Art. 38.
Per il periodo il 1 luglio-31 dicembre 1964, l'assegnazione a favore della Croce Rossa, italiana per l'espletamento dei servizi di cui all' articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , e' stabilita in lire 95.000.000.
Per il periodo il 1 luglio-31 dicembre 1964, l'assegnazione a favore della Croce Rossa, italiana per l'espletamento dei servizi di cui all' articolo 2, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 novembre 1947, n. 1256 , e' stabilita in lire 95.000.000.