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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 07/02/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2012/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2012/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Pavan del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia– Mestre
(VE), Via J. Filiasi n.46/2 giusta procura speciale alle liti in atti
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Controparte_1 P.IVA_2
Serbelloni 13 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Pellegrini, che lo rappresenta e difende pagina 1 di 11 per autorizzazione a stare in giudizio del Giudice delegato Dott.ssa Guendalina Pascale del 21 settembre 2023 e giusta procura speciale in atti
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
In via pregiudiziale e cautelare:
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado n.
3147/2023 emessa dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Elisabetta Palo in data 18/04/2023 per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito:
Accogliere i due motivi dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, la parziale riforma della sentenza n. 3147/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, nell'ambito del giudizio R.G. 51539/2021, depositata in cancelleria in data 18/04/2023, mai notificata, accogliere le richieste avanzate nel giudizio di primo grado come qui si riportano “dichiarare che il credito di €
110.927,56= vantato da e portato dalle fatture nell'ingiunzione Controparte_1
n.20174/21 – Tribunale di Milano risulta già integralmente compensato con il maggior credito di come indicato e per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto Parte_1
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto l'ingiunzione n.20174/21”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
pagina 2 di 11 In via subordinata:
Nella dengata e non creduta ipotesi di rigetto dei primi due motivi d'appello, si domanda l'integrale compensazione delle spese di giudizio di primo grado per le ragioni esposte in narrativa.
In via istruttoria:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c. accogliere le istanze istruttorie testimoniali e l'ordine di esibizione documentale non ammesse o rigettate, formulate in primo grado nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 28/06/2022, e rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, al fine di provare l'esistenza del controcredito Parte_ vantato da nei confronti di S.G.T. nella misura necessaria a neutralizzare la porzione di credito in precedenza dichiarato provvisoriamente esecutivo e successivamente confermato dalla sentenza del Giudice di prima istanza.
Per il Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione in rito e in merito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, sia di merito sia istruttoria,
A) nel merito: respingere l'impugnazione proposta da per infondatezza dei Parte_1
motivi di appello, con conseguente rigetto delle domande, delle eccezioni e delle istanze, anche istruttorie, proposte dalla stessa in quanto infondate, e conferma in Parte_1
parte qua della sentenza impugnata;
B) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata: confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento n.
20174/21 del Tribunale di Milano, e comunque condannare in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Luigi Pastro 181 - Volpago del
Montello (TV), codice fiscale , a pagare al la P.IVA_1 Parte_2
somma di Euro 110.927,56, da cui decurtarsi la somma di Euro 27.664,29 versata in pagina 3 di 11 forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare di legge o giustizia, oltre a interessi moratori ex D.Lgs.
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
C) in tutti i casi: condannare alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi della causa e della fase monitoria;
[...]
D) In via istruttoria: respingersi tutte le istanze istruttorie formulate da parte appellante, in quanto inammissibili per i motivi tutti evidenziati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 20174/2021, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente il pagamento in favore del della somma Controparte_1
di € 110.927,56 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale somma dovuta da a titolo di corrispettivo per le prestazioni di trasporto eseguite dalla fallita SGT Pt_1
su incarico di Pt_1
chiedeva, in via principale, la dichiarazione di estinzione di tutti i crediti azionati
[...]
in via monitoria per effetto di compensazione con propri maggiori controcrediti e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale il riconoscimento a proprio favore della differenza a credito di € 86.644,21, con condanna della procedura fallimentare al pagamento di detta somma.
Il eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità di tutte le eccezioni Parte_2
Parte_ e le domande di e, in via principale, ne chiedeva il loro rigetto per insussistenza dei crediti opposti in compensazione.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano così statuiva:
“1) accoglie in parte l'opposizione;
pagina 4 di 11 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) conferma l'ordinanza del 04 maggio 2022 di concessione della provvisoria esecuzione nel limitato importo di € 27.664,29, oltre interessi moratori commerciali su tale sorte dalla scadenza delle fatture azionate più recenti al saldo ed oltre il 50% delle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo;
Parte_ 4) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del
Controparte_1
Parte_ 5) condanna a rifondere al le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
7.052,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge”.
Il Giudice di prime cure, in particolare, osservava che la circostanza dell'esecuzione, da Contr Parte_ parte di dei singoli trasporti su incarico e nell'interesse di , nonché la misura Parte_ del prezzo pattuito per i medesimi, non erano stati specificamente contestati da nel
Parte_ proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi limitata ad eccepire l'intervenuta estinzione per compensazione con il proprio asserito maggiore controcredito, ma non avendo la stessa contestato l'effettiva esecuzione dei trasporti da Contr parte di
Contr Riteneva pertanto provata l'esecuzione delle prestazioni di trasporto da parte di su Parte_ incarico di per il prezzo pattuito e quindi dimostrata l'obbligazione di pagamento della somma di € 110.927,56 azionata in via monitoria.
Quanto all'eccezione di compensazione, osservava che “i contrapposti crediti derivano dal medesimo contratto dedotto in giudizio” e che “sino ad € 83.263,27, il controcredito Contr eccepito in compensazione è sostenuto da messaggi di posta elettronica (da a Parte_
), di cui il ha disconosciuto la conformità all'originale, e da estratti CP_1
Parte_ Contr conto bancari di , recanti indicazione di numerosi bonifici, provenienti da
pagina 5 di 11 esattamente corrispondenti al saldo delle asserite compensazioni menzionate nella corrispondenza telematica disconosciuta”.
“Quanto alla restante quota del controcredito, pari ad € 27.664,29, risulta, come già rilevato dal precedente GU con provvedimento del 04 maggio 2022 con il quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, “che lo stesso è sostenuto solo dalle fatture emesse da PMG le quali, tuttavia, sono state già delibate negativamente dal Giudice delegato che, con motivazione condivisibile, e contenuta in provvedimento che non risulta impugnato, ha affermato che le fatture del creditore sono inidonee a provare alcunché”.
Per tali motivi confermava l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nella limitata misura di € 27.664,29.
Passando all'esame della procedibilità della domanda riconvenzionale, il primo Giudice osservava che l'opponente non si era limitata a proporre eccezione riconvenzionale di compensazione, ma aveva formulato vera e propria domanda riconvenzionale di condanna del alla corresponsione, in proprio favore, della somma Parte_2
“dovuta come derivante dal saldo della compensazione scaturenti dai rapporti commerciali”, domanda che, pertanto, doveva necessariamente essere proposta in sede fallimentare, nelle forme degli artt. 93 e ss. l. fall. (dove, in effetti, era stata proposta, Parte_ secondo quanto dedotto dal e non contestato da ). CP_1
Dichiarava pertanto improcedibile la domanda riconvenzionale.
Parte_ Avverso tale sentenza ha proposto appello in via principale e il Parte_2
ha proposto appello in via incidentale per i motivi che saranno di seguito esaminati.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione pagina 6 di 11 l'udienza del 19 marzo 2024, poi differita al 29 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la sentenza lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione anche per la quota-parte di euro 27.664,29 ed ha insistito nell'istanza di ammissione delle prove testimoniale, respinte dal primo giudice, volte a dimostrare l'esecuzione di prestazioni di consegna e trasporto, effettuati Contr dall'opponente in favore di
ME altresì l'errata interpretazione da parte del primo Giudice della legge fallimentare, deducendo l'irrilevanza, nel presente giudizio, del provvedimento reso dal giudice delegato in sede fallimentare in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 24618 del 10/12/2020), “l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, L. Fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame”.
Impugna infine la pronuncia di condanna alle spese di lite, chiedendone la compensazione.
L'appellante incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione per la quota parte dei controcrediti di euro 83.263,27, lamentando che parte opponente non aveva offerto prova dei crediti posti in compensazione, evidenziando che la fonte negoziale del preteso credito eccepito dalla pagina 7 di 11 controparte in compensazione non era il contratto di servizi di trasporto posto a fondamento dei crediti azionati in via monitoria dalla curatela, bensì un diverso
“contratto di affiliazione commerciale” non prodotto in giudizio.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il credito fatto valere in giudizio dal , non contestato dalla controparte, CP_1
Contr trova titolo in un contratto, stipulato in data 1.1.2017, con il quale si era impegnata Parte_ ad eseguire servizi di trasporto in favore della cliente .
Di conseguenza il controcredito fatto valere da PMG e oggetto dell'eccezione di compensazione, non può derivare, come affermato nella sentenza impugnata “dal medesimo contratto dedotto in giudizio” non essendo quel contratto fonte di reciproche obbligazioni tra le parti.
Né l'appellante principale ha prodotto il contratto di affiliazione commerciale, che dovrebbe costituire la fonte dei crediti, posti a fondamento dell'eccezione di compensazione.
Parte_ In secondo luogo occorre considerare che il preteso controcredito di non può trovare conferma probatoria – come invece affermato dal Giudice di prime cure - nei Contr Parte_ messaggi di posta elettronica inviati da a , prodotti in giudizio, in quanto il ha disconosciuto la conformità all'originale di tali documenti;
sono poi privi CP_1
Parte_ di valore probatorio gli estratti conto bancari di , dai quali si desume soltanto che Contr Parte_ sono stati effettuati pagamenti da a , ma non si evince il titolo in base al quale detti pagamenti sono stati effettuati.
Parte_ Si osserva, infine, che , al fine di dimostrare il proprio credito, ha insistito nell'assunzione di prove testimoniali inammissibili, perché generiche e valutative: in particolare, i capitoli 1 e 2 sono inammissibili, perché diretti a demandare ai testi valutazioni sulla natura giuridica dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
mentre pagina 8 di 11 gli altri capitoli sono inammissibili, perché diretti a provare, genericamente,
l'esecuzione di prestazioni, il cui oggetto non è specificato.
In conclusione, non avendo parte opponente provato la fonte del proprio credito e l'esecuzione delle prestazioni, che avrebbe effettuato in favore di l'eccezione di CP_1
compensazione non può trovare accoglimento.
Per tali motivi l'appello principale deve essere respinto.
Nel contempo, in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata a pagare al Parte_1 Parte_2
la somma di euro 110.927,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02
[...]
dalla scadenza delle singole fatture al saldo, dando atto che da tale somma deve essere decurtato l'importo di euro 27.664,29 versato in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Pertanto, nel caso in esame, la soccombenza di in relazione alle domande Parte_1
proposte nei suoi confronti dal determina la condanna Controparte_1
dell'appellante principale alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. pagina 9 di 11 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 3147/2023 pubblicata il 18 aprile 2023, condanna a pagare al la somma di euro Parte_1 Parte_2
110.927,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, dando atto che da tale somma deve essere detratto l'importo di euro
27.664,29 versato in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
respinge l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma in parte Parte_1
qua la pronuncia impugnata;
condanna a pagare al le spese di lite del doppio Parte_1 Parte_2
grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado di giudizio in euro 9.991,00, oltre al rimborso contributo unificato e marca, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 10 di 11 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 6 novembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione seconda civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Cesira D'Anella Presidente
Dott. Elena Mara Grazioli Consigliere rel.
Dott. Manuela Andretta Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 2012/2023 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Pavan del Parte_1 P.IVA_1
Foro di Venezia ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Venezia– Mestre
(VE), Via J. Filiasi n.46/2 giusta procura speciale alle liti in atti
appellante
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in via Controparte_1 P.IVA_2
Serbelloni 13 presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Pellegrini, che lo rappresenta e difende pagina 1 di 11 per autorizzazione a stare in giudizio del Giudice delegato Dott.ssa Guendalina Pascale del 21 settembre 2023 e giusta procura speciale in atti
appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
In via pregiudiziale e cautelare:
Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza di primo grado n.
3147/2023 emessa dal Tribunale di Milano, in persona della Dott.ssa Elisabetta Palo in data 18/04/2023 per i motivi meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito:
Accogliere i due motivi dedotti in narrativa nel proposto appello e, per l'effetto, la parziale riforma della sentenza n. 3147/2023 emessa dal Tribunale di Milano, Sezione
Civile, Giudice Dott.ssa Elisabetta Palo, nell'ambito del giudizio R.G. 51539/2021, depositata in cancelleria in data 18/04/2023, mai notificata, accogliere le richieste avanzate nel giudizio di primo grado come qui si riportano “dichiarare che il credito di €
110.927,56= vantato da e portato dalle fatture nell'ingiunzione Controparte_1
n.20174/21 – Tribunale di Milano risulta già integralmente compensato con il maggior credito di come indicato e per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto Parte_1
revocare e/o annullare e/o dichiarare nullo e di nessun effetto l'ingiunzione n.20174/21”
e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
In ogni caso:
Spese, diritti ed onorari per entrambi i gradi di giudizio integralmente rifusi.
pagina 2 di 11 In via subordinata:
Nella dengata e non creduta ipotesi di rigetto dei primi due motivi d'appello, si domanda l'integrale compensazione delle spese di giudizio di primo grado per le ragioni esposte in narrativa.
In via istruttoria:
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 356 c.p.c. accogliere le istanze istruttorie testimoniali e l'ordine di esibizione documentale non ammesse o rigettate, formulate in primo grado nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c, depositata in data 28/06/2022, e rinnovate in sede di precisazione delle conclusioni, al fine di provare l'esistenza del controcredito Parte_ vantato da nei confronti di S.G.T. nella misura necessaria a neutralizzare la porzione di credito in precedenza dichiarato provvisoriamente esecutivo e successivamente confermato dalla sentenza del Giudice di prima istanza.
Per il Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, previa ogni opportuna declaratoria e statuizione in rito e in merito, respinta e disattesa ogni contraria domanda, eccezione e istanza, sia di merito sia istruttoria,
A) nel merito: respingere l'impugnazione proposta da per infondatezza dei Parte_1
motivi di appello, con conseguente rigetto delle domande, delle eccezioni e delle istanze, anche istruttorie, proposte dalla stessa in quanto infondate, e conferma in Parte_1
parte qua della sentenza impugnata;
B) nel merito, in accoglimento dell'appello incidentale, in parziale riforma della sentenza impugnata: confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo di pagamento n.
20174/21 del Tribunale di Milano, e comunque condannare in persona del Parte_1
suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in via Luigi Pastro 181 - Volpago del
Montello (TV), codice fiscale , a pagare al la P.IVA_1 Parte_2
somma di Euro 110.927,56, da cui decurtarsi la somma di Euro 27.664,29 versata in pagina 3 di 11 forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata, ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare di legge o giustizia, oltre a interessi moratori ex D.Lgs.
231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
C) in tutti i casi: condannare alla rifusione in favore del Parte_1 Controparte_1
delle spese e dei compensi di entrambi i gradi della causa e della fase monitoria;
[...]
D) In via istruttoria: respingersi tutte le istanze istruttorie formulate da parte appellante, in quanto inammissibili per i motivi tutti evidenziati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 20174/2021, con il quale il Tribunale di Milano aveva ingiunto all'opponente il pagamento in favore del della somma Controparte_1
di € 110.927,56 oltre interessi e spese della procedura monitoria, quale somma dovuta da a titolo di corrispettivo per le prestazioni di trasporto eseguite dalla fallita SGT Pt_1
su incarico di Pt_1
chiedeva, in via principale, la dichiarazione di estinzione di tutti i crediti azionati
[...]
in via monitoria per effetto di compensazione con propri maggiori controcrediti e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto;
in via riconvenzionale il riconoscimento a proprio favore della differenza a credito di € 86.644,21, con condanna della procedura fallimentare al pagamento di detta somma.
Il eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità di tutte le eccezioni Parte_2
Parte_ e le domande di e, in via principale, ne chiedeva il loro rigetto per insussistenza dei crediti opposti in compensazione.
Con la sentenza qui impugnata il Tribunale di Milano così statuiva:
“1) accoglie in parte l'opposizione;
pagina 4 di 11 2) revoca il decreto ingiuntivo opposto;
3) conferma l'ordinanza del 04 maggio 2022 di concessione della provvisoria esecuzione nel limitato importo di € 27.664,29, oltre interessi moratori commerciali su tale sorte dalla scadenza delle fatture azionate più recenti al saldo ed oltre il 50% delle spese di lite liquidate nel decreto ingiuntivo;
Parte_ 4) dichiara improcedibile la domanda riconvenzionale svolta da nei confronti del
Controparte_1
Parte_ 5) condanna a rifondere al le spese di lite, liquidate in € Controparte_1
7.052,00 per compenso, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori fiscali e previdenziali dovuti per legge”.
Il Giudice di prime cure, in particolare, osservava che la circostanza dell'esecuzione, da Contr Parte_ parte di dei singoli trasporti su incarico e nell'interesse di , nonché la misura Parte_ del prezzo pattuito per i medesimi, non erano stati specificamente contestati da nel
Parte_ proprio atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, essendosi limitata ad eccepire l'intervenuta estinzione per compensazione con il proprio asserito maggiore controcredito, ma non avendo la stessa contestato l'effettiva esecuzione dei trasporti da Contr parte di
Contr Riteneva pertanto provata l'esecuzione delle prestazioni di trasporto da parte di su Parte_ incarico di per il prezzo pattuito e quindi dimostrata l'obbligazione di pagamento della somma di € 110.927,56 azionata in via monitoria.
Quanto all'eccezione di compensazione, osservava che “i contrapposti crediti derivano dal medesimo contratto dedotto in giudizio” e che “sino ad € 83.263,27, il controcredito Contr eccepito in compensazione è sostenuto da messaggi di posta elettronica (da a Parte_
), di cui il ha disconosciuto la conformità all'originale, e da estratti CP_1
Parte_ Contr conto bancari di , recanti indicazione di numerosi bonifici, provenienti da
pagina 5 di 11 esattamente corrispondenti al saldo delle asserite compensazioni menzionate nella corrispondenza telematica disconosciuta”.
“Quanto alla restante quota del controcredito, pari ad € 27.664,29, risulta, come già rilevato dal precedente GU con provvedimento del 04 maggio 2022 con il quale è stata concessa la provvisoria esecutorietà parziale del decreto ingiuntivo opposto, “che lo stesso è sostenuto solo dalle fatture emesse da PMG le quali, tuttavia, sono state già delibate negativamente dal Giudice delegato che, con motivazione condivisibile, e contenuta in provvedimento che non risulta impugnato, ha affermato che le fatture del creditore sono inidonee a provare alcunché”.
Per tali motivi confermava l'ordinanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo nella limitata misura di € 27.664,29.
Passando all'esame della procedibilità della domanda riconvenzionale, il primo Giudice osservava che l'opponente non si era limitata a proporre eccezione riconvenzionale di compensazione, ma aveva formulato vera e propria domanda riconvenzionale di condanna del alla corresponsione, in proprio favore, della somma Parte_2
“dovuta come derivante dal saldo della compensazione scaturenti dai rapporti commerciali”, domanda che, pertanto, doveva necessariamente essere proposta in sede fallimentare, nelle forme degli artt. 93 e ss. l. fall. (dove, in effetti, era stata proposta, Parte_ secondo quanto dedotto dal e non contestato da ). CP_1
Dichiarava pertanto improcedibile la domanda riconvenzionale.
Parte_ Avverso tale sentenza ha proposto appello in via principale e il Parte_2
ha proposto appello in via incidentale per i motivi che saranno di seguito esaminati.
All'udienza di prima comparizione, il consigliere istruttore ha assegnato i termini previsti dal novellato art. 352 c.p.c., fissando per la rimessione della causa in decisione pagina 6 di 11 l'udienza del 19 marzo 2024, poi differita al 29 ottobre 2024, da tenersi con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
Alla scadenza dei termini per il deposito delle memorie conclusionali, depositate dalle parti le note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione dal collegio, così come composto per la detta udienza del 29 ottobre 2024 e decisa nella camera di consiglio del 6 novembre 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appellante principale ha censurato la sentenza lamentando il mancato accoglimento dell'eccezione di compensazione anche per la quota-parte di euro 27.664,29 ed ha insistito nell'istanza di ammissione delle prove testimoniale, respinte dal primo giudice, volte a dimostrare l'esecuzione di prestazioni di consegna e trasporto, effettuati Contr dall'opponente in favore di
ME altresì l'errata interpretazione da parte del primo Giudice della legge fallimentare, deducendo l'irrilevanza, nel presente giudizio, del provvedimento reso dal giudice delegato in sede fallimentare in quanto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. 24618 del 10/12/2020), “l'ammissione di un credito allo stato passivo non fa stato fra le parti fuori dal fallimento, poiché il c.d. giudicato endofallimentare, ai sensi dell'art. 96, comma 6, L. Fall., copre solo la statuizione di rigetto o di accoglimento della domanda di ammissione, precludendone il riesame”.
Impugna infine la pronuncia di condanna alle spese di lite, chiedendone la compensazione.
L'appellante incidentale ha censurato la sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di compensazione per la quota parte dei controcrediti di euro 83.263,27, lamentando che parte opponente non aveva offerto prova dei crediti posti in compensazione, evidenziando che la fonte negoziale del preteso credito eccepito dalla pagina 7 di 11 controparte in compensazione non era il contratto di servizi di trasporto posto a fondamento dei crediti azionati in via monitoria dalla curatela, bensì un diverso
“contratto di affiliazione commerciale” non prodotto in giudizio.
In relazione alle doglianze svolte la Corte osserva quanto segue.
Il credito fatto valere in giudizio dal , non contestato dalla controparte, CP_1
Contr trova titolo in un contratto, stipulato in data 1.1.2017, con il quale si era impegnata Parte_ ad eseguire servizi di trasporto in favore della cliente .
Di conseguenza il controcredito fatto valere da PMG e oggetto dell'eccezione di compensazione, non può derivare, come affermato nella sentenza impugnata “dal medesimo contratto dedotto in giudizio” non essendo quel contratto fonte di reciproche obbligazioni tra le parti.
Né l'appellante principale ha prodotto il contratto di affiliazione commerciale, che dovrebbe costituire la fonte dei crediti, posti a fondamento dell'eccezione di compensazione.
Parte_ In secondo luogo occorre considerare che il preteso controcredito di non può trovare conferma probatoria – come invece affermato dal Giudice di prime cure - nei Contr Parte_ messaggi di posta elettronica inviati da a , prodotti in giudizio, in quanto il ha disconosciuto la conformità all'originale di tali documenti;
sono poi privi CP_1
Parte_ di valore probatorio gli estratti conto bancari di , dai quali si desume soltanto che Contr Parte_ sono stati effettuati pagamenti da a , ma non si evince il titolo in base al quale detti pagamenti sono stati effettuati.
Parte_ Si osserva, infine, che , al fine di dimostrare il proprio credito, ha insistito nell'assunzione di prove testimoniali inammissibili, perché generiche e valutative: in particolare, i capitoli 1 e 2 sono inammissibili, perché diretti a demandare ai testi valutazioni sulla natura giuridica dei rapporti contrattuali intercorsi tra le parti;
mentre pagina 8 di 11 gli altri capitoli sono inammissibili, perché diretti a provare, genericamente,
l'esecuzione di prestazioni, il cui oggetto non è specificato.
In conclusione, non avendo parte opponente provato la fonte del proprio credito e l'esecuzione delle prestazioni, che avrebbe effettuato in favore di l'eccezione di CP_1
compensazione non può trovare accoglimento.
Per tali motivi l'appello principale deve essere respinto.
Nel contempo, in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, deve essere condannata a pagare al Parte_1 Parte_2
la somma di euro 110.927,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02
[...]
dalla scadenza delle singole fatture al saldo, dando atto che da tale somma deve essere decurtato l'importo di euro 27.664,29 versato in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata.
In ordine alla liquidazione delle spese processuali occorre ricordare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo
d'impugnazione” (Cass. n. 9064 del 2018; Cass. n. 27056 del 2021).
Pertanto, nel caso in esame, la soccombenza di in relazione alle domande Parte_1
proposte nei suoi confronti dal determina la condanna Controparte_1
dell'appellante principale alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio. pagina 9 di 11 Tali spese sono liquidate come da dispositivo, in applicazione del D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, desunto dall'importo attribuito alla parte vittoriosa.
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano n. 3147/2023 pubblicata il 18 aprile 2023, condanna a pagare al la somma di euro Parte_1 Parte_2
110.927,56, oltre agli interessi moratori ex D.Lgs. 231/02 dalla scadenza delle singole fatture al saldo, dando atto che da tale somma deve essere detratto l'importo di euro
27.664,29 versato in forza della provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata;
respinge l'appello principale proposto da e, per l'effetto, conferma in parte Parte_1
qua la pronuncia impugnata;
condanna a pagare al le spese di lite del doppio Parte_1 Parte_2
grado di giudizio, che liquida, per il giudizio di primo grado in euro 14.103,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado di giudizio in euro 9.991,00, oltre al rimborso contributo unificato e marca, al rimborso forfettario 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
pagina 10 di 11 dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante principale, pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1 quater dell'art. 13 del DPR 115/2002, introdotto dalla legge 24.12.2012 n. 228.
Così deciso in Milano, in camera di consiglio, il 6 novembre 2024
Il Presidente est.
Cesira D'Anella
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