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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 22/01/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in persona del Dottor Luigi Pagliuca all'esito della discussione ai sensi dell'art 281sexies cpc tenutasi all'udienza del 28.11.2024, a scioglimento della riserva assunta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7118 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 e vertente tra
(p.iva. ) Parte_1 P.IVA_1
con gli avv.ti Giuliano Maffi e Luca Gioia
-attrice/opponente - contro
(p.iva ) CP_1 P.IVA_2
con gli avv.ti Monica Iacoviello, Manuela Malavasi e Marco Guastadisegni
- convenuta/opposta-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il decreto ingiuntivo opposto (già d'ora in poi, per comodità, CP_1 CP_2
Contr solo ) ha chiesto il pagamento della complessiva somma di euro 44.934,32 a saldo delle fatture n. 1234 del 31/10/2022, n. 1472 del 23/12/2022, n. 105 del 23/01/2023, n. 175 del
26/01/2023, n. 178 del 30/01/2023 e n. 269 del 23/02/2023, relative a prestazioni svolte in esecuzione del contratto di fornitura di licenze software e di servizi informatici sottoscritto con
(d'ora in poi VS) in data 21.7.21 (doc. 2 di parte Parte_1
opponente).
A sostegno dell'opposizione VS ha eccepito che l'esigenza aziendale da soddisfare e lo scopo del contratto erano l'implementazione di un nuovo software per la completa gestione di tutte le aree operative della società opponente operante nel settore metalmeccanico (configurazione del prodotto,
Contr vendite, magazzino, pianificazione e controllo della produzione, acquisti, contabilità); che in fase di trattative aveva rappresentato a VS che il software gestionale Apache V4 di sua proprietà poteva essere agevolmente implementato nell'organizzazione aziendale dell'opponente ed avrebbe
1 potuto garantire un'efficiente gestione, con necessità solo di modeste attività di personalizzazione;
Contr che VS aveva quindi accettato l'offerta di (sottoscrivendola in data 21.7.21), la quale prevedeva un corrispettivo di euro 185.676,09 oltre iva, di cui euro 104.541,09 per la licenza d'uso del software ed euro 78.435,00 per il servizio di supporto all'avvio (oltre ad ulteriori costi per euro
17.944,00 ed euro 5.911,75 per la attività di manutenzione annuale e per assistenza, successiva alla implementazione del software); che nonostante l'installazione della versione base del programma
Apache V4 sui server di VS e la implementazione di tre personalizzazioni del software base nel dicembre 2021 (cfr doc. 7 di parte opponente) e nel maggio 2022 (cfr docc. 11 e 14 di parte opponente) con una spesa aggiuntiva complessiva di euro 26.750,00 oltre iva, non si era riusciti a conseguire una funzionalità del programma effettivamente in grado di soddisfare le esigenze gestionali di VS;
che nel marzo 2023 – quindi a venti mesi dalla sottoscrizione del contratto –
Contr
aveva rappresentato la necessità di procedere ad un'altra modifica del programma con una spesa preventivata di ulteriori euro 47.580,38 oltre iva a carico dell'opponente (cfr doc. 19 di parte opponente) ; che a quel punto era divenuto palese che il programma Apache V4 non era in grado di assolvere alle esigenze gestionali di VS solo con una minima attività di personalizzazione, come Contr invece rappresentato da in sede di trattative e previsto in contratto;
che VS si era determinata a concludere il contratto sulla scorta della erronea rappresentazione che il programma fosse invece in grado di assolvere alle esigenze gestionali con necessità di modifiche minime e senza costi aggiuntivi sensibilmente superiori a quelli previsti nel contratto e non esattamente preventivabili nel loro ammontare, sicché sussistevano in via principale i presupposti per l'annullamento del contratto per vizio del consenso (conseguente ad errore riconoscibile dalla Contr controparte, ovvero determinato addirittura dalla condotta dolosa di ); che, in subordine, Contr doveva ritenersi che non avesse assolto all'obbligazione, sulla stessa gravante, di fornire un software già idoneo ad assolvere alle esigenze gestionali del cliente e necessitante solo di minime personalizzazioni, sicché sussistevano i presupposti per pronunciare la risoluzione del contratto, per grave inadempimento dell'opposta; che sia in caso di annullamento, sia in ipotesi di risoluzione la Contr pretesa creditoria di euro 44.934,32 di non avrebbe potuto essere accolta e, inoltre, l'opposta avrebbe dovuto essere condannata a restituire a VS le somme inutilmente pagate in esecuzione del contratto e delle sue integrazioni per complessivi euro 203.928,40 iva compresa, oltre a risarcire il danno procurato a parte opponente.
Contr (già ), inizialmente rimasta contumace, si è costituita tardivamente in CP_1
giudizio in data 20.11.24 ed ha contestato le difese e domande di parte opponente, sostenendo che lo stesso contratto del 21.7.21 prevedeva la possibilità di modifica ed implementazione del programma base all'esito dell'attività di analisi di dettaglio demandata ad un team formato da
2 rappresentanti di entrambe le parti, analisi finalizzata ad individuare le differenze tra le soluzioni procedurali e metodologiche previste nel software standard Apache V4 e le esigenze specifiche di
VS quali emerse a seguito dell'analisi; che, pertanto, il fatto che nel corso dell'analisi svolta fosse emersa l'esigenza di personalizzazioni e modifiche del programma costituiva evenienza del tutto Contr normale e non integrante, pertanto, inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte;
che non si era infine riusciti ad ottenere il risultato previsto nel contratto solo a causa del fatto che VS si era rifiutata di autorizzare le ulteriori modifiche individuate nel marzo 2023 all'esito dell'attività di analisi svolta dalle parti, in tal modo interrompendo il processo finalizzato alla piena implementazione del programma Apache V4 nell'azienda dell'opponente; che, pertanto, per un verso risultavano infondate le domande di annullamento, risoluzione contrattuale e restituzione di
Contr somme proposte da VS e, per altro verso, aveva diritto al corrispettivo per tutta l'attività svolta sino al recesso di VS dal contratto, quindi anche al pagamento di quella oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo;
che in denegata ipotesi di accoglimento delle domande di parte opponente, la condanna alla restituzione di somme già corrisposte avrebbe potuto avvenire solo al
Contr netto dell'iva esposta nelle fatture, in quanto già detratta da VS e già versata all'erario da .
Così sintetizzate le difese e domande delle parti, ai fini della decisione occorre accertare quale fosse la portata degli obblighi contrattuali assunti dalle parti con la sottoscrizione del contratto del
21.7.21.
Nel contratto era espressamente precisato (paragrafo 1) che scopo della fornitura era quello di
“definire il modello di business del Cliente e di implementare il software applicativo ad esso coerente e relativo alle seguenti aree aziendali… industrializzazione del prodotto (anagrafiche, distinte base, cicli di produzione)…ciclo attivo (gestione listini ed ordini di vendita, spedizione, fatturazione, resi)…pianificazione della produzione (materiali e ottimizzazione taglio)…ciclo passivo (gestione listini ed ordini di acquisto, ricevimenti, controllo fatture passive)…gestione della produzione esterna…magazzini (gestione del magazzino contabile)…controllo costi industriali
(standard e consuntivi)… contabilità generale multi company attraverso l'ambiente contabile
Business Central di Microsoft Corporation.”, fornendo quindi al cliente un programma in grado di garantire una gestione integrata di tutte le funzionalità aziendali, quindi un controllo di gestione completo ed efficiente.
Sempre nel contratto (ancora paragrafo 1) era poi indicato quale programma in grado di soddisfare
Contr le esigenze gestionali individuate proprio l'Apache V4 di , con la precisazione “che i moduli
(di Apache V4: NDR) sopra indicati sono quelli necessari per il raggiungimento degli obiettivi esposti nel corso delle comunicazioni intercorse” e che “la soluzione APACHE ha una copertura
3 applicativa ben più amplia, rendendo quindi possibile l'attivazione di ulteriori funzionalità risultati
d'interesse per il Cliente in una fase successiva”.
Il percorso per giungere alla piena integrazione del programma gestionale nell'azienda di VS era poi compiutamente descritto nel contratto, con indicazione di più fasi che avrebbero dovuto succedersi l'una all'altra sino a giungere all'avvio operativo del programma.
E la prima di tali fasi era effettivamente costituita dalla c.d. “gap analysis”, finalizzata ad individuare le differenze tra le soluzioni procedurali e metodologiche previste nel software standard
Apache V4 e le esigenze specifiche del Cliente, attività demandata ad un Team di progetto costituito da rappresentanti di entrambe le parti e che avrebbe dovuto condurre alla elaborazione di un documento di sintesi indicante “le modifiche al modello organizzativo attuale e le eventuali attività di modifica ed implementazione al software standard necessarie per rispondere appieno alle soluzioni individuate”.
Non vi dubbio, quindi, che le parti avessero considerato e contemplato in contratto la possibilità che, nel corso del percorso di implementazione, avrebbero potuto rendersi necessarie modifiche del software Apache V4, al fine di renderlo pienamente in grado di garantire una efficace gestione dei vari processi aziendali sopraindicati.
Si tratta però di appurare se tale possibilità di aggiornamento del software fosse stata ammessa – e
Contr quindi accettata – dalle parti senza limiti quantitativi (come sostiene ), ovvero se in base agli accordi correttamente interpretati tale attività di modifica fosse stata prevista ed accettata dalle parti sul presupposto che la stessa sarebbe stata di scarsa rilevanza ed entità, ossia finalizzata solo ad una modesta personalizzazione di un programma che, già di per sé, era in grado di assolvere alle esigenze gestionali della società opponente (come sostiene VS).
In proposito va evidenziato che lo stesso contratto (il cui testo era stato integralmente predisposto
Contr da e poi sottoscritto per accettazione da VS) indicava (al paragrafo 3.3.) che “A fronte delle comunicazioni intercorse alla data, non si sono rilevate delle esigenze che comportino delle specifiche attività di modifica e/o implementazione al software standard, fatta eccezione per la personalizzazione di alcuni documenti (vedasi lay‐out della stampa della fattura, dell'ordine al fornitore, delle bolle di spedizioni con gli indirizzi e i loghi del Cliente …) per le quali verrà fornita apposita offerta una volta che ne saranno state definite le eventuali specifiche” e precisava che era consigliato procedere alle personalizzazioni del software standard solamente in un secondo momento, limitandole inizialmente solo “a quelle ritenute strettamente necessarie alla fase di avvio dell'impianto”.
Pertanto, sulla scorta di tale previsioni contrattuali deve senz'altro ritenersi che – come sostenuto da Contr parte opponente – a VS fosse stato rappresentato da che il programma Apache V4 era già di
4 per sé idoneo a garantire il risultato gestionale prefigurato e che le eventuali attività di personalizzazione che fossero emerse a seguito dell'attività di gap analysis sarebbero state necessariamente di modesta entità e di certo non tali da comportare modifiche rilevanti e sostanziali del software base.
Del resto tale interpretazione degli accordi contrattuali si impone non solo per il tenore delle clausole contrattuali sopra indicate, ma anche considerando per un verso l'ingente importo (euro
185.676,09 oltre iva) pattuito per la semplice fornitura della licenza d'uso del programma base e per l'attività di supporto all'avvio e, per altro verso, che le eventuali attività di modifica ed aggiornamento del software base avrebbero dovuto essere pagate a parte, sulla base dell'offerta di Contr volta in volta formulata da .
Contr Invero, se il contratto fosse interpretato nel senso prospettato da dovrebbe ritenersi che VS avesse accettato di obbligarsi al versamento di un ingentissimo corrispettivo senza neppure avere la certezza che quanto già previsto in contratto fosse idoneo a garantire il risultato gestionale prefigurato (salvo solo modesti aggiustamenti comunque comportanti un esborso supplementare di modesta entità).
Il che non è ragionevole.
In realtà, ad avviso del giudicante, tenendo conto del tenore letterale complessivo delle clausole contrattuali sopra richiamate e della necessità di interpretare il contratto secondo buona fede deve Contr ritenersi che: a) , a fronte del pagamento del corrispettivo pattuito in contratto, si fosse obbligata a fornire a VS un programma già di per sé idoneo a garantire i risultati di completa ed efficiente gestione rappresentati nello stesso contratto, salva solo la necessità di modeste modifiche del software;
b) che, conseguentemente, le modifiche ipotizzate e prospettate al termine della procedura di gap analysis – con accettazione del fatto che in relazione alle stesse avrebbe potuto
Contr essere preteso da un compenso aggiuntivo per importo non previamente predeterminato – avrebbero dovuto essere necessariamente di modesta entità e di modico costo supplementare;
c) che, pertanto, nell'ipotesi in cui dovesse invece emergere che il software base era assolutamente inidoneo a garantire i risultati gestionali promessi e che per raggiungere tale obiettivo era invece necessario procedere a modifiche ed implementazioni significative del software medesimo,
Contr importanti costi aggiuntivi ingenti, si configurerebbe un inadempimento di rispetto alle obbligazioni assunte;
d) che tale inadempimento sarebbe senz'altro grave atteso che le specifiche
Contr prestazioni offerte da e dedotte in contratto risulterebbero essere inidonee a far ottenere al cliente il risultato promesso (implementazione di un sistema gestionale efficiente e perfettamente funzionante) e, quindi, del tutto inutili.
5 Contr Gli obblighi contrattuali assunti da , come sopra individuati a seguito dell'interpretazione del contratto, corrispondevano quindi a quelli che VS – al momento della sottoscrizione del contratto
– si era effettivamente rappresentata (fornitura di un programma gestionale già in grado di garantire il risultato gestionale promesso, con possibilità solo di modeste modifiche con costi comunque non particolarmente ingenti), sicché non si è determinato alcun vizio nella formazione del consenso negoziale di VS, da ciò derivando il rigetto della domanda di annullamento proposta in via principale da parte opponente.
Contr Si tratta, invece, di verificare se abbia assolto alle obbligazioni su di essa gravanti come sopra individuate e se ricorrano, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda di risoluzione proposta in via subordinata.
Ritiene il giudicante che, sulla scorta di quanto emerso all'esito della CTU svolta nel corso dell'ATP ante causam, al quesito debba essere data risposta affermativa.
Infatti, durante le attività di testing del programma eseguite, nel contraddittorio con i CTP delle parti, in data 25.1.24 e in data 8.2.24 è stato riscontrato che il programma Apache V4 nell'ultima versione installata presso i server di VS (quindi comprensiva delle tre modifiche apportate rispetto alla versione base nel dicembre 2021 e nel maggio 2022), non è ancora in grado di fornire i risultati gestionali promessi, necessitando quindi di ulteriori personalizzazioni (per il dettaglio delle problematiche emerse si vedano le pagine da 6 a 8 e 27 e 28 della CTU).
Il CTU ha poi evidenziato che l'esecuzione degli ulteriori interventi di modifica del software Contr proposti da nel marzo 2023 (per una spesa di euro 59.866,00 oltre iva, di cui euro 42.636,00 oltre iva a carico di VS: cfr doc. 19 di parte opponente) può costituire solo “una base di partenza per l'individuazione dei costi necessari per la copertura dei gap”, precisando poi che “poiché
l'assesment effettuato presenta ancora alcune lacune, risulta difficile capire quali potranno essere gli effetti dell'adozione del software, anche se funzionante, sui processi aziendali”. Contr In pratica, secondo la condivisibile conclusione del CTU il software fornito da non solo non risulta idoneo allo scopo nella sua versione attuale (dopo le tre modifiche di cui si è detto), ma non è neppure certo che possa divenire tale dopo l'eventuale implementazione delle ulteriori Contr personalizzazioni proposte da , con un ulteriore costo supplementare a carico di VFS di euro
42.636,00 oltre iva.
Risulta quindi ampiamente dimostrata sia l'inidoneità delle prestazioni elencate nel contratto a garantire il risultato gestionale promesso, sia l'impossibilità di porre rimedio a tale inidoneità
Cont mediante l'esecuzione di modifiche del software di modesta entità, sicché risulta evidente che non ha fatto conseguire a VS il risultato promesso, in tal modo rendendosi gravemente inadempiente rispetto agli obblighi contrattuali assunti.
6 Ne deriva l'accoglimento della domanda di risoluzione contrattuale proposta in via subordinata da parte opponente. Contr Va poi evidenziato che VS non ha tratto alcun vantaggio dalle prestazioni eseguite da e non ha alcun interesse a conservare il diritto all'utilizzo del software Apache V4 installato presso i suoi server.
Di conseguenza, l'opponente (che a fronte della risoluzione non potrà ovviamente fare più alcun uso del software Apache V4, che dovrà provvedere a cancellare dai propri server) ha diritto alla
Contr restituzione di tutte le somme già corrisposte a favore di in esecuzione del contratto.
Il tutto per la sola parte imponibile (come correttamente evidenziato da parte opposta), posto che l'iva è evidentemente già stata recuperata da VS (mediante richiesta di rimborso ovvero Contr compensazione con iva a debito) e versata all'erario da dopo l'emissione delle fatture e l'esecuzione dei pagamenti.
VS ha comprovato documentalmente (cfr doc. 3) pagamenti per complessivi euro 207.222,40 iva compresa, di cui euro 169.854,41 a titolo di imponibile.
Da tale importo imponibile va poi detratta la somma di euro 3.294,00 di cui alla nota di accredito
592 del 16.5.22 (di cui l'opponente dà atto nella tabella riassuntiva di cui al doc. 23), pervenendosi quindi ad un importo finale di euro 166.560,41.
Nei limiti di tale più ridotto importo va quindi accolta la domanda di restituzione di somme, maggiorata di interessi al tasso di cui all'art 1284, c. 1 cc dalla domanda (23.10.23, data di notifica della citazione) sino al saldo effettivo (cfr Cass. 6911/18, Cass. 18518/04).
La risoluzione del contratto comporta altresì che l'opposta non abbia diritto neppure al pagamento delle prestazioni oggetto delle fatture azionate con il decreto ingiuntivo.
La domanda di pagamento della somma di euro 44.934,32 va quindi rigettata, con conseguente integralmente accoglimento dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Non può invece essere accolta l'ulteriore domanda di risarcimento danni proposta da parte opponente.
Invero, come correttamente evidenziato da parte opposta, VS si è limitata a proporre genericamente tale domanda, senza neppure indicare ed allegare chiaramente nell'atto introduttivo e nella prima memoria ex art 171ter n. 1 cpc (termine ultimo per la precisazione delle domande e per la definizione del thema decidendum) quale sarebbe stato il danno asseritamente patito in conseguenza dell'inadempimento dell'opposta.
E' quindi del tutto tardiva – e perciò inammissibile – l'indicazione nella comparsa conclusionale di tale danno in quello di euro 8.960,00 indicato dal CTU dell'ATP per i costi (peraltro non documentati e solo ipotizzati dal consulente) che VS avrebbe sostenuto per l'impiego di proprio
7 personale per l'attività di gap analysis dopo la conclusione del contratto (pregiudizio mai allegato da parte opponente).
Le spese di lite relative sia al procedimento per ATP ante causam, sia al presente giudizio di merito seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo (tenendo conto dello scaglione corrispondente a quanto dovrà essere effettivamente restituito a parte opponente e con applicazione dei valori medi, esclusa solo la fase istruttoria del giudizio di merito, per la quale si applica il valore minimo non essendo state assunte prove costituende).
Per le stesse ragioni anche le spese della CTU, come liquidate dal giudice del procedimento n.
3510/23 rg, vanno integralmente poste a carico di parte opposta.
PQM
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
1) rigetta la domanda principale di parte opponente, di annullamento del contratto stipulato tra le parti in data 21.7.21, come modificato con le integrazioni del 9.12.21, 3.5.22 e 17.5.22, per vizio del consenso;
2) in accoglimento della domanda proposta da parte opponente in via subordinata, pronuncia la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 21.7.21, come modificato con le integrazioni del 9.12.21, 3.5.22 e 17.5.22, per grave inadempimento di parte opposta;
3) per l'effetto, in totale accoglimento dell'opposizione, rigetta la domanda di pagamento dell'importo di euro 44.934,32 proposta da parte opposta con il ricorso monitorio e, in parziale accoglimento della relativa domanda riconvenzionale, condanna al pagamento a CP_1 favore di dell'importo di euro 166.560,41 oltre interessi al Parte_1 tasso di cui all'art 1284, c. 1 cc dal 23.10.23 al saldo, a titolo di restituzione di somme già corrisposte in esecuzione del contratto risolto;
4) rigetta la domanda di risarcimento danni proposta da parte opponente nei confronti di parte opposta;
5) condanna al pagamento dei seguenti importi a favore di CP_1 Parte_1
, a titolo di integrale rimborso delle spese di lite:
[...]
- quanto al procedimento per ATP n. 3510/23 rg, in complessivi euro 4.086,00, di cui euro 259,00 per spese ed euro 3.827,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta;
- quanto al presente giudizio di opposizione, in complessivi euro 11.647,50, di cui euro 379,50 per spese ed euro 11.268,00 per compenso professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta;
8 6) pone le spese di CTU, come liquidate dal giudice del procedimento per ATP n. 3510/23 rg, ad integrale carico di CP_1
Verona, 20.1.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
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