TRIB
Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 22/05/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 168/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LARESE ROBERTO, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in PIAZZA DEI MARTIRI 8 BELLUNO;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Belluno, viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda azionata in via monitoria dall' con il decreto ingiuntivo n.27/2023, r.g.n. 129/2023 del Tribunale di CP_1 Par Belluno, nei confronti del sig. Yunan, per il difetto e/o carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto, che non è erede del sig. , debitore dell' ; R_ CP_1
- sempre in via preliminare: respingere l'eventuale richiesta dell' di concessione della provvisoria CP_1 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c. per le ragioni diffusamente esposte in narrativa ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità e per l'effetto revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.27/2023, r.g.n. 129/2023 del Tribunale di Belluno, essendo la pretesa infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 93 in favore del difensore dell'opponente.”
***
Il procuratore/i di parte resistente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme ingiunte, oltre agli ulteriori importi per sanzioni civili e interessi maturandi ai sensi di legge (L.48/88, L.662/96, L.388/2000) dal 12/09/2023 al giorno del saldo, oltre le spese, e compensi di avvocato.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi.”
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 09/11/2023 , come sopra rappresentato, proponeva Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dall' il 03.10.2023, con il quale gli era stato CP_1
ingiunto di pagare all'Istituto la somma di €. 7.814,31, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, e spese legali.
Esponeva l'attore che dalle allegazioni dell' emergeva che il padre del ricorrente, CP_1 [...]
, deceduto in data 30.10.2019, risultava debitore nei confronti dell'Istituto della somma di R_
€. 5.879,42 per contributi, oltre sanzioni civili pari ad €. 1.934,89, per un totale di €. 7.814,31, a causa del mancato pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art.2 commi 31 – 35 L.92/2012, per i licenziamenti di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato relativamente agli anni
2015, 2016 e 2017 e che l' si era limitato ad affermare, a fondamento della domanda CP_2
monitoria, che l'opponente risultava essere erede del signor e pertanto tenuto a R_
rispondere del debito paterno.
Il ricorrente precisava di non avere mai accettato l'eredità paterna, né con una accettazione espressa né con una accettazione tacita, essendosi limitato ad ospitare presso la sua precedente abitazione a Rovigo, Via Generale Domenico Piva, 40, il padre, a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, non avendo alcun reddito, né un proprio patrimonio ed anzi R_
risultando gravato da numerosi debiti relativi ad un'impresa individuale di confezioni a lui intestata.
L'attore precisava di avere, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, formalizzato la propria rinuncia all'eredità paterna il 20.10.2023 avanti al Notaio di Belluno. Persona_2
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio l;
come sopra rappresentato, resistendo al ricorso e CP_1
rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 2 di 4 Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali va premesso che l'opponente non ha contestato né l'ammontare della somma oggetto di ingiunzione, né la validità dei titoli in base ai quali la stessa è stata azionata, ovvero il mancato pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art.2 commi
31 – 35 L.92/2012, per i licenziamenti di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017 da parte della ditta della quale era titolare il padre dell'attore.
L'unica doglianza attorea è quella di non avere mai accettato l'eredità paterna, né con una accettazione espressa né con una accettazione tacita, essendosi limitato ad ospitare il de cuius presso la sua abitazione, ma invero tale ultimo assunto risulta smentito dalla documentazione allegata da alla CP_1
domanda monitoria (certificato storico di residenza), dalla quale emerge una situazione abitativa tutt'altro che temporanea. Il defunto risultava infatti risiedere con tutta la famiglia, R_
compreso l'odierno ricorrente, a Rovigo, via Generale Domenico Piva 40, dal 30.10.1029 e fino al
15.11.2022, dunque per un periodo tutt'altro che breve.
Va ribadito che, a mente di Cassazione, sez. II, 14.02.2019, è sufficiente avere il possesso di parte anche poco significativa dei beni ereditari e con la sola consapevolezza che i beni erano del defunto, ed anche con riferimento a beni di modico valore e personali per essere onerati dell'inventario previsto dall'art. 485 c.c., che pacificamente l'opponente non ha svolto nel termine previsto dalla legge, divenendo pertanto erede a pieno titolo del de cuius, originario debitore di . CP_1
Il ricorso va dunque rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e definitiva esecutorietà dello stesso, ai sensi dell'art. 653 primo comma c.p.c.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 168/2023 promossa da contro ogni Pt_1 CP_1
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta il ricorso, confermando l'opposto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 653 comma I
c.p.c.;
2) Condanna l'opponente e rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 1.706,00 per CP_1
compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 22/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BELLUNO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 168/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LARESE ROBERTO, Pt_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in PIAZZA DEI MARTIRI 8 BELLUNO;
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONI FILIPPO, elettivamente domiciliato CP_1 P.IVA_1 presso l'Avvocatura I.N.P.S. in Belluno, viale Fantuzzi, 24/a;
In punto a: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore/i di parte ricorrente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“In via preliminare: accertare e dichiarare l'inammissibilità e l'improponibilità della domanda azionata in via monitoria dall' con il decreto ingiuntivo n.27/2023, r.g.n. 129/2023 del Tribunale di CP_1 Par Belluno, nei confronti del sig. Yunan, per il difetto e/o carenza di legittimazione passiva dell'ingiunto, che non è erede del sig. , debitore dell' ; R_ CP_1
- sempre in via preliminare: respingere l'eventuale richiesta dell' di concessione della provvisoria CP_1 esecuzione al decreto ingiuntivo opposto ex art.648 c.p.c. per le ragioni diffusamente esposte in narrativa ed essendo l'opposizione fondata su prova scritta;
- nel merito: in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità e per l'effetto revocare o comunque dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto n.27/2023, r.g.n. 129/2023 del Tribunale di Belluno, essendo la pretesa infondata in fatto ed in diritto;
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di causa da liquidarsi ai sensi dell'art. 93 in favore del difensore dell'opponente.”
***
Il procuratore/i di parte resistente chiede/chiedono e conclude/concludono:
“NEL MERITO: rigettarsi l'avversa domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque non provata;
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: condannarsi parte ricorrente al pagamento delle somme ingiunte, oltre agli ulteriori importi per sanzioni civili e interessi maturandi ai sensi di legge (L.48/88, L.662/96, L.388/2000) dal 12/09/2023 al giorno del saldo, oltre le spese, e compensi di avvocato.
Spese e compensi professionali integralmente rifusi.”
pagina 1 di 4
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La domanda.
Con ricorso depositato il 09/11/2023 , come sopra rappresentato, proponeva Pt_1 opposizione al decreto ingiuntivo notificatogli dall' il 03.10.2023, con il quale gli era stato CP_1
ingiunto di pagare all'Istituto la somma di €. 7.814,31, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, e spese legali.
Esponeva l'attore che dalle allegazioni dell' emergeva che il padre del ricorrente, CP_1 [...]
, deceduto in data 30.10.2019, risultava debitore nei confronti dell'Istituto della somma di R_
€. 5.879,42 per contributi, oltre sanzioni civili pari ad €. 1.934,89, per un totale di €. 7.814,31, a causa del mancato pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art.2 commi 31 – 35 L.92/2012, per i licenziamenti di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato relativamente agli anni
2015, 2016 e 2017 e che l' si era limitato ad affermare, a fondamento della domanda CP_2
monitoria, che l'opponente risultava essere erede del signor e pertanto tenuto a R_
rispondere del debito paterno.
Il ricorrente precisava di non avere mai accettato l'eredità paterna, né con una accettazione espressa né con una accettazione tacita, essendosi limitato ad ospitare presso la sua precedente abitazione a Rovigo, Via Generale Domenico Piva, 40, il padre, a seguito dell'aggravamento delle sue condizioni di salute, non avendo alcun reddito, né un proprio patrimonio ed anzi R_
risultando gravato da numerosi debiti relativi ad un'impresa individuale di confezioni a lui intestata.
L'attore precisava di avere, dopo la notifica del decreto ingiuntivo opposto, formalizzato la propria rinuncia all'eredità paterna il 20.10.2023 avanti al Notaio di Belluno. Persona_2
2. La difesa di parte convenuta.
Si costituiva ritualmente in giudizio l;
come sopra rappresentato, resistendo al ricorso e CP_1
rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe.
3. Lo svolgimento del processo.
La causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza, mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato su PCT unitamente alla presente motivazione.
pagina 2 di 4 Non essendo state sollevate questioni preliminari, va esaminato il merito del ricorso, che è infondato e va rigettato, alla luce delle seguenti considerazioni, alle quali va premesso che l'opponente non ha contestato né l'ammontare della somma oggetto di ingiunzione, né la validità dei titoli in base ai quali la stessa è stata azionata, ovvero il mancato pagamento dei contributi dovuti, ai sensi dell'art.2 commi
31 – 35 L.92/2012, per i licenziamenti di lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017 da parte della ditta della quale era titolare il padre dell'attore.
L'unica doglianza attorea è quella di non avere mai accettato l'eredità paterna, né con una accettazione espressa né con una accettazione tacita, essendosi limitato ad ospitare il de cuius presso la sua abitazione, ma invero tale ultimo assunto risulta smentito dalla documentazione allegata da alla CP_1
domanda monitoria (certificato storico di residenza), dalla quale emerge una situazione abitativa tutt'altro che temporanea. Il defunto risultava infatti risiedere con tutta la famiglia, R_
compreso l'odierno ricorrente, a Rovigo, via Generale Domenico Piva 40, dal 30.10.1029 e fino al
15.11.2022, dunque per un periodo tutt'altro che breve.
Va ribadito che, a mente di Cassazione, sez. II, 14.02.2019, è sufficiente avere il possesso di parte anche poco significativa dei beni ereditari e con la sola consapevolezza che i beni erano del defunto, ed anche con riferimento a beni di modico valore e personali per essere onerati dell'inventario previsto dall'art. 485 c.c., che pacificamente l'opponente non ha svolto nel termine previsto dalla legge, divenendo pertanto erede a pieno titolo del de cuius, originario debitore di . CP_1
Il ricorso va dunque rigettato, con conferma del decreto ingiuntivo opposto e definitiva esecutorietà dello stesso, ai sensi dell'art. 653 primo comma c.p.c.
4. Le spese di lite.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue sulla base dei compensi medi previsti dalla tabella 4 allegata al DM n. 147/2022, con riguardo alla fase di studio ed introduttiva, non essendosi tenuta alcuna istruttoria ed essendo ridotta al minimo la fase decisoria, per cause del valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato, che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto, anche considerando il carattere seriale della questione trattata.
P.Q.M.
Il Tribunale di BELLUNO, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 168/2023 promossa da contro ogni Pt_1 CP_1
diversa domanda, eccezione, difesa o istanza disattesa, così provvede:
pagina 3 di 4 1) rigetta il ricorso, confermando l'opposto decreto ingiuntivo, anche ai sensi dell'art. 653 comma I
c.p.c.;
2) Condanna l'opponente e rifondere ad le spese di lite, che liquida in € 1.706,00 per CP_1
compenso di avvocato, oltre spese generali al 15%.
Così deciso in Belluno, in data 22/05/2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 4 di 4