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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2025, n. 3865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3865 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
SENTENZA Sul ricorso proposto da RI IO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del Tribunale di Palmi in data 26/6/2024 udita la relazione svolta dal consigliere Lucia Aielli letta la requisitoria con la quale il Sostituto procuratore generale Roberto Aniello ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO RI IO ricorre avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., con la quale è stata applicata la pena di anni tre, mesi tre di reclusione ed euro 14.000,00 di multa per i delitti di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente e ricettazione. Deduce, con il primo motivo, il vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla ritenuta insussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 c.p., in relazione al delitto di ricettazione. Assume che non sarebbe stata dimostrata la estraneità dell'imputato alla consumazione del delitto presupposto (art. 73 d.p.r. 309/90) da cui trarrebbe origine la disponibilità della somma di denaro. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 3865 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: AIELLI LUCIA Data Udienza: 10/12/2024 Con il secondo motivo deduce illogicità della motivazione con riguardo alla confisca del denaro (euro 266.000,00):Vinconfigurabilità del delitto di ricettazione escluderebbe, infatti, la possibilità di applicare la confisca non essendo stato individuato il delitto presupposto. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo non è consentito. Deve rilevarsi infatti che l'omessa valutazione da parte del giudice, delle condizioni per pronunziare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., costituisce una censura che non rientra fra i casi previsti dall'art. 448, co.
2-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. In tema di responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., e quindi di confisca del denaro, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione nel caso di condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883). Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Tali orientamenti non possono ritenersi in contrasto con la pronuncia di questa Corte, citata in ricorso (Sez. n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727) la quale, invero, ha chiarito che la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità .di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. L'orientamento, quindi, ha sottolineato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro. Si ribadisce, pertanto, che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto. E nel caso in esame tali elementi particolari di contorno risultano correttamente evidenziati dal giudice di merito che ha sottolineato: - l'ingente importo della somma, pari a oltre 250.000,00 euro, occultata in un vano dell'auto costruito ad hoc, apribile con un pulsante di sblocco;
- il rinvenimento oltre che del denaro anche della sostanza stupefacente occultata all'interno di altro identico vano del veicolo condotto dall'imputato. Pertanto il giudice nel richiamare l'art. 240 bis c.p., e nell'indicare indici rivelatori della provenienza illecita del denaro ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale avendo bene specificato il tipo di confisca oggetto della decisione e il bene confiscabile in relazione ai diversi capi di imputazione riferiti all'odierno ricorrente;
né è stato allegato dalla difesa, alcun elemento di segno contrario che consentisse di vincere la presunzione legale, di tal che l'onere motivazionale risulta essere stato adeguatamente assolto. Preme ricordare, infatti che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice .in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Rv. 276574). Per quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 10/12/2024
2-bis, c.p.p., introdotto dall'art. 1, co.50, della L.n.103/2017, in vigore dal 3 agosto 2017. La nuova previsione di legge, in deroga ai casi di ricorso regolati dalla disciplina generale di cui all'art. 606 c.p.p., delimita l'impugnazione riducendola ai soli casi tassativamente indicati che attengono ad ipotesi specifiche di violazione di legge, ammettendo il controllo di legalità solo quando siano state violate le disposizioni che riguardano l'espressione della volontà dell'imputato, il difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, l'erronea qualificazione giuridica del fatto, l'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il riferimento ai predetti aspetti della decisione è rivolto chiaramente alla violazione della legge, e non anche alla carente motivazione della decisione con riguardo ai predetti punti della decisione. Anche il secondo motivo è inammissibile perché manifestamente infondato. In tema di responsabilità per il reato ex art. 648 c.p., e quindi di confisca del denaro, la giurisprudenza ha ritenuto integrato il delitto di ricettazione nel caso di condotta di chi sia sorpreso nel possesso di una rilevante somma di denaro, di cui non sia in grado di fornire plausibile giustificazione, qualora, per il luogo e le modalità di occultamento della stessa, possa, anche in considerazione dei limiti normativi alla detenzione di contante, ritenersene la provenienza illecita (sez. 2, n. 43532 del 19/11/2021, Berati, Rv. 282308; sez. 2, n. 5616 del 15/01/2021, Grumo, Rv. 280883). Inoltre, regola generale in tema di reati da ricezione di profitto illecito è che non si richiede l'accertamento giudiziale della commissione del delitto presupposto, né dei suoi autori, né dell'esatta tipologia del reato, potendo il giudice affermarne l'esistenza attraverso prove logiche (Sez. 2, n. 29685 del 05/07/2011, Tartari, Rv. 251028). Tali orientamenti non possono ritenersi in contrasto con la pronuncia di questa Corte, citata in ricorso (Sez. n. 28587 del 03/07/2024, Rv. 286727) la quale, invero, ha chiarito che la sussistenza del "fumus" del delitto di ricettazione non può essere desunta, nel caso di rinvenimento di rilevanti somme di denaro o di preziosi della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, dalle sole modalità .di occultamento dei beni e dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti, in assenza di elementi ulteriori, significativi della certa provenienza dei primi da un delitto presupposto. L'orientamento, quindi, ha sottolineato l'impossibilità di apposizione di un vincolo cautelare fondato sulla sola quantità di contante rinvenuto in possesso di un soggetto, senza però escludere la responsabilità penale ove, oltre a tale dato, si aggiungano ulteriori circostanze dimostrative della provenienza illecita del denaro. Si ribadisce, pertanto, che la responsabilità per ricettazione e riciclaggio può essere connessa all'individuazione non soltanto di particolari modalità di occultamento del contante, significative della volontà di occultarlo, ma altresì in presenza di ulteriori elementi significativi della certa provenienza da delitto. E nel caso in esame tali elementi particolari di contorno risultano correttamente evidenziati dal giudice di merito che ha sottolineato: - l'ingente importo della somma, pari a oltre 250.000,00 euro, occultata in un vano dell'auto costruito ad hoc, apribile con un pulsante di sblocco;
- il rinvenimento oltre che del denaro anche della sostanza stupefacente occultata all'interno di altro identico vano del veicolo condotto dall'imputato. Pertanto il giudice nel richiamare l'art. 240 bis c.p., e nell'indicare indici rivelatori della provenienza illecita del denaro ha compiutamente adempiuto all'onere motivazionale avendo bene specificato il tipo di confisca oggetto della decisione e il bene confiscabile in relazione ai diversi capi di imputazione riferiti all'odierno ricorrente;
né è stato allegato dalla difesa, alcun elemento di segno contrario che consentisse di vincere la presunzione legale, di tal che l'onere motivazionale risulta essere stato adeguatamente assolto. Preme ricordare, infatti che, in tema di patteggiamento, l'obbligo di motivazione del giudice .in relazione alla confisca diretta del profitto del reato deve essere parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Rv. 276574). Per quanto complessivamente esposto il ricorso va dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma indicata nel dispositivo.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 10/12/2024