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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 19/06/2024, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1631/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SaSAri
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1631/2022 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASALA TULLIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via P. Jolanda 2/a 7100 07100 SaSAri
RICORRENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MARRAS MARIA CHIARA, domiciliato presso la sede di SaSAri RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 ha dedotto che la madre sig.ra è Parte_1 Parte_2 deceduta in data 15.08.2020, che sarebbe nella assoluta impossibilità di svolgere per infermità qualsiasi attività lavorativa e affetto da patologie che sussistevano alla data del decesso del genitore;
di aver presentato all' domanda di pensione ai superstiti deducendo di essere, al momento del decesso, CP_1 nella assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa in conseguenza delle gravi patologie da cui è affetto.
Ciò premesso, ha chiesto al giudice adito di dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità della defunta madre e, per l'effetto, di condannare l' a corrispondergliela nella misura CP_1 di legge, con la decorrenza e con gli accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la CP_1 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, per insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalla legge.
La causa, istruita mediante prova per testi e CTU medico legale è stata decisa nei termini di cui all'art. 127ter cpc, disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13 giugno 2024
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. pagina 1 di 3 In generale, si osserva che la pensione di reversibilità ha come presupposti per i figli maggiorenni di CP_ titolari di prestazione pensionistica la condizione di inabile al lavoro e la vivenza a carico.
Per quanto concerne lo stato di inabilità al lavoro prescritto dall'art. 22 L. 21.7.65 n. 903, va osservato che la norma esige, quale condizione per l'insorgenza in capo al figlio superstite del diritto alla pensione di reversibilità, che, ove maggiorenne, si riconosciuto inabile al lavoro e sia a carico del genitore al momento del decesso (Sez. L, Sentenza n. 3678 del 14/02/2013). La giurisprudenza di legittimità, con principio consolidato, ha chiarito che “per grave infermità fisica e mentale, l'intereSAto si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro idoneo a procurargli, in via normale e senza usura per le residue energie, un guadagno sufficiente per soddisfare le fondamentali esigenze di vita: Ad integrare la inabilità così intesa, possono bensì, concorrere anche i cosiddetti fattori extra-biologici (soggettivi e socio – economici), ma questi non possono però assumere un ruolo preponderante rispetto all'incidenza inabilitante delle gravi infermità” (Cass. 8-2-1986 n. 819 e Cass. 28-1-87 n. 848).
Riguardo al secondo requisito della vivenza a carico, la Suprema Corte, con argomentazioni condivise da questo giudice, ha affermato “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità , ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore”( Sez.
L, Sentenza n. 3678 del 14/02/2013).
La cosiddetta “vivenza a carico”, quindi, non deve neceSAriamente tradursi in una forma di convivenza o in una situazione di “totale soggezione finanziaria” da parte del figlio. Quel che è neceSArio, invece, è che il genitore deceduto abbia, in vita, offerto un contributo economico prevalente e decisivo per il mantenimento del figlio superstite.
In altre parole, l'accertamento della “vivenza a carico” non risulta legato al solo profilo della coabitazione o della totale soggezione economica, ma anche ad ulteriori elementi quali il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'aspirante alla pensione e la risalenza della coabitazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha adeguatamente dimostrato, tramite prova per testi risultata concordante ed esaustiva, lo stato di convivenza.
Disposta la CTU non è tuttavia emerso il requisito sanitario neceSArio per accedere alla prestazione invocata, dal momento che la Dr.SA , con argomentazioni lineari e logiche e che il Parte_3
Tribunale non può che fare proprie, ha così concluso:
“il Ricorrente è affetto da poliartrosi, osteopenia, spondilodiscoartrosi, esiti di frattura di L3, protrusione discale L4-L5 ed ernia discale L3-L4, marcata sofferenza del nervo SPE di destra, polineuropatia arti inferiori, arteriopatia obliterante arti inferiori, HIV+ con sindrome da immunodeficienza acquisita, epatite cronica HCV correlata, IRC lieve-moderata in glomerulonefrite membrano-proliferativa in attuale remissione, ipertensione arteriosa, fibroenfisema polmonare, ernia iatale, ipertrofia prostatica benigna, sindrome ansioso depressiva lieve, poliglobulia.
Tenuto conto di tale quadro clinico, dell'età, della formazione e personalità professionale del Sig.
si ritiene che tale quadro clinico incida sulla capacità lavorativa specifica del medesimo Parte_1 ma che non determini una inabilità totale;
nella fattispecie vi sono attività confacenti, come ad esempio impiegato presso agenzie di viaggi per le quali l'attività lavorativa non appare ridotta e la cui prosecuzione dell'attività non può costituire pericolo di usura e di danno”.
pagina 2 di 3 Alla luce di tale risultanza, la domanda non può quindi trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 152 disp att cpc le spese del presente giudizio sono irripetibili, avendo il ricorrente autocertificato nel ricorso di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza.
P.Q.M.
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
SaSAri, 19/06/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di SaSAri
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice Paola Irene Calastri ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1631/2022 promoSA da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MASALA TULLIO Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Via P. Jolanda 2/a 7100 07100 SaSAri
RICORRENTE contro
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avv. MARRAS MARIA CHIARA, domiciliato presso la sede di SaSAri RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 10.11.2022 ha dedotto che la madre sig.ra è Parte_1 Parte_2 deceduta in data 15.08.2020, che sarebbe nella assoluta impossibilità di svolgere per infermità qualsiasi attività lavorativa e affetto da patologie che sussistevano alla data del decesso del genitore;
di aver presentato all' domanda di pensione ai superstiti deducendo di essere, al momento del decesso, CP_1 nella assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa in conseguenza delle gravi patologie da cui è affetto.
Ciò premesso, ha chiesto al giudice adito di dichiarare il suo diritto a percepire la pensione di reversibilità della defunta madre e, per l'effetto, di condannare l' a corrispondergliela nella misura CP_1 di legge, con la decorrenza e con gli accessori di legge.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, contestando la CP_1 fondatezza della domanda e chiedendone il rigetto, per insussistenza, nel caso di specie, dei requisiti richiesti dalla legge.
La causa, istruita mediante prova per testi e CTU medico legale è stata decisa nei termini di cui all'art. 127ter cpc, disposta la trattazione scritta dell'udienza del 13 giugno 2024
Il ricorso è infondato e non merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. pagina 1 di 3 In generale, si osserva che la pensione di reversibilità ha come presupposti per i figli maggiorenni di CP_ titolari di prestazione pensionistica la condizione di inabile al lavoro e la vivenza a carico.
Per quanto concerne lo stato di inabilità al lavoro prescritto dall'art. 22 L. 21.7.65 n. 903, va osservato che la norma esige, quale condizione per l'insorgenza in capo al figlio superstite del diritto alla pensione di reversibilità, che, ove maggiorenne, si riconosciuto inabile al lavoro e sia a carico del genitore al momento del decesso (Sez. L, Sentenza n. 3678 del 14/02/2013). La giurisprudenza di legittimità, con principio consolidato, ha chiarito che “per grave infermità fisica e mentale, l'intereSAto si trovi nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un lavoro idoneo a procurargli, in via normale e senza usura per le residue energie, un guadagno sufficiente per soddisfare le fondamentali esigenze di vita: Ad integrare la inabilità così intesa, possono bensì, concorrere anche i cosiddetti fattori extra-biologici (soggettivi e socio – economici), ma questi non possono però assumere un ruolo preponderante rispetto all'incidenza inabilitante delle gravi infermità” (Cass. 8-2-1986 n. 819 e Cass. 28-1-87 n. 848).
Riguardo al secondo requisito della vivenza a carico, la Suprema Corte, con argomentazioni condivise da questo giudice, ha affermato “In caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità , ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore”( Sez.
L, Sentenza n. 3678 del 14/02/2013).
La cosiddetta “vivenza a carico”, quindi, non deve neceSAriamente tradursi in una forma di convivenza o in una situazione di “totale soggezione finanziaria” da parte del figlio. Quel che è neceSArio, invece, è che il genitore deceduto abbia, in vita, offerto un contributo economico prevalente e decisivo per il mantenimento del figlio superstite.
In altre parole, l'accertamento della “vivenza a carico” non risulta legato al solo profilo della coabitazione o della totale soggezione economica, ma anche ad ulteriori elementi quali il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell'aspirante alla pensione e la risalenza della coabitazione.
Nel caso di specie, il ricorrente ha adeguatamente dimostrato, tramite prova per testi risultata concordante ed esaustiva, lo stato di convivenza.
Disposta la CTU non è tuttavia emerso il requisito sanitario neceSArio per accedere alla prestazione invocata, dal momento che la Dr.SA , con argomentazioni lineari e logiche e che il Parte_3
Tribunale non può che fare proprie, ha così concluso:
“il Ricorrente è affetto da poliartrosi, osteopenia, spondilodiscoartrosi, esiti di frattura di L3, protrusione discale L4-L5 ed ernia discale L3-L4, marcata sofferenza del nervo SPE di destra, polineuropatia arti inferiori, arteriopatia obliterante arti inferiori, HIV+ con sindrome da immunodeficienza acquisita, epatite cronica HCV correlata, IRC lieve-moderata in glomerulonefrite membrano-proliferativa in attuale remissione, ipertensione arteriosa, fibroenfisema polmonare, ernia iatale, ipertrofia prostatica benigna, sindrome ansioso depressiva lieve, poliglobulia.
Tenuto conto di tale quadro clinico, dell'età, della formazione e personalità professionale del Sig.
si ritiene che tale quadro clinico incida sulla capacità lavorativa specifica del medesimo Parte_1 ma che non determini una inabilità totale;
nella fattispecie vi sono attività confacenti, come ad esempio impiegato presso agenzie di viaggi per le quali l'attività lavorativa non appare ridotta e la cui prosecuzione dell'attività non può costituire pericolo di usura e di danno”.
pagina 2 di 3 Alla luce di tale risultanza, la domanda non può quindi trovare accoglimento.
Ai sensi dell'art. 152 disp att cpc le spese del presente giudizio sono irripetibili, avendo il ricorrente autocertificato nel ricorso di versare nelle condizioni di reddito previste dalla legge per l'esonero dalla condanna alle spese in caso di soccombenza.
P.Q.M.
- respinge il ricorso;
- nulla sulle spese.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
SaSAri, 19/06/2024
Il giudice
Paola Irene Calastri
pagina 3 di 3