CA
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 05/12/2025, n. 3352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3352 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 40/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. IN AR Presidente
Dott. AR AR Consigliere rel.
Dott. IN Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Salvadeo Marco
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Ferin Anna e l'avv. Peruzza Damiano
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza
n.2490/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 31/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante previe le declaratorie incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 2490/2024, pronunciata dal Tribunale di
Verona in data 31 ottobre 2024;
- in via incidentale disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_1 [...]
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 la somma di € 50.818,26, indebitamente percepita per il medesimo Parte_1 titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
Per l'appellata
- in via principale, anche in accoglimento dei motivi e delle eccezioni proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate assorbite e riproposte nel presente atto, respingere l'appello proposto da per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza di rigetto pronunciata dal Tribunale di Verona oggetto del presente giudizio;
- in via subordinata, limitare la condanna ad un importo non superiore a Euro 50.364,26 per sorte capitale e dichiarare non dovuti gli interessi maturati fino al 15 aprile 2025, anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.
43/2025.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.11.2023, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo la ripetizione degli importi Controparte_1 versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2009-2010-
2011 assumendone la natura di indebito.
pag. 2/8 Si costituiva contestando nel merito le pretese attoree e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.2490/24 il Tribunale di Verona rigettava la domanda di ripetizione di indebito proposta da compensando le spese di lite. Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2490/24 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo in via principale il rigetto del Controparte_1 gravame con conferma della sentenza impugnata e in via subordinata la limitazione della condanna ad euro 50.364,26 dichiarando non dovuti gli interessi maturati fino al
15.04.2025 anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 43/2025.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con un unico motivo lamenta la violazione del principio di interpretazione conforme al diritto comunitario e del principio di effettività ed equivalenza, nonché l'errata interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024 e della sentenza della Corte di cassazione n. 21154/2024. L'appellante assume che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che il consumatore finale non potesse far valere direttamente nei confronti del fornitore l'incompatibilità della normativa interna applicata con la Direttiva.
Ragioni della decisione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.
20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo pag. 3/8 2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta,
pag. 4/8 rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte
Cost.).
Tanto premesso, l'appellante ha correttamente osservato che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “il tenore della pronuncia della Corte di Giustizia e la giurisprudenza della Corte di Cassazione successivamente formatasi inducono dunque ora a ritenere che il consumatore finale non possa far valere direttamente nei confronti del fornitore l'incompatibilità della normativa interna applicata con la Direttiva” (cfr sentenza impugnata).
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito (Cassazione civile n. 17642/2025). pertanto ha correttamente agito per la restituzione dell'indebito nei Parte_1 confronti del fornitore Controparte_1
Quanto alle eccezioni riproposte da si osserva quanto segue Controparte_1
Parte appellata assume che non ha provato in giudizio il pagamento che Parte_1 reputa indebito rilevando come nell'atto introduttivo del ricorso aveva Parte_1 indicato di aver prodotto l'estratto conto dei pagamenti delle fatture (doc. 9 sub.
1-27 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), e che tuttavia i documenti prodotti costituiti da mere stampate di parte risultavano inidonee a dimostrare che i pagamenti delle fatture erano stati effettivamente eseguiti.
In proposito osserva il Collegio come in relazione alle fatture emesse dal dicembre 2009
a settembre 2011, prodotte in giudizio, vi è quietanza del Controparte_1 relativo pagamento nella fattura n.2011/1246758 del 09.11.2011 riportava la conferma del pagamento delle fatture precedenti con la frase “Le sue bollette precedenti già scadute ci risultano pagate. Grazie” (cfr. doc. 1_25_ft 2011-1246758 parte ricorrente in primo grado). Tale quietanza risulta ulteriormente nella fattura n. 2012/1205298 del
17/08/2012 (doc. 7 parte convenuta fascicolo primo grado). pag. 5/8 Tuttavia come correttamente evidenziato dall'appellata alla somma dovuta a titolo di accise indebitamente corrisposta e risultante dalle fatture richiesta dall'appellante nella misura complessiva euro 50.818,26 va detratto il conguaglio negativo indicato nella fattura n. 2012/1205298 per il periodo ottobre-dicembre 2011 pari ad euro 454,00(doc.
7 parte convenuta fascicolo primo grado).
Alla luce del riconoscimento dei pagamenti effettuati da in favore di Parte_1
parte appellata è legittimata a richiedere la restituzione Controparte_1 dell'indebito pagato per l'importo complessivo di euro 50.364,65 (50.818,26 – 454,00).
Quanto alla decorrenza del computo degli interessi va rigettata la richiesta formulata dall'appellata di considerare dovuti gli interessi solo successivamente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 (15 aprile 2025).
In proposito va osservato come, superando l'orientamento precedente posto a base della risalente sentenza citata dall'appellata Cass. n.10980/1992 che fa decorrere gli interessi dalla pubblicazione della dichiarazione d'incostituzionalità in quanto solo da tale data configurabile la mala fede dell'accipiens, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, rileva la Suprema Corte che ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 cod.civ., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod.civ. (cfr. Cass.civ. 9757/2024).
Inoltre la Corte di Cassazione sottolinea che l'art. 1284 quarto comma c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il
D.L.vo n. 231/02) individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass.civ. n. 61/23).
Lo scopo della norma è quello di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. pag. 6/8 Pertanto, deve applicarsi il saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della richiesta stragiudiziale di pagamento, 7 gennaio 2020,
e la data della domanda giudiziale (data della notifica a parte resistente del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza), ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo.
La Suprema Corte nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al primo comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12449/2024), ha avuto modo di affermare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., non è applicabile solamente alle obbligazioni di fonte contrattuale ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle tenuto conto che la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) esclude il carattere imperativo e inderogabile della disposizione senza delimitarne il campo d'applicazione ( cfr. Cass.
n. 61/2023).
L'applicabilità alla ripetizione d'indebito è stata anche recentemente riconfermata dalla
Suprema Corte laddove ha osservato che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”.( cfr. n.7677/2025).
Va pertanto riformata la statuizione emessa dal giudice di prime cure.
Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto va Controparte_1 condannata a pagare a a titolo di indebito la somma di euro 50.364,65, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della messa in mora (7 gennaio 2020 lettera raccomandata di messa in mora: doc.2 fascicolo di primo grado parte appellante) fino alla data della domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale (notifica pag. 7/8 ricorso e decreto nel giudizio di primo grado . 29 novembre 2023) fino all'effettivo saldo.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata n.2490/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 31/10/2024:
1. condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 50.364,65, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma , cod.civ. dal 7 gennaio 2020 al 28.11.2023 ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma cod.civ. dal 29.11.2023 fino al saldo effettivo;
2. compensa interamente le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
AR AR
Il Presidente
IN AR
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 40/2025
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. IN AR Presidente
Dott. AR AR Consigliere rel.
Dott. IN Caniato Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con l'avv. Salvadeo Marco
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con l'avv. Ferin Anna e l'avv. Peruzza Damiano
Appellata
Oggetto: Indebito soggettivo – Indebito oggettivo. Appello avverso la sentenza
n.2490/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 31/10/2024
CONCLUSIONI
Per l'appellante previe le declaratorie incidentali del caso e, in particolare, previa declaratoria che la norma italiana istitutiva dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica di cui all'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, contrasta con il diritto unionale come interpretato dalla CGUE, in totale riforma della sentenza n. 2490/2024, pronunciata dal Tribunale di
Verona in data 31 ottobre 2024;
- in via incidentale disapplicare l'art. 6 del d.l. n. 511 del 1988, nella sua versione, applicabile ratione temporis, successiva alle modifiche introdotte dall'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 26 del 2007;
- accertare e dichiarare che il pagamento delle somme corrispondenti all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica effettuato dalla società a favore di Parte_1 [...]
non era dovuto e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare Controparte_1 [...]
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, a rimborsare a Controparte_1 la somma di € 50.818,26, indebitamente percepita per il medesimo Parte_1 titolo, maggiorata degli interessi legali dal dì del dovuto al saldo.
Con il favore delle spese e dei compensi del grado di giudizio.
Per l'appellata
- in via principale, anche in accoglimento dei motivi e delle eccezioni proposte nel giudizio di primo grado, dichiarate assorbite e riproposte nel presente atto, respingere l'appello proposto da per l'effetto, confermare integralmente la Parte_1 sentenza di rigetto pronunciata dal Tribunale di Verona oggetto del presente giudizio;
- in via subordinata, limitare la condanna ad un importo non superiore a Euro 50.364,26 per sorte capitale e dichiarare non dovuti gli interessi maturati fino al 15 aprile 2025, anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.
43/2025.
Con vittoria di spese, diritti e onorari.
MOTIVAZIONE
Giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 14.11.2023, Parte_1 conveniva in giudizio chiedendo la ripetizione degli importi Controparte_1 versati a titolo di addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica addebitate nelle fatture emesse in relazione alla fornitura sull'energia elettrica per gli anni 2009-2010-
2011 assumendone la natura di indebito.
pag. 2/8 Si costituiva contestando nel merito le pretese attoree e Controparte_1 chiedendo il rigetto del ricorso.
Con la sentenza n.2490/24 il Tribunale di Verona rigettava la domanda di ripetizione di indebito proposta da compensando le spese di lite. Parte_1
Giudizio di appello
Contro la sentenza n.2490/24 del Tribunale di Verona ha interposto tempestivo appello insistendo per l'accoglimento dei motivi di appello e la riforma della Parte_1 sentenza di primo grado.
Si è costituita chiedendo in via principale il rigetto del Controparte_1 gravame con conferma della sentenza impugnata e in via subordinata la limitazione della condanna ad euro 50.364,26 dichiarando non dovuti gli interessi maturati fino al
15.04.2025 anteriormente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte
Costituzionale n. 43/2025.
All'udienza del 25 novembre 2025 la causa è stata rimessa in decisione ex art. 352 c.p.c. previa precisazione delle conclusioni e deposito degli scritti conclusivi da parte delle parti costituite.
Motivi d'appello
Con un unico motivo lamenta la violazione del principio di interpretazione conforme al diritto comunitario e del principio di effettività ed equivalenza, nonché l'errata interpretazione della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11 aprile 2024 e della sentenza della Corte di cassazione n. 21154/2024. L'appellante assume che il giudice di prime cure avrebbe errato nell'affermare che il consumatore finale non potesse far valere direttamente nei confronti del fornitore l'incompatibilità della normativa interna applicata con la Direttiva.
Ragioni della decisione.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 43/2025 del 15/04/2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 1989, n.
20, come sostituito dall'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo pag. 3/8 2, della direttiva 2008/118/CE rilevando che “deve escludersi che l'addizionale provinciale alle accise sull'energia elettrica rispetti il requisito della finalità specifica, dal momento che il citato art. 6, al comma 1, lettera c), prevede solo una generica destinazione del gettito dell'addizionale provinciale «in favore delle province», che trova conferma nel preambolo del d.l. n. 511 del 1988, nella quale si afferma che le misure impositive in esso previste sono rivolte ad «assicurare le necessarie risorse agli enti della finanza regionale e locale, al fine di garantire l'assolvimento dei compiti istituzionali».
Tale conclusione trova pieno conforto nella giurisprudenza di legittimità, che, nel ritenere non applicabile il suddetto art. 6 per contrasto con le menzionate direttive, ha precisato che la citata finalità non è «in grado di essere distinta dalla generica finalità di bilancio» (Cass., n. 27101 del 2019, confermata, da ultimo, da Corte di cassazione, sezione tributaria, ordinanza 11 settembre 2024, n. 24373).Secondo la stessa giurisprudenza di legittimità, peraltro, nemmeno è riscontrabile «un nesso diretto tra l'uso del gettito derivante dall'imposta e la finalità dell'imposizione in questione» che consiste nella riduzione dei «costi ambientali specificamente connessi al consumo di energia elettrica su cui grava l'imposta in parola nonché [nella promozione della] coesione territoriale e sociale» (Corte di cassazione, sezione tributaria, sentenza 28 luglio 2020, n. 16142).
La Corte ha disatteso l'eccezione di manifesta inammissibilità della questione per difetto di rilevanza, basata sulla considerazione che erroneamente il giudice rimettente avrebbe escluso il potere di non applicare la disposizione censurata contrastante con il diritto unionale, rilevando che risulta preclusa, in una controversia orizzontale, la strada della disapplicazione di una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta.
In considerazione dell'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che ha dichiarato costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione, deve pertanto riconoscersi il diritto del cliente del servizio di fornitura di energia elettrica di proporre la domanda di ripetizione di indebito nei confronti del fornitore, che potrà, a sua volta,
pag. 4/8 rivalersi nei confronti dello Stato (cfr. punto 8.2 della citata sentenza n. 43/2025 Corte
Cost.).
Tanto premesso, l'appellante ha correttamente osservato che il giudice di prime cure ha erroneamente ritenuto che “il tenore della pronuncia della Corte di Giustizia e la giurisprudenza della Corte di Cassazione successivamente formatasi inducono dunque ora a ritenere che il consumatore finale non possa far valere direttamente nei confronti del fornitore l'incompatibilità della normativa interna applicata con la Direttiva” (cfr sentenza impugnata).
In tema di rimborso dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, il consumatore finale, che ha corrisposto al fornitore di energia, a titolo di rivalsa, tale imposta, poi dichiarata in contrasto con il diritto eurounitario, può agire nei confronti del detto fornitore mediante l'azione di ripetizione di indebito oggettivo ex art. 2033 cod.civ., in considerazione del carattere indebito di tale imposta, stante la illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lett. c), e 2, D.L. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito (Cassazione civile n. 17642/2025). pertanto ha correttamente agito per la restituzione dell'indebito nei Parte_1 confronti del fornitore Controparte_1
Quanto alle eccezioni riproposte da si osserva quanto segue Controparte_1
Parte appellata assume che non ha provato in giudizio il pagamento che Parte_1 reputa indebito rilevando come nell'atto introduttivo del ricorso aveva Parte_1 indicato di aver prodotto l'estratto conto dei pagamenti delle fatture (doc. 9 sub.
1-27 del fascicolo di primo grado di parte ricorrente), e che tuttavia i documenti prodotti costituiti da mere stampate di parte risultavano inidonee a dimostrare che i pagamenti delle fatture erano stati effettivamente eseguiti.
In proposito osserva il Collegio come in relazione alle fatture emesse dal dicembre 2009
a settembre 2011, prodotte in giudizio, vi è quietanza del Controparte_1 relativo pagamento nella fattura n.2011/1246758 del 09.11.2011 riportava la conferma del pagamento delle fatture precedenti con la frase “Le sue bollette precedenti già scadute ci risultano pagate. Grazie” (cfr. doc. 1_25_ft 2011-1246758 parte ricorrente in primo grado). Tale quietanza risulta ulteriormente nella fattura n. 2012/1205298 del
17/08/2012 (doc. 7 parte convenuta fascicolo primo grado). pag. 5/8 Tuttavia come correttamente evidenziato dall'appellata alla somma dovuta a titolo di accise indebitamente corrisposta e risultante dalle fatture richiesta dall'appellante nella misura complessiva euro 50.818,26 va detratto il conguaglio negativo indicato nella fattura n. 2012/1205298 per il periodo ottobre-dicembre 2011 pari ad euro 454,00(doc.
7 parte convenuta fascicolo primo grado).
Alla luce del riconoscimento dei pagamenti effettuati da in favore di Parte_1
parte appellata è legittimata a richiedere la restituzione Controparte_1 dell'indebito pagato per l'importo complessivo di euro 50.364,65 (50.818,26 – 454,00).
Quanto alla decorrenza del computo degli interessi va rigettata la richiesta formulata dall'appellata di considerare dovuti gli interessi solo successivamente alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n.43/2025 (15 aprile 2025).
In proposito va osservato come, superando l'orientamento precedente posto a base della risalente sentenza citata dall'appellata Cass. n.10980/1992 che fa decorrere gli interessi dalla pubblicazione della dichiarazione d'incostituzionalità in quanto solo da tale data configurabile la mala fede dell'accipiens, in tema di ripetizione dell'indebito oggettivo, rileva la Suprema Corte che ai fini del decorso degli interessi sulla somma oggetto di restituzione, l'espressione dal giorno della "domanda", contenuta nell'art. 2033 cod.civ., non va intesa come riferita esclusivamente alla domanda giudiziale, ma comprende anche gli atti stragiudiziali aventi valore di costituzione in mora ai sensi dell'art. 1219 cod.civ. (cfr. Cass.civ. 9757/2024).
Inoltre la Corte di Cassazione sottolinea che l'art. 1284 quarto comma c.c. (che richiama la legislazione in tema di ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali e, quindi, il
D.L.vo n. 231/02) individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, “per tutte le obbligazioni pecuniarie (salvo diverso accordo delle parti e salva diversa espressa previsione di legge), per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento” (Cass.civ. n. 61/23).
Lo scopo della norma è quello di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo e prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio, ponendosi in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. pag. 6/8 Pertanto, deve applicarsi il saggio legale di cui al primo comma dell'art. 1284 c.c., per il periodo compreso tra la data della richiesta stragiudiziale di pagamento, 7 gennaio 2020,
e la data della domanda giudiziale (data della notifica a parte resistente del ricorso con pedissequo decreto di fissazione udienza), ed il saggio di cui al quarto comma della medesima norma per il periodo successivo, fino al saldo.
La Suprema Corte nel sottolineare l'autonomia della fattispecie costitutiva della spettanza dei c.d. interessi commerciali ( o “super-interessi” ) rispetto a quella produttiva degli ordinari interessi legali il cui saggio è previsto al primo comma dell'art. 1284 c.c. (cfr. Cass., Sez. Un., n. 12449/2024), ha avuto modo di affermare che il saggio di interessi di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c., non è applicabile solamente alle obbligazioni di fonte contrattuale ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle tenuto conto che la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura) esclude il carattere imperativo e inderogabile della disposizione senza delimitarne il campo d'applicazione ( cfr. Cass.
n. 61/2023).
L'applicabilità alla ripetizione d'indebito è stata anche recentemente riconfermata dalla
Suprema Corte laddove ha osservato che “Il saggio d'interessi previsto dall'art. 1284, quarto comma, c.c. non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle e, quindi, anche a quelle restitutorie derivanti da nullità contrattuale, valendo la clausola di salvezza iniziale - che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura - a escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione, ma non a delimitarne il campo d'applicazione”.( cfr. n.7677/2025).
Va pertanto riformata la statuizione emessa dal giudice di prime cure.
Conclusivamente in accoglimento dell'appello proposto va Controparte_1 condannata a pagare a a titolo di indebito la somma di euro 50.364,65, Parte_1 oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma, c.c. dalla data della messa in mora (7 gennaio 2020 lettera raccomandata di messa in mora: doc.2 fascicolo di primo grado parte appellante) fino alla data della domanda giudiziale ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma, c.c. dalla data della domanda giudiziale (notifica pag. 7/8 ricorso e decreto nel giudizio di primo grado . 29 novembre 2023) fino all'effettivo saldo.
Quanto al regolamento delle spese processuali sussistono giusti motivi per la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio. Sul punto va rilevato come la sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511/1988, è intervenuta solo in questa fase del giudizio ed i principi affermati dalla recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea dell'11.04.2024 nella causa 316/22, si pongono in contrasto con il consolidato orientamento sino a quel momento seguito dalla giurisprudenza di legittimità, e va sottolineato che anche in seno alla giurisprudenza di merito sono sorti orientamenti contrastanti in merito all'ammissibilità dell'azione di ripetizione di indebito esercitata dal consumatore nei confronti del fornitore.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, in totale riforma della sentenza impugnata n.2490/24 del Tribunale di Verona pubblicata in data 31/10/2024:
1. condanna a restituire a la somma di Controparte_1 Parte_1 euro 50.364,65, oltre interessi legali al tasso di cui all'art. 1284, primo comma , cod.civ. dal 7 gennaio 2020 al 28.11.2023 ed al tasso di cui all'art. 1284, quarto comma cod.civ. dal 29.11.2023 fino al saldo effettivo;
2. compensa interamente le spese del giudizio di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 1 dicembre 2025
Il Consigliere estensore
AR AR
Il Presidente
IN AR
pag. 8/8