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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 11308/2018 R.G.A.C.
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I Sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Nadia Zampogna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11308/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, assegnata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024.
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_2 C.F._1
Via Toledo n. 329, presso lo studio dell'avv. Armando Calogero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Arzano (Na) CP_1 C.F._2 alla Via A. Saviano n. 1, presso lo studio dell'avv. Tammaro Bencivenga, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_2 C.F._3
Via G. Martucci n. 35, presso lo studio dell'avv. Francesco Sbordone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
E
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Arzano Controparte_3 C.F._4
(Na) alla Via Livorno I trav. n. 1, presso lo studio degli avv.ti Raffaele De Rosa e Aniello Langella, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTO
1 E
, (cod. fisc. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_4 C.F._5
residente a[...]
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta, senza lo svolgimento del processo, nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. (come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/2009) e dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Pertanto, per quanto di seguito non esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor citava in giudizio i signori Parte_2
, , e al fine di ottenere la pronuncia Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
di scioglimento delle masse ereditarie relative alla successione ex lege del sig. e alla Persona_1
successione ex lege della signora Persona_2
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti , e Controparte_2 Parte_2 CP_1
i quali non si opponevano alla domanda di divisione ereditaria, mentre i convenuti
[...] CP_4
e rimanevano contumaci come dichiarato all'udienza del 15.10.2019.
[...] Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali ammesse, nell'acquisizione degli atti allegati e nell'espletamento della CTU, la causa veniva rinviata al 15.05.2024 per il deposito dell'elaborato peritale;
in data 17.04.2024 i consulenti tecnici d'ufficio depositavano verbale di conciliazione sottoscritto in data 11.04.2024 da tutte le parti ivi comprese le parti non costituite e Controparte_4
. Controparte_3
In data 13.05.2024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva convocarsi tutte Controparte_3 le parti del giudizio, deducendo che l'unità immobiliare sita in Arzano (NA) alla Via Sette Re 58, contraddistinta dall'Interno 9 era sempre stata nella propria disponibilità e che pertanto la stessa doveva essere assegnata allo stesso e non già al fratello così come invece indicato Parte_2 nel verbale di conciliazione dell'11.04.2024.
Veniva quindi fissata l'udienza del 18.11.2024 per la comparizione delle parti ed all'esito della celebrazione della stessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.12.2024 per la precisazione delle
2 conclusioni.
Quivi, la causa era riservata in decisione.
Tanto premesso, questo giudice ritiene cessata la materia del contendere, posto che le parti del giudizio , , , e in Parte_2 Controparte_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_3
data 11.04.2024 hanno sottoscritto l'accordo transattivo loro proposto dai consulenti tecnici d'ufficio
Dr. e Ing. , secondo i termini descritti nel verbale di conciliazione Persona_3 Persona_4
depositato telematicamente in atti in data 17.04.2024 cui si rinvia.
Ebbene, detto accordo stipulato fra le parti e verbalizzato dai consulenti tecnici d'ufficio, pur non integrando nel caso in esame una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c., costituisce ad avviso di questo il giudice un negozio transattivo sostanziale idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.
Invero, indiscussa la regolarità formale dell'atto, risultando lo stesso sottoscritto da tutte le parti e dai consulenti tecnici d'ufficio, sotto il profilo sostanziale questo giudice rileva che con il verbale di conciliazione sottoscritto in data 11.04.2024 le parti hanno concordato le modalità di divisione della comunione esistente tra le stesse a seguito dell'apertura della successione ex lege sia del sig. Per_1
che della sig.ra determinando così la cessazione della materia del contendere
[...] Persona_2
avente per l'appunto ad oggetto la divisione giudiziale della comunione ereditaria costituita dalle predette masse plurime.
Né l'efficacia del predetto negozio transattivo può ritenersi esclusa dalle doglianze mosse successivamente alla sottoscrizione dell'accodo da parte del convenuto , secondo le Controparte_3
quali erroneamente l'immobile sito alla via Sette Re 58 interno 9 era stato assegnato a Pt_2
e non in proprio favore, sebbene di fatto già nella propria disponibilità. Invero, pur a voler
[...]
ritenere che il predetto immobile sito alla via Sette Re 58 interno 9 fosse stato sino al momento dell'accordo nella disponibilità del signor , ciò non precludeva, anche in Controparte_3
considerazione della natura conciliativa dell'atto transattivo, la possibilità di stabilire l'assegnazione ad altro fratello, avendo le parti piena facoltà di pattuire una distribuzione dei beni anche in parte diversa dalla pregressa gestione di fatto che, infatti, non poteva considerarsi vincolante ai fini dell'assegnazione.
Con riferimento alle spese di lite questo giudice reputa equo che le stesse siano integralmente compensate tra le parti costituite e che nulla vada disposto con riferimento al germano rimasto contumace, tenuto conto della conciliazione intervenuta tra tutte le parti;
riguardo invece alle spese inerenti la consulenza tecnica d'ufficio reputa che le stesse, così come liquidate con separati decreti, debbano essere sostenute dai signori , e stante Controparte_2 CP_1 Parte_2
l'accordo stilato in tal senso tra tutte le parti nella succitata transazione.
3
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite.
3) Nulla dispone in ordine alle spese nei confronti del convenuto . Controparte_4
4) Pone a carico di , e le spese della CTU così come Controparte_2 CP_1 Parte_2
liquidate con separato decreti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il, 27.12.2024
Il Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna
4
R E A I T A L I A N A Pt_1
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, I Sezione, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Nadia Zampogna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11308/2018 R.G.A.C. avente ad oggetto: divisione di beni caduti in successione, assegnata in decisione all'udienza cartolare del 23.12.2024.
TRA
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Parte_2 C.F._1
Via Toledo n. 329, presso lo studio dell'avv. Armando Calogero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
ATTORE
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Arzano (Na) CP_1 C.F._2 alla Via A. Saviano n. 1, presso lo studio dell'avv. Tammaro Bencivenga, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
E
(cod. fisc. ), elettivamente domiciliato in Napoli alla Controparte_2 C.F._3
Via G. Martucci n. 35, presso lo studio dell'avv. Francesco Sbordone, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
E
(cod. fisc. , elettivamente domiciliato in Arzano Controparte_3 C.F._4
(Na) alla Via Livorno I trav. n. 1, presso lo studio degli avv.ti Raffaele De Rosa e Aniello Langella, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in atti.
CONVENUTO
1 E
, (cod. fisc. ), nato ad [...] il [...] ed ivi Controparte_4 C.F._5
residente a[...]
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione ex art 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.12.2024.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza è redatta, senza lo svolgimento del processo, nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c. (come novellato dall'art. 45, comma 17, della legge 69/2009) e dall'art. 118 disp. att. c.p.c..
Pertanto, per quanto di seguito non esposto, si rinvia al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.
Con atto di citazione ritualmente notificato il signor citava in giudizio i signori Parte_2
, , e al fine di ottenere la pronuncia Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 CP_1
di scioglimento delle masse ereditarie relative alla successione ex lege del sig. e alla Persona_1
successione ex lege della signora Persona_2
Instaurato il contraddittorio, si costituivano i convenuti , e Controparte_2 Parte_2 CP_1
i quali non si opponevano alla domanda di divisione ereditaria, mentre i convenuti
[...] CP_4
e rimanevano contumaci come dichiarato all'udienza del 15.10.2019.
[...] Controparte_3
Concessi i termini di cui all'art. 183, 6 comma c.p.c. ed espletata l'attività istruttoria, consistita nell'assunzione delle prove testimoniali ammesse, nell'acquisizione degli atti allegati e nell'espletamento della CTU, la causa veniva rinviata al 15.05.2024 per il deposito dell'elaborato peritale;
in data 17.04.2024 i consulenti tecnici d'ufficio depositavano verbale di conciliazione sottoscritto in data 11.04.2024 da tutte le parti ivi comprese le parti non costituite e Controparte_4
. Controparte_3
In data 13.05.2024 si costituiva in giudizio il sig. , il quale chiedeva convocarsi tutte Controparte_3 le parti del giudizio, deducendo che l'unità immobiliare sita in Arzano (NA) alla Via Sette Re 58, contraddistinta dall'Interno 9 era sempre stata nella propria disponibilità e che pertanto la stessa doveva essere assegnata allo stesso e non già al fratello così come invece indicato Parte_2 nel verbale di conciliazione dell'11.04.2024.
Veniva quindi fissata l'udienza del 18.11.2024 per la comparizione delle parti ed all'esito della celebrazione della stessa, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.12.2024 per la precisazione delle
2 conclusioni.
Quivi, la causa era riservata in decisione.
Tanto premesso, questo giudice ritiene cessata la materia del contendere, posto che le parti del giudizio , , , e in Parte_2 Controparte_2 CP_1 Controparte_4 Controparte_3
data 11.04.2024 hanno sottoscritto l'accordo transattivo loro proposto dai consulenti tecnici d'ufficio
Dr. e Ing. , secondo i termini descritti nel verbale di conciliazione Persona_3 Persona_4
depositato telematicamente in atti in data 17.04.2024 cui si rinvia.
Ebbene, detto accordo stipulato fra le parti e verbalizzato dai consulenti tecnici d'ufficio, pur non integrando nel caso in esame una conciliazione giudiziale con efficacia estintiva del giudizio, trattandosi di verbale redatto al di fuori dell'ipotesi prevista dall'art. 199 c.p.c., costituisce ad avviso di questo il giudice un negozio transattivo sostanziale idoneo a determinare la cessazione dell'originaria materia del contendere e l'insorgere di nuove obbligazioni.
Invero, indiscussa la regolarità formale dell'atto, risultando lo stesso sottoscritto da tutte le parti e dai consulenti tecnici d'ufficio, sotto il profilo sostanziale questo giudice rileva che con il verbale di conciliazione sottoscritto in data 11.04.2024 le parti hanno concordato le modalità di divisione della comunione esistente tra le stesse a seguito dell'apertura della successione ex lege sia del sig. Per_1
che della sig.ra determinando così la cessazione della materia del contendere
[...] Persona_2
avente per l'appunto ad oggetto la divisione giudiziale della comunione ereditaria costituita dalle predette masse plurime.
Né l'efficacia del predetto negozio transattivo può ritenersi esclusa dalle doglianze mosse successivamente alla sottoscrizione dell'accodo da parte del convenuto , secondo le Controparte_3
quali erroneamente l'immobile sito alla via Sette Re 58 interno 9 era stato assegnato a Pt_2
e non in proprio favore, sebbene di fatto già nella propria disponibilità. Invero, pur a voler
[...]
ritenere che il predetto immobile sito alla via Sette Re 58 interno 9 fosse stato sino al momento dell'accordo nella disponibilità del signor , ciò non precludeva, anche in Controparte_3
considerazione della natura conciliativa dell'atto transattivo, la possibilità di stabilire l'assegnazione ad altro fratello, avendo le parti piena facoltà di pattuire una distribuzione dei beni anche in parte diversa dalla pregressa gestione di fatto che, infatti, non poteva considerarsi vincolante ai fini dell'assegnazione.
Con riferimento alle spese di lite questo giudice reputa equo che le stesse siano integralmente compensate tra le parti costituite e che nulla vada disposto con riferimento al germano rimasto contumace, tenuto conto della conciliazione intervenuta tra tutte le parti;
riguardo invece alle spese inerenti la consulenza tecnica d'ufficio reputa che le stesse, così come liquidate con separati decreti, debbano essere sostenute dai signori , e stante Controparte_2 CP_1 Parte_2
l'accordo stilato in tal senso tra tutte le parti nella succitata transazione.
3
P.Q.M.
1) Dichiara cessata la materia del contendere.
2) Compensa integralmente le spese del giudizio tra le parti costituite.
3) Nulla dispone in ordine alle spese nei confronti del convenuto . Controparte_4
4) Pone a carico di , e le spese della CTU così come Controparte_2 CP_1 Parte_2
liquidate con separato decreti.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di rito.
Il, 27.12.2024
Il Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna
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