Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/03/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
n. 19772/2023 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Napoli, XIII sezione civile, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, in persona dei magistrati dott. Mario Suriano Presidente dott.ssa Grazia Bisogni Giudice designato dott.ssa Alessandra Aiello Giudice sciogliendo la riserva in decisione del 5.3.2025, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19772 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto: diniego protezione speciale TRA
, nata in [...] il [...], rapp.ta e difesa dall'avv.to Luigi Parte_1
Miglia studio elett.nte domicilia, sito Napoli, piazza Cavour n. 139, in virtù di procura in atti RICORRENTE E
, in persona del Ministro p.t., rapp.to e difeso ex Controparte_1 lege d to, con sede a Napoli, in via A. Diaz n. 11 RESISTENTE
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Il Questore della Provincia di Caserta, con decreto n. 462 del 23.7.2020, notificato il 31.8.2023, rigettava l'istanza formalizzata dalla ricorrente il 3.12.2019 di rilascio del permesso di soggiorno per cure mediche, affermando che quest'ultima avrebbe dovuto produrre documentazione medica aggiornata, che dimostrasse la necessità e l'urgenza delle cure mediche in Italia, nonché avrebbe dovuto provare l'indifferibilità delle stesse non potendole praticare nel paese di origine per mancanza di strutture idonee. Con ricorso depositato il 2.10.2023 la ricorrente si opponeva al provvedimento, censurandone la legittimità ed evidenziando: di essere affetta da infezione HIV-1 C3, ipertensione arteriosa e insufficienza mitro-tricuspidalica di grado lieve, attestata da certificazione medica rilasciata dall'ospedale “Cotugno” di Napoli, dalla quale si evinceva che è in terapia con farmaci antiretrovirali e che la terapia deve essere proseguita a vita, poiché l'interruzione le causerà grave pregiudizio;
di essere stata preavvisata del rigetto per difetto di prova dell'impossibilità di sottoporsi alle cure mediche nel proprio paese di origine;
che la Questura aveva anche omesso, nel rigettare l'istanza, di valutare gli elementi pagina 1 di 6
il contrasto con la citata disciplina giuridica anche per non avere compiuto alcun accertamento sull'esistenza ed idoneità delle strutture sanitarie nigeriane a garantire una cura efficace. Chiedeva, dunque, che fosse annullato il provvedimento ed ordinato il rilascio di permesso per “cure mediche” ai sensi dell'art. 19, co. 2, lett. d-bis, d.lgs. 286/98 o, in via gradata, che fosse accertata e riconosciuta la protezione speciale, a mente del combinato disposto degli artt. 5 commi 6 e 9, e 19, commi 1, 1.1 e 1.2, t.u.i., nel testo ratione temporis applicabile. Integrato il contraddittorio sull'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il si costituiva in giudizio e Controparte_1 chiedeva il rigetto della domanda. Con ordinanza collegiale del 2.11.2023, il Tribunale accoglieva l'istanza cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento;
fissava per il 21.1.2025 l'udienza di comparizione delle parti e di trattazione della causa nel merito, disponendo che la stessa fosse sostituita, ex art. 127ter c.p.c., dallo scambio di note di parte, da depositare nel termine perentorio il 21.1.2025. Il ricorrente richiamava le proprie conclusioni e chiedeva la decisione della causa. Il convenuto insisteva nel rigetto della domanda. Scaduto il termine, prodotti documenti, il giudice designato fissava dinanzi a sé, per il 5.3.2025, l'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281terdecies. All'udienza del 5.3.2025, presente il ricorrente, all'esito della discussione, il giudice designato si riservava di riferire al Collegio, rimettendogli la decisione della causa. La domanda principale merita di essere accolta in quanto fondata. La fattispecie all'attenzione del giudice è disciplinata dall'art. 19, comma, lett. d-bis) d.lgs. 286\1998 (t.u.i.), nel testo vigente all'epoca della formulazione della domanda di rilascio del permesso per cure mediche, rimasto immutato anche alla data dell'emissione del provvedimento questorile. La citata disposizione di legge stabilisce che non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'art. 13, comma 1, nei confronti degli stranieri che versano in condizioni di salute di particolare gravità, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finchè persistono le condizioni di salute di particolare gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Come agevolmente si ricava dai documenti depositati dalla ricorrente e dal convenuto, provenienti da strutture sanitarie pubbliche, quest'ultima soffre una grave patologia (infezione da HIV) per la quale è in cura presso l'ospedale “Cotugno” di Napoli. In particolare, il certificato del 23.8.2017 attesta che la ricorrente è affetta da “infezione da HIV-1 C3 ipertensione arteriosa” e che è “in terapia con farmaci antiretrovirali difficilmente pagina 2 di 6 reperibili nel paese di origine, la cui sospensione potrebbe causare progressione della malattia e morte”. Il certificato del 15.2.2019 ribadisce la predetta diagnosi ed aggiunge l'ulteriore, secondo cui la medesima è affetta da “insufficienza mitro-tricuspidalica di grado lieve”. Inoltre, conferma l'indispensabilità dell'assunzione dei farmaci antiretrovirali (GENVOYA) per tutta la vita, specificando che “l'interruzione della stessa causerà rilevante pregiudizio alla paziente”. Il certificato del 10.7.2019 conferma la diagnosi d'infezione e la prescrizione dei predetti farmaci ritenuti “altamente efficaci (TAF+FTC+EVG-COBI: Genvoya)”, ripetendo che la loro sospensione “potrebbe causare progressione della malattia e morte”. Infine, il certificato dell'8.6.2020 conferma diagnosi e terapia e precisa nuovamente che “la terapia deve essere proseguita a vita e l'interruzione della stessa causerà rilevante pregiudizio alla paziente”. Tali documenti, d'inequivocabile interpretazione, rappresentano la necessità ed urgenza delle cure mediche cui l'istante è soggetta ed espressamente evidenziano il rischio di progressione della malattia e di morte, in caso di sospensione della terapia farmacologica praticata. Gli stessi, inoltre, provano che la patologia da cui ella è affetta è, allo stato, inguaribile, ciò che risulta anche per fatto notorio. Ne deriva che il rilievo opposto dalla p.a. nel provvedimento impugnato, in merito al difetto di certificazione medica attuale, risulta completamente superfluo. Tenuto conto del tenore letterale dell'art. 19, comma 2, dbis cit., che disciplina la fattispecie, la difesa del convenuto, volta a sostenere che, al di fuori delle ipotesi contemplate dall'art. 35, comma 3, t.u.i., “il soggiorno in Italia per cure mediche è subordinato alle condizioni previste dall'art. 44 del D.P.R. n. 394 del 1999 e 44 d.p.r. 394 cit.” (cfr. pag. 2 della comparsa di costituzione), è destituita di fondamento. Del resto, il diritto al rilascio di tale permesso trova fondamento nell'art. 32 C e 3 CEDU, prim'ancora che nella disposizione della legislazione nazionale ordinaria. Basta ricordare che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 252\2001, ha statuito che “Lo straniero presente anche se irregolarmente ha comunque diritto ad un nucleo irriducibile di tutela della propria salute quale diritto fondamentale della persona, e può quindi fruire di tutte le prestazioni sanitarie che risultino indifferibili ed urgenti, secondo i criteri dettati dall'art. 35, comma 3 t.u. 25 luglio 1998 n. 286, sia pure in base a valutazioni mediche da effettuare caso per caso sull'effettiva urgenza delle cure da somministrare;
pertanto, l'art. 19, comma 2, t.u. n. 286 cit., nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero extracomunitario che, essendo entrato irregolarmente nel territorio dello Stato, vi permanga al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico che risulti essenziale in relazione alle sue pregresse condizioni di salute, non contrasta con gli art. 2 e 32 cost.” Si aggiunga che la CEDU, nella pronuncia resa il 13 dicembre 2016 nel caso PO v. BE (Application no. 41738/10), ha chiarito che “181. Da questo riepilogo della giurisprudenza la Corte conclude che l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione solo nei casi in cui la persona minacciata di espulsione è prossima alla morte, come è prassi a partire dalla sentenza N. c. Regno Unito, ha privato del beneficio di tale disposizione gli stranieri gravemente malati, ma il cui stato è meno critico. A corollario di ciò, la giurisprudenza successiva alla sentenza N. c. Regno Unito non ha fornito indicazioni più dettagliate in merito ai “casi del tutto eccezionali” menzionati nella sentenza N. c. Regno Unito, diversi dal caso contemplato dalla sentenza D. contro il Regno Unito. pagina 3 di 6 182. Alla luce di quanto precede, e ribadendo che è essenziale che la Convenzione sia interpretata e applicata in modo da rendere i suoi diritti pratici ed effettivi e non teorici ed illusori (si veda Airey c. Irlanda, 9 ottobre 1979, § 26 , Serie A n° 32; e c. Turchia [GC], n° 46827/99 CP_2 CP_3
e 46951/99, § 121, CEDU 2005-I; e e altri c. Italia [GC], n° 27765 /09, § 175, CP_4
CEDU 2012), la Corte ritiene che l'appro ttato debba essere chiarito. 183. La Corte ritiene che gli “altri casi del tutto eccezionali” ai sensi della sentenza N. c. Regno Unito (§ 43), che possono sollevare una questione ai sensi dell'articolo 3, dovrebbero essere intesi come riferiti a situazioni comportanti l'allontanamento di una persona gravemente malata per la quale esistono fondati motivi di ritenere che, pur non correndo un rischio di morte imminente, correrebbe un rischio reale, a causa dell'assenza di cure adeguate nel Paese ricevente o della mancanza di accesso alle cure tale trattamento, di essere esposto a un peggioramento grave, rapido e irreversibile del proprio stato di salute, che comporti un'intensa sofferenza o una significativa riduzione della speranza di vita. La Corte sottolinea che queste situazioni corrispondono ad una soglia elevata per l'applicazione dell'articolo 3 della Convenzione nelle cause riguardanti l'allontanamento di stranieri affetti da malattie gravi”. Inoltre ed al contrario di ciò che ha, evidentemente, ritenuto il Questore, il tenore della disposizione in esame non configura, quale elemento costitutivo della fattispecie, l'impossibilità per lo straniero di curarsi nel proprio paese di origine, esigendo, piuttosto, un requisito affatto diverso: che in caso di rimpatrio lo straniero, che versa nelle predette condizioni, soffrirebbe un rilevante pregiudizio alla salute. In ogni caso, sarebbe contrario al principio di effettività della tutela giurisdizionale e del giusto processo, riconosciuto dall'art. 47 Carta UE, interpretare l'art. 19 cit. nel senso di porre a carico dello straniero, presente sul territorio nazionale, l'onere gravosissimo e sostanzialmente impeditivo dell'esercizio del suo diritto, di provare l'adeguatezza del sistema sanitario del suo paese di origine o di provenienza che, invece, spetta alla p.a. ed al giudice riscontrare d'ufficio consultando le C.O.I., ciò che nel caso di specie il Questore non ha fatto. Ebbene, proprio le notizie concernenti il trattamento sanitario assicurato in Nigeria ai malati di HIV ne escludono l'adeguatezza, con conseguente grave pregiudizio per l'attrice. Sebbene il governo nigeriano abbia compiuto diversi sforzi per contenere quanto più possibile la diffusione della malattia, predisponendo il sistema sanitario nazionale in modo da prevedere assistenza e cure gratuite in favore dei malati da infezione da HIV, l'incapacità delle strutture ad assicurare le cure necessarie all'enorme numero di malati ed il considerevole divario di assistenza, in termini qualitativi, tra aree rurali ed urbane, non assicurano l'efficienza che il trattamento sanitario di tale grave malattia richiede (cfr.
[...]
, Medical Country of Origin Information Report April 2022, 21.4.2022, per il CP_5 previa traduzione, In Nigeria si è registrato un calo delle stime di mortalità per HIV/AIDS, passate da 70.000 nel 2009 a 51.000 nel 2019. Tuttavia, resta la quinta causa di morte in Nigeria. Secondo il rapporto del 2020 del Programma congiunto delle Nazioni Unite sull'HIV/AIDS (UNAIDS), circa 1,7 milioni di persone vivono con l'HIV/AIDS (PLWHA), ovvero meno dell'1% della popolazione nigeriana. L'indagine nigeriana sull'indicatore e l'impatto dell'HIV/AIDS (NAIIS) del 2018 ha stimato che la prevalenza dell'HIV tra la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) è dell'1,4%. Questa era più bassa tra gli uomini (1,0%) rispetto alle donne (1,8%) e più bassa nelle aree urbane (1,3%) rispetto alle aree rurali (1,5%). Nel 2018, l'incidenza annuale dell'HIV tra la popolazione in età pagina 4 di 6 lavorativa era pari allo 0,08% (donne 0,12%, uomini 0,05%) corrispondente a 8 nuove infezioni ogni 10.000 persone all'anno e ha raggiunto il picco dello 0,22% tra le donne di età compresa tra 25 e 34 anni e dello 0,10% tra gli uomini nella stessa fascia di età. Esiste una variazione regionale nella prevalenza dell'HIV; la zona sud-sud ha la prevalenza regionale più alta (3,1%) tra gli adulti di età compresa tra 15 e 49 anni rispetto alle zone centro-settentrionali, sud-orientali, sud-occidentali, nord-orientali e nord- occidentali, che si attestano rispettivamente al 2,0%, 1,9%, 1,1%, 1,1% e 0,6%. Le sono a Pt_2 rischio di contrarre altre malattie, come la tubercolosi, il virus dell'epatite B (HBV) e il atite C (HCV). Nel 2018 la prevalenza complessiva delle infezioni da HBV e HCV tra gli adulti HIV positivi di età compresa tra 15 e 64 anni era rispettivamente dell'8,9% (13,3% negli uomini e 6,5% nelle donne) e dell'1,1% (0,8% negli uomini e 1,2% nelle donne). Secondo il NAIIS del 2018, circa il 9,9% delle PLWHA adulte aveva mai visitato una clinica per la valutazione della tubercolosi, di cui il 40,4% era stato diagnosticato con la tubercolosi...Nonostante gli sforzi nazionali per eliminare l'HIV/AIDS, l' stima che la copertura dei servizi per l'HIV/AIDS sia subottimale. Circa il 65% degli CP_6
a mbini che vivono con l'HIV riceve l'ART, lasciando un divario di copertura di circa il 35%. Questo varia tra i diversi segmenti della popolazione, con la copertura più alta nelle donne sopra i 15 anni, all'80%, e la più bassa nei bambini, tra 0 e 14 anni al 36%. Le informazioni sul trattamento delle infezioni opportunistiche e delle comorbilità sono molto limitate. I fattori che mitigano l'accesso al trattamento dell'HIV/AIDS in Nigeria sono raggruppati in tre categorie, vale a dire: relativi ai sistemi sanitari, relativi ai pazienti e relativi alla comunità. Le barriere relative al sistema sanitario comprendono l'alto costo delle ART, la carenza di personale sanitario, l'elevata congestione e strutture sanitarie fatiscenti e divario di conoscenze tra gli operatori sanitari. Gli impedimenti all'accesso relativi ai pazienti includono la lunga distanza dai punti di erogazione del servizio, i tempi di attesa prolungati, i costi indiretti e le tariffe per gli utenti, mentre le barriere legate alla comunità includono lo stigma e la discriminazione contro le persone che vivono con l'HIV/AIDS, la discriminazione di genere contro la e le idee sbagliate Pt_2 socioculturali…. In linea con le politiche governative, non dovrebbero esserci co izi di trattamento dell'HIV, inclusi il monitoraggio e la distribuzione di ART. Tuttavia, non è raro che ai pazienti vengano addebitati costi di consulenza e test prima di conoscere il loro stato di HIV. Le strutture governative forniscono servizi per l'HIV gratuitamente. Tuttavia, i lunghi tempi di attesa e la necessità di privacy possono influenzare la decisione del paziente di cercare assistenza in centri privati in cui sono richiesti costi per gli utenti. Il costo delle cure ospedaliere e ambulatoriali è più elevato negli ospedali privati rispetto alle strutture pubbliche. L'aumento del prezzo è correlato principalmente al costo della stanza, delle visite e dei test. Il costo del trattamento ambulatoriale e ospedaliero pubblico è stato ottenuto da otto strutture, cinque private e tre centri governativi distribuiti nelle regioni centro-settentrionali, sud-sud e sud-occidentali del paese. I costi diretti totali sostenuti dai pazienti possono essere approssimati sommando tutti i servizi pertinenti;
i costi indiretti, come i viaggi e la perdita di salario, non sono stati inclusi. Tutti i farmaci comportano costi supplementari. È da notare che i costi di ricovero non includono cibo e perdita di salario giornaliero; BAMF – Federal Office for Migration and Refugees (Germany), Briefing Notes Summary Group 62 – Nigeria – July to December 2024, 31 December 2024, secondo cui, dopo avere riportato le notizie dei giornali locali circa il miglioramento del trattamento sanitario praticato a tali malati nella città di Lagos, conclude affermando, previa traduzione, che Sebbene la relativa segnalazione suggerisca che sviluppi positivi siano stati conseguiti nel sistema sanitario con un certo grado di regolarità, ad esempio campagne di vaccinazione di successo (cfr. BN del 18.12.23, 24.06. e 22.07.24), il servizio sanitario pubblico è considerato sottofinanziato e soggetto a un'infrastruttura pagina 5 di 6 altamente limitata in alcune aree. Esiste anche una disparità tra aree urbane e rurali per quanto riguarda i livelli disponibili di assistenza sanitaria. In ordine alle spese processuali si provvede alla condanna del convenuto secondo la regola della soccombenza. In mancanza di nota spese, si procede ad una quantificazione d'ufficio che applica i parametri previsti per le cause di valore indeterminabile basso ed i compensi minimi, stante la semplicità dello svolgimento del processo e considerato l'ampio ricorso al potere istruttorio ufficioso.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
• riconosce alla ricorrente il diritto al permesso di soggiorno nel territorio italiano per cure mediche previsto dall'art. 19, comma 2, lett. dbis), d.lgs. 286\1998, nel testo vigente alla data del 3.12.2019;
• ordina al convenuto, tramite il Questore competente per territorio, il suo rilascio;
• condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, delle Controparte_1 spese proce i liquidano nella somma di euro 3809,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. Così deciso a Napoli nella camera di consiglio del 7.3.2025 IL PRESIDENTE Dott. Mario Suriano
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