Art. 740. Superamento dei corsi di formazione e nomina nel grado 1. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati:
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza ((o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare)) , se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' la laurea magistrale; ((138)) c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.
2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
a) sottotenenti o guardiamarina in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo speciale della Forza armata d'appartenenza, se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
b) tenenti o sottotenenti di vascello in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo normale della Forza armata d'appartenenza ((o tenenti in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo unico della Sanita' militare)) , se il titolo di studio richiesto dal bando di concorso e' la laurea magistrale; ((138)) c) tenenti dell'Arma dei carabinieri in ferma prefissata, ausiliari del corrispondente ruolo tecnico o forestale.
2. L'anzianita' relativa e' determinata dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso stesso.
------------- AGGIORNAMENTO (138)
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 , ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027:
[...]
c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".