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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/08/2025, n. 1492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1492 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
RG 1637 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, con l'avv. Paolo Mei di Lucca _1
appellante nei confronti di
con l'avv. Laura Da Valle di Controparte_1
Lucca
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lucca n. 164\2022, pubblicata il 18\02\2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, contrariis reiectis: in riforma della sentenza n.164/2022 del Tribunale di Lucca del 18/02/2022, pubblicata in pari data, e in accoglimento dei motivi di gravame formulati: 1) dichiarare l'illegittimità
1 dell'avviso di accertamento impugnato: - per violazione dell'art 7 comma 2 dello Statuto del Contribuente in relazione alla lettera c); - per radicale insanabile difetto di motivazione, in violazione e falsa applicazione del comma 161 dell'Art. 1 della legge
296/2006; - per violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza, della solidarietà, della capacità contributiva e dell'affidamento; - per inapplicabilità della tassa per i rifiuti soli urbani in relazione alle unità immobiliari non utilizzate, vuote da persone e cose e non allacciate ad utenze non suscettibili di produrre rifiuti ed indicate nel questionario ricevuto dalla società In ogni caso con vittoria Controparte_1 di tutte le spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge”. Si reitera ogni deduzione, richiesta ed eccezione, già formulata in primo grado, con istanza di acquisizione del fascicolo di primo grado. per l'appellato: “Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che l'appello proposto dalla _1
risulta del tutto infondato e dovrà essere
[...] confermata la sentenza di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(ora, per brevità, “ ) _1 Pt_1 conveniva in giudizio – società Controparte_1 incaricata dal per la gestione e Controparte_2 riscossione della tassa sui rifiuti urbani – per sentir annullare l'avviso di accertamento di omesso pagamento e sollecito di pagamento n. 272909 del 7.2.2020, prot. N.
4483 del 17.2.2020. Tale avviso era stato emesso dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, adita in
2 relazione alla fattura n. 96119 emessa da CP
, aveva declinato la giurisdizione in favore del
[...] giudice ordinario con riguardo alla tassazione relativa ad annualità dal 2016 in poi. L'odierna appellante aveva eccepito la violazione dell'art. 7, 2° comma, lett. c),
L. 212 del 2000, perché l'avviso non indicava l'organo giurisdizionale presso cui ricorrere e neppure il termine entro il quale proporre opposizione. denunciava Pt_1 pure l'omessa motivazione del già menzionato avviso, con particolare riguardo ai dati catastali degli immobili colpiti dalla tassazione e, comunque, per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva. Chiariva a questo riguardo che tutte le unità site nel complesso immobiliare di via Giusti 273 in
Lucca erano libere da persone e cose e non allacciate alle utenze dei servizi essenziali, circostanza dimostrata per tabulas con la risposta al questionario del 5.12.2018 che aveva inviato a , Pt_1 Controparte_1 elencando le unità immobiliari possedute e distinguendo tra quelle effettivamente locate e quelle insuscettibili di essere assoggettate a pretesa tributaria, perché libere da persone e cose e prive di allacci alle utenze.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo che non si era verificata violazione dello statuto del contribuente, perché l'impugnato avviso recava i requisiti previsti dalla legge;
esso era infatti analiticamente motivato mediante il calcolo della tassa per ciascun immobile dovuta in relazione all'annualità
2016, per avere il contribuente tardivamente inoltrato la richiesta dichiarazione, diretta al controllo della sussistenza dei presupposti per l'esenzione. La causa era istruita mediante la documentazione prodotta e quindi è
3 stata decisa ex articolo 281 sexies, dando luce alla sentenza oggi impugnata davanti alla Corte d'Appello.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale inizia la sua disamina valutando che l'atto impositivo non violava la normativa a tutela del contribuente, dato che l'avviso recava l'indicazione dell'autorità giurisdizionale davanti alla quale era possibile ricorrere. Riteneva inoltre integrato il requisito della legittimità formale dell'atto e valutava che il rapporto sostanziale impositivo non prescriveva l'osservanza di termini decadenziali;
era poi corredato da un'adeguata motivazione recante la completa descrizione degli immobili sottoposti a tassazione per l'annualità 2016; per ogni voce era anche presente il calcolo dell'ammontare della tassa sui rifiuti dovuta in relazione a ciascuna unità immobiliare. Ha dunque ritenuto che l'unica reale censura era l'allegata illegittimità dell'applicazione della tassa rifiuti con riguardo ad immobili liberi da persone o cose e non allacciati ad utenze. Ha giudicato che la fattispecie ricade nel campo di applicazione dell'art. 21, lett. d), regolamento TARIC del . Cfr pag.3: “A tale Controparte_2 riguardo conviene precisare che ai sensi dell'art. 19 del regolamento TARIC, “… l'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio
l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 33, commi 8, 9 e 10”. E ancora a pag.
4: “L'art. 33 comma 8, a sua volta, dispone che le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la
4 variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi, in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione”. Aggiunge altresì il comma 9 che “la comunicazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 60 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici, nonché recapito del proprietario … se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree …”. Da questa premessa in diritto, il tribunale ha raggiunto la convinzione che la possibilità del contribuente di essere esonerato dalla tassazione va collegata non al venir meno del presupposto impositivo, ma all'invio della comunicazione\dichiarazione dell'onerato, con la quale si dà notizia all'ente impositore della sopravvenuta caducazione del presupposto impositivo. La ratio della norma viene individuata dal tribunale nel principio di ordine pubblico di salvaguardia dell'erario da possibili condotte fraudolente, anche al fine di dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici consolidati. “E' dunque in tale contesto che va apprezzata la tardività della dichiarazione trasmessa dall'odierna attrice in data
5.12.2018, insuscettibile, per le ragioni sopra esposte, di esplicare efficacia retroattiva con riguardo alla tassa dovuta per l'annualità 2016, non avendo Pt_1 soddisfatto – né chiesto di soddisfare - l'onus probandi
5 di cui era gravata concernente l'assenza di mobili, suppellettili e contratti attivi di servizi di rete con riguardo agli immobili per i quali oggi richiede
l'esenzione dalla tassa rifiuti.” Cfr pag. 4. Il tribunale ha quindi rigettato la domanda di parte garantendo Pt_1 il favore delle spese alla società Controparte_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado, l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver violato l'art. 7 comma 2 dello
Statuto del Contribuente in relazione alla lettera c), violando allo stesso tempo il diritto di difesa dell'appellante. Ciò perché ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 lett. c) della legge 27/07/2000 n°
212, rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”:
“[Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: [...] c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.”
Nell'avviso di accertamento e sollecito di pagamento qui impugnato, non vi è traccia, secondo l'appellante, del riferimento né alla modalità né al termine per ricorrere avverso gli atti da contestare.
Con il secondo motivo d'appello ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. L'avviso impugnato manca, secondo l'appellante, della necessaria motivazione prevista dalla normativa nazionale (cfr. TARIFFA RIFIUTI URBANI 2016, commi da 161 a 170 dell'art. 1 Legge n. 296/2006, che al
6 comma 161 stabilisce che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.) Pertanto, l'invio della fattura n.96119 del 18.12.2018, notificata in data
19.12.2018, in luogo della formale notifica di un avviso di accertamento integra, ad avviso dell'appellante, un vizio che conduce alla nullità dell'atto. L'avviso di accertamento così come compilato non soddisfa i requisiti di cui al citato disposto normativo riguardo alla motivazione degli atti, perché ha Controparte_1 richiamato per relationem le tariffe applicate, senza fornire per ciascuna unità i riferimenti catastali in modo da consentire al contribuente un semplice controllo della tassazione applicata. L'appellante ha altresì considerato e dedotto che il tribunale ha ignorato il giudizio della commissione tributaria che ha statuito che siccome nell'avviso non vi è collegamento con i dati catastali dei 138 immobili dichiarati da con il Pt_1 questionario del 05/12/2018, non era possibile per il contribuente comprendere a quale degli immobili era stata applicata la nuova tassazione, rendendo nullo tale avviso.
Con il terzo motivo d'appello, ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado per non aver rilevato l'illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione alle fatture indicate, per violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza, della solidarietà, della capacità contributiva e dell'affidamento. L'avviso
7 di accertamento, recependo la fattura contestata, sarebbe illegittimo, irragionevole, immotivato e contrario ai principi costituzionali, in quanto assoggetta immotivatamente ed indistintamente a Controparte_3 immobili e posti auto che non sono
[...] suscettibili di produrre rifiuti.
Con il quarto motivo d'appello, ha lamentato Pt_1
l'errore nel ragionamento del giudice di prime cure laddove ha ritenuto tardiva la dichiarazione dell'appellante inviata a in data 5 Controparte_1 dicembre 2018, contenente la descrizione catastale di ognuno dei 138 immobili e lo stato di occupazione (o libertà) dei medesimi. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte dell'ufficio ricevente e il termine indicato nella lettera del 29 novembre 2018 era che l'adempimento andava eseguito entro 7 giorni, altrimenti l'ufficio avrebbe provveduto presuntivamente.
Parte appellata è stata dichiarata contumace e poi si è costituita in data 14 novembre 2024, dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione. Ha contestato analiticamente motivi d'appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo ha eccepito che nell'avviso inviato era ritualmente indicata l'autorità giudiziaria ordinaria e che la competenza andava individuata secondo il valore del tributo in contestazione. Ha citato giurisprudenza di Cassazione secondo la quale è irrilevante la presenza o meno del termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento, integrando tutt'al più tale mancanza una mera irregolarità. Sul secondo motivo ha replicato che l'ufficio ha inviato l'avviso di accertamento riportando tutti i dati catastali previamente inviati proprio da indicando altresì tutte le norme che permettevano Pt_1
8 di seguire l'iter del procedimento amministrativo, tant'è che l'appellante aveva proposto ricorso in termini e alle cure della corretta competenza.
Sul terzo e quarto motivo ha chiarito che aveva Pt_1 inviato la dichiarazione solo dopo alcuni solleciti, senza essersi preoccupata, prima di riceverli, di dichiarare comunque di essere proprietaria degli immobili fin dal 2013. In questo senso, la dichiarazione inviata con data 5 dicembre 2018 era comunque tardiva rispetto al termine di giorni 60 che la normativa prescrive per l'invio della dichiarazione, da quando cambiano i presupposti per l'imposizione dei tributi. “Tale dichiarazione, inoltre, come previsto dal regolamento
TARIC ha effetto dal giorno successivo dalla richiesta e non ha effetto retroattivo e, quindi, ha effetto dal
05.12.2018 e non per l'anno oggetto di accertamento (anno
2016).” Cfr. pag.12 comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza cartolare del 17 settembre 2024, la parte appellante ha precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali. In data 14 novembre 2024, anche , Controparte_1 appena costituita, ha precisato le conclusioni come in epigrafe.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
---------
La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia della parte costituitasi Controparte_1 tardivamente in data 7 novembre 2024.
9 Il primo motivo d'appello è infondato e merita reiezione.
Per tabulas, esaminando l'atto impugnato, si rileva che non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l'avviso di accertamento (all. 6) risulta conforme ai requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), avendo indicato chiaramente l'autorità giudiziaria competente, distinguendola ulteriormente ai fini della competenza per valore, nonché le modalità di impugnazione e l'oggetto dell'atto. (Cfr. lettera b) pag. 2 avviso, doc
6, allegato citazione in appello.) La tempestiva proposizione del ricorso da parte della società appellante dimostra essa stessa l'assenza di qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa. Infatti, parte ha impugnato ritualmente l'avviso di Pt_1 pagamento avanti al tribunale competente per valore, svolgendo tutte le proprie istanze che sono state esaminate dal giudice. Inoltre, come insegna la Suprema
Corte (Cass. n. 23010/2009), l'omessa indicazione del termine per ricorrere costituisce mera irregolarità priva di effetti invalidanti. Ciò, a maggior ragione, dato che il tribunale ha esaminato la richiesta di parte senza ritenere che tale società fosse incorsa in Pt_1 decadenze di termini. Ne deriva quindi, anche, il difetto di interesse dell'appellante a far valere questa irregolarità che non le ha cagionato alcun nocumento.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Quanto alla motivazione dell'avviso, lo stesso è stato emesso in ottemperanza all'art. 1, comma
162, della L. 296/2006 e all'art. 3 della L. 241/1990, contenendo l'indicazione delle norme applicate (in particolare artt. 37 e 38 del Regolamento TARIC),
l'identificazione degli immobili oggetto di tassazione,
10 la superficie, la categoria, la decorrenza dell'obbligazione e le ragioni giuridiche sottese.
L'avviso va comunque letto in relazione al documento 2 prodotto a corredo della citazione in appello, denominato “risposta al questionario” e da individuarsi come atto presupposto. Nella lettera che lo accompagna, datata 28 novembre 2018, spiega Controparte_1 all'appellante che necessita di sapere se nel periodo
2013- 2016 era proprietaria degli immobili in corso di accertamento. Parte riempie diligentemente il Pt_1 questionario e lo rinvia all'ente richiedente. Da tale questionario Sistema MB evince i dati degli immobili accertati e rileva l'infrazione. Quindi dal questionario l'ente ricava gli elementi, già da prima a conoscenza del contribuente, che li cita nella risposta e che già da soli consentono al contribuente (tra l'altro esperto, trattandosi di società che gestisce patrimonio immobiliare) di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'ente concessionario, garantendo pienamente il diritto di difesa anche in relazione all'an e al quantum debeatur. Infatti, per quanto nell'avviso gli immobili non siano espressamente citati con gli estremi catastali, essi sono però indicati per superficie, in relazione alla quale viene determinata l'imposta. Nella motivazione è comunque presente l'identificazione degli immobili oggetto di tassazione, la relativa decorrenza dell'obbligazione tariffaria, la superficie oggetto di tassazione e la categoria applicata, il tutto determinato in base a quanto precedentemente dichiarato dalla società . Le ragioni giuridiche che hanno Pt_1 determinato l'emissione dell'avviso sono anch'esse spiegate chiaramente, dato che la società appellante non aveva mai provveduto a dichiarare ed a corrispondere
11 la TARIC in relazione alle suddette unità immobiliari;
ciò, nonostante fosse anche esplicitato nell'avviso l'ufficio presso il quale era possibile ottenere le informazioni ed il riesame in autotutela dell'atto in oggetto, nonché le modalità, l'organo giurisdizionale davanti al quale era possibile impugnare l'atto e il funzionario responsabile del procedimento. A tacere del fatto che non aveva mai dichiarato gli immobili Pt_1 ai fini Taric, l'invio del questionario non può sostituire l'obbligo di dichiarazione, che va ottemperato nei 60 giorni dal mutamento o dalla caducazione del presupposto impositivo e per come è connaturato nella struttura delle leggi fiscali, non può essere retroattivo.
Il terzo e il quarto motivo d'appello, che per le ragioni che pongono possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e meritano reiezione. La comunicazione presentata dalla società appellante in data 05.12.2018 risulta tardiva rispetto al periodo d'imposta oggetto di accertamento (anno 2016), in quanto, come previsto dall'art. 33 del Regolamento TARIC e dal combinato disposto degli artt. 14, comma 4, e 25, comma 2, del
Regolamento n. 179/02 del , le variazioni Controparte_2 che comportano una riduzione della tariffa hanno effetto esclusivamente dal giorno successivo alla presentazione della relativa comunicazione. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche con la ordinanza della Corte di cassazione num.
11130 del 28 aprile 2021, che ha escluso la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alla dichiarazione tardiva, in assenza di prova certa e documentata delle condizioni di esenzione. La Corte ha precisato che i casi di esenzione dal pagamento del tributo sono
12 circoscritti a quelle situazioni in cui non sia possibile nemmeno potenzialmente produrre rifiuti, in quanto stando alla lettera della norma il presupposto della
Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il legislatore ha previsto riduzioni o esenzioni di natura agevolativa subordinate alla presentazione di una domanda preventiva da parte del contribuente, corredata dalla documentazione necessaria per giustificare i presupposti di fatto e di diritto per vincere la presunzione di produttività di rifiuti, posta dall' indicato comma 641 della legge 147\2013.
Nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna prova idonea, né ha tantomeno chiesto di provare, che gli immobili fossero privi di mobilio e di contratti collegati ai servizi di rete nel periodo antecedente alla comunicazione. Né in primo né in secondo grado sono state formulate richieste istruttorie volte a dimostrare tali circostanze. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione TARIC per l'anno 2016,
e l'avviso di accertamento emesso da Controparte_1 risulta legittimo sia sotto il profilo formale
[...] che sostanziale.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente l'infondatezza dell'appello proposto da _1
, sia sotto l'aspetto giuridico che
[...] probatorio\documentale. L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, tutte citate nell'atto, con motivazione puntuale e completa,
e sulla base di dati forniti proprio dalla stessa società appellante. La tardività della comunicazione TARIC e
13 l'assenza di prova circa le condizioni di esenzione rendono del tutto legittima la pretesa tributaria avanzata da Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale _1 di Lucca num. 164\2022, pubblicata in data 18 febbraio
2022, sentenza che conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante _1
a rimborsare alla controparte
[...] CP le spese di questo grado di giudizio che liquida
[...] in euro 3966,00 (valore medio DM 55\2014, scaglione indicato in citazione) per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
• DICHIARA che ricorrono, a carico di _1
, i presupposti per il raddoppio del
[...] contributo unificato.
Firenze,22 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
14 Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La CORTE D'APPELLO di FIRENZE
Sez. I – civile – composta da:
DOTT. ISABELLA MARIANI PRESIDENTE
DOTT. ALESSANDRA GUERRIERI CONSIGLIERE
DOTT. BARBARA ERCOLANI CONSIGLIERE G.A. ha pronunciato la seguente
SENTENZA sull'appello proposto da
, con l'avv. Paolo Mei di Lucca _1
appellante nei confronti di
con l'avv. Laura Da Valle di Controparte_1
Lucca
appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lucca n. 164\2022, pubblicata il 18\02\2022, sulle seguenti conclusioni: per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Firenze, contrariis reiectis: in riforma della sentenza n.164/2022 del Tribunale di Lucca del 18/02/2022, pubblicata in pari data, e in accoglimento dei motivi di gravame formulati: 1) dichiarare l'illegittimità
1 dell'avviso di accertamento impugnato: - per violazione dell'art 7 comma 2 dello Statuto del Contribuente in relazione alla lettera c); - per radicale insanabile difetto di motivazione, in violazione e falsa applicazione del comma 161 dell'Art. 1 della legge
296/2006; - per violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza, della solidarietà, della capacità contributiva e dell'affidamento; - per inapplicabilità della tassa per i rifiuti soli urbani in relazione alle unità immobiliari non utilizzate, vuote da persone e cose e non allacciate ad utenze non suscettibili di produrre rifiuti ed indicate nel questionario ricevuto dalla società In ogni caso con vittoria Controparte_1 di tutte le spese per entrambi i gradi di giudizio, oltre al rimborso forfettario ed accessori di legge”. Si reitera ogni deduzione, richiesta ed eccezione, già formulata in primo grado, con istanza di acquisizione del fascicolo di primo grado. per l'appellato: “Alla luce di quanto sopra esposto è evidente che l'appello proposto dalla _1
risulta del tutto infondato e dovrà essere
[...] confermata la sentenza di primo grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione ritualmente notificato
[...]
(ora, per brevità, “ ) _1 Pt_1 conveniva in giudizio – società Controparte_1 incaricata dal per la gestione e Controparte_2 riscossione della tassa sui rifiuti urbani – per sentir annullare l'avviso di accertamento di omesso pagamento e sollecito di pagamento n. 272909 del 7.2.2020, prot. N.
4483 del 17.2.2020. Tale avviso era stato emesso dopo che la Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, adita in
2 relazione alla fattura n. 96119 emessa da CP
, aveva declinato la giurisdizione in favore del
[...] giudice ordinario con riguardo alla tassazione relativa ad annualità dal 2016 in poi. L'odierna appellante aveva eccepito la violazione dell'art. 7, 2° comma, lett. c),
L. 212 del 2000, perché l'avviso non indicava l'organo giurisdizionale presso cui ricorrere e neppure il termine entro il quale proporre opposizione. denunciava Pt_1 pure l'omessa motivazione del già menzionato avviso, con particolare riguardo ai dati catastali degli immobili colpiti dalla tassazione e, comunque, per violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e capacità contributiva. Chiariva a questo riguardo che tutte le unità site nel complesso immobiliare di via Giusti 273 in
Lucca erano libere da persone e cose e non allacciate alle utenze dei servizi essenziali, circostanza dimostrata per tabulas con la risposta al questionario del 5.12.2018 che aveva inviato a , Pt_1 Controparte_1 elencando le unità immobiliari possedute e distinguendo tra quelle effettivamente locate e quelle insuscettibili di essere assoggettate a pretesa tributaria, perché libere da persone e cose e prive di allacci alle utenze.
Si costituiva in giudizio Controparte_1 deducendo che non si era verificata violazione dello statuto del contribuente, perché l'impugnato avviso recava i requisiti previsti dalla legge;
esso era infatti analiticamente motivato mediante il calcolo della tassa per ciascun immobile dovuta in relazione all'annualità
2016, per avere il contribuente tardivamente inoltrato la richiesta dichiarazione, diretta al controllo della sussistenza dei presupposti per l'esenzione. La causa era istruita mediante la documentazione prodotta e quindi è
3 stata decisa ex articolo 281 sexies, dando luce alla sentenza oggi impugnata davanti alla Corte d'Appello.
LA SENTENZA IMPUGNATA
Il tribunale inizia la sua disamina valutando che l'atto impositivo non violava la normativa a tutela del contribuente, dato che l'avviso recava l'indicazione dell'autorità giurisdizionale davanti alla quale era possibile ricorrere. Riteneva inoltre integrato il requisito della legittimità formale dell'atto e valutava che il rapporto sostanziale impositivo non prescriveva l'osservanza di termini decadenziali;
era poi corredato da un'adeguata motivazione recante la completa descrizione degli immobili sottoposti a tassazione per l'annualità 2016; per ogni voce era anche presente il calcolo dell'ammontare della tassa sui rifiuti dovuta in relazione a ciascuna unità immobiliare. Ha dunque ritenuto che l'unica reale censura era l'allegata illegittimità dell'applicazione della tassa rifiuti con riguardo ad immobili liberi da persone o cose e non allacciati ad utenze. Ha giudicato che la fattispecie ricade nel campo di applicazione dell'art. 21, lett. d), regolamento TARIC del . Cfr pag.3: “A tale Controparte_2 riguardo conviene precisare che ai sensi dell'art. 19 del regolamento TARIC, “… l'obbligazione di pagamento della tariffa decorre dal giorno in cui ha avuto inizio
l'occupazione o la conduzione dei locali ed aree e perdura fino al giorno in cui cessa l'occupazione o conduzione, purché della cessazione sia data comunicazione entro il prescritto termine di 60 giorni, secondo le previsioni del successivo art. 33, commi 8, 9 e 10”. E ancora a pag.
4: “L'art. 33 comma 8, a sua volta, dispone che le variazioni in diminuzione della tariffa hanno effetto dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la
4 variazione, purché dichiarata entro i 60 giorni successivi, in mancanza, esse decorrono dal giorno di presentazione della dichiarazione”. Aggiunge altresì il comma 9 che “la comunicazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi, entro 60 giorni dal verificarsi della cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa, tra cui nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici, nonché recapito del proprietario … se invece la dichiarazione è presentata oltre il termine suddetto, anche negli anni successivi a quello di cessazione, essa ha effetto dalla data di presentazione, a meno che il soggetto obbligato dimostri di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e delle aree …”. Da questa premessa in diritto, il tribunale ha raggiunto la convinzione che la possibilità del contribuente di essere esonerato dalla tassazione va collegata non al venir meno del presupposto impositivo, ma all'invio della comunicazione\dichiarazione dell'onerato, con la quale si dà notizia all'ente impositore della sopravvenuta caducazione del presupposto impositivo. La ratio della norma viene individuata dal tribunale nel principio di ordine pubblico di salvaguardia dell'erario da possibili condotte fraudolente, anche al fine di dare certezza e stabilità ai rapporti giuridici consolidati. “E' dunque in tale contesto che va apprezzata la tardività della dichiarazione trasmessa dall'odierna attrice in data
5.12.2018, insuscettibile, per le ragioni sopra esposte, di esplicare efficacia retroattiva con riguardo alla tassa dovuta per l'annualità 2016, non avendo Pt_1 soddisfatto – né chiesto di soddisfare - l'onus probandi
5 di cui era gravata concernente l'assenza di mobili, suppellettili e contratti attivi di servizi di rete con riguardo agli immobili per i quali oggi richiede
l'esenzione dalla tassa rifiuti.” Cfr pag. 4. Il tribunale ha quindi rigettato la domanda di parte garantendo Pt_1 il favore delle spese alla società Controparte_1
L'APPELLO
Con atto di citazione in secondo grado, l'appellante ha impugnato la sentenza in oggetto affidando le sue doglianze ai seguenti motivi.
Con il primo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della sentenza per aver violato l'art. 7 comma 2 dello
Statuto del Contribuente in relazione alla lettera c), violando allo stesso tempo il diritto di difesa dell'appellante. Ciò perché ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 comma 2 lett. c) della legge 27/07/2000 n°
212, rubricato “Chiarezza e motivazione degli atti”:
“[Gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare: [...] c) le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.”
Nell'avviso di accertamento e sollecito di pagamento qui impugnato, non vi è traccia, secondo l'appellante, del riferimento né alla modalità né al termine per ricorrere avverso gli atti da contestare.
Con il secondo motivo d'appello ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado nella parte in cui non ha ritenuto l'illegittimità dell'avviso di accertamento per difetto di motivazione. L'avviso impugnato manca, secondo l'appellante, della necessaria motivazione prevista dalla normativa nazionale (cfr. TARIFFA RIFIUTI URBANI 2016, commi da 161 a 170 dell'art. 1 Legge n. 296/2006, che al
6 comma 161 stabilisce che: “Gli enti locali, relativamente ai tributi di propria competenza, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento
d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato”.) Pertanto, l'invio della fattura n.96119 del 18.12.2018, notificata in data
19.12.2018, in luogo della formale notifica di un avviso di accertamento integra, ad avviso dell'appellante, un vizio che conduce alla nullità dell'atto. L'avviso di accertamento così come compilato non soddisfa i requisiti di cui al citato disposto normativo riguardo alla motivazione degli atti, perché ha Controparte_1 richiamato per relationem le tariffe applicate, senza fornire per ciascuna unità i riferimenti catastali in modo da consentire al contribuente un semplice controllo della tassazione applicata. L'appellante ha altresì considerato e dedotto che il tribunale ha ignorato il giudizio della commissione tributaria che ha statuito che siccome nell'avviso non vi è collegamento con i dati catastali dei 138 immobili dichiarati da con il Pt_1 questionario del 05/12/2018, non era possibile per il contribuente comprendere a quale degli immobili era stata applicata la nuova tassazione, rendendo nullo tale avviso.
Con il terzo motivo d'appello, ha censurato la Pt_1 sentenza di primo grado per non aver rilevato l'illegittimità dell'avviso di accertamento in relazione alle fatture indicate, per violazione dei principi costituzionali della ragionevolezza, della solidarietà, della capacità contributiva e dell'affidamento. L'avviso
7 di accertamento, recependo la fattura contestata, sarebbe illegittimo, irragionevole, immotivato e contrario ai principi costituzionali, in quanto assoggetta immotivatamente ed indistintamente a Controparte_3 immobili e posti auto che non sono
[...] suscettibili di produrre rifiuti.
Con il quarto motivo d'appello, ha lamentato Pt_1
l'errore nel ragionamento del giudice di prime cure laddove ha ritenuto tardiva la dichiarazione dell'appellante inviata a in data 5 Controparte_1 dicembre 2018, contenente la descrizione catastale di ognuno dei 138 immobili e lo stato di occupazione (o libertà) dei medesimi. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte dell'ufficio ricevente e il termine indicato nella lettera del 29 novembre 2018 era che l'adempimento andava eseguito entro 7 giorni, altrimenti l'ufficio avrebbe provveduto presuntivamente.
Parte appellata è stata dichiarata contumace e poi si è costituita in data 14 novembre 2024, dopo che la causa era già stata trattenuta in decisione. Ha contestato analiticamente motivi d'appello e ha chiesto la conferma della sentenza di primo grado. Quanto al primo motivo ha eccepito che nell'avviso inviato era ritualmente indicata l'autorità giudiziaria ordinaria e che la competenza andava individuata secondo il valore del tributo in contestazione. Ha citato giurisprudenza di Cassazione secondo la quale è irrilevante la presenza o meno del termine per ricorrere contro l'avviso di accertamento, integrando tutt'al più tale mancanza una mera irregolarità. Sul secondo motivo ha replicato che l'ufficio ha inviato l'avviso di accertamento riportando tutti i dati catastali previamente inviati proprio da indicando altresì tutte le norme che permettevano Pt_1
8 di seguire l'iter del procedimento amministrativo, tant'è che l'appellante aveva proposto ricorso in termini e alle cure della corretta competenza.
Sul terzo e quarto motivo ha chiarito che aveva Pt_1 inviato la dichiarazione solo dopo alcuni solleciti, senza essersi preoccupata, prima di riceverli, di dichiarare comunque di essere proprietaria degli immobili fin dal 2013. In questo senso, la dichiarazione inviata con data 5 dicembre 2018 era comunque tardiva rispetto al termine di giorni 60 che la normativa prescrive per l'invio della dichiarazione, da quando cambiano i presupposti per l'imposizione dei tributi. “Tale dichiarazione, inoltre, come previsto dal regolamento
TARIC ha effetto dal giorno successivo dalla richiesta e non ha effetto retroattivo e, quindi, ha effetto dal
05.12.2018 e non per l'anno oggetto di accertamento (anno
2016).” Cfr. pag.12 comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza cartolare del 17 settembre 2024, la parte appellante ha precisato le conclusioni come riportato in epigrafe e sono stati concessi i termini per le difese finali. In data 14 novembre 2024, anche , Controparte_1 appena costituita, ha precisato le conclusioni come in epigrafe.
Scaduti i già menzionati termini, la causa è stata decisa dalla Corte in camera di consiglio.
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La causa può essere decisa sulla base delle seguenti considerazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va revocata la dichiarazione di contumacia della parte costituitasi Controparte_1 tardivamente in data 7 novembre 2024.
9 Il primo motivo d'appello è infondato e merita reiezione.
Per tabulas, esaminando l'atto impugnato, si rileva che non si è verificata alcuna lesione del diritto di difesa, dato che l'avviso di accertamento (all. 6) risulta conforme ai requisiti previsti dall'art. 7, comma 2, dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000), avendo indicato chiaramente l'autorità giudiziaria competente, distinguendola ulteriormente ai fini della competenza per valore, nonché le modalità di impugnazione e l'oggetto dell'atto. (Cfr. lettera b) pag. 2 avviso, doc
6, allegato citazione in appello.) La tempestiva proposizione del ricorso da parte della società appellante dimostra essa stessa l'assenza di qualsivoglia pregiudizio al diritto di difesa. Infatti, parte ha impugnato ritualmente l'avviso di Pt_1 pagamento avanti al tribunale competente per valore, svolgendo tutte le proprie istanze che sono state esaminate dal giudice. Inoltre, come insegna la Suprema
Corte (Cass. n. 23010/2009), l'omessa indicazione del termine per ricorrere costituisce mera irregolarità priva di effetti invalidanti. Ciò, a maggior ragione, dato che il tribunale ha esaminato la richiesta di parte senza ritenere che tale società fosse incorsa in Pt_1 decadenze di termini. Ne deriva quindi, anche, il difetto di interesse dell'appellante a far valere questa irregolarità che non le ha cagionato alcun nocumento.
Il secondo motivo d'appello è infondato e merita di essere respinto. Quanto alla motivazione dell'avviso, lo stesso è stato emesso in ottemperanza all'art. 1, comma
162, della L. 296/2006 e all'art. 3 della L. 241/1990, contenendo l'indicazione delle norme applicate (in particolare artt. 37 e 38 del Regolamento TARIC),
l'identificazione degli immobili oggetto di tassazione,
10 la superficie, la categoria, la decorrenza dell'obbligazione e le ragioni giuridiche sottese.
L'avviso va comunque letto in relazione al documento 2 prodotto a corredo della citazione in appello, denominato “risposta al questionario” e da individuarsi come atto presupposto. Nella lettera che lo accompagna, datata 28 novembre 2018, spiega Controparte_1 all'appellante che necessita di sapere se nel periodo
2013- 2016 era proprietaria degli immobili in corso di accertamento. Parte riempie diligentemente il Pt_1 questionario e lo rinvia all'ente richiedente. Da tale questionario Sistema MB evince i dati degli immobili accertati e rileva l'infrazione. Quindi dal questionario l'ente ricava gli elementi, già da prima a conoscenza del contribuente, che li cita nella risposta e che già da soli consentono al contribuente (tra l'altro esperto, trattandosi di società che gestisce patrimonio immobiliare) di comprendere l'iter logico-giuridico seguito dall'ente concessionario, garantendo pienamente il diritto di difesa anche in relazione all'an e al quantum debeatur. Infatti, per quanto nell'avviso gli immobili non siano espressamente citati con gli estremi catastali, essi sono però indicati per superficie, in relazione alla quale viene determinata l'imposta. Nella motivazione è comunque presente l'identificazione degli immobili oggetto di tassazione, la relativa decorrenza dell'obbligazione tariffaria, la superficie oggetto di tassazione e la categoria applicata, il tutto determinato in base a quanto precedentemente dichiarato dalla società . Le ragioni giuridiche che hanno Pt_1 determinato l'emissione dell'avviso sono anch'esse spiegate chiaramente, dato che la società appellante non aveva mai provveduto a dichiarare ed a corrispondere
11 la TARIC in relazione alle suddette unità immobiliari;
ciò, nonostante fosse anche esplicitato nell'avviso l'ufficio presso il quale era possibile ottenere le informazioni ed il riesame in autotutela dell'atto in oggetto, nonché le modalità, l'organo giurisdizionale davanti al quale era possibile impugnare l'atto e il funzionario responsabile del procedimento. A tacere del fatto che non aveva mai dichiarato gli immobili Pt_1 ai fini Taric, l'invio del questionario non può sostituire l'obbligo di dichiarazione, che va ottemperato nei 60 giorni dal mutamento o dalla caducazione del presupposto impositivo e per come è connaturato nella struttura delle leggi fiscali, non può essere retroattivo.
Il terzo e il quarto motivo d'appello, che per le ragioni che pongono possono essere trattati congiuntamente, sono infondati e meritano reiezione. La comunicazione presentata dalla società appellante in data 05.12.2018 risulta tardiva rispetto al periodo d'imposta oggetto di accertamento (anno 2016), in quanto, come previsto dall'art. 33 del Regolamento TARIC e dal combinato disposto degli artt. 14, comma 4, e 25, comma 2, del
Regolamento n. 179/02 del , le variazioni Controparte_2 che comportano una riduzione della tariffa hanno effetto esclusivamente dal giorno successivo alla presentazione della relativa comunicazione. Tale principio è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, anche con la ordinanza della Corte di cassazione num.
11130 del 28 aprile 2021, che ha escluso la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alla dichiarazione tardiva, in assenza di prova certa e documentata delle condizioni di esenzione. La Corte ha precisato che i casi di esenzione dal pagamento del tributo sono
12 circoscritti a quelle situazioni in cui non sia possibile nemmeno potenzialmente produrre rifiuti, in quanto stando alla lettera della norma il presupposto della
Tari è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Il legislatore ha previsto riduzioni o esenzioni di natura agevolativa subordinate alla presentazione di una domanda preventiva da parte del contribuente, corredata dalla documentazione necessaria per giustificare i presupposti di fatto e di diritto per vincere la presunzione di produttività di rifiuti, posta dall' indicato comma 641 della legge 147\2013.
Nel caso di specie, la società appellante non ha fornito alcuna prova idonea, né ha tantomeno chiesto di provare, che gli immobili fossero privi di mobilio e di contratti collegati ai servizi di rete nel periodo antecedente alla comunicazione. Né in primo né in secondo grado sono state formulate richieste istruttorie volte a dimostrare tali circostanze. Pertanto, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'esenzione TARIC per l'anno 2016,
e l'avviso di accertamento emesso da Controparte_1 risulta legittimo sia sotto il profilo formale
[...] che sostanziale.
Alla luce di quanto esposto, risulta evidente l'infondatezza dell'appello proposto da _1
, sia sotto l'aspetto giuridico che
[...] probatorio\documentale. L'avviso di accertamento impugnato è stato emesso nel pieno rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, tutte citate nell'atto, con motivazione puntuale e completa,
e sulla base di dati forniti proprio dalla stessa società appellante. La tardività della comunicazione TARIC e
13 l'assenza di prova circa le condizioni di esenzione rendono del tutto legittima la pretesa tributaria avanzata da Controparte_1
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13 c. 1 quater del D.P.R. n. 115 del
2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Firenze, definitivamente pronunciando sull'impugnazione in oggetto, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• RESPINGE l'appello come in atti proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale _1 di Lucca num. 164\2022, pubblicata in data 18 febbraio
2022, sentenza che conferma integralmente;
• CONDANNA la parte appellante _1
a rimborsare alla controparte
[...] CP le spese di questo grado di giudizio che liquida
[...] in euro 3966,00 (valore medio DM 55\2014, scaglione indicato in citazione) per compenso, oltre spese generali, Iva e quant'altro per legge.
• DICHIARA che ricorrono, a carico di _1
, i presupposti per il raddoppio del
[...] contributo unificato.
Firenze,22 luglio 2025
Il consigliere relatore G.A.
14 Dott. Barbara Ercolani
Il Presidente
Dott. Isabella Mariani
Nota: La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell 'ambito strettamente processuale, è condizionata all 'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy di cui al D.Lgs. 30 giugno2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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