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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/06/2025, n. 1907 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1907 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1298/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Ravera Cristina Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. 1298/2023 promossa
DA
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dal Prof. Parte_1 P.IVA_1
Avv. Francesco Sciaudone e dall'Avv. Ilario Giangrossi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Milano, Corso Europa, n. 12 come da delega in atti.
IMPUGNANTE
CONTRO
(P. IVA ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto CP_1 P.IVA_2
Nanni e dall'Avv. Marcello Migliaccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, ( , come da Controparte_2
delega in atti. pagina 1 di 14 IMPUGNATA oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
Conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma del Lodo arbitrale pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (prot.
9520) composto dal dall'Avv. Angelo Anglani (Presidente), dall'Ing. Guido Sciuto (Co-
Arbitro) e dal Prof. Avv. Emanuele Rimini (Co-Arbitro), respinta ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione, così giudicare:
In via rescindente:
- accertare e dichiarare la nullità del Lodo ex art. 829, n. 11, cod. proc. civ., attesa la contraddittorietà ed illogicità tra la motivazione ed il dispositivo nonché tra i capi del dispositivo, per tutte le ragioni esposte in atti;
In via rescissoria, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento e la conseguente responsabilità (totale o parziale) di per non aver assolto all'obbligo di provvedere a tutti gli CP_1
adempimenti necessari per predisporre e trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici
S.p.A., per conto di la domanda e la documentazione per l'iscrizione Parte_1
dell'impianto fotovoltaico "Tortora", meglio specificato in narrativa, al Registro dei grandi impianti ex art. 8 del decreto interministeriale del 5 maggio 2011 (c.d. “Conto
Energia 2011-2016”), per le ragioni illustrate in atti;
- per l'effetto, condannare controparte a risarcire in favore di tutti i Parte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti in ragione del predetto inadempimento per un importo non inferiore ad Euro 4.840.200,00, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi e accessori di legge, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In via istruttoria: pagina 2 di 14 - disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente nominato:
a) quantifichi quale sarebbe stato l'ammontare degli incentivi, per il periodo di venti anni, a cui avrebbe avuto diritto nel caso di corretta iscrizione nel Registro Pt_1
GSE;
b) quantifichi l'ammontare del mancato guadagno sul medesimo periodo derivante dalla mancata vendita dell'energia elettrica sul mercato ovvero l'utile netto post tasse che avrebbe conseguito nel caso in cui l'Impianto fosse stato iscritto nel Registro Pt_1
GSE;
c) individui il valore commerciale della autorizzazione amministrativa decaduta (cfr. ns. doc. 2, fasc. arbitrale).
In ogni caso:
- con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte da Pt_1
ad in forza del Lodo impugnato;
CP_1
- con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Per CP_1
Piaccia a codesta Corte Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, per tutti i motivi di cui in narrativa:
(i) in via preliminare/pregiudiziale e/o comunque nel merito:
- dichiarare ex artt. 342, 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., l'inesistenza e/o l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale Parte_1
pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Angelo
Anglani (Presidente), dall'Ing. Guido Sciuto (Co-Arbitro) e dal Prof. Avv. Emanuele
Rimini (Co-Arbitro) a definizione del procedimento n. 9520/40 con sede a Bologna e regolamentato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e
Internazionale di Milano,
(ii) in subordine, nel merito:
pagina 3 di 14 - respingere in ogni sua parte, rescindente e rescissoria, l'impugnativa promossa da avverso lodo arbitrale pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Collegio Parte_1
Arbitrale composto dall'Avv. Angelo Anglani (Presidente), dall'Ing. Guido Sciuto (Co-
Arbitro) e dal Prof. Avv. Emanuele Rimini (Co-Arbitro) a definizione del procedimento n. 9520/40 con sede a Bologna e regolamentato secondo il regolamento della Camera
Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, in quanto inesistente, inammissibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate in narrativa;
(iii) inoltre:
- emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso;
(iv) in ogni caso:
- condannare ai sensi dell'art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c. al Parte_1
pagamento in favore di ad un importo pari al doppio delle somme che saranno CP_1
liquidate a titolo di spese processuali, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente, da aversi qui integralmente ritrascritte tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio arbitrale.
IN FATTO E IN DIRITTO
a proposto impugnazione ex art. 828 c.p.c. avverso il lodo arbitrale Parte_1
pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale di
Milano con il quale - nell'ambito di un procedimento arbitrale introdotto dalla stessa
, odierna impugnante, nei confronti della convenuta Pt_1 CP_1
perché fosse accertato l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte da con condanna di questa al risarcimento del danno – da un lato, è stato CP_1
pagina 4 di 14 accertato l'inadempimento della convenuta da un altro lato, è stata rigettata CP_1
la domanda risarcitoria contro di questa proposta.
Vicende processuali
1) (società operante nel settore delle energie rinnovabili), introducendo il Pt_1
giudizio arbitrale, esponeva quanto segue:
i) che in data 21/2/2011 aveva stipulato con il contratto di appalto EPC per CP_1
la realizzazione di un Impianto fotovoltaico denominato “Tortora”, chiavi in mano, nel
Comune di Paternò (CT):
ii) che in forza di tale contratto, era obbligata a predisporre e a compilare la CP_1
domanda di iscrizione al registro per i c.d. grandi impianti istituito con D.M. 5/5/2011, necessaria per accedere alle tariffe incentivanti;
iii) che aveva provveduto a compilare il modello di domanda nonché a CP_1
raccogliere la documentazione tecnica e amministrativa richiesta e a trasmetterli il
22/6/2011 attraverso il portale telematico del GSE;
iv) che, successivamente, aveva scoperto che l'Impianto era stato inserito nell'elenco degli Impianti fotovoltaici esclusi dal registro ai quali, pertanto, veniva negata la possibilità di accedere agli incentivi messi a disposizione dalle autorità nazionali per il periodo dal 1/6/2011 al 31/12/2011;
v) che, a seguito dell'accesso agli atti e di quanto emerso nel giudizio amministrativo, aveva appreso che l'esclusione era stata determinata da errori commessi da CP_1
nella presentazione della domanda, in particolare per il fatto che non era stata allegata la copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della . Pt_1
Sulla base di tali argomentazioni la società attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità di controparte e il risarcimento del danno relativo al negato accesso ai già menzionati incentivi. pagina 5 di 14 2) Costituendosi nel procedimento arbitrale la convenuta contestava la CP_1
pretesa attrice e, in particolare:
i) rilevava che il contratto EPC non prevedeva alcun obbligo a suo carico relativamente al rilascio delle c.d. tariffe incentivanti;
ii) sosteneva che essa non aveva assunto alcun obbligo nei confronti di di Pt_1
verificare la completezza e correttezza della documentazione a corredo della richiesta di iscrizione dell'impianto nel Registro e si era limitata a caricare sul portale del GSE la domanda di iscrizione e la documentazione allegata come presentale da;
Pt_1
iii) osservava che avrebbe avuto la possibilità di integrare la richiesta di Pt_1
iscrizione e comunque aveva avuto ulteriori “finestre” per presentare nuove richieste di iscrizione, con la conseguenza che nessun danno poteva essere causalmente collegato al mancato invio del documento d'identità; iv) osservava, inoltre, che le tariffe incentivanti potevano essere concesse dal GSE solo dopo la costruzione dell'impianto fotovoltaico, con conseguente difetto, anche sotto tale profilo, del nesso causale.
3) Il Collegio arbitrale, con il lodo impugnato in questa sede, pur avendo accertato l'inadempimento della convenuta per comportamento negligente nella CP_1
predisposizione della richiesta di iscrizione al registro, rigettava, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno contro di questa proposta per difetto di nesso causale tra la condotta addebitabile a ed il danno lamentato da parte attrice, in quanto, nel CP_1
caso, il nesso causale doveva ritenersi interrotto dalla condotta omissiva dell'attrice che, pur potendolo fare, aveva omesso di porre rimedio all'errore commesso da CP_1
Al riguardo, il Collegio arbitrale rilevava che il GSE, in data 27/10/2011, aveva aperto una finestra temporale per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro a decorrere dal 1/11/2011 al 30/11/2011; che la parte attrice era stata nelle condizioni di comprendere le ragioni dell'esclusione del suo Impianto dal Registro (esclusione che era stata appresa, al più tardi, in data 12/8/2011, quando il GSE aveva pubblicato l'elenco pagina 6 di 14 degli impianti esclusi), e, ciò, a partire dal momento in cui aveva avuto accesso agli atti del procedimento ottenuto il 7/10/2011 (con materiale accesso agli atti il successivo
14/11/2011 alle ore 15:00); che, pertanto, la parte attrice sarebbe stata ancora ampiamente in tempo per ripresentare la medesima domanda con la medesima documentazione e con l'aggiunta della copia della carta d'identità del suo legale rappresentante.
4) Avverso tale lodo ha proposto impugnazione la quale ha chiesto, in via Pt_1
rescindente, la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. e, in via rescissoria, la dichiarazione di inadempimento di con la condanna di questa CP_1
al risarcimento del danno per un importo non inferiore ad euro 4.840.200,00.
L'impugnante on il proprio unico motivo di impugnazione, ha invocato la Parte_1
nullità del lodo per il fatto che questo sarebbe affetto da contraddittorietà fra motivazione e dispositivo nonché tra i diversi capi del dispositivo, laddove il Tribunale arbitrale, da un lato, ha accertato l'inadempimento di da un altro lato, “in CP_1
maniera palesemente illogica e contraddittoria”, ha rigettato la domanda risarcitoria.
Secondo l'impugnate , “una volta accertato e dichiarato l'inadempimento di Pt_1
la Camera Arbitrale di Milano avrebbe dovuto consequenzialmente condannare CP_1
la predetta società al risarcimento dei danni ingiustamente subìti da parte di , in Pt_1
misura pari ad Euro 4.840.200,00”.
5) Costituendosi in giudizio, l'impugnata eccependo “l'inesistenza e, CP_1
comunque, l'inammissibilità e/o la radicale infondatezza dell'unico motivo di pretesa nullità del Lodo dedotto da ” ai sensi dell'art. 829, n. 11, c.p.c. (e cioè per la Pt_1
sua asserita contraddittorietà), ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma del lodo impugnato e condanna dell'impugnante ai sensi dell'art. 96 commi 1
e 3 c.p.c.
pagina 7 di 14 Motivi della decisione
Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve ritenersi infondata, con conseguente conferma del lodo impugnato per i seguenti motivi.
6) Va, anzitutto, richiamato, in generale, che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta.
Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (ex multis, Cass. 11/06/2004
n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
pagina 8 di 14 Va, inoltre, richiamato che l'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D.
Lgs. 40/2006 – stabilisce che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”; che, con tale modifica, ribaltandosi, sotto tale profilo, l'impostazione previgente (secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile), è stato ulteriormente delimitato e ristretto l'ambito d'impugnazione del lodo nell'ottica della salvaguardia di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale a fondamento della quale si rinviene la libertà di autodeterminazione negoziale che si esprime nella redazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti di un contratto, che convengono nel senso di devolvere agli arbitri la composizione dei propri interessi, nell'eventualità di un conflitto;
che, nel caso, è pacifico che la clausola compromissoria di cui all'art. 21.3 del contratto stipulato tra le parti in data 21/2/2011 non prevedeva la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Fatta tale premessa di carattere generale e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, va esaminato l'unico motivo di impugnazione proposto da avverso il lodo per cui è causa. Pt_1
7) Con il proprio unico motivo di impugnazione, l'impugnante ha invocato Pt_1
la nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ivi contenute ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. e, ciò, nella parte in cui il collegio arbitrale di Milano
“- da un lato, in sede di motivazione, ha correttamente rilevato: (i) che “ si è CP_1
resa inadempiente all'obbligo di depositare in maniera completa la documentazione necessaria per l'iscrizione al Registro per i Grandi Impianti ex art. 8, 1° c., del DM 5 maggio 2011” (cfr. ns. doc. B), sub § 7.4, pagg. 28 e ss.); (ii) che sussiste l'“inadempimento di all'obbligazione assunta nei confronti di CP_1
pagina 9 di 14 di provvedere alla predisposizione e materiale caricamento della Parte_1
domanda di iscrizione dell'impianto fotovoltaico “Tortora”, meglio specificato in atti e nel presente lodo, nel Registro dei grandi impianti ex art. 8 DM 5.5.2011” (cfr. ns. doc.
B), pag. 36); (iii) che non “avrebbe potuto integrare la richiesta di iscrizione Pt_1
dell'Impianto” allegando successivamente e sua sponte la documentazione mancante
(cfr. ns. doc. B), pag. 24);
- dall'altro lato, in maniera palesemente illogica e contraddittoria, il Tribunale Arbitrale di Milano, in sede di dispositivo, ha “rigettato la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di siccome infondata” (cfr. ns. doc. Parte_1 CP_1
B), pag. 36)”.
Quanto, poi, alla motivazione addotta dal collegio arbitrale per escludere il nesso causale tra inadempimento e lamentato danno, l'odierna impugnante ha dedotto che “nel caso di specie, il Collegio Arbitrale non ha dato alcuna rilevanza (i) al fatto che non Pt_1
fosse una società specializzata nella gestione delle procedure formali in questione nonché (ii) alla circostanza per cui la Società avrebbe avuto soli pochissimi giorni (i.e. dal 24 novembre 2011 al 30 novembre 2011) (cfr. ns. doc. B), pag. 25) per sanare la carenza documentale in essere”.
7.1) Tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.
Va, invero, richiamato che l'art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto “quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione” (Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982 e, più recentemente, Cass. n.
7160/1990; Cass. n. 10321/1992; e recentemente, Cass. n. 5466/2006); che, da ultimo la pagina 10 di 14 Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, “non corrisponde a quella dell'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. n. 2747/2021).
Nello specifico caso in esame, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. (“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”), posto che (tenuto conto della valutazione di insussistenza del nesso causale tra inadempimento e lamentato danno) i capi del dispositivo del lodo non sono in contraddizione tra loro e che, a prescindere da ogni considerazione sul merito della valutazione svolta dagli arbitri, nel lodo è stata diffusamente chiarita la ragione per cui, pur essendovi inadempimento, non sarebbe riconoscibile il risarcimento del danno per carenza di nesso causale;
che, inoltre, non vi
è alcuna contraddizione tra dispositivo (di rigetto della domanda risarcitoria) e la relativa motivazione (per insussistenza del nesso causale) né è configurabile, nel caso, il vizio di carenza assoluta di motivazione.
Sotto tale profilo, va richiamato che l'impugnazione sulla motivazione del lodo è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una “impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (da ultimo, ex multis, Cass. n.
2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro; che, inoltre, “in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di pagina 11 di 14 motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n.
3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione” (Cass. n. 12321/2018).
Al riguardo, è solo il caso di segnalare che, sulla questione controversa, è presente nel lodo una motivazione tutt'altro che apparente, e, ciò, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza o meno della valutazione in proposito svolta dagli arbitri, trattandosi di profili di merito non censurabili in questa sede.
Invero, nel caso, gli arbitri hanno ritenuto “che difetti il nesso causale fra la omissione e il danno” sul rilievo:
– che “come è incontestato fra le parti, il GSE in data 27 ottobre 2011 aveva aperto una finestra temporale per la presentazione delle richieste di iscrizione al registro, per il primo semestre dell'anno 2012, a decorrere dal 1 novembre al 30 novembre 2011”;
- che “parte attrice era in condizioni di comprendere le ragioni della esclusione del suo
Impianto dal Registro (appresa al più tardi il 12 agosto 2011, quando il GSE ha pubblicato l'elenco degli Impianti esclusi) a partire dal momento in cui ha avuto accesso agli atti del procedimento (richiesto il precedente 4 agosto e) ottenuto il successivo 7 ottobre, con materiale accesso il giorno 14 novembre 2011, alle ore 15:00.
A tutto voler concedere, ipotizzando che chi avesse effettuato l'accesso per conto di
non avesse compreso immediatamente che l'esclusione dipendesse dalla Pt_1
mancata allegazione del documento d'identità (ma tale mancata comprensione sarebbe stata frutto di negligenza e disattento esame), la conferma di tale circostanza sarebbe inequivocabilmente derivata dalla lettura della memoria del GSE del 24 novembre 2011 depositata nel giudizio per la sospensiva innanzi al TAR Lazio promosso dalla
;” Pt_1
pagina 12 di 14 - che “dunque, parte attrice sarebbe stata ancora ampiamente in tempo per ripresentare
(fino al 30 novembre) la medesima domanda, con la medesima documentazione e corredo, questa volta integrata con l'allegazione del documento di identità del suo legale rappresentante;
”
- che “la deduzione di parte attrice in proposito secondo cui essa non avrebbe avuto “il tempo materiale per integrare e/o riproporre la domanda al GSE” non pare corretta: non sarebbe occorso tanto tempo per una mera ripresentazione della medesima domanda
(con i medesimi documenti a corredo e l'allegazione del documento di identità) e un operatore minimamente diligente, intravedendo una dichiarata possibilità di ovviare al problema, si sarebbe attivato immediatamente e con ogni mezzo”;
- che, pertanto, “anche ammettendo che l'omissione addebitabile a Parte Convenuta (su cui infra) sia astrattamente idonea a generare (o anche solo a contribuire a generare)
l'evento che si pretende dannoso (la mancata iscrizione dell'Impianto nel Registro), la successiva condotta omissiva della stessa Parte Attrice, che non ha posto rimedio alla situazione, potendolo fare, costituisce un fatto da solo idoneo a determinare il medesimo evento asseritamente dannoso ed è dunque idonea ad interrompere il nesso fra detto evento e tutti gli antecedenti causali”.
8) Per le ragioni sopra esposte va respinta l'impugnazione, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.
9) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, l'impugnante Pt_1
va condannata a rimborsare all'impugnata le spese di lite, come liquidate in CP_1
dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo giudizio.
Nel caso in esame sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'impugnante, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma che può essere commisurata nella metà di quanto viene liquidato per compensi alla parte impugnata, dovendosi pagina 13 di 14 ritenere che l'impugnante abbia agito in giudizio senza la normale prudenza deducendo un profilo di nullità del lodo palesemente inconsistente.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta da nei confronti di avverso il lodo arbitrale Parte_1 CP_1
pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale di
Milano, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
2) condanna l'impugnante alla rifusione delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore dell'impugnata (ora CP_1 Controparte_3
) liquidate in complessivi euro 40.668,00 per compensi, oltre 15 % per
[...]
rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'impugnante predetta a pagare all'impugnata la somma di euro 20.334,00 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/3/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Lorenzo Orsenigo Presidente rel. dott.ssa Ravera Cristina Consigliere dott.ssa Emanuela Rizzi Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di impugnazione di lodo arbitrale iscritta al n. r.g. 1298/2023 promossa
DA
(C.F. e P. IVA ), rappresentata e difesa dal Prof. Parte_1 P.IVA_1
Avv. Francesco Sciaudone e dall'Avv. Ilario Giangrossi ed elettivamente domiciliata presso lo Studio dei medesimi sito in Milano, Corso Europa, n. 12 come da delega in atti.
IMPUGNANTE
CONTRO
(P. IVA ), rappresentata e difesa, dall'Avv. Alberto CP_1 P.IVA_2
Nanni e dall'Avv. Marcello Migliaccio ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi in Milano, Piazza Belgioioso n. 2, ( , come da Controparte_2
delega in atti. pagina 1 di 14 IMPUGNATA oggetto: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)
Conclusioni:
Per Parte_1
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, in riforma del Lodo arbitrale pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano (prot.
9520) composto dal dall'Avv. Angelo Anglani (Presidente), dall'Ing. Guido Sciuto (Co-
Arbitro) e dal Prof. Avv. Emanuele Rimini (Co-Arbitro), respinta ogni contraria istanza, eccezioni e deduzione, così giudicare:
In via rescindente:
- accertare e dichiarare la nullità del Lodo ex art. 829, n. 11, cod. proc. civ., attesa la contraddittorietà ed illogicità tra la motivazione ed il dispositivo nonché tra i capi del dispositivo, per tutte le ragioni esposte in atti;
In via rescissoria, nel merito:
- accertare e dichiarare l'inadempimento e la conseguente responsabilità (totale o parziale) di per non aver assolto all'obbligo di provvedere a tutti gli CP_1
adempimenti necessari per predisporre e trasmettere al Gestore dei Servizi Energetici
S.p.A., per conto di la domanda e la documentazione per l'iscrizione Parte_1
dell'impianto fotovoltaico "Tortora", meglio specificato in narrativa, al Registro dei grandi impianti ex art. 8 del decreto interministeriale del 5 maggio 2011 (c.d. “Conto
Energia 2011-2016”), per le ragioni illustrate in atti;
- per l'effetto, condannare controparte a risarcire in favore di tutti i Parte_2
danni patrimoniali e non patrimoniali da quest'ultima subiti in ragione del predetto inadempimento per un importo non inferiore ad Euro 4.840.200,00, ovvero nella diversa misura maggiore o minore che risulterà all'esito del giudizio, oltre interessi e accessori di legge, per tutti i motivi illustrati in narrativa;
In via istruttoria: pagina 2 di 14 - disporre consulenza tecnica d'ufficio affinché il consulente nominato:
a) quantifichi quale sarebbe stato l'ammontare degli incentivi, per il periodo di venti anni, a cui avrebbe avuto diritto nel caso di corretta iscrizione nel Registro Pt_1
GSE;
b) quantifichi l'ammontare del mancato guadagno sul medesimo periodo derivante dalla mancata vendita dell'energia elettrica sul mercato ovvero l'utile netto post tasse che avrebbe conseguito nel caso in cui l'Impianto fosse stato iscritto nel Registro Pt_1
GSE;
c) individui il valore commerciale della autorizzazione amministrativa decaduta (cfr. ns. doc. 2, fasc. arbitrale).
In ogni caso:
- con condanna di parte appellata alla restituzione delle somme corrisposte da Pt_1
ad in forza del Lodo impugnato;
CP_1
- con vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Per CP_1
Piaccia a codesta Corte Ecc.ma Corte d'Appello, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, per tutti i motivi di cui in narrativa:
(i) in via preliminare/pregiudiziale e/o comunque nel merito:
- dichiarare ex artt. 342, 348-bis e 348-ter cod. proc. civ., l'inesistenza e/o l'inammissibilità dell'impugnazione proposta da avverso il lodo arbitrale Parte_1
pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Collegio Arbitrale composto dall'Avv. Angelo
Anglani (Presidente), dall'Ing. Guido Sciuto (Co-Arbitro) e dal Prof. Avv. Emanuele
Rimini (Co-Arbitro) a definizione del procedimento n. 9520/40 con sede a Bologna e regolamentato secondo il regolamento della Camera Arbitrale Nazionale e
Internazionale di Milano,
(ii) in subordine, nel merito:
pagina 3 di 14 - respingere in ogni sua parte, rescindente e rescissoria, l'impugnativa promossa da avverso lodo arbitrale pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Collegio Parte_1
Arbitrale composto dall'Avv. Angelo Anglani (Presidente), dall'Ing. Guido Sciuto (Co-
Arbitro) e dal Prof. Avv. Emanuele Rimini (Co-Arbitro) a definizione del procedimento n. 9520/40 con sede a Bologna e regolamentato secondo il regolamento della Camera
Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano, in quanto inesistente, inammissibile e comunque infondata, in fatto e in diritto, per le ragioni indicate in narrativa;
(iii) inoltre:
- emettere ogni altro provvedimento, dichiarazione o statuizione del caso;
(iv) in ogni caso:
- condannare ai sensi dell'art. 96, primo e/o terzo comma, c.p.c. al Parte_1
pagamento in favore di ad un importo pari al doppio delle somme che saranno CP_1
liquidate a titolo di spese processuali, ovvero alla diversa somma, anche maggiore, che sarà ritenuta di giustizia
- con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c. si richiamano espressamente, da aversi qui integralmente ritrascritte tutte le domande, eccezioni e istanze già proposte nel giudizio arbitrale.
IN FATTO E IN DIRITTO
a proposto impugnazione ex art. 828 c.p.c. avverso il lodo arbitrale Parte_1
pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale di
Milano con il quale - nell'ambito di un procedimento arbitrale introdotto dalla stessa
, odierna impugnante, nei confronti della convenuta Pt_1 CP_1
perché fosse accertato l'inadempimento alle obbligazioni contrattuali assunte da con condanna di questa al risarcimento del danno – da un lato, è stato CP_1
pagina 4 di 14 accertato l'inadempimento della convenuta da un altro lato, è stata rigettata CP_1
la domanda risarcitoria contro di questa proposta.
Vicende processuali
1) (società operante nel settore delle energie rinnovabili), introducendo il Pt_1
giudizio arbitrale, esponeva quanto segue:
i) che in data 21/2/2011 aveva stipulato con il contratto di appalto EPC per CP_1
la realizzazione di un Impianto fotovoltaico denominato “Tortora”, chiavi in mano, nel
Comune di Paternò (CT):
ii) che in forza di tale contratto, era obbligata a predisporre e a compilare la CP_1
domanda di iscrizione al registro per i c.d. grandi impianti istituito con D.M. 5/5/2011, necessaria per accedere alle tariffe incentivanti;
iii) che aveva provveduto a compilare il modello di domanda nonché a CP_1
raccogliere la documentazione tecnica e amministrativa richiesta e a trasmetterli il
22/6/2011 attraverso il portale telematico del GSE;
iv) che, successivamente, aveva scoperto che l'Impianto era stato inserito nell'elenco degli Impianti fotovoltaici esclusi dal registro ai quali, pertanto, veniva negata la possibilità di accedere agli incentivi messi a disposizione dalle autorità nazionali per il periodo dal 1/6/2011 al 31/12/2011;
v) che, a seguito dell'accesso agli atti e di quanto emerso nel giudizio amministrativo, aveva appreso che l'esclusione era stata determinata da errori commessi da CP_1
nella presentazione della domanda, in particolare per il fatto che non era stata allegata la copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante della . Pt_1
Sulla base di tali argomentazioni la società attrice chiedeva l'accertamento della responsabilità di controparte e il risarcimento del danno relativo al negato accesso ai già menzionati incentivi. pagina 5 di 14 2) Costituendosi nel procedimento arbitrale la convenuta contestava la CP_1
pretesa attrice e, in particolare:
i) rilevava che il contratto EPC non prevedeva alcun obbligo a suo carico relativamente al rilascio delle c.d. tariffe incentivanti;
ii) sosteneva che essa non aveva assunto alcun obbligo nei confronti di di Pt_1
verificare la completezza e correttezza della documentazione a corredo della richiesta di iscrizione dell'impianto nel Registro e si era limitata a caricare sul portale del GSE la domanda di iscrizione e la documentazione allegata come presentale da;
Pt_1
iii) osservava che avrebbe avuto la possibilità di integrare la richiesta di Pt_1
iscrizione e comunque aveva avuto ulteriori “finestre” per presentare nuove richieste di iscrizione, con la conseguenza che nessun danno poteva essere causalmente collegato al mancato invio del documento d'identità; iv) osservava, inoltre, che le tariffe incentivanti potevano essere concesse dal GSE solo dopo la costruzione dell'impianto fotovoltaico, con conseguente difetto, anche sotto tale profilo, del nesso causale.
3) Il Collegio arbitrale, con il lodo impugnato in questa sede, pur avendo accertato l'inadempimento della convenuta per comportamento negligente nella CP_1
predisposizione della richiesta di iscrizione al registro, rigettava, tuttavia, la domanda di risarcimento del danno contro di questa proposta per difetto di nesso causale tra la condotta addebitabile a ed il danno lamentato da parte attrice, in quanto, nel CP_1
caso, il nesso causale doveva ritenersi interrotto dalla condotta omissiva dell'attrice che, pur potendolo fare, aveva omesso di porre rimedio all'errore commesso da CP_1
Al riguardo, il Collegio arbitrale rilevava che il GSE, in data 27/10/2011, aveva aperto una finestra temporale per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro a decorrere dal 1/11/2011 al 30/11/2011; che la parte attrice era stata nelle condizioni di comprendere le ragioni dell'esclusione del suo Impianto dal Registro (esclusione che era stata appresa, al più tardi, in data 12/8/2011, quando il GSE aveva pubblicato l'elenco pagina 6 di 14 degli impianti esclusi), e, ciò, a partire dal momento in cui aveva avuto accesso agli atti del procedimento ottenuto il 7/10/2011 (con materiale accesso agli atti il successivo
14/11/2011 alle ore 15:00); che, pertanto, la parte attrice sarebbe stata ancora ampiamente in tempo per ripresentare la medesima domanda con la medesima documentazione e con l'aggiunta della copia della carta d'identità del suo legale rappresentante.
4) Avverso tale lodo ha proposto impugnazione la quale ha chiesto, in via Pt_1
rescindente, la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. e, in via rescissoria, la dichiarazione di inadempimento di con la condanna di questa CP_1
al risarcimento del danno per un importo non inferiore ad euro 4.840.200,00.
L'impugnante on il proprio unico motivo di impugnazione, ha invocato la Parte_1
nullità del lodo per il fatto che questo sarebbe affetto da contraddittorietà fra motivazione e dispositivo nonché tra i diversi capi del dispositivo, laddove il Tribunale arbitrale, da un lato, ha accertato l'inadempimento di da un altro lato, “in CP_1
maniera palesemente illogica e contraddittoria”, ha rigettato la domanda risarcitoria.
Secondo l'impugnate , “una volta accertato e dichiarato l'inadempimento di Pt_1
la Camera Arbitrale di Milano avrebbe dovuto consequenzialmente condannare CP_1
la predetta società al risarcimento dei danni ingiustamente subìti da parte di , in Pt_1
misura pari ad Euro 4.840.200,00”.
5) Costituendosi in giudizio, l'impugnata eccependo “l'inesistenza e, CP_1
comunque, l'inammissibilità e/o la radicale infondatezza dell'unico motivo di pretesa nullità del Lodo dedotto da ” ai sensi dell'art. 829, n. 11, c.p.c. (e cioè per la Pt_1
sua asserita contraddittorietà), ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, con conseguente conferma del lodo impugnato e condanna dell'impugnante ai sensi dell'art. 96 commi 1
e 3 c.p.c.
pagina 7 di 14 Motivi della decisione
Ad avviso del Collegio, la proposta impugnazione deve ritenersi infondata, con conseguente conferma del lodo impugnato per i seguenti motivi.
6) Va, anzitutto, richiamato, in generale, che, ai sensi dell'art. 829 c.p.c., l'impugnazione del lodo per nullità ha carattere di impugnazione limitata, in quanto ammessa solo per far valere errores in iudicando ed errores in procedendo entro i confini dettati dalla norma suddetta.
Pertanto, essa non dà luogo ad un giudizio che abilita il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il cosiddetto iudicium rescindens, consistente nell'accertamento della sussistenza (o meno) di taluna delle nullità previste dalla norma. Di conseguenza, solamente in ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale e successivo iudicium rescissorium (ex multis, Cass. 11/06/2004
n. 11091). A tale riesame subordinato di merito è ammissibile pervenire solo se sia risolta, in via preliminare, la questione della violazione di legge opponibile con l'impugnazione in via di legittimità (analogamente quanto accade con il ricorso per cassazione ex art. 360 n. 3 c.p.c.) e soltanto alla condizione che, in quanto ancorata agli elementi accertati dagli arbitri, sia allegata esplicitamente l'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a detti elementi. L'impugnazione non è, dunque, proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione, che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanze di carattere decisivo e i motivi dedotti devono essere esaminati entro questi soli limiti di ammissibilità, determinati secondo le disposizioni e le regole richiamate.
pagina 8 di 14 Va, inoltre, richiamato che l'art. 829 comma 3 c.p.c. – come modificato dall'art. 24 D.
Lgs. 40/2006 – stabilisce che “l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”; che, con tale modifica, ribaltandosi, sotto tale profilo, l'impostazione previgente (secondo la quale l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto era sempre ammessa, salvo che le parti avessero autorizzato gli arbitri a decidere secondo equità o avessero espressamente dichiarato il lodo non impugnabile), è stato ulteriormente delimitato e ristretto l'ambito d'impugnazione del lodo nell'ottica della salvaguardia di una tendenziale maggiore stabilità della decisione arbitrale a fondamento della quale si rinviene la libertà di autodeterminazione negoziale che si esprime nella redazione della clausola compromissoria stipulata tra le parti di un contratto, che convengono nel senso di devolvere agli arbitri la composizione dei propri interessi, nell'eventualità di un conflitto;
che, nel caso, è pacifico che la clausola compromissoria di cui all'art. 21.3 del contratto stipulato tra le parti in data 21/2/2011 non prevedeva la possibilità di impugnazione del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.
Fatta tale premessa di carattere generale e chiarito il perimetro entro cui può svolgersi la presente impugnazione, va esaminato l'unico motivo di impugnazione proposto da avverso il lodo per cui è causa. Pt_1
7) Con il proprio unico motivo di impugnazione, l'impugnante ha invocato Pt_1
la nullità del lodo per contraddittorietà delle disposizioni ivi contenute ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c. e, ciò, nella parte in cui il collegio arbitrale di Milano
“- da un lato, in sede di motivazione, ha correttamente rilevato: (i) che “ si è CP_1
resa inadempiente all'obbligo di depositare in maniera completa la documentazione necessaria per l'iscrizione al Registro per i Grandi Impianti ex art. 8, 1° c., del DM 5 maggio 2011” (cfr. ns. doc. B), sub § 7.4, pagg. 28 e ss.); (ii) che sussiste l'“inadempimento di all'obbligazione assunta nei confronti di CP_1
pagina 9 di 14 di provvedere alla predisposizione e materiale caricamento della Parte_1
domanda di iscrizione dell'impianto fotovoltaico “Tortora”, meglio specificato in atti e nel presente lodo, nel Registro dei grandi impianti ex art. 8 DM 5.5.2011” (cfr. ns. doc.
B), pag. 36); (iii) che non “avrebbe potuto integrare la richiesta di iscrizione Pt_1
dell'Impianto” allegando successivamente e sua sponte la documentazione mancante
(cfr. ns. doc. B), pag. 24);
- dall'altro lato, in maniera palesemente illogica e contraddittoria, il Tribunale Arbitrale di Milano, in sede di dispositivo, ha “rigettato la domanda risarcitoria avanzata da nei confronti di siccome infondata” (cfr. ns. doc. Parte_1 CP_1
B), pag. 36)”.
Quanto, poi, alla motivazione addotta dal collegio arbitrale per escludere il nesso causale tra inadempimento e lamentato danno, l'odierna impugnante ha dedotto che “nel caso di specie, il Collegio Arbitrale non ha dato alcuna rilevanza (i) al fatto che non Pt_1
fosse una società specializzata nella gestione delle procedure formali in questione nonché (ii) alla circostanza per cui la Società avrebbe avuto soli pochissimi giorni (i.e. dal 24 novembre 2011 al 30 novembre 2011) (cfr. ns. doc. B), pag. 25) per sanare la carenza documentale in essere”.
7.1) Tale motivo di impugnazione deve ritenersi infondato.
Va, invero, richiamato che l'art. 829 c.p.c. n. 11, secondo il costante orientamento espresso dalla Suprema Corte, prevede la nullità del lodo non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto “quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una sostanziale carenza assoluta di motivazione” (Cass. n. 2807/1987; Cass. n. 1724/1982 e, più recentemente, Cass. n.
7160/1990; Cass. n. 10321/1992; e recentemente, Cass. n. 5466/2006); che, da ultimo la pagina 10 di 14 Suprema Corte ha anche chiarito che in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie, “non corrisponde a quella dell'art.
360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. n. 2747/2021).
Nello specifico caso in esame, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. (“se il lodo contiene disposizioni contraddittorie”), posto che (tenuto conto della valutazione di insussistenza del nesso causale tra inadempimento e lamentato danno) i capi del dispositivo del lodo non sono in contraddizione tra loro e che, a prescindere da ogni considerazione sul merito della valutazione svolta dagli arbitri, nel lodo è stata diffusamente chiarita la ragione per cui, pur essendovi inadempimento, non sarebbe riconoscibile il risarcimento del danno per carenza di nesso causale;
che, inoltre, non vi
è alcuna contraddizione tra dispositivo (di rigetto della domanda risarcitoria) e la relativa motivazione (per insussistenza del nesso causale) né è configurabile, nel caso, il vizio di carenza assoluta di motivazione.
Sotto tale profilo, va richiamato che l'impugnazione sulla motivazione del lodo è ammessa solo in presenza di una carenza della motivazione tale da integrarne una sostanziale inesistenza, ovvero allorché sussista una “impossibilità assoluta di ricostruire l'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (da ultimo, ex multis, Cass. n.
2747/2021), restando precluso il riesame del merito del giudizio già espresso dall'arbitro; che, inoltre, “in tema di impugnazione del lodo arbitrale, il difetto di pagina 11 di 14 motivazione, quale vizio riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n.
3 stesso codice, è ravvisabile soltanto nell'ipotesi in cui la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della "ratio" della decisione adottata o, in altre parole, da denotare un "iter" argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, sì da risolversi in una non- motivazione” (Cass. n. 12321/2018).
Al riguardo, è solo il caso di segnalare che, sulla questione controversa, è presente nel lodo una motivazione tutt'altro che apparente, e, ciò, a prescindere da qualsiasi considerazione sulla correttezza o meno della valutazione in proposito svolta dagli arbitri, trattandosi di profili di merito non censurabili in questa sede.
Invero, nel caso, gli arbitri hanno ritenuto “che difetti il nesso causale fra la omissione e il danno” sul rilievo:
– che “come è incontestato fra le parti, il GSE in data 27 ottobre 2011 aveva aperto una finestra temporale per la presentazione delle richieste di iscrizione al registro, per il primo semestre dell'anno 2012, a decorrere dal 1 novembre al 30 novembre 2011”;
- che “parte attrice era in condizioni di comprendere le ragioni della esclusione del suo
Impianto dal Registro (appresa al più tardi il 12 agosto 2011, quando il GSE ha pubblicato l'elenco degli Impianti esclusi) a partire dal momento in cui ha avuto accesso agli atti del procedimento (richiesto il precedente 4 agosto e) ottenuto il successivo 7 ottobre, con materiale accesso il giorno 14 novembre 2011, alle ore 15:00.
A tutto voler concedere, ipotizzando che chi avesse effettuato l'accesso per conto di
non avesse compreso immediatamente che l'esclusione dipendesse dalla Pt_1
mancata allegazione del documento d'identità (ma tale mancata comprensione sarebbe stata frutto di negligenza e disattento esame), la conferma di tale circostanza sarebbe inequivocabilmente derivata dalla lettura della memoria del GSE del 24 novembre 2011 depositata nel giudizio per la sospensiva innanzi al TAR Lazio promosso dalla
;” Pt_1
pagina 12 di 14 - che “dunque, parte attrice sarebbe stata ancora ampiamente in tempo per ripresentare
(fino al 30 novembre) la medesima domanda, con la medesima documentazione e corredo, questa volta integrata con l'allegazione del documento di identità del suo legale rappresentante;
”
- che “la deduzione di parte attrice in proposito secondo cui essa non avrebbe avuto “il tempo materiale per integrare e/o riproporre la domanda al GSE” non pare corretta: non sarebbe occorso tanto tempo per una mera ripresentazione della medesima domanda
(con i medesimi documenti a corredo e l'allegazione del documento di identità) e un operatore minimamente diligente, intravedendo una dichiarata possibilità di ovviare al problema, si sarebbe attivato immediatamente e con ogni mezzo”;
- che, pertanto, “anche ammettendo che l'omissione addebitabile a Parte Convenuta (su cui infra) sia astrattamente idonea a generare (o anche solo a contribuire a generare)
l'evento che si pretende dannoso (la mancata iscrizione dell'Impianto nel Registro), la successiva condotta omissiva della stessa Parte Attrice, che non ha posto rimedio alla situazione, potendolo fare, costituisce un fatto da solo idoneo a determinare il medesimo evento asseritamente dannoso ed è dunque idonea ad interrompere il nesso fra detto evento e tutti gli antecedenti causali”.
8) Per le ragioni sopra esposte va respinta l'impugnazione, con conseguente integrale conferma del lodo impugnato.
9) Quanto alle spese, secondo il criterio della soccombenza, l'impugnante Pt_1
va condannata a rimborsare all'impugnata le spese di lite, come liquidate in CP_1
dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo giudizio.
Nel caso in esame sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna dell'impugnante, ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c., al pagamento di una somma che può essere commisurata nella metà di quanto viene liquidato per compensi alla parte impugnata, dovendosi pagina 13 di 14 ritenere che l'impugnante abbia agito in giudizio senza la normale prudenza deducendo un profilo di nullità del lodo palesemente inconsistente.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'impugnazione di lodo arbitrale proposta da nei confronti di avverso il lodo arbitrale Parte_1 CP_1
pubblicato in data 18 maggio 2022 dal Tribunale Arbitrale della Camera Arbitrale di
Milano, così provvede:
1) rigetta l'impugnazione e, per l'effetto, conferma il lodo impugnato;
2) condanna l'impugnante alla rifusione delle spese del presente Parte_1
giudizio in favore dell'impugnata (ora CP_1 Controparte_3
) liquidate in complessivi euro 40.668,00 per compensi, oltre 15 % per
[...]
rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
3) condanna l'impugnante predetta a pagare all'impugnata la somma di euro 20.334,00 ai sensi dell'art. 96 c. 3 c.p.c.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/3/2025.
Il presidente est.
dott. Lorenzo Orsenigo
pagina 14 di 14