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Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 07/09/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 376 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura telematicamente in calce al ricorso, dall'Avv. Giada
Minasi, presso il cui studio in Cittanova alla Via Bari n. 6, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per procura telematicamente in calce alla memoria di costituzione in giudizio, dall'avv. Antonio Saffioti del foro di Reggio Calabria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note in sostituzione d'udienza, depositate dalla ricorrente il 20 giugno 2025: -
“(Voglia il Tribunale): DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed in Cittanova il 26 giugno 1997 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1997), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.- DICHIARARE che i figli e Per_1
hanno raggiunta l'indipendenza economica e nulla deve il Sig. a titolo di Per_2 CP_1 contributo per il mantenimento degli stessi. - REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra - COMPENSARE integralmente le spese e Parte_1 competenze di giudizio”.
Dalle note in sostituzione d'udienza, depositate dal resistente il 20 giugno 2025: “(Voglia il Tribunale): a. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed in Cittanova il 26 giugno 1997 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1997), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito;
b. Revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli e per la loro raggiunta autonomia ed indipendenza Per_1 Per_2 economica;
c. Revocare l'assegnazione della casa coniugale in capo alla moglie, sig.ra
; d. Compensare integralmente tra le parti le spese e competenze di Parte_1 giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.3.2025, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di aver contratto Parte_1 in data 26.6.1997 matrimonio concordatario con;
che dall'unione Controparte_1 coniugale sono nati due figli: , nata a [...] il [...], oggi Per_1 coniugata, e , nato a [...] il [...], oggi maggiorenne;
che con Per_2 sentenza parziale del 29 maggio 2019 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con successiva sentenza definitiva n. 471/2020, pubblicata il 20 luglio 2020, ha disposto che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie, convivente con i figli, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di questi ultimi, con un
2 contributo a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, di euro 200 ciascuno, da versare direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, stabilite di comune accordo tra i genitori;
che dalla separazione la convivenza non è mai ripresa e che non vi sono condizioni economiche da regolare, in quanto la figlia ha contratto matrimonio ed il figlio , che continua a vivere Per_1 Per_2 nella casa familiare in Cittanova, ha raggiunto l'autosufficienza economica, mentre essa ricorrente non vive più nella casa coniugale;
che il resistente non ha inteso aderire a proposte di negoziazione assistita - tutto ciò premesso, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni.
Si è costituito in giudizio , precisando di avere sempre espresso il suo Controparte_1 assenso ad una soluzione bonaria della vertenza, e chiedendo tuttavia disporsi la consegna in suo favore di copia delle chiavi della casa familiare da parte della ricorrente, non più assegnataria della dimora coniugale.
Successivamente, i difensori delle parti hanno depositato un'istanza di trasformazione del rito in divorzio a istanza congiunta con richiesta di sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, con allegate dichiarazioni, sottoscritte personalmente da ciascuna delle parti, di non volersi riconciliare e di voler liberamente rinunciare a presenziare all'udienza, nonché di confermare la volontà di divorziare.
Quindi, fissato, con decreto depositato il 5 giugno 2025, il termine per il deposito delle note, ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle “note di trattazione scritta”, tempestivamente depositate nel termine assegnato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, osserva il Collegio che la ricorrente ha prodotto la sentenza definitiva di questo Tribunale, n. 471/2020, da cui risulta che con precedente sentenza parziale (n.
536/2019, depositata in data 29.5.2019), resa nell'ambito del medesimo giudizio, era stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
E' inoltre prodotto in atti l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di Cittanova, da cui risulta che le parti in data 26.6.1997
3 hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune, parte II, serie A, n. 10.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti abbia dato esito negativo ed alle congiunte richieste delle parti, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Cittanova il 26 giugno1997 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 1997.
3. In assenza di ulteriori domande, non residuano altri aspetti da regolamentare.
4. Attesa la sostanziale assenza di soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 24.3.2025, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Cittanova il 26 giugno 1997 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 1997, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
4 Il Giudice Estensore
Maria Teresa Gentile
5
Il Presidente
Piero Viola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. Piero Viola -Presidente
2. Maria Teresa Gentile -Giudice est.
3. Mariano Carella -Giudice ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 376 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi civili dell'anno
2025, vertente
TRA
(C.F: ), nata a [...] il [...], Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa, per procura telematicamente in calce al ricorso, dall'Avv. Giada
Minasi, presso il cui studio in Cittanova alla Via Bari n. 6, è elettivamente domiciliata;
-ricorrente-
E
(C.F: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso, per procura telematicamente in calce alla memoria di costituzione in giudizio, dall'avv. Antonio Saffioti del foro di Reggio Calabria, presso il cui studio è elettivamente domiciliato;
-resistente -
OGGETTO: cessazione effetti civili del matrimonio concordatario.
1 CONCLUSIONI DELLE PARTI
Dalle note in sostituzione d'udienza, depositate dalla ricorrente il 20 giugno 2025: -
“(Voglia il Tribunale): DICHIARARE la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed in Cittanova il 26 giugno 1997 (atto Parte_1 Controparte_1 trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1997), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito.- DICHIARARE che i figli e Per_1
hanno raggiunta l'indipendenza economica e nulla deve il Sig. a titolo di Per_2 CP_1 contributo per il mantenimento degli stessi. - REVOCARE l'assegnazione della casa coniugale alla sig.ra - COMPENSARE integralmente le spese e Parte_1 competenze di giudizio”.
Dalle note in sostituzione d'udienza, depositate dal resistente il 20 giugno 2025: “(Voglia il Tribunale): a. Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da ed in Cittanova il 26 giugno 1997 (atto trascritto nei Parte_1 Controparte_1 registri dello Stato Civile del Comune al n. 10, Parte II, Serie A, Anno 1997), mandando alla Cancelleria per le annotazioni di rito;
b. Revocare il contributo paterno al mantenimento dei figli e per la loro raggiunta autonomia ed indipendenza Per_1 Per_2 economica;
c. Revocare l'assegnazione della casa coniugale in capo alla moglie, sig.ra
; d. Compensare integralmente tra le parti le spese e competenze di Parte_1 giudizio”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in Cancelleria in data 24.3.2025, e successivamente notificato con il pedissequo decreto di fissazione udienza, - premesso di aver contratto Parte_1 in data 26.6.1997 matrimonio concordatario con;
che dall'unione Controparte_1 coniugale sono nati due figli: , nata a [...] il [...], oggi Per_1 coniugata, e , nato a [...] il [...], oggi maggiorenne;
che con Per_2 sentenza parziale del 29 maggio 2019 questo Tribunale ha dichiarato la separazione personale dei coniugi e, con successiva sentenza definitiva n. 471/2020, pubblicata il 20 luglio 2020, ha disposto che la casa coniugale fosse assegnata alla moglie, convivente con i figli, sino al raggiungimento dell'autonomia economica di questi ultimi, con un
2 contributo a carico del padre, a titolo di concorso al mantenimento dei figli, di euro 200 ciascuno, da versare direttamente agli stessi, oltre al 50% delle spese straordinarie per il mantenimento dei figli, stabilite di comune accordo tra i genitori;
che dalla separazione la convivenza non è mai ripresa e che non vi sono condizioni economiche da regolare, in quanto la figlia ha contratto matrimonio ed il figlio , che continua a vivere Per_1 Per_2 nella casa familiare in Cittanova, ha raggiunto l'autosufficienza economica, mentre essa ricorrente non vive più nella casa coniugale;
che il resistente non ha inteso aderire a proposte di negoziazione assistita - tutto ciò premesso, ha chiesto che sia pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, senza condizioni.
Si è costituito in giudizio , precisando di avere sempre espresso il suo Controparte_1 assenso ad una soluzione bonaria della vertenza, e chiedendo tuttavia disporsi la consegna in suo favore di copia delle chiavi della casa familiare da parte della ricorrente, non più assegnataria della dimora coniugale.
Successivamente, i difensori delle parti hanno depositato un'istanza di trasformazione del rito in divorzio a istanza congiunta con richiesta di sostituzione dell'udienza con note di trattazione scritta, con allegate dichiarazioni, sottoscritte personalmente da ciascuna delle parti, di non volersi riconciliare e di voler liberamente rinunciare a presenziare all'udienza, nonché di confermare la volontà di divorziare.
Quindi, fissato, con decreto depositato il 5 giugno 2025, il termine per il deposito delle note, ai sensi degli artt. 473 bis.51 e 127 ter c.p.c., sulle conclusioni precisate dalle parti nelle “note di trattazione scritta”, tempestivamente depositate nel termine assegnato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
2. Nel merito, osserva il Collegio che la ricorrente ha prodotto la sentenza definitiva di questo Tribunale, n. 471/2020, da cui risulta che con precedente sentenza parziale (n.
536/2019, depositata in data 29.5.2019), resa nell'ambito del medesimo giudizio, era stata dichiarata la separazione personale tra i coniugi.
E' inoltre prodotto in atti l'estratto dai registri degli atti di matrimonio, sottoscritto dall'Ufficiale dello Stato Civile di Cittanova, da cui risulta che le parti in data 26.6.1997
3 hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nei registri di matrimonio di quel
Comune, parte II, serie A, n. 10.
Ciò posto, ritiene il Collegio sussistente la condizione di cui all'art. 3, 2° comma della lettera B) del n. 2, della legge n. 898/70, nel testo come modificato dalla legge n. 74/87, non essendo stata eccepita l'interruzione della separazione ed essendo eventualmente onere della parte che propone l'eccezione fornirne la dimostrazione in giudizio.
Il tempo ormai trascorso dalla separazione, unitamente al fatto che il tentativo di conciliazione delle parti abbia dato esito negativo ed alle congiunte richieste delle parti, convincono il Tribunale che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia cessata e si debba escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare.
Deve pertanto essere dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti in Cittanova il 26 giugno1997 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 1997.
3. In assenza di ulteriori domande, non residuano altri aspetti da regolamentare.
4. Attesa la sostanziale assenza di soccombenza, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, uditi i procuratori delle parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da , con ricorso Parte_1 depositato in Cancelleria il 24.3.2025, nei confronti di , così provvede: Controparte_1
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato tra le parti in Cittanova il 26 giugno 1997 e trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio di quel Comune al n. 10, parte II, serie A, dell'anno 1997, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile di procedere alle prescritte annotazioni;
- compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 21 luglio 2025.
4 Il Giudice Estensore
Maria Teresa Gentile
5
Il Presidente
Piero Viola