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 7 di 7 Parte_1 Controparte_1
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta Sezione Civile
(già Prima Sezione Civile Bis) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere - Relatore -
- dr. Giovanni Galasso - Consigliere - ha deliberato di pronunziare la presente
S E N T E N Z A nel processo d'appello avverso la sentenza pronunziata dal Tribunale di Benevento, in per- sona del Giudice Quirino Caturano, in data 13/21 novembre 2019 e contraddistinta dal n.
2038/2019 iscritto al n. 129/2020 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, rimesso in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 3 ottobre 2023 e pendente
TRA
(codice fiscale ), nato a [...] il 4 gennaio Parte_1 C.F._1
1977 ed ivi residente alla Contrada Colli n. 6, rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Napo- litano (codice fiscale ) - appellante - C.F._2
E la (codice fiscale ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale in carica, rappresentata e difesa dalle avv.te Lidia Buondonno (codice fiscale e Graziella Mandato (codice fiscale C.F._3 C.F._4
- appellata -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I. Non essendo state successivamente modificate, le conclusioni del vanno rin- Pt_1
tracciate nel suo atto d'appello, con il quale ha chiesto a questa Corte di voler, in riforma della sentenza appellata:
A) accogliere le conclusioni da lui rassegnate al Giudice di prime cure, che erano le seguenti:
«1) rigettare l'opposizione ex adverso proposta, con conferma del decreto ingiuntivo
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 1 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
opposto e con condanna dell'Ente opponente al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori dichiaratisi anti- statari;
2) in subordine, accertare comunque l'esistenza di un diritto di credito, anche se non esigibile, per la restante parte (65%) del contributo concesso e ancora non erogato in favore dell'odierna parte opposta, e condannare l'Ente opponente al pagamento delle spese e com- petenze del giudizio di opposizione, con attribuzione in favore dei sottoscritti difensori dichia- ratisi antistatari;
in ogni caso, non condannare l'odierna parte opposta al pagamento delle spese e competenze del giudizio di opposizione, tenuto conto della complessità delle questioni affron- tate nel presente giudizio»;
B) in ogni caso, «con vittoria di spese e compensi, oltre il rimborso forfettario per spe- se generali, oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge, relativi ad entrambi i gradi di giudizio, et attribuzione in favore dell'odierno difensore, dichiaratosi antistatario».
II. La Regione appellata ha invece, nel costituirsi innanzi a questa Corte, chiesto il ri- getto dell'appello del e la condanna di quest'ultimo a rifonderle le spese dei due gradi Pt_1
del processo, senza poi modificare queste conclusioni.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1. Col decreto ingiuntivo emesso col n. 142/2016 in data 26/29 gennaio 2016 e no- tificato alla il 25 marzo 2016, il Tribunale di Benevento ordinava alla stes- Controparte_1
sa Regione di pagare a la somma di 13.000,00 € quale parte residua (pari al Parte_1
65%) del contributo di 20.000,00 € al medesimo concesso ai sensi dell'art. 1, co. 3, lett. c), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 ottobre 2003, n. 3322, a titolo di ristoro dei danni subiti dall'azienda di cui era titolare sita nel comune di Castelpagano, alla
Contrada Colli n. 6, a causa degli eventi metereologici verificatisi nel territorio regionale nei giorni del 24, 25 e 26 gennaio 2003.
1.2. Il provvedimento monitorio però, con la sentenza oggetto dell'appello in esame, veniva poi revocato in accoglimento dell'opposizione avverso di esso proposta dalla CP_1
giacché il Tribunale beneventano riteneva che il IS non avesse il diritto di otte-
[...]
nere il pagamento del “saldo” del suindicato contributo sulla base delle seguenti considera- zioni:
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 2 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
«L'attore in senso sostanziale […] ha in fase monitoria invocato provvedimento nor- mativi e amministrativi (a carattere generale e particolare) che non danno vita ad una situa- zione soggettiva predicabile in termini di diritto soggettivo (ciò che afferisce al merito della controversia, ossia ad un piano nettamente distinto rispetto a quello della giurisdizione, che va delibato secondo il criterio del cd. petitum sostanziale.
L'assunto dell'ingiungente secondo cui avrebbe maturato il diritto ad un contributo complessivo più altro rispetto alla minor somma liquidatagli a seguito dell'espletata istrutto- ria non è condivisibile.
In realtà, dall'esame dell'O.P.C.M. n. 3332/2003 emerge che i contributi sarebbero stati largiti solo entro i limiti delle disponibilità finanziarie.
L'ordinanza commissariale n. 3 del 5 ottobre 2007 infatti ribadisce il corretto iter se- guito dalla vicenda dai Comuni coinvolti e prende atto della entità dei contributi già stabiliti.
Per l'effetto, la liquidazione del minor importo è stata compiuta in riferimento a quattro ca- tegorie di beni ed evenienze di cui alle schede da A) a D).
Significativa è la previsione di cui all'art. 4 della citata O.P.C.M., secondo cui i contri- buti sarebbero stati erogati “nei limiti delle risorse assegnate”. Di modo che la erogazione del contributo nella sua interezza non può che tenere conto dell'ammontare complessivo delle disponibilità finanziarie a disposizione.
Al riguardo, merita piena condivisione il decisum della corte distrettuale (cfr. Corte
Appello Napoli, sentenza 15 aprile 2019), secondo cui al commissario delegato era assegnato il compito della gestione delle attività preventive e di natura indennitaria dei danni subiti dalle popolazioni. Sicché, pur essendo vero che a tal fine egli avrebbe dovuto servirsi degli
Enti locali cui era demandata una attività istruttoria, “al solo Commissario delegato spettava la prerogativa di determinare, secondo i criteri dettati dalla normativa emergenziale, l'an, il quomodo ed il quantum dei contributi e delle provvidenze, comunque entro i limiti imposti dalle disponibilità finanziarie specificamente destinate”. Ancora, in vista del riconoscimento della differenza non corrisposta immediatamente, sarebbe “occorso un nuovo e ulteriore provvedimento amministrativo del Commissario … che, rinnovate le necessarie valutazioni discrezionali dirette ad accertare modalità e criteri per la ripartizione, tra tutti gli aventi dirit- to … attribuisse … il “saldo” qui rivendicato”.
Né è possibile dedurre nella presente sede, nella quale è stata calata una domanda di condanna dell'opponente all'esatto adempimento di un debito del plesso pubblico, una diver-
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 3 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
sa prospettazione che muove dalla responsabilità per inadempimento della parte attrice ri- spetto ad un dedotto vincolo di destinazione delle somme. Si tratterebbe infatti, di un tema diverso, ed estraneo al giudizio ordinario di cognizione, non spettando al Tribunale verificare, il che neppure è stato specificamente richiesto, la eventuale distrazione di fondi pubblici ri- spetto alla loro originaria destinazione.
Neppure, del resto, sarebbe possibile per il giudice del diritto cimentarsi nella valuta- zione di scelte discrezionali compiute dalla p.a. in ordine ai criteri di riparto delle limitate di- sponibilità economiche poste a disposizione in vista del ristoro dei danni».
2.1. Avverso tale sentenza, il , con una citazione notificata alla Pt_1 Parte_2
[...
il 2 gennaio 2020, s'è quindi appellato a questa Corte sostenendo, in estrema sintesi, di aver il pieno diritto di ottenere immediatamente il pagamento della somma in questione, giacché tale diritto gli è già stato riconosciuto dal decreto del Sindaco di Castelpagano che lo ha inserito nell'elenco degli aventi diritto al contributo in questione per l'importo di
20.000,00 € e che è stato confermato dalla successiva ordinanza commissariale n. 3 del 5 ottobre 2007 e la relativa provvista finanziaria è stata trasferita alla ed è Controparte_1
ancora disponibile.
2.2. Ciò posto, l'appello del va rigettato, non ravvisando questo Collegio valide Pt_1
ragioni per discostarsi dalle conclusioni cui sono giunte, anche se sulla base di percorsi ar- gomentativi non perfettamente coincidenti, le numerose pronunzie di questa Corte che, in relazione ad analoghe fattispecie concrete, hanno accolto le tesi difensive della CP_1
(v. sentt. nn. 2042/2019, 2606/2019, 1512/2020, 1890/2020, 1973/2020,
[...]
2031/2020, 1772/2021, 1878/2022, 3854/2022, 1078/2023 e 1880/2023).
L'appellante sostiene di aver pieno diritto di ottenere dalla – cui è Controparte_1
stato, con la deliberazione della Giunta Regionale della n. 1117 del 2008, trasferito CP_1
il compito di provvedere «in regime ordinario» agli «interventi già in capo alla gestione commissariale di cui all'O.P.C.M. n. 3322/2003» – il pagamento della somma in questione poiché inserito, per un importo di 23.000,00 €, nell'elenco degli aventi diritto ai contributi previsti dall'art. 1, co. 3, lett. c), dell'o.P.C.M. n. 3322/2003 approvato con decreto del Org_1
[..
di Castelpagano prot. 2792 del 20 giugno 2005, di cui prese poi atto il Presidente della
Giunta della nella qualità di Commissario di Governo per l'Emergenza Org_2 CP_1
nella regione con la sua ordinanza n. 3 del 5 ottobre 2007, che gli CP_2 CP_1
liquidò però solo un acconto pari al 35% dell'importo del contributo riconosciutogli.
N. 129/2020 r.g.aa.cc. c. Pag. 4 di 7 Parte_1 Controparte_1 REPUBBLICA ITA LIA NA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Quinta Sezione Civile (già Prima Sezione Civile Bis)
Ma la sua tesi non è condivisibile.
Invero, gli artt. 1, co. 3, lett. c), 4 e 5 dell'ordinanza emessa dal Presidente del Consi- glio dei Ministri col n. 3322 del 2003 a seguito degli eventi meteorologici calamitosi che ave- vano colpito tra il 24 e il 26 gennaio 2003 alcune zone del territorio regionale campano affi- darono al Presidente della Giunta Regionale della il compito di provvedere come CP_1
Commissario del Governo della Repubblica «all'erogazione dei primi contributi per l'imme- diata ripresa delle attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni, anche mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili, ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative, tutti informati a parametri di certa perequazione, che saranno fissati dal commissario delegato stesso con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazione su future provvidenze, nonché per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari rimasti senza tetto a seguito dagli eventi calamitosi», autorizzandolo, tra l'altro e per quel che qui interessa, «nei limiti delle risorse assegnate, ad erogare contributi, a titolo di accon- to, fino ad un massimo di Euro 30.000,00 per ciascuna unità abitativa distrutta o danneggia- ta» (v. art. 4, co. 1, ord. cit.) e «ad erogare un contributo, a titolo di acconto, fino ad un mas- simo di Euro 30.000,00, a favore dei titolari di attività industriali, commerciali, produttive, agricole, agroindustriali, agrituristiche, zootecniche, ittiche ed ittico-produttive, artigianali, professionali, di servizi, turistiche ed alberghiere, nonché a favore di società sportive, orga- nizzazioni di volontariato e del terzo settore» gravemente danneggiate a seguito del predetti eventi meteorologici (v. art. 5, co. 1, ord. cit.) e precisando espressamente che tali contributi costituivano «anticipazioni su future provvidenze a qualunque titolo previste» (v. artt. 4, co.
5, e 5, co. 5, ord. cit.).
In coerenza con queste premesse, il Presidente della Organizzazione_3
[...
, nella qualità di Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella regione con la sua ordinanza n. 3 del 5 ottobre 2007, decise, tenuto conto delle risorse CP_1
finanziarie di cui poteva all'epoca disporre, di fissare l'«acconto» cui fanno riferimento gli artt. 4, co. 1, e 5, co. 1, dell'o.P.C.M. 3322/2003 nella misura del 35% degli importi dei con- tributi liquidabili in favore di coloro che risultavano inseriti negli elenchi dei relativi «aventi diritto» approvati dai Sindaci dei Comuni colpiti dai suddetti eventi meteorologici.
Pertanto, né sulla base dell'o.P.C.M. 3322/2003, né sulla base del decreto del Sindaco di Castelpagano prot. 2792/2005, né sulla base dell'ordinanza commissariale 3/2007, il IS
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può pretendere dalla il pagamento del restante 65% dell'importo massi- Controparte_1
mo del contributo che avrebbe potuto essere liquidato ed erogato in suo favore a titolo di
«acconto» «su future provvidenze a qualunque titolo previste», se il Commissario di Governo delegato, prima, o la , poi, avesse deciso di erogarglielo a titolo di integra- Controparte_1
zione dell'acconto previsto dall'art. 4, co. 1, o dall'art. 5, co. 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri, il che non è avvenuto.
Era infatti al Commissario di Governo delegato, cui è poi succeduta la Org_4
, che spettava il compito di stabilire la misura degli acconti cui fanno riferimento gli
[...]
artt. 4, co. 1, e 5, co. 1, dell'o.P.C.M. 3322/2003 e dunque anche di quello spettante al . Pt_1
D'altro canto, in mancanza di un provvedimento del Commissario delegato o della che autorizzi l'integrazione dell'«acconto» erogato al in forza della Controparte_1 Pt_1
suindicata ordinanza commissariale, nessun rilievo, almeno in questa sede, può essere rico- nosciuto all'eventuale disponibilità da parte della delle risorse finanziarie Controparte_1
all'uopo occorrenti.
Per quanto detto, ciò che invero milita decisivamente a sfavore dell'esistenza dell'(ulteriore) credito qui fatto valere dal non è l'eventuale indisponibilità da parte Pt_1
della delle risorse finanziarie occorrenti per soddisfarla, bensì la mancan- Controparte_1
za del provvedimento commissariale o regionale che di tale credito dovrebbe costituire il necessario presupposto.
2.3. L'accoglimento della tesi sostenuta dal da parte di diverse pronunzie del Pt_1
Tribunale di Benevento e l'assenza di pronunzie della Corte di Cassazione sulla questione sopra esaminata giustificano, ad avviso di questo Collegio, l'integrale compensazione tra le parti anche delle spese del processo d'appello, ai sensi dell'art. 92, co. 2, c.p.c.
2.4. Va però infine – ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115 – dato atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello da lui proposto.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con cita- Parte_1
zione notificata alla il 2 gennaio 2020, avverso la sentenza del Tribunale di Controparte_1
Benevento in data 13/21 novembre 2019, n. 2038/2019:
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A) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
B) compensa integralmente tra le parti le spese del processo d'appello;
C) dà atto della sussistenza dei presupposti di carattere processuale del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da lui dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 2 gennaio 2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Paolo Celentano Caterina Molfino
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