Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 18/03/2025, n. 130 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 130 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI UDINE
All'udienza dd. 18.03.25, nella causa di cui al n. 1031/24 R.G., avanti al giudice del lavoro dott.ssa
Alessia Bisceglia, sono comparsi l'avv. Giorgio Damiani per parte ricorrente e l'avv. Franco Maria
Foramiti per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Giorgio Damiani conclude come in ricorso, ma chiede di sospendere il processo in attesa della decisione della Corte Costituzionale sulla questione sollevata con l'ordinanza n. 30 pronunciata dalla
Sezione Lavoro del Tribunale di Ravenna e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 9 del 26 febbraio
2025 o di sollevare analoga questione di legittimità costituzionale.
L'avv. Franco Maria Foramiti si riporta alla memoria di costituzione e risposta e, sulle istanze oggi formulate in udienza da controparte, si rimette.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dandone lettura.
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica nella persona del Giudice del lavoro dott.ssa Alessia Bisceglia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta all'intestato n. di R.G. 1031/2024
Promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
22.07.1958, rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Damiani
- ricorrente-
CONTRO
(C.F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Bonetti Paolo, Foramiti Franco Maria e
Iero Luca
- resistente -
OGGETTO: Pensione – quota 100
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Nel merito, in via principale: - accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa l'invalidità e/o illegittimità del provvedimento dell' dd. 15.05.2024 con il quale è stata richiesto alla Sig.ra CP_1
l pagamento della somma di Euro 12.251,59.- a titolo di sanzione Parte_1 per la violazione dell'art. 14 comma 3 del D.L. n. 4 del 2019 e per l'effetto rideterminare l'ammontare della sanzione per la violazione dell'art. 14 comma 3 del D.L. n. 4 del 2019 nella somma di Euro
136,92.- ovvero nella somma maggiore o minore come emergerà in corso di causa, da liquidarsi anche in via equitativa;
- condannare l' a restituire quanto nelle more la Sig.ra CP_1 Parte_1
sarà costretta a corrispondere. Con vittoria di spese, competenze di causa con
[...]
distrazione a favore del procuratore del ricorrente che si dichiara antistatario.
CP_1 Nel merito: rigettare il ricorso. Con condanna alle spese di lite, ivi compresa la maggiorazione del
15% e gli oneri riflessi.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5/12/24 , premettendo di essere titolare di Parte_1
pensione anticipata n. 10095483 Cat. VO, con decorrenza dall'1/11/20 in via provvisoria, poi trasformata in definitiva con provvedimento dd. 27/05/21, deduceva di aver svolto attività lavorativa agricola con voucher ad agosto e settembre 2022, per complessivi cinque giorni, e di aver percepito, per tale attività, l'importo netto complessivo di € 136,92.
Evidenziava la ricorrente che, in conseguenza della suddetta prestazione lavorativa, l' con CP_1 provvedimento del 15.05.24 aveva contestato l'incumulabilità ai sensi dell'art. 14, comma 3, D.L. n.
4/2019 della pensione anticipata con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, chiedendo di conseguenza in restituzione l'importo netto di € 12.251,59, pari all'intero ammontare della pensione percepita dal ricorrente per l'anno 2022.
La difesa attorea evidenziava di aver proposto ricorso amministrativo avverso tale provvedimento, respinto, essendo, pertanto, la ricorrente stata costretta ad adire il Tribunale, lamentando l'illegittimità della richiesta di restituzione del trattamento pensionistico per l'intera annualità a fronte, peraltro, del percepimento di redditi da lavoro dipendente di ammontare modesto e chiedendo, di conseguenza, la rideterminazione della sanzione applicata dall' nella somma di € 136,92, ovvero nella somma CP_1
maggiore o minore, da liquidarsi anche in via equitativa.
La ricorrente concludeva, quindi, come in epigrafe.
Si costituiva in giudizio l' , che insisteva nel rigetto del ricorso attoreo, richiamando il disposto CP_1 dell'art. 14, comma 3, del D.L. n. 4/2019 e deducendo, pertanto, che il percepimento di redditi diversi da quelli da lavoro autonomo occasionale doveva considerarsi fattore impeditivo della corresponsione della pensione anticipata nell'intero anno solare in cui quei redditi erano stati percepiti.
La causa era istruita solo documentalmente, trattandosi di questione di puro diritto.
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 18.03.25.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
Reputa questo Giudice che il ricorso sia infondato per le ragioni che si espongono. È pacifico, in quanto non contestato, che la ricorrente sia percettore di pensione anticipata cd. “Quota
100” a partire dall'1/11/20 e che la stessa abbia percepito altresì nel corso dell'anno 2022 redditi da lavoro dipendente.
Giova sul punto richiamare la normativa di riferimento e, in particolare, l'art. 14, comma 3, del D.L.
n. 4/2019, convertito dalla legge n. 26/2019, il quale dispone che:
“La pensione ((di cui al comma 1)) non è cumulabile, a far data dal primo giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui”.
Essendo, come detto, pacifico che la ricorrente abbia cumulato nell'anno 2022 redditi da lavoro dipendente con la propria pensione cd. “Quota 100”, la questione da risolvere riguarda la quantificazione della misura temporale dell'incumulabilità di cui al suddetto art. 14 comma 3.
In particolare, bisogna chiedersi se essa valga solo per la durata del rapporto di lavoro dipendente instaurato in costanza di pensionamento, come sostenuto da parte ricorrente, o se essa si estenda all'intero anno solare in cui il pensionato abbia percepito un qualunque reddito da lavoro, anche modesto, come affermato, invece, da parte resistente.
Infatti, dal dettato normativo si evince solamente che il legislatore ha previsto una ipotesi di incumulabilità tra trattamento pensionistico e redditi da lavoro (con esclusione dei casi di prestazione occasionale fino ad un limite massimo di euro 5.000) e non una causa di decadenza dal diritto.
Peraltro, sul punto è intervenuta la sentenza n. 234/2022 della Corte Costituzionale, la quale nell'occuparsi della questione di legittimità costituzionale della norma in commento, si è limitata a confermare che la perdita assoluta del trattamento pensionistico non è di per sé illegittima, senza affermare, tuttavia, la doverosità della sospensione della pensione per l'intero anno solare.
La questione è stata già affrontata da numerose pronunce della giurisprudenza di merito, con risultati non univoci.
Di recente sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione, la quale valorizzando la ratio solidaristica del D.L 4/2019, il cui obiettivo era quello di favorire la fuoriuscita del pensionato dal mercato del lavoro e il ricambio generazionale, ha ritenuto di aderire alla tesi che rinviene nella perdita totale del trattamento pensionistico per l'intero anno solare la conseguenza della prestazione di attività lavorativa subordinata in costanza di erogazione del trattamento pensionistico cd “quota
100”.
Secondo la Suprema Corte “è la ratio solidaristica intrinseca alla vantaggiosa prestazione pensionistica accordata dall'ordinamento, e della quale il pensionato si era giovato, ad implicare la perdita totale del trattamento pensionistico per tutto l'anno solare coperto dal trattamento retributivo al quale il pensionato medesimo ha spontaneamente acceduto, per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea” (Cassazione, Sez. Lavoro, n. 30994/2024 pubblicata in data 04.12.24).
Giova, infine, evidenziare che la questione è stata di recente rimessa nuovamente alla Corte
Costituzionale con l'ordinanza del Tribunale di Ravenna n. 30 del 27.01.25, ma la proposizione di questione di legittimità costituzionale, se comporta la necessaria sospensione del giudizio a quo, non implica di certo la sospensione di altri procedimenti, seppur aventi il medesimo oggetto.
Questo Giudicante non ritiene, inoltre, di sollevare analoga questione, in quanto la Consulta con la sentenza n. 234/2022 si è già pronunciata in ordine alla compatibilità costituzionale della perdita assoluta del trattamento pensionistico e la recente pronuncia della Cassazione sopra citata ha escluso che possano esserci profili di contrasto con la Costituzione.
In particolare, la Corte di Cassazione, dopo aver richiamato la ratio solidaristica sottesa all'accesso alla pensione cd. “quota 100” ha ribadito che “…né la privazione del trattamento pensionistico, per
l'intero anno solare, ridonderebbe in una violazione dell'art. 38 Cost., perché l'intervento solidaristico, all'interno di un sistema previdenziale sostenibile, è risultato contraddetto dall'elemento fattuale introdotto dal pensionato medesimo. Non si ravvisano, pertanto, i dubbi di legittimità costituzionale adombrati dalla parte controricorrente nella memoria illustrativa” (Cass.
n. 30994/2024).
Ne consegue che alla luce delle pronunce sopra richiamate la domanda formulata da parte ricorrente deve essere rigettata.
L'oggettiva incertezza del significato del dettato normativo, la conseguente esistenza di contrapposti orientamenti giurisprudenziali, unitamente al fatto che la pronuncia della Corte di Cassazione sia intervenuta solo recentemente, giustificano l'integrale compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Alessia
Bisceglia, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) rigetta il ricorso;
2) compensa interamente fra le parti le spese di lite.
Udine, 18.03.25
IL GIUDICE
dott.ssa Alessia Bisceglia