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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 02/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1640/2020/CC, avverso la sentenza n. 2011/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 31 ottobre 2019,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], RT CodiceFiscale_2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
Picciocchi (C.F.: ; PEC: e CodiceFiscale_3 Email_1 dall'avv. Biancamaria D'Agostino (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, entrambi del foro di Avellino, come da procura Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede a LA (Av) in Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Santis
(C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_5 Email_3
Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta deliberazione della giunta comunale n. 56 del giorno 01.10.2020 di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio;
APPELLATO
E
1 (P.I.: ), in persona del presidente pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Avellino in Piazza Libertà n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Mercolino (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Gennaro Galietta (C.F.: C.F._6 Email_4 [...]
; PEC: , entrambi del foro di Avellino, come da procura C.F._7 Email_5
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta determinazione dirigenziale n. 1216 del 07.07.2020 di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio;
APPELLATA
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con sede in Avellino al Corso Europa n. 41, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Antonio
Grasso (C.F.: ; PEC: ), del foro CodiceFiscale_8 Email_6
di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile ed il 2 maggio 2011, Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la
[...] RT [...]
ed il Comune di LA (Av), al fine di ivi sentirli condannare, previa declaratoria CP
della loro responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., nella produzione causale dell'allegato e lamentato sinistro stradale, al risarcimento, in loro favore, dei danni rispettivamente subiti dal primo, a proposito di quelli riportati dalla sua autovettura coinvolta nel denunciato evento lesivo, e dalla seconda, in ordine alle gravi lesioni fisiche dalla stessa patite, che ne avevano imposto il trasporto presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Moscati” di Avellino, il tutto in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 22 marzo 2010, alle ore 13:30 circa, nel Comune di LA
(Av), in Via Variante (S.P. 101), allorquando, nel mentre si trovava alla guida RT
dell'autovettura, LA Y, targata BG 304 EW, di proprietà del coniuge sarebbe Parte_1 finita “… in una buca presente sul fondo stradale, non segnalata né illuminata né delimitata, dunque tale da costituire una vera e propria insidia per gli utenti della strada …”, buca che si sarebbe formata
“… in corrispondenza di un tombino non ancorato al suolo …”, a causa del quale, poi, tale automobile sarebbe andata “… a collidere contro un muro di cinta alla sinistra della vettura stessa.”
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 settembre 2011, si costituiva in giudizio la
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato Controparte_2
2 passivamente, a suo dire, il quale proprietario e soggetto tenuto alla Controparte_1 manutenzione della condotta fognaria e del “tombino” in questione;
contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto;
eccependo il concorso di colpa della controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la società assicuratrice sua Controparte_4
garante della responsabilità civile per i danni derivati a terzi nell'esercizio della sua attività istituzionale, al fine di essere garantita dalla stessa nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, in suo danno, della domanda attrice.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 settembre 2011, si costituiva in giudizio il
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato Controparte_1
passivamente, a suo dire, la , quale proprietaria del tratto stradale teatro del Controparte_2
sinistro; contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, di cui richiedeva la reiezione;
eccependo la colpa esclusiva della controparte nella produzione causale del lamentato evento lesivo, per non avere osservato i limiti di velocità imposti su tale percorso stradale;
chiedendo, CP_ comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la e la società Controparte_2
[...]
impresa quest'ultima manutentrice della condotta fognaria, al fine di essere garantito CP_3
da tali chiamati nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, in suo danno, della domanda attrice.
1.4. - Autorizzate ed eseguite le chiamate in causa delle società,
[...]
ed quest'ultima si costituiva in Controparte_4 Controparte_3
giudizio mediante la comparsa depositata il 20 gennaio 2012, aderendo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del , chiedendo di essere estromessa dal giudizio per la Controparte_1
pretesa inammissibilità della sua chiamata in causa, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa la società sua garante della responsabilità Controparte_4
civile per i danni derivati a terzi nell'esercizio della sua attività d'impresa, al fine di essere garantita dalla stessa nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, in suo danno, della domanda attrice.
1.5. - All'udienza del 21 giugno 2012 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della società Controparte_4
disposta con il decreto ministeriale del 28 luglio 2011.
[...]
1.6. - Riassunto ritualmente il giudizio su iniziativa degli attori e ricostituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute, con esclusione della sola società
[...]
nei cui riguardi l'azione veniva dichiarata Controparte_4
improcedibile con il decreto pubblicato il 12 luglio 2012; acquisite le relazioni di servizio dei
Carabinieri della Stazione di Montefredane trasmesse alla Procura della Repubblica competente, aventi ad oggetto il sinistro stradale de quo; escussi i testimoni addotti dalle parti;
acquisita la
3 relazione peritale tecnico-ricostruttiva della dinamica del sinistro, oltre che quella medico-legale espletata sulla persona della parte danneggiata;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281-sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2011/2019, resa all'udienza del 31 ottobre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente disponeva: “- rigetta le domande attoree, nonché ogni altra domanda come proposta tra tutte le altre parti in causa;
per i motivi indicati nella parte motiva, compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite, ad eccezione di quelle relative alle due cc.t.uu, che cedono, come da separati provvedimenti, a carico degli attori.”
In particolare, il primo giudice respingeva la domanda risarcitoria di parte attrice sia sotto il profilo del preteso danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., sia sotto quello della pretesa violazione del principio del neminem laedere, ex art. 2043 c.c., avendo considerato sfornito di prova il fatto storico riguardante la dinamica del sinistro ossia che quest'ultimo fosse stato causato da un'anomalia presente sul manto stradale ovvero da un'insidia o un trabocchetto, dando atto del consequenziale assorbimento di tutte le altre domande proposte dalle parti in causa.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 25 maggio 2020, Parte_1
e proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma
[...] RT
sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la responsabilità civile ai sensi e per gli effetti dell'art.
2051 c.c., ovvero, in subordine ed in via gradata e/o alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2043 c.c., per i danni riportati dal veicolo LA in proprietà al sig. e per le lesioni Parte_1
personali patite dalla sig.ra , in capo alla ovvero al RT Controparte_2
ovvero ad tra gli stessi in via esclusiva o solidale Controparte_1 Controparte_3
e/o cumulativa e/o disgiunta e/o alternativa;
2. per l'effetto, ai sensi delle richiamate norme di legge, condannare i convenuti enti, , in persona del Presidente p. t., e/o Controparte_2 [...]
, in persona del Sindaco p. t., e/o in persona del l. r. p. t., CP_1 Controparte_3 secondo l'accertamento e l'eventuale riparto di responsabilità, esclusiva ovvero solidale e/o cumulativa e/o disgiunta e/o alternativa, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patiti, da quantificarsi alla luce delle stime operate dai CC.TT.UU. incaricati in corso di causa, ovvero nella misura che l'Ecc.ma Giudice Adita vorrà ritenere anche in sua equità, con specifico riguardo ai danni riportati dal veicolo LA Y targato BG304EW in proprietà al sig. e con Parte_1 liquidazione e corresponsione in favore di quest'ultimo, e con specifico riguardo alle lesioni personali riportate dalla sig.ra , con liquidazione e corresponsione in favore di RT quest'ultima, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
3. in ogni
4 caso, condannare l'appellato o gli appellati in solido che risulteranno soccombenti al pagamento di spese e competenze di lite del doppio grado giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori, i quali ne hanno fatto anticipazione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 settembre 2020, si costituiva in giudizio la società eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 Controparte_3
c.p.c., oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata in tal senso, a suo dire, la sola , essendo proprietaria e custode del tratto stradale, teatro del sinistro;
Controparte_2
contestando l'articolato motivo d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado, da distrarre in favore dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 settembre 2020, si costituiva in giudizio la
, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, oltre che la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, riproponendo ex art. 346 c.p.c. tutte le domande e le eccezioni assorbite in primo grado, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello proposto dai sigg.
e avverso la sentenza n. 2011/2019 del Tribunale di Avellino, Parte_1 RT ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; 2. nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dai sigg.
[...]
e , perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la detta Pt_1 RT
sentenza in ogni sua parte;
3. In ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
ovvero confermare il rigetto di ogni domanda attorea nei confronti della Controparte_2
; 4. Dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea ex art. 2051 ed Controparte_2
ex art. 2043 c.c. 5. In estremo subordine dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. 6. Con salvezza delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 ottobre 2020, si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE, - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dai signori e per le ragioni tutte innanzi gradatamente esposte;
- Parte_1 RT
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in quanto Ente non Controparte_1
proprietario della strada ove avveniva il sinistro. NEL MERITO, - rigettare, in quanto inammissibili
e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 2011/2019 resa dal Tribunale di Avellino, nella persona del G.O.P. dott.ssa Anna Maria Cicala in data 31.10.2019 e tutte le statuizioni in essa contenute;
- condannare essi appellanti alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa.”
5 2.5. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 4 settembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° ottobre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 2 ottobre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa delle parti appellate ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa delle parti appellate ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
6 Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME ECCEZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Sulle eccezioni sollevate circa il preteso difetto di legittimazione a contraddire in giudizio ovvero di carenza della c.d. legittimazione passiva delle parti convenute-appellate, la Corte rileva che sul punto, nella fattispecie in esame, è intervenuto il giudicato interno, non avendo gli impugnanti appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale riteneva solo ed esclusivamente legittimata passivamente la , per avere la stessa mediante la propria nota, di cui Controparte_2
al protocollo n. 3737 del 22 gennaio 2018, riconosciuto espressamente di essere tenuta alla gestione di Via Variante, situata nel Comune di , essendone proprietaria e custode. CP_1
6. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
6.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione gli appellanti lamentavano che la sentenza gravata sarebbe caratterizzata dal vizio di d'insufficiente e d'erronea motivazione e sarebbe stata resa
7 in violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle acquisite prove documentali ed orali, le quali, a loro dire, se fossero state interpretate e valutate correttamente, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a ritenere provata la dinamica del sinistro, secondo la prospettazione di parte attrice, e non ad escludere il fatto storico e l'an debeatur della pretesa risarcitoria.
6.2. - Il motivo è infondato, per cui va respinto.
CP_5
Contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, la sentenza impugnata non è affatto caratterizzata dal vizio di contraddittoria, d'insufficiente e d'erronea motivazione, avendo il giudice di primo grado - in applicazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dal comma 6 dell'art. 111 cost., ed in materia di processo civile ordinario dal n. 4 del comma 2 dell'art. 132 c.p.c. - esposto i motivi in fatto ed in diritto della decisione assunta, specificato ed illustrato le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla stessa, avendo chiarito su quali fonti probatorie fondava il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni perveniva alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare in questa fase di gravame se avesse effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium.
Non v'è dubbio, infatti, che nella fattispecie in esame, contrariamente all'assunto difensivo delle parti impugnanti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non risulti essere stata provata la dinamica del sinistro, così come prospettata dagli attori, risultando, a parere della Corte, irrilevanti ai fini probatori e decisori le dichiarazioni rese dai testimoni dipendente Testimone_1
della , addetto alla sorveglianza delle strade provinciali, , Controparte_2 Testimone_2
agente di polizia municipale del ed , impiegato presso Controparte_1 Testimone_3
l'Ufficio tecnico del , rispettivamente escussi nel corso del primo grado del Controparte_1
giudizio, alle udienze del 28 marzo 2014, del 10 luglio 2014 e del 20 novembre 2014, oltre che inattendibili quelle rese dagli ulteriori testimoni escussi, secondo i quali la causa efficiente del sinistro stradale in questione sarebbe stata determinata per essere la conducente la LA Y finita “in una buca presente sul fondo stradale, non segnalata né illuminata né delimitata, formatasi in corrispondenza di un tombino mal ancorato al terreno”, come dichiarato all'udienza del 14 novembre
2013 da e da , ovvero per essere “il tombino in questione al CP_6 Controparte_7
nostro arrivo … basculante, cioè non ancorato alla sua sede, ed il piano viario attorno al tombino, come si evince dalle fotografie … pieno di anomalie”, come dichiarato all'udienza del 20 novembre
2014 da . Testimone_4
Tali rivelazioni, invero, risultano essere smentite dalle sommarie informazioni già in precedenza rese dall'attrice in data 30 aprile 2010, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di
Montefredane, sottufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante, maresciallo capo , Testimone_4
8 delegato ad espletare le indagini nel procedimento iscritto al n. 1810/2010 R.G.P.M. presso la Procura della Repubblica di Avellino, nonché dalle spontanee dichiarazioni rese il 13 maggio 2010, innanzi alla medesima autorità, proprio da e da , soggetti, poi, escussi CP_6 CP_7 CP_7
come testimoni in corso di causa.
Infatti, per quel che rileva ai fini del presente thema probandum, nella circostanza innanzi indicata, l'attrice senza aver mai riferito di essere incorsa con l'autovettura dalla RT
medesima condotta in una buca ovvero in un tombino d'ispezione fognaria, aveva dichiarato testualmente:
“Il giorno 22 marzo 2010 alle ore 13.30 ero alla guida dell'autovettura LA Y di colore azzurro targata BG 304 EW ed avevo a bordo mia figlia nata il [...], percorrevo Persona_1
la strada denominata Via Variante, con direzione da con direzione cimitero di CP_1
, quando all'improvviso dopo la salumeria che avevo sul lato dx ho udito un botto sotto CP_1
l'autovettura, perdendo nel contempo il controllo della stessa andando a collidere contro il muro di cinta che era posizionato sull'altro lato della corsia, ricordo che l'impatto è stato tremendo … non ritengo alcun soggetto fisico responsabile dei fatti accaduti. … non ho altro da aggiungere …”.
Inoltre, non può trascurarsi che e , nella circostanza su CP_6 Controparte_7
richiamata, senza aver mai dichiarato di avere visto la conducente l'autovettura LA Y incorrere in una buca o in un tombino d'ispezione fognaria, esprimendo valutazioni notoriamente inibite ai testi, avevano riferito rispettivamente e testualmente:
“Il giorno 22 marzo alle ore 13,30 circa stavo scendendo a piedi da Via Variante verso il centro abitato e vedendo un'autovettura lancia di colore azzurro ho udito un forte botto e immediatamente dopo il botto ho visto che l'autovettura andava contro il muro della corsia opposta dove la macchina si distruggeva. … penso che le cause del sinistro siano da addebitare ad un tombino dell' che forse non è ancorato bene. … non ho altro da aggiungere …”; CP_3
“Il giorno 22 marzo alle ore 13,30 ero davanti al garage per entrare sino a quando ho udito un forte botto e immediatamente mi sono girata e ho visto che l'autovettura LA Y di colore azzurro andava a collidere dentro al muro che era posto come parapetto della strada, creando un secondo botto. … penso che le cause del sinistro e del primo botto che ho udito siano da addebitare ad un tombino che è situato sulla carreggiata nei pressi dell'impatto. … non ho altro da aggiungere
…”
In ordine, poi, allo stato dei luoghi ed alla pretesa anomalia caratterizzante il tombino d'ispezione fognaria de quo e il manto stradale ad esso circostante, il Collegio non può non richiamare le relazioni di servizio del 30 aprile 2010 e del 23 maggio 2010, entrambe a firma del comandante la
Stazione dei Carabinieri di Montefredane, maresciallo capo , successivamente Testimone_4
9 escusso in qualità di testimone in corso di causa, in parte qua aveva rispettivamente e testualmente ivi riportato:
“… in relazione alla trasmissione dei rilievi stradali, questo Comando non ha potuto eseguire alcuna forma di rilievo, sia planimetrici sia fotografici e quant'altro, in virtù del fatto che il sinistro si verificò in data 22 marzo 13:30, mentre lo scrivente unitamente al personale venne allertato dalla
Centrale Operativa di Avellino alle ore 18:20 circa, quindi intervenuto sul posto, non si potette operare alcun sopralluogo, in quanto non venne rinvenuto nulla, neanche l'autovettura che era stata trasportata nell'immediatezza del fatto in un terreno poco distante dal luogo dell'impatto e tantomeno tracce sull'asfalto e/o residui materiali.”;
“In data 17 maggio alle ore 16:00 circa, personale di questo Comando individuava, effettuava riprese fotografiche e venivano compiute misurazioni circa le caratteristiche del tombino delle fognature in materiale lega acciaio avente un diametro di cm 65 e distante dal punto CP_3
urto presunto circa mt. 16,80 riferito al muro come da dichiarazioni posizionato a margine dell'altra corsia rispetto al senso di marcia che percorse l'autovettura lancia Y targata BG 304 EW condotta dalla sig.ra .” RT
Orbene, le fotografie allegate a quest'ultima relazione di servizio riproducono il percorso viario, teatro del sinistro, cristallizzato a distanza di meno di due mesi dall'evento lesivo, caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia buca e dalla presenza di un tombino d'ispezione fognaria, verosimilmente inidoneo a provocare il lamentato incidente stradale anche perché rispetto alle allegate e riferite anomalie circa la pretesa “buca presente sul fondo stradale, non segnalata né illuminata né delimitata, formatasi in corrispondenza di un tombino mal ancorato al terreno”, confermate dai testimoni e , ovvero alla riferita condizione CP_6 Controparte_7
“basculante” di tale tombino, precisata dal teste , che avrebbero causato il sinistro Testimone_4
stradale de quo, non v'è traccia alcuna nella relazione di servizio in questione, alla quale la Corte ritiene di dovere dare maggior credito, essendo stata creata soltanto dopo meno di due mesi di distanza dalla data del lamentato evento, rispetto alle compiacenti dichiarazioni testimoniali rese dopo oltre tre/quattro anni, a seconda dell'epoca d'escussione dei testi acoltati, dal verificarsi dello stesso, essendosi i primi due testimoni innanzi indicati contraddetti nella fase della loro escussione nel corso del giudizio, rispetto a quanto dai medesimi già dichiarato, in sede di sommarie informazioni spontaneamente rese il 13 maggio 2010, durante le quali avevano precisato di avere visto l'autovettura
LA Y sbattere contro il muro e non anche di avere visto la ruota anteriore sinistra della stessa entrare in contatto con il tombino de quo.
Invero, le propalazioni dei tre menzionati testimoni contengono elementi indiziari, che, valutati unitariamente, fanno fortemente dubitare dell'attendibilità, genuinità e meritevolezza di
10 credito nella ricostruzione del fatto, così come fornita dai medesimi testi, per essere non del tutto verosimili, nonostante fossero esattamente conformi al nucleo essenziale della dinamica dell'evento lesivo, così come allegata nella fase assertiva della controversia degli attori, in riferimento alla quale, però, in precedenza, la stessa attrice in sede di sommarie informazioni rese in RT
data 30 aprile 2010, giammai aveva dichiarato di avere perso il controllo dell'autovettura dopo che la ruota anteriore sinistra fosse entrata in contatto con il tombino di ispezione fognaria in questione.
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale il Collegio non intende discostarsi, per cui: “La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”
(Cass. civ., Sez. II Ordinanza, 09/08/2019, n. 21239); ritenuto che in linea generale la valutazione delle emergenze testimoniali non possa prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco, del tutto carenti nella fattispecie in questione, in considerazione del fatto che non v'è nessun'altra prova che confermi l'assunto difensivo della parte attrice-appellante; si deve ritenere, in conclusione, che le risultanze testimoniali de quibus non riescano a raggiungere la soglia probatoria necessaria, per asseverare le allegazioni in merito alla ricostruzione del sinistro stradale de quo, secondo la prospettazione degli attori.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla contraria conclusione, per cui la sola prova testimoniale inattendibile, per le ragioni indiziarie innanzi evidenziate, in quanto intrisa di circostanze inverosimili, rispetto alla dinamica del sinistro, possa portare, attraverso una valutazione di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tale prova abbia addotto.
Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria di e , fatta valere nel presente Parte_1 RT
giudizio, atteso il difetto di prova in ordine al nesso etiologico tra le condizioni potenzialmente lesive della strada in custodia, nella disponibilità materiale della convenuta-appellata, e l'evento CP
lesivo, di cui rimaneva vittima la parte attrice-appellante, indipendentemente dall'eventualità che l'azione risarcitoria si fondi sull'art. 2051 c.c. o sull'art. 2043 c.c. (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez.
III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
11 Di conseguenza, la carenza di prova circa l'esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” in custodia e l'evento lesivo determina l'esclusione della responsabilità in capo alla CP
sia ex art. 2051 c.c., quale soggetto proprietario e custode del tratto stradale in questione, sia
[...]
ex art. 2043 c.c., per non essere stati provati neppure i requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del preteso pericolo occulto (che sarebbe stato rappresentato dalla presenza del ritenuto, non perfettamente ancorato tombino d'ispezione fognaria, collocato quasi al centro della carreggiata, il cui piano carrabile è stato stimato della larghezza di m 6,45, tombino posto in parte oltre il margine sinistro della corsia di marcia tenuta dall'attrice, della misurata dimensione di m. 3,22, che sarebbe potuto essere senz'altro aggirato ed evitato se la conducente l'autovettura avesse mantenuto la destra), costituenti i presupposti della c.d. insidia e/o trabocchetto, dovendosi, nella specie, stimare lo stato dei luoghi come pienamente: a) conosciuto, essendosi il sinistro verificato nel Comune di , all'altezza del civico n. 25 di Via Variante, essendo l'abitazione CP_1
degli attori-appellanti ubicata nella medesima Via Variante al civico n. 3; b) percepibile, considerato che l'incidente stradale si verificava in condizioni di luce diurna, alle ore 13:30 circa del mese di marzo, in normali condizioni atmosferiche, tant'è che sul punto difetta una diversa allegazione di parte attrice-appellante, senza che avesse mai allegato che le sue condizioni RT
fisiche o psichiche avessero costituito un ostacolo alla percezione della pretesa pericolosità dei luoghi, non potendosi neppure ritenere che l'età, neppure avanzata (50 anni) della stessa, avesse potuto incidere nella dinamica dell'evento, circostanza quest'ultima neanche allegata dalla parte istante.
In ogni caso, il difetto di prova del fatto storico del sinistro de quo, così come allegato, non può neppure essere sopperito dal giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale cinematico-ricostruttivo del c.t.u., ing. oltre che in quello medico-legale Persona_2
dell'altro c.t.u., dr. , in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale Persona_3
del giudice di legittimità, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n.
15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali
12 richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218), sia perché la ricostruzione cinematica dell'incidente stradale era stata operata dal primo c.t.u. sul preteso e non provato contatto tra la ruota anteriore sinistra dell'autovettura LA Y e il tombino di ispezione fognaria insistente sul mantello viario, sia perché la ritenuta compatibilità a cura del secondo c.t.u. della dinamica del sinistro con le lesioni riportate dall'attrice è circoscrivibile alla limitata circostanza per cui a causa RT dell'impatto contro il muro dell'autovettura dalla medesima condotta, subiva le lesioni diagnosticatele, ma non può estendersi anche alla circostanza che l'uscita fuori strada fosse stata causata dal contatto tra la ruota anteriore sinistra dell'autoveicolo ed il tombino d'ispezione fognaria insistente su Via Variante.
7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, ai fini della eventuale prova liberatoria a carico della
[...]
, oltre che di quelli relativi alla liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza CP impugnata resiste alle critiche delle parti appellanti, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase d'appello, in considerazione del principio della soccombenza e della causalità della lite, le spese di questo grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di in favore della Parte_1 RT CP
, del e della società da distrarre - in
[...] Controparte_1 Controparte_3
riferimento alla posizione di queste ultime due parti appellate - in favore dell'avv. Pasquale De Santis
e dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dichiaratisi antistatari, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
8.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un Parte_1 RT ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2011/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 31 ottobre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore della Parte_1 RT
, in persona del presidente pro tempore, delle spese processuali del secondo CP CP grado, che liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna e alla solidale rifusione, in favore del Parte_1 RT
, in persona del sindaco pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del
15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale De Santis, dichiaratosi antistatario;
4) condanna e alla solidale rifusione, in favore della Parte_1 RT
società in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_3 processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dichiaratosi antistatario;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] RT per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 30 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati: dr. Giuseppe De Tullio - Presidente dr. Michele Caccese - Consigliere avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 1640/2020/CC, avverso la sentenza n. 2011/2019 del
Tribunale di Avellino, pubblicata il 31 ottobre 2019,
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], e Parte_1 CodiceFiscale_1
(C.F.: ), nata a [...] il [...], RT CodiceFiscale_2
entrambi residenti a [...], rappresentati e difesi dall'avv. Antonio
Picciocchi (C.F.: ; PEC: e CodiceFiscale_3 Email_1 dall'avv. Biancamaria D'Agostino (C.F.: PEC: CodiceFiscale_4
, entrambi del foro di Avellino, come da procura Email_2
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello;
APPELLANTI
E
(C.F.: ), in persona del sindaco pro tempore, con Controparte_1 P.IVA_1
sede a LA (Av) in Piazza Municipio n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale De Santis
(C.F.: PEC: , del foro di CodiceFiscale_5 Email_3
Avellino, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta deliberazione della giunta comunale n. 56 del giorno 01.10.2020 di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio;
APPELLATO
E
1 (P.I.: ), in persona del presidente pro tempore, con sede Controparte_2 P.IVA_2
in Avellino in Piazza Libertà n. 1, rappresentato e difeso dall'avv. Oscar Mercolino (C.F.:
[...]
; PEC: e dall'avv. Gennaro Galietta (C.F.: C.F._6 Email_4 [...]
; PEC: , entrambi del foro di Avellino, come da procura C.F._7 Email_5
speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello, giusta determinazione dirigenziale n. 1216 del 07.07.2020 di conferimento d'incarico professionale e d'autorizzazione a resistere in giudizio;
APPELLATA
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3
tempore, con sede in Avellino al Corso Europa n. 41, rappresentata e difesa dall'avv. Alfredo Antonio
Grasso (C.F.: ; PEC: ), del foro CodiceFiscale_8 Email_6
di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 21 aprile ed il 2 maggio 2011, Parte_1
e convenivano in giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la
[...] RT [...]
ed il Comune di LA (Av), al fine di ivi sentirli condannare, previa declaratoria CP
della loro responsabilità, ex artt. 2051 e/o 2043 c.c., nella produzione causale dell'allegato e lamentato sinistro stradale, al risarcimento, in loro favore, dei danni rispettivamente subiti dal primo, a proposito di quelli riportati dalla sua autovettura coinvolta nel denunciato evento lesivo, e dalla seconda, in ordine alle gravi lesioni fisiche dalla stessa patite, che ne avevano imposto il trasporto presso il Pronto
Soccorso del Presidio Ospedaliero “San Giovanni Moscati” di Avellino, il tutto in conseguenza dell'incidente stradale verificatosi il 22 marzo 2010, alle ore 13:30 circa, nel Comune di LA
(Av), in Via Variante (S.P. 101), allorquando, nel mentre si trovava alla guida RT
dell'autovettura, LA Y, targata BG 304 EW, di proprietà del coniuge sarebbe Parte_1 finita “… in una buca presente sul fondo stradale, non segnalata né illuminata né delimitata, dunque tale da costituire una vera e propria insidia per gli utenti della strada …”, buca che si sarebbe formata
“… in corrispondenza di un tombino non ancorato al suolo …”, a causa del quale, poi, tale automobile sarebbe andata “… a collidere contro un muro di cinta alla sinistra della vettura stessa.”
1.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 21 settembre 2011, si costituiva in giudizio la
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato Controparte_2
2 passivamente, a suo dire, il quale proprietario e soggetto tenuto alla Controparte_1 manutenzione della condotta fognaria e del “tombino” in questione;
contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto;
eccependo il concorso di colpa della controparte, ai sensi dell'art. 1227 c.c.; chiedendo, comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la società assicuratrice sua Controparte_4
garante della responsabilità civile per i danni derivati a terzi nell'esercizio della sua attività istituzionale, al fine di essere garantita dalla stessa nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, in suo danno, della domanda attrice.
1.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 22 settembre 2011, si costituiva in giudizio il
, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimato Controparte_1
passivamente, a suo dire, la , quale proprietaria del tratto stradale teatro del Controparte_2
sinistro; contestando l'an ed il quantum debeatur dell'avversa pretesa risarcitoria, di cui richiedeva la reiezione;
eccependo la colpa esclusiva della controparte nella produzione causale del lamentato evento lesivo, per non avere osservato i limiti di velocità imposti su tale percorso stradale;
chiedendo, CP_ comunque, di essere autorizzata a chiamare in causa la e la società Controparte_2
[...]
impresa quest'ultima manutentrice della condotta fognaria, al fine di essere garantito CP_3
da tali chiamati nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, in suo danno, della domanda attrice.
1.4. - Autorizzate ed eseguite le chiamate in causa delle società,
[...]
ed quest'ultima si costituiva in Controparte_4 Controparte_3
giudizio mediante la comparsa depositata il 20 gennaio 2012, aderendo all'eccezione di carenza di legittimazione passiva del , chiedendo di essere estromessa dal giudizio per la Controparte_1
pretesa inammissibilità della sua chiamata in causa, nonché di essere autorizzata a chiamare in causa la società sua garante della responsabilità Controparte_4
civile per i danni derivati a terzi nell'esercizio della sua attività d'impresa, al fine di essere garantita dalla stessa nell'ipotesi di accoglimento anche parziale, in suo danno, della domanda attrice.
1.5. - All'udienza del 21 giugno 2012 veniva dichiarata l'interruzione del giudizio per l'intervenuta liquidazione coatta amministrativa della società Controparte_4
disposta con il decreto ministeriale del 28 luglio 2011.
[...]
1.6. - Riassunto ritualmente il giudizio su iniziativa degli attori e ricostituito regolarmente il contraddittorio nei confronti di tutte le parti convenute, con esclusione della sola società
[...]
nei cui riguardi l'azione veniva dichiarata Controparte_4
improcedibile con il decreto pubblicato il 12 luglio 2012; acquisite le relazioni di servizio dei
Carabinieri della Stazione di Montefredane trasmesse alla Procura della Repubblica competente, aventi ad oggetto il sinistro stradale de quo; escussi i testimoni addotti dalle parti;
acquisita la
3 relazione peritale tecnico-ricostruttiva della dinamica del sinistro, oltre che quella medico-legale espletata sulla persona della parte danneggiata;
precisate le conclusioni;
a seguito della discussione orale disposta ex art. 281-sexies c.p.c., la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 2011/2019, resa all'udienza del 31 ottobre 2019 e pubblicata in pari data, con la quale il Tribunale di Avellino così testualmente disponeva: “- rigetta le domande attoree, nonché ogni altra domanda come proposta tra tutte le altre parti in causa;
per i motivi indicati nella parte motiva, compensa tra tutte le parti in causa le spese di lite, ad eccezione di quelle relative alle due cc.t.uu, che cedono, come da separati provvedimenti, a carico degli attori.”
In particolare, il primo giudice respingeva la domanda risarcitoria di parte attrice sia sotto il profilo del preteso danno cagionato da cose in custodia, ex art. 2051 c.c., sia sotto quello della pretesa violazione del principio del neminem laedere, ex art. 2043 c.c., avendo considerato sfornito di prova il fatto storico riguardante la dinamica del sinistro ossia che quest'ultimo fosse stato causato da un'anomalia presente sul manto stradale ovvero da un'insidia o un trabocchetto, dando atto del consequenziale assorbimento di tutte le altre domande proposte dalle parti in causa.
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 25 maggio 2020, Parte_1
e proponevano appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma
[...] RT
sulla base di un unico, ma articolato motivo di gravame, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “
1. accertare e dichiarare la responsabilità civile ai sensi e per gli effetti dell'art.
2051 c.c., ovvero, in subordine ed in via gradata e/o alternativa, ai sensi e per gli effetti dell'art.
2043 c.c., per i danni riportati dal veicolo LA in proprietà al sig. e per le lesioni Parte_1
personali patite dalla sig.ra , in capo alla ovvero al RT Controparte_2
ovvero ad tra gli stessi in via esclusiva o solidale Controparte_1 Controparte_3
e/o cumulativa e/o disgiunta e/o alternativa;
2. per l'effetto, ai sensi delle richiamate norme di legge, condannare i convenuti enti, , in persona del Presidente p. t., e/o Controparte_2 [...]
, in persona del Sindaco p. t., e/o in persona del l. r. p. t., CP_1 Controparte_3 secondo l'accertamento e l'eventuale riparto di responsabilità, esclusiva ovvero solidale e/o cumulativa e/o disgiunta e/o alternativa, al risarcimento in favore degli attori di tutti i danni patiti, da quantificarsi alla luce delle stime operate dai CC.TT.UU. incaricati in corso di causa, ovvero nella misura che l'Ecc.ma Giudice Adita vorrà ritenere anche in sua equità, con specifico riguardo ai danni riportati dal veicolo LA Y targato BG304EW in proprietà al sig. e con Parte_1 liquidazione e corresponsione in favore di quest'ultimo, e con specifico riguardo alle lesioni personali riportate dalla sig.ra , con liquidazione e corresponsione in favore di RT quest'ultima, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dall'evento al saldo;
3. in ogni
4 caso, condannare l'appellato o gli appellati in solido che risulteranno soccombenti al pagamento di spese e competenze di lite del doppio grado giudizio, con attribuzione in favore dei sottoscritti procuratori, i quali ne hanno fatto anticipazione.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 28 settembre 2020, si costituiva in giudizio la società eccependo l'inammissibilità del gravame, ex artt. 348-bis e 342 Controparte_3
c.p.c., oltre che il proprio difetto di legittimazione passiva, per essere legittimata in tal senso, a suo dire, la sola , essendo proprietaria e custode del tratto stradale, teatro del sinistro;
Controparte_2
contestando l'articolato motivo d'impugnazione, chiedendone il rigetto, con la contestuale istanza di condanna degli appellanti al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado, da distrarre in favore dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con la comparsa di risposta depositata il 30 settembre 2020, si costituiva in giudizio la
, eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, oltre che la propria Controparte_2
carenza di legittimazione passiva, riproponendo ex art. 346 c.p.c. tutte le domande e le eccezioni assorbite in primo grado, chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1. In via preliminare, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'atto di appello proposto dai sigg.
e avverso la sentenza n. 2011/2019 del Tribunale di Avellino, Parte_1 RT ex artt. 348 bis e 342 c.p.c.; 2. nel merito, rigettare l'atto di appello proposto dai sigg.
[...]
e , perché infondato in fatto ed in diritto, confermando la detta Pt_1 RT
sentenza in ogni sua parte;
3. In ogni caso, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
ovvero confermare il rigetto di ogni domanda attorea nei confronti della Controparte_2
; 4. Dichiarare l'assoluta infondatezza della domanda attorea ex art. 2051 ed Controparte_2
ex art. 2043 c.c. 5. In estremo subordine dichiarare il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. 6. Con salvezza delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.”
2.4. - Con la comparsa di risposta depositata il 18 ottobre 2020, si costituiva in giudizio il chiedendo l'accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “IN VIA Controparte_1
PRELIMINARE, - dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., l'appello proposto dai signori e per le ragioni tutte innanzi gradatamente esposte;
- Parte_1 RT
dichiarare il difetto di legittimazione passiva del in quanto Ente non Controparte_1
proprietario della strada ove avveniva il sinistro. NEL MERITO, - rigettare, in quanto inammissibili
e infondati, tutti i motivi di appello proposti confermando la sentenza n. 2011/2019 resa dal Tribunale di Avellino, nella persona del G.O.P. dott.ssa Anna Maria Cicala in data 31.10.2019 e tutte le statuizioni in essa contenute;
- condannare essi appellanti alla refusione delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Iva e Cpa.”
5 2.5. - Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il 4 settembre 2024 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del giorno 1° ottobre 2024, depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni, la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 2 ottobre 2024 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE D'INAMMISSIBILITA' DELL'APPELLO EX ART. 348 BIS C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa delle parti appellate ne eccepiva l'inammissibilità, ex art. 348-bis c.p.c., vigente ratione temporis, così come introdotto dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in ragione di una ritenuta, non ragionevole probabilità di relativo accoglimento.
Risulta evidente che siffatta statuizione, dovendo costituire oggetto di una delibazione da compiersi alla prima udienza di trattazione, sia da ritenere ormai assorbita dalla decisione di merito.
Comunque, l'impugnazione, contrariamente a quanto eccepito dall'appellata, non si palesava manifestamente infondata, tale cioè da meritare la sanzione d'inammissibilità prevista dalla richiamata disposizione di rito, proponendo considerazioni e critiche alla prima decisione, che hanno reso indispensabile l'approfondimento necessariamente riservato alla cognizione piena di questa
Corte.
4. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Sempre pregiudizialmente, il gravame principale va scrutinato sotto il profilo della sua ulteriore ammissibilità, atteso che la difesa delle parti appellate ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto
2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342 c.p.c. nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012, al comma 1 dispone che:
“L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1)
l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
6 Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
Nella disposizione de qua, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio
2019, n. 12587).
Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dal legislatore, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
5. - ESAME ECCEZIONI DI CARENZA DI LEGITTIMAZIONE PASSIVA
Sulle eccezioni sollevate circa il preteso difetto di legittimazione a contraddire in giudizio ovvero di carenza della c.d. legittimazione passiva delle parti convenute-appellate, la Corte rileva che sul punto, nella fattispecie in esame, è intervenuto il giudicato interno, non avendo gli impugnanti appellato la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale riteneva solo ed esclusivamente legittimata passivamente la , per avere la stessa mediante la propria nota, di cui Controparte_2
al protocollo n. 3737 del 22 gennaio 2018, riconosciuto espressamente di essere tenuta alla gestione di Via Variante, situata nel Comune di , essendone proprietaria e custode. CP_1
6. - ESAME DEL MOTIVO DI GRAVAME
6.1. - Con l'unico, articolato motivo d'impugnazione gli appellanti lamentavano che la sentenza gravata sarebbe caratterizzata dal vizio di d'insufficiente e d'erronea motivazione e sarebbe stata resa
7 in violazione dei principi di disponibilità e di valutazione delle acquisite prove documentali ed orali, le quali, a loro dire, se fossero state interpretate e valutate correttamente, avrebbero dovuto indurre il primo giudice a ritenere provata la dinamica del sinistro, secondo la prospettazione di parte attrice, e non ad escludere il fatto storico e l'an debeatur della pretesa risarcitoria.
6.2. - Il motivo è infondato, per cui va respinto.
CP_5
Contrariamente all'assunto difensivo di parte appellante, la sentenza impugnata non è affatto caratterizzata dal vizio di contraddittoria, d'insufficiente e d'erronea motivazione, avendo il giudice di primo grado - in applicazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto dal comma 6 dell'art. 111 cost., ed in materia di processo civile ordinario dal n. 4 del comma 2 dell'art. 132 c.p.c. - esposto i motivi in fatto ed in diritto della decisione assunta, specificato ed illustrato le ragioni e l'iter logico seguito per pervenire alla stessa, avendo chiarito su quali fonti probatorie fondava il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni perveniva alla propria determinazione, in tal modo consentendo anche di verificare in questa fase di gravame se avesse effettivamente giudicato iuxta alligata et probata partium.
Non v'è dubbio, infatti, che nella fattispecie in esame, contrariamente all'assunto difensivo delle parti impugnanti, come correttamente rilevato dal giudice di prime cure, non risulti essere stata provata la dinamica del sinistro, così come prospettata dagli attori, risultando, a parere della Corte, irrilevanti ai fini probatori e decisori le dichiarazioni rese dai testimoni dipendente Testimone_1
della , addetto alla sorveglianza delle strade provinciali, , Controparte_2 Testimone_2
agente di polizia municipale del ed , impiegato presso Controparte_1 Testimone_3
l'Ufficio tecnico del , rispettivamente escussi nel corso del primo grado del Controparte_1
giudizio, alle udienze del 28 marzo 2014, del 10 luglio 2014 e del 20 novembre 2014, oltre che inattendibili quelle rese dagli ulteriori testimoni escussi, secondo i quali la causa efficiente del sinistro stradale in questione sarebbe stata determinata per essere la conducente la LA Y finita “in una buca presente sul fondo stradale, non segnalata né illuminata né delimitata, formatasi in corrispondenza di un tombino mal ancorato al terreno”, come dichiarato all'udienza del 14 novembre
2013 da e da , ovvero per essere “il tombino in questione al CP_6 Controparte_7
nostro arrivo … basculante, cioè non ancorato alla sua sede, ed il piano viario attorno al tombino, come si evince dalle fotografie … pieno di anomalie”, come dichiarato all'udienza del 20 novembre
2014 da . Testimone_4
Tali rivelazioni, invero, risultano essere smentite dalle sommarie informazioni già in precedenza rese dall'attrice in data 30 aprile 2010, al Comandante della Stazione dei Carabinieri di
Montefredane, sottufficiale di polizia giudiziaria verbalizzante, maresciallo capo , Testimone_4
8 delegato ad espletare le indagini nel procedimento iscritto al n. 1810/2010 R.G.P.M. presso la Procura della Repubblica di Avellino, nonché dalle spontanee dichiarazioni rese il 13 maggio 2010, innanzi alla medesima autorità, proprio da e da , soggetti, poi, escussi CP_6 CP_7 CP_7
come testimoni in corso di causa.
Infatti, per quel che rileva ai fini del presente thema probandum, nella circostanza innanzi indicata, l'attrice senza aver mai riferito di essere incorsa con l'autovettura dalla RT
medesima condotta in una buca ovvero in un tombino d'ispezione fognaria, aveva dichiarato testualmente:
“Il giorno 22 marzo 2010 alle ore 13.30 ero alla guida dell'autovettura LA Y di colore azzurro targata BG 304 EW ed avevo a bordo mia figlia nata il [...], percorrevo Persona_1
la strada denominata Via Variante, con direzione da con direzione cimitero di CP_1
, quando all'improvviso dopo la salumeria che avevo sul lato dx ho udito un botto sotto CP_1
l'autovettura, perdendo nel contempo il controllo della stessa andando a collidere contro il muro di cinta che era posizionato sull'altro lato della corsia, ricordo che l'impatto è stato tremendo … non ritengo alcun soggetto fisico responsabile dei fatti accaduti. … non ho altro da aggiungere …”.
Inoltre, non può trascurarsi che e , nella circostanza su CP_6 Controparte_7
richiamata, senza aver mai dichiarato di avere visto la conducente l'autovettura LA Y incorrere in una buca o in un tombino d'ispezione fognaria, esprimendo valutazioni notoriamente inibite ai testi, avevano riferito rispettivamente e testualmente:
“Il giorno 22 marzo alle ore 13,30 circa stavo scendendo a piedi da Via Variante verso il centro abitato e vedendo un'autovettura lancia di colore azzurro ho udito un forte botto e immediatamente dopo il botto ho visto che l'autovettura andava contro il muro della corsia opposta dove la macchina si distruggeva. … penso che le cause del sinistro siano da addebitare ad un tombino dell' che forse non è ancorato bene. … non ho altro da aggiungere …”; CP_3
“Il giorno 22 marzo alle ore 13,30 ero davanti al garage per entrare sino a quando ho udito un forte botto e immediatamente mi sono girata e ho visto che l'autovettura LA Y di colore azzurro andava a collidere dentro al muro che era posto come parapetto della strada, creando un secondo botto. … penso che le cause del sinistro e del primo botto che ho udito siano da addebitare ad un tombino che è situato sulla carreggiata nei pressi dell'impatto. … non ho altro da aggiungere
…”
In ordine, poi, allo stato dei luoghi ed alla pretesa anomalia caratterizzante il tombino d'ispezione fognaria de quo e il manto stradale ad esso circostante, il Collegio non può non richiamare le relazioni di servizio del 30 aprile 2010 e del 23 maggio 2010, entrambe a firma del comandante la
Stazione dei Carabinieri di Montefredane, maresciallo capo , successivamente Testimone_4
9 escusso in qualità di testimone in corso di causa, in parte qua aveva rispettivamente e testualmente ivi riportato:
“… in relazione alla trasmissione dei rilievi stradali, questo Comando non ha potuto eseguire alcuna forma di rilievo, sia planimetrici sia fotografici e quant'altro, in virtù del fatto che il sinistro si verificò in data 22 marzo 13:30, mentre lo scrivente unitamente al personale venne allertato dalla
Centrale Operativa di Avellino alle ore 18:20 circa, quindi intervenuto sul posto, non si potette operare alcun sopralluogo, in quanto non venne rinvenuto nulla, neanche l'autovettura che era stata trasportata nell'immediatezza del fatto in un terreno poco distante dal luogo dell'impatto e tantomeno tracce sull'asfalto e/o residui materiali.”;
“In data 17 maggio alle ore 16:00 circa, personale di questo Comando individuava, effettuava riprese fotografiche e venivano compiute misurazioni circa le caratteristiche del tombino delle fognature in materiale lega acciaio avente un diametro di cm 65 e distante dal punto CP_3
urto presunto circa mt. 16,80 riferito al muro come da dichiarazioni posizionato a margine dell'altra corsia rispetto al senso di marcia che percorse l'autovettura lancia Y targata BG 304 EW condotta dalla sig.ra .” RT
Orbene, le fotografie allegate a quest'ultima relazione di servizio riproducono il percorso viario, teatro del sinistro, cristallizzato a distanza di meno di due mesi dall'evento lesivo, caratterizzato dall'assenza di qualsivoglia buca e dalla presenza di un tombino d'ispezione fognaria, verosimilmente inidoneo a provocare il lamentato incidente stradale anche perché rispetto alle allegate e riferite anomalie circa la pretesa “buca presente sul fondo stradale, non segnalata né illuminata né delimitata, formatasi in corrispondenza di un tombino mal ancorato al terreno”, confermate dai testimoni e , ovvero alla riferita condizione CP_6 Controparte_7
“basculante” di tale tombino, precisata dal teste , che avrebbero causato il sinistro Testimone_4
stradale de quo, non v'è traccia alcuna nella relazione di servizio in questione, alla quale la Corte ritiene di dovere dare maggior credito, essendo stata creata soltanto dopo meno di due mesi di distanza dalla data del lamentato evento, rispetto alle compiacenti dichiarazioni testimoniali rese dopo oltre tre/quattro anni, a seconda dell'epoca d'escussione dei testi acoltati, dal verificarsi dello stesso, essendosi i primi due testimoni innanzi indicati contraddetti nella fase della loro escussione nel corso del giudizio, rispetto a quanto dai medesimi già dichiarato, in sede di sommarie informazioni spontaneamente rese il 13 maggio 2010, durante le quali avevano precisato di avere visto l'autovettura
LA Y sbattere contro il muro e non anche di avere visto la ruota anteriore sinistra della stessa entrare in contatto con il tombino de quo.
Invero, le propalazioni dei tre menzionati testimoni contengono elementi indiziari, che, valutati unitariamente, fanno fortemente dubitare dell'attendibilità, genuinità e meritevolezza di
10 credito nella ricostruzione del fatto, così come fornita dai medesimi testi, per essere non del tutto verosimili, nonostante fossero esattamente conformi al nucleo essenziale della dinamica dell'evento lesivo, così come allegata nella fase assertiva della controversia degli attori, in riferimento alla quale, però, in precedenza, la stessa attrice in sede di sommarie informazioni rese in RT
data 30 aprile 2010, giammai aveva dichiarato di avere perso il controllo dell'autovettura dopo che la ruota anteriore sinistra fosse entrata in contatto con il tombino di ispezione fognaria in questione.
Pertanto, richiamato l'orientamento giurisprudenziale del giudice della funzione nomofilattica, dal quale il Collegio non intende discostarsi, per cui: “La valutazione sull'attendibilità del teste afferisce alla veridicità della deposizione, che il giudice deve discrezionalmente valutare alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.”
(Cass. civ., Sez. II Ordinanza, 09/08/2019, n. 21239); ritenuto che in linea generale la valutazione delle emergenze testimoniali non possa prescindere dall'accertamento della credibilità soggettiva dei testimoni, dalla disamina dell'attendibilità oggettiva delle loro propalazioni, dalla verifica degli eventuali elementi di riscontro estrinseco, del tutto carenti nella fattispecie in questione, in considerazione del fatto che non v'è nessun'altra prova che confermi l'assunto difensivo della parte attrice-appellante; si deve ritenere, in conclusione, che le risultanze testimoniali de quibus non riescano a raggiungere la soglia probatoria necessaria, per asseverare le allegazioni in merito alla ricostruzione del sinistro stradale de quo, secondo la prospettazione degli attori.
Diversamente opinando, si dovrebbe pervenire alla contraria conclusione, per cui la sola prova testimoniale inattendibile, per le ragioni indiziarie innanzi evidenziate, in quanto intrisa di circostanze inverosimili, rispetto alla dinamica del sinistro, possa portare, attraverso una valutazione di credibilità per così dire “monca”, ad una sentenza favorevole a chi tale prova abbia addotto.
Conseguentemente, sulla base di quanto sopra, è senz'altro da ritenere non provato l'an debeatur della pretesa risarcitoria di e , fatta valere nel presente Parte_1 RT
giudizio, atteso il difetto di prova in ordine al nesso etiologico tra le condizioni potenzialmente lesive della strada in custodia, nella disponibilità materiale della convenuta-appellata, e l'evento CP
lesivo, di cui rimaneva vittima la parte attrice-appellante, indipendentemente dall'eventualità che l'azione risarcitoria si fondi sull'art. 2051 c.c. o sull'art. 2043 c.c. (cfr., in tal senso, Cass. civ., Sez.
III, 13 dicembre 2010, n. 25105).
11 Di conseguenza, la carenza di prova circa l'esistenza di un efficace nesso causale tra la “res” in custodia e l'evento lesivo determina l'esclusione della responsabilità in capo alla CP
sia ex art. 2051 c.c., quale soggetto proprietario e custode del tratto stradale in questione, sia
[...]
ex art. 2043 c.c., per non essere stati provati neppure i requisiti della non visibilità oggettiva e della non prevedibilità soggettiva del preteso pericolo occulto (che sarebbe stato rappresentato dalla presenza del ritenuto, non perfettamente ancorato tombino d'ispezione fognaria, collocato quasi al centro della carreggiata, il cui piano carrabile è stato stimato della larghezza di m 6,45, tombino posto in parte oltre il margine sinistro della corsia di marcia tenuta dall'attrice, della misurata dimensione di m. 3,22, che sarebbe potuto essere senz'altro aggirato ed evitato se la conducente l'autovettura avesse mantenuto la destra), costituenti i presupposti della c.d. insidia e/o trabocchetto, dovendosi, nella specie, stimare lo stato dei luoghi come pienamente: a) conosciuto, essendosi il sinistro verificato nel Comune di , all'altezza del civico n. 25 di Via Variante, essendo l'abitazione CP_1
degli attori-appellanti ubicata nella medesima Via Variante al civico n. 3; b) percepibile, considerato che l'incidente stradale si verificava in condizioni di luce diurna, alle ore 13:30 circa del mese di marzo, in normali condizioni atmosferiche, tant'è che sul punto difetta una diversa allegazione di parte attrice-appellante, senza che avesse mai allegato che le sue condizioni RT
fisiche o psichiche avessero costituito un ostacolo alla percezione della pretesa pericolosità dei luoghi, non potendosi neppure ritenere che l'età, neppure avanzata (50 anni) della stessa, avesse potuto incidere nella dinamica dell'evento, circostanza quest'ultima neanche allegata dalla parte istante.
In ogni caso, il difetto di prova del fatto storico del sinistro de quo, così come allegato, non può neppure essere sopperito dal giudizio di compatibilità del nesso causale contenuto nell'elaborato peritale cinematico-ricostruttivo del c.t.u., ing. oltre che in quello medico-legale Persona_2
dell'altro c.t.u., dr. , in considerazione del consolidato principio giurisprudenziale Persona_3
del giudice di legittimità, secondo il quale: “La consulenza tecnica d'ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Ne consegue che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.” (Cass. civ., Sez. VI - 3, Ordinanza, 07/06/2019, n.
15521); “Le parti non possono sottrarsi all'onere probatorio e rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente, non essendo la consulenza tecnica d'ufficio un mezzo istruttorio in senso proprio, ma avendo essa la sola finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi di fatto che devono essere stati già offerti dalla parte onerata e acquisiti al giudizio, i quali
12 richiedano, per la loro disamina, specifiche cognizioni di natura tecnico-scientifica.” (Cass. civ., Sez.
VI - 1, Ordinanza, 15/12/2017, n. 30218), sia perché la ricostruzione cinematica dell'incidente stradale era stata operata dal primo c.t.u. sul preteso e non provato contatto tra la ruota anteriore sinistra dell'autovettura LA Y e il tombino di ispezione fognaria insistente sul mantello viario, sia perché la ritenuta compatibilità a cura del secondo c.t.u. della dinamica del sinistro con le lesioni riportate dall'attrice è circoscrivibile alla limitata circostanza per cui a causa RT dell'impatto contro il muro dell'autovettura dalla medesima condotta, subiva le lesioni diagnosticatele, ma non può estendersi anche alla circostanza che l'uscita fuori strada fosse stata causata dal contatto tra la ruota anteriore sinistra dell'autoveicolo ed il tombino d'ispezione fognaria insistente su Via Variante.
7. - CONCLUSIONI
Ne consegue, alla luce di tutte le svolte argomentazioni ed in considerazione dell'innanzi assunta decisione, che - assorbita ogni altra questione di merito anche in ordine alla disamina dei presupposti integranti il caso fortuito, ai fini della eventuale prova liberatoria a carico della
[...]
, oltre che di quelli relativi alla liquidazione del c.d. quantum debeatur - la sentenza CP impugnata resiste alle critiche delle parti appellanti, con il consequenziale rigetto dell'interposto gravame e la conferma della decisione appellata.
8. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
8.1. - Tenuto conto dell'esito della presente fase d'appello, in considerazione del principio della soccombenza e della causalità della lite, le spese di questo grado del giudizio vengono poste solidalmente a carico di e di in favore della Parte_1 RT CP
, del e della società da distrarre - in
[...] Controparte_1 Controparte_3
riferimento alla posizione di queste ultime due parti appellate - in favore dell'avv. Pasquale De Santis
e dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dichiaratisi antistatari, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base del valore del disputatum (da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri professionali, di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, con la loro riduzione del 50%, ai sensi del comma 1 dell'art. 4 del richiamato D.M., per la semplicità dell'affare.
8.2. - Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il solidale pagamento, a carico di e di di un Parte_1 RT ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come introdotto dall'art. 1, comma 17,
L. 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
13 La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 2011/2019 del Tribunale di Avellino, pubblicata il 31 ottobre 2019, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna e alla solidale rifusione, in favore della Parte_1 RT
, in persona del presidente pro tempore, delle spese processuali del secondo CP CP grado, che liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge;
3) condanna e alla solidale rifusione, in favore del Parte_1 RT
, in persona del sindaco pro tempore, delle spese processuali del secondo grado, Controparte_1 che liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del
15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Pasquale De Santis, dichiaratosi antistatario;
4) condanna e alla solidale rifusione, in favore della Parte_1 RT
società in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese Controparte_3 processuali del secondo grado, che liquida in complessivi € 4.995,50 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sull'importo dei compensi liquidati, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, da distrarre in favore dell'avv. Alfredo Antonio Grasso, dichiaratosi antistatario;
5) dà atto della sussistenza dei presupposti per il solidale versamento da parte di Parte_1
e di dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto
[...] RT per l'impugnazione.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di
Napoli, in data 30 dicembre 2024.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr. Giuseppe De Tullio
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