Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Reggio Calabria |
| Numero : | 295 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00295/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00449/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 449 del 2022, proposto da
IO LB, IO LB, AN GI, VE AM, TO TI, LO TO GN, AN GN, NN RO, TO CA, NI RR, NO NO, RO BO, LB RL, GI IO, RT CI, ES CU, AT ZZ, RO CA, LD RA, GR RT FR, AS AR, LA LA, SE LA, NI AT, RA Lo Giudice, MO RE Loi, LO RA, CA AR AM, TA DU, NI RT GA, RE UR, NN RA ON, NN LI, EF LI, RA NE, NN IC, AN TO, LB RO, NI US, NI SI, GR LO ON, IN LL, LO TE, VA CA, RO TU, rappresentati e difesi dall'avvocato Massimiliano Aloi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Alla Porta degli Archi 10/12;
contro
Ministero dell'Interno e Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria, con domicilio ex lege in Reggio Calabria, via del Plebiscito, 15;
Ministero per la Pubblica Amministrazione, non costituito in giudizio;
per l’accertamento
e la dichiarazione della responsabilità delle Pubbliche Amministrazioni convenute, sia a titolo contrattuale (stante il rapporto di lavoro pubblico in essere o cessato) sia a titolo extracontrattuale (essendo alcune delle PP.AA. coinvolte estranee al rapporto di lavoro ed essendo comunque le condotte omissive contestate illecite per violazione di legge e dei principi costituzionali) per aver omesso di attivare la previdenza complementare per la categoria di lavoratori/pensionati dei Vigili del fuoco e, quindi, contestualmente, la pronuncia di un ordine/provvedimento che obblighi le suddette PP.AA. a promuovere ed iniziare le negoziazioni e concertazioni con le Organizzazioni Sindacali preposte, al fine di istituire la suddetta previdenza complementare (con la previsione dei relativi fondi necessari alla sua concretizzazione), eventualmente nominando, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta che si occuperà di promuovere le predette procedure di negoziazione e concertazione;
e per l’accertamento e la dichiarazione che la mancata attivazione della previdenza complementare è imputabile alle PP.AA. convenute, a titolo di responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale e la condanna di queste ultime, in via solidale e/o alternativa e/o come meglio ritenuto, al risarcimento dei danni patrimoniali, patiti e patiendi dalle parti ricorrenti, subìti a causa della mancata istituzione della previdenza complementare (cd. secondo pilastro del sistema di previdenza pubblica) e, comunque, dall’omissione degli atti necessari all’avvio delle procedure dirette all’istituzione della suddetta previdenza complementare.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 1 aprile 2026 la dott.ssa EP RA ID e udito il difensore dell’Amministrazione resistente, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili del fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa civile - Corpo Nazionale dei Vigli del Fuoco con sede di servizio nell’ambito della Regione Calabria, ovvero già in servizio presso la predetta Amministrazione ed ora in quiescenza, hanno proposto azione innanzi a questo T.A.R., formulando le domande meglio indicate in epigrafe.
2. Si è costituita con atto formale l’amministrazione intimata, che, nel corso del giudizio, ha depositato documentazione.
3. In vista della pubblica udienza i ricorrenti hanno depositato dapprima documentazione e poi memoria, con cui hanno rappresentato l’avvenuta notificazione dell’atto di rinuncia del ricorso alle Amministrazioni resistenti, non avendo più interesse alla relativa decisione, con richiesta di compensazione delle spese.
4. Alla pubblica udienza straordinaria dell’1 aprile 2026, tenutasi da remoto, presente l’Avvocato dello Stato che ha preso atto della detta rinuncia, il ricorso è stato posto in decisione.
5. I ricorrenti hanno notificato e depositato in data 13 febbraio 2026 atto di rinuncia al ricorso in esame, dichiarando di non avere più interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di estinzione del giudizio e di compensazione delle spese di lite.
6. A fronte di rituale notifica della rinuncia e in assenza di opposizione delle altre parti costituite, ritiene il Collegio di dover dare atto della rinuncia al ricorso, con compensazione delle spese del giudizio, sussistendo giusti motivi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Reggio Calabria nella camera di consiglio del giorno 1 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
EP RA ID, Presidente, Estensore
Arturo Levato, Consigliere
NN Caputi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| EP RA ID |
IL SEGRETARIO