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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 01/04/2025, n. 534 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 534 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 2476/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 1° aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 2476 del RACL dell'anno 2015, promossa da:
nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari preso lo studio dell'avvocato Antonio Nicolini che lo rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso l'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Angius e dall'avvocato Floriana Isola che la rappresentano e difendono per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo
Convenuta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 25 giugno 2015, ha allegato di aver di Parte_1
aver lavorato a tempo determinato per la dal 13 ottobre 2010 al 10 luglio Controparte_1
2013, ricoprendo l'incarico di 'segretario particolare' dell'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna e, successivamente, dal 10 luglio 2013 al 13 marzo 2014, con l'incarico di 'consulente' del medesimo Assessore. pagina 1 di 15 Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute per il periodo dal 13 ottobre 2010 al 13 marzo 2014 e la conseguente condanna dell'amministrazione regionale al pagamento del compenso sostitutivo, oltre accessori come per legge.
A fondamento delle proprie pretese, ha allegato che, a partire dal 13 ottobre Pt_1
2010 fino al termine della XIV legislatura, non aveva potuto usufruire delle ferie dovute in quanto l'incarico lavorativo che lo legava all'organo politico era caratterizzato dall'essenziale requisito dell'intuitu personae e, per tale motivo, egli aveva dovuto assicurare una interrotta presenza in servizio.
Il ricorrente ha precisato che la sua prestazione lavorativa consisteva in funzioni di diretta collaborazione con l'assessore, che non gli consentivano, per la natura di tali mansioni, di sottrarsi agli stringenti obblighi di coordinamento, di cura delle attività e dei rapporti tra il vertice politico e altri soggetti pubblici e privati, correlati alla natura dell'Ufficio, con la conseguenza che il ricorrente non aveva alcuna autonomia decisionale nella determinazione del periodo di godimento delle ferie annuali.
In particolare, parte attrice ha allegato che la propria attività lavorativa consisteva in funzioni di raccordo e di supporto all'organo politico nei rapporti con tutti gli apparati dell'amministrazione regionale e con le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali.
Tali funzioni, di carattere prettamente fiduciario, consistevano nel coadiuvare e consigliare l'assessore di riferimento, mansioni coerenti con quanto disposto dall'art. 26,
Legge Regionale n. 32 del 1988 e dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, a cui rinviava espressamente l'art. 7 del contratto individuale di lavoro, applicabile in quanto compatibile con la natura del lavoro a tempo determinato.
Per tali motivi il ricorrente non aveva potuto godere delle ferie durante il periodo lavorativo, in quanto, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, lo spirare del termine non aveva consentito al ricorrente di differire le ferie maturate in un periodo con un carico di lavoro inferiore che ne avrebbe consentito il pieno godimento.
ha, pertanto, sostenuto che l'amministrazione regionale aveva erroneamente Pt_1 applicato la normativa di cui all'art. 5, comma 8, d.l. legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, che pone il divieto della monetizzazione delle ferie non godute.
pagina 2 di 15 In proposito, il ricorrente ha sottolineato che tale normativa non è applicabile nei casi in cui il mancato godimento del periodo di riposo non sia dovuto a cause imputabili al soggetto beneficiario, come nel caso delle improcrastinabili esigenze di servizio.
Ha, inoltre, sostenuto che il diritto alle ferie sia un diritto irrinunciabile secondo quanto stabilito dall'art. 36 della Costituzione, ponendosi in contrasto con tale precetto costituzionale le disposizioni normative richiamate dalla che Controparte_1
impediscono, limitano o escludono il diritto allo spettante equivalente pecuniario delle ferie maturate e non godute, specialmente quando la mancata fruizione del periodo di riposo sia derivata da cause non imputabili al lavoratore.
Il divieto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non opera, pertanto, laddove il lavoratore non sia stato messo nelle condizioni di poter usufruire liberamente del periodo di riposo a causa di esigenze puramente aziendali, precisando anche che l'onere di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di consentire al lavoratore di godere delle ferie sia in capo al datore di lavoro e non ricada sul lavoratore.
Ha precisato, inoltre, che la richiesta del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute all'amministrazione regionale si era conclusa negativamente, così come il tentativo di conciliazione promosso ex art. 31, comma 9, legge n. 183 del 2010, promosso dinnanzi alla Direzione provinciale del lavoro di Cagliari.
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2. L'amministrazione regionale convenuta si è costituita in giudizio per contestare la fondatezza dell'avversa pretesa, della quale ha domandato il rigetto.
Ha confermato che era stato assunto con contratto a tempo determinato stipulato Pt_1 il 19 ottobre 2010 per svolgere l'incarico di segretario particolare dell'Assessore degli
Affari generali, Personale e Riforma della Regione fino alla cessazione dalla carica dell'Assessore.
Ha ulteriormente precisato che, a seguito di determina dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione del 11 luglio 2013, il ricorrente aveva cessato l'incarico di segretario particolare e contestualmente assunto le funzioni di consulente, come documentato in atti.
La ha, dunque, contestato l'avversa pretesa al riconoscimento del Controparte_1
pagamento di una somma di denaro per le ferie non godute, richiamando il D.L. n. 95/2012 sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute, salvo casi eccezionali espressamente pagina 3 di 15 previsti dalla normativa in esame, evidenziando che su gravava l'onere di dover Pt_1 dimostrare l'impedimento oggettivo di servizio relativo al mancato godimento delle ferie.
Parte convenuta ha sostenuto, inoltre, che il ricorrente avesse deciso deliberatamente di non usufruire delle ferie, in quanto l'Amministrazione Regionale non solo non aveva mai impedito al ricorrente di usufruirne, ma, al contrario, aveva sollecitato con nota del 17 luglio 2013 gli uffici di Gabinetto del Presidente e degli Assessori a programmare la fruizione delle ferie residue, comprese quelle delle figure apicali, tra cui anche il Pt_1
La mancata richiesta delle ferie, pur a fronte della sollecitazione a goderne, aveva quindi determinato la perdita del diritto percepire l'indennità sostitutiva al momento della cassazione del rapporto di lavoro, Come già comunicato al ricorrente con la nota del
Direttore generale n. 22586 dell'8 settembre 2014, in cui si richiamavano le precedenti sollecitazioni effettuate dalla datrice di lavoro alla fruizione delle ferie e la disciplina dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Con note del 17 settembre 2018, parte attrice ha allegato i conteggi contenenti la quantificazione delle somme richieste all'amministrazione datrice di lavoro a titolo di monetizzazione delle ferie non godute, calcolate in misura di complessivi 95,67 giorni di riposo non fruiti nell'intero periodo, per i quali spetterebbe la somma netta pari a euro
12.597,69 (Doc. conteggio ferie, prod. parte ricorrente).
Con note del 10 gennaio 2020 parte convenuta ha contestato i conteggi di parte avversa affermando che era stato inserito nel conteggio anche il periodo in cui il ricorrente aveva operato come consulente, a partire dal 11 luglio 2013, per il quale difettava la prova della natura subordinata del rapporto, nel quale aveva percepito un retribuzione ben più elevata.
Alle note di cui sopra l'Amministrazione Regionale ha in ogni caso allegato dei conteggi, quantificando le ferie non godute dal dott. dal 2010 al 2014 in misura di Pt_1
71 giorni complessivi e calcolando in misura di euro 9.605,425 il corrispettivo astrattamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva, pur non dovuta.
All'udienza del 23 gennaio 2020 parte ricorrente si è dimostrata favorevole ad accogliere la proposta dell'ufficio di una soluzione conciliativa della controversia rapportata ai minori importi quantificati dalla ma a parte Controparte_1
convenuta ha rappresentato che l'amministrazione regionale non intendeva aderire alla proposta
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione.
pagina 4 di 15 *
3. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle Pt_1
ferie non godute nel corso del rapporto a termine in essere con la convenuta dal CP_1
2010 al 2014, dapprima in qualità di segretario particolare dell'Assessore agli Affari generali e poi di consulente del medesimo Assessore, monetizzabili alla cessazione del rapporto d'impiego in quanto non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Ebbene, la documentazione in atti prodotta dall'odierno ricorrente e non disconosciuta dalla amministrazione convenuta, attesta che prima quale Segretario Particolare e, Pt_1 successivamente, quale Consulente presso l'Assessorato della non Controparte_1
aveva goduto delle ferie durante il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta a partire dal 13 ottobre 2010 e fino al 13 marzo 2014.
Invero, l'Amministrazione Regionale convenuta negli anni 2011 e 2013 con le determine n. 18998 del 1° luglio 2011 e n. 18588 del 17 luglio 2013, indirizzate genericamente alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali e ai relativi Uffici di Gabinetto (ma non ai singoli dipendenti), aveva invitato i componenti a formulare le richieste di fruizione delle ferie e delle festività soppresse, nei seguenti termini per il 2011:
“(…) Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 10 del D. L. vo 8 aprile 2003 n. 66 ha stabilito che i lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane, che devono essere godute per almeno due settimane nell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
L'art. 18-bis del citato D. L. vo 66/2003, inoltre, prevede che la violazione di dette disposizioni sia punita con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione stessa.
Nel rinviare alla circolare 24 giugno 2005 n. 26955 per una più puntuale indicazione dei termini e delle modalità di fruizione del congedo ordinario, si rappresenta la necessità che i responsabili degli uffici in indirizzo programmino annualmente il godimento delle ferie e delle festività soppresse da parte del personale assegnato, motivando in modo specifico l'eventuale impossibilità di consentire l'utilizzo del congedo ordinario residuo.
pagina 5 di 15 In considerazione di quanto sopra esposto, questo Servizio informa che non darà più seguito alle richieste di liquidazione del compenso sostitutivo del congedo ordinario non conformi alle citate disposizioni” (Doc. n. n. 7, prod. parte convenuta).
La successiva nota del 2013 disponeva che: “In considerazione del breve lasso di tempo che intercorre fino alla conclusione dell'attuale legislatura, si invitano gli uffici in indirizzo a programmare la fruizione delle ferie residue da parte del personale assegnato, comprese le figure apicali.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulle recenti disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che vietano il pagamento delle ferie anche nelle ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro;
l'inosservanza di tali norme dà luogo a responsabilità erariale, disciplinare e amministrativa a carico del dirigente responsabile.
Si ricorda infine che la richiesta e l'autorizzazione del congedo ordinario dovrà avvenire secondo le modalità richiamate nella nota n. 18998 del 1° luglio 2011” (Doc. n. n.
6, prod. parte convenuta).
Per quanto attiene l'art. 19 del Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali della richiamato nella determina del 11 luglio 2013 che ha riconosciuto al Controparte_1
ricorrente la qualità di consulente e nella memoria di costituzione della convenuta, applicato in quanto compatibile con il rapporto di lavoro a termine, prevede che “
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma
12. Esse sono fruite, anche frazionatamene, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente.
(…)10. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10”.
Il comma 12 dello stesso articolo 19 del CCNL per il personale con qualifica dirigenziale prevede espressamente che “12. Fermo restando il disposto del comma 10, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
pagina 6 di 15 siano state fruite per esigenze di servizio, l'Amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che
l'Amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell'art. 31”.
Il condivisibile orientamento della Cassazione in materia di mancato godimento delle ferie da parte del personale apicale è il seguente: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità o in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022).
Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n. 18140/2022). (così Cass. civ., Sez. L, 12.04.2024,
pagina 7 di 15 Ord. n. 9982; e cfr. Cass. civ., Sez. L, 06.06.2022, n. 18140 e anche Cass. civ., Sez. L,
12.10.2022, Ord. n. 29844).
Pertanto, il dirigente che sia sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice non perde il diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.
Sulla monetizzazione delle ferie non godute è anche intervenuta recentemente la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 gennaio 2024 che ha affermato “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
In particolare la CGUE ha sostenuto che “(…) occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
[...]
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54)” e Controparte_2 ancora “Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo
31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie
pagina 8 di 15 annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto”.
Sugli obblighi gravanti sul datore di lavoro per consentire la fruizione delle ferie ai propri dipendenti, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “(…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre
2018, C-684/16, Controparte_2
EU:C:2018:874, punti 45 e 46). 50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che
l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta”.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre ora valutare se nel caso in esame ricorrono i presupposti per il riconoscimento della monetizzazione delle ferie non godute da parte del ricorrente Pt_1
Dalla documentazione agli atti non emerge che la abbia posto Controparte_1
l'odierno ricorrente, il quale, quantomeno a partire della trasformazione del rapporto da segretario a consulente nel luglio 2013, svolgeva incarichi apicali di tipo dirigenziale, nelle condizioni di poter effettivamente usufruire delle ferie.
Gli unici atti formali della convenuta in tal senso, sono rappresentati dalle sollecitazioni, generiche, indirizzate al personale presso la Presidenza della Regione e presso gli Uffici di pagina 9 di 15 gabinetto degli Assessorati regionali a godere delle ferie non usufruite fino ad allora, precisando che “(…) si rappresenta la necessità che i responsabili degli uffici in indirizzo programmino annualmente il godimento delle ferie e delle festività soppresse da parte del personale assegnato, motivando in modo specifico l'eventuale impossibilità di consentire
l'utilizzo del congedo ordinario residuo” (doc. n. 7, prod. parte convenuta).
Da tale documentazione si evince che sarebbe stato un compito della stessa amministrazione convenuta predisporre un piano di ferie che consentisse la fruizione delle stesse da parte del personale, ponendo il ricorrente nelle condizioni di poter organizzare il godimento delle ferie maturate fino ad allora.
Di contro, è stata prodotta la nota del 12 marzo 2014 sottoscritta dall'Assessore agli
Affari generali, Personale e Riforma della Regione, di cui il ricorrente è stato Persona_1 segretario particolare e consulente, in cui si afferma “(…) che il medesimo (il Marchi,
n.d.r.) non ha fruito -su mia specifica richiesta (l'Assessore n.d.r.) – Persona_1 dell'intero periodo di ferie maturato nel corso del rapporto lavorativo, come peraltro risulta agli atti del riepilogo generale estratto dal Portale del Personale, in considerazione degli impegnativi compiti istituzionali affidati al medesimo (tra l'altro, oltre ai normali compiti dell'ufficio, ha curato i rapporti con i vari organismi politici, sindacali e sociali finalizzati agli impegni propri dell'Assessore, anche in funzione degli incontri con le
Organizzazioni sindacali, gli Enti regionali e locali, con gli organismi a vario titolo interessati alle questioni riguardanti le competenze di questo Assessorato, quindi con la conseguente necessaria predisposizione di relazioni comportanti ricerca, esame e studio di atti e documenti di natura tecnica, giuridica e politica, approfondimento degli stessi in relazione ai lavori della Giunta del Consiglio regionale, ai rapporti con l'intera
Amministrazione regionale e con tutti i servizi dell'Assessorato) per i quali ha assicurato quotidiana presenza, anche oltre il normale orario d'ufficio, come risulta agli atti” (Doc. n.
3, prod. parte ricorrente e di parte convenuta).
Tale nota, che la ha contestato in quanto “elenca in modo assolutamente generico Pt_2 le incombenze del ruolo ricoperto”, non fa che confermare la circostanza che non Pt_1
abbia effettivamente goduto delle ferie per cause a lui non imputabili, costretto da impeditive esigenze di servizio che non gli hanno consentito la fruizione del periodo di riposo, in mancanza di prova, non fornita dall'amministrazione a ciò onerata, della adeguata e tempestiva predisposizione di un piano ferie e di una programmazione del lavoro che pagina 10 di 15 consentisse effettivamente al ricorrente di assentarsi per godere delle ferie senza compromettere le esigenze del servizio.
Per tali motivi si ritiene di dover accogliere la pretesa dell'odierno ricorrente, poiché, quand'anche dovesse ritenersi esistente un potere di autodeterminazione del periodo di ferie, è stata dimostrata la sussistenza di specifiche esigenze di servizio che imponevano di continuare a eseguire la prestazione senza il godimento del dovuto periodo di recupero delle energie lavorative.
Infatti, giova ribadire che l'Amministrazione regionale con le note del 2011 e del 2013 in atti (doc. n. 6 e n. 7, prod. di parte convenuta) si era limitata ad invitare il personale in forze presso la Presidenza e gli Assessorati a richiedere le ferie residue in tempo utile prima della cessazione della XIV legislatura, prospettando la perdita del trattamento economico sostitutivo in caso di mancata fruizione, ma senza prevedere alcun piano d'ufficio o organizzazione del lavoro presso l'Assessorato.
Tale mancanza organizzativa è resa ancora più pregnante dalla natura stessa del rapporto di lavoro a tempo determinato che, per sua stessa natura, richiede la predisposizione di un piano di ferie che consenta al lavoratore di fruire delle ferie maturare prima della cessione del rapporto medesimo, specialmente nel caso in cui vi siano oggettive esigenze di servizio che impediscano una fruizione autodeterminata del periodo di riposo, come riferito nella nota dell'Assessore con cui collaborava. Pt_1
È, dunque, fondata la domanda di parte ricorrente per il pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie pacificamente non goduti al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.
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5. Le parti in causa, su sollecitazione dell'ufficio, hanno allegato due distinti prospetti relativi alla quantificazione delle ferie non godute e alla corrispondente indennità sostitutiva, che si differenziano notevolmente, sia per quanto riguarda il numero di giorni di ferie maturate e sia per quanto riguarda l'importo giornaliero dell'indennità sostitutiva individuata come base di calcolo per ciascun giorno di ferie non godute.
In particolare, il ricorrente ha depositato in data 17.9.2018 un conteggio effettuato dalla
Unione Sindacale di base dove viene indicato un saldo ferie maturate e non godute alla data del 28/02/2014 pari a 95,67 giorni, di cui giorni 7 per l'anno 2010, giorni 28 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e giorni 4,67 per l'anno 2014. A fronte di tale quantificazione, il ricorrente ha chiesto un importo totale a titolo di indennità sostitutiva di ferie lorda di pagina 11 di 15 euro 18.798,69 (euro 12.597,62 al netto), calcolato sull'importo dell'ultima retribuzione al
28/02/2014, moltiplicando a un importo netto giornaliero di euro 196,49 per ciascuna giornata di ferie non godute (come si evince dividendo l'importo dell'indennità sostitutiva lorda di euro 18.798,69 per i 95,67 giorni di ferie maturate e non godute).
La in data 10/01/2020 ha invece depositato la nota del 24/12/2019, prot. 43667, CP_1
della Direzione generale dell'organizzazione del personale contenente il prospetto dei giorni di ferie non godute per anno e la quantificazione dell'importo giornaliero per anno, con allegati conteggi redatti dalla Direzione Generale dei servizi finanziari, dai quali risulterebbe un minor numero di giorni di ferie non goduti, pari per l'intero rapporto a 71 giornate, di cui 7 per l'anno 2010, 20 per il 2011, 24 per l'anno 2012, 15 per il 2013 (7,5 per ciascuna metà del 2013, fino al 10 luglio e dal 10 luglio in poi) e 5 per l'anno 2014, quantificando la corrispondente indennità sostitutiva in misura di complessivi euro
9605,425, ottenuta moltiplicando un importo giornaliero diverso a seconda degli anni (euro
118,32 per il 2010, euro 119,04 per gli anni 2011, 2012 e per la prima parte del 2013, ed euro 211,73 per la seconda parte dell'anno 2013 e l'anno 2014), in considerazione del fatto che la retribuzione del ricorrente ha subito una netta maggiorazione con l'incarico di consulenza.
Per quanto concerne il numero delle ferie non godute, il numero di giorni indicato dal ricorrente risulta essere compatibile con le previsioni della contrattazione collettiva e in ogni caso più attendibile. Deve infatti rilevarsi che la non ha indicato per quale CP_1
motivo nello schema prodotto il 10/01/2020 è riportato un numero di giorni di ferie non godute diverso per ciascuna annualità, mentre, essendo pacifico che il ricorrente non abbia goduto di alcuna giornata di ferie, dovrebbe risultare un monte ferie annuali integro e uguale per ciascuna annualità piena. Inoltre, i giorni di ferie maturati indicati dal ricorrente sembrano trovare riscontro anche nel 'cartellino delle timbrature dal 01/02/2014 al
28/02/2014' prodotto da all'udienza del 23/01/2020, che attesta un residuo di ferie Pt_1
complessivo di 94 giorni (di cui 28 per l'annualità in corso come ferie anno corrente, cui si aggiungono altre due annualità da 28 giorni ciascuna (ferie anno precedente a-1 e ferie anno precedente a-2), e 10 giorni ulteriori relativi a ferie anni precedenti a -3- e preced., grossomodo con rispondente al conteggio del ricorrente.
Per tali motivi si ritiene che al dott. spetti il riconoscimento di complessivi Pt_1
95,67 giorni di ferie non godute, di cui 78 riferiti alla prima parte del rapporto, dal 19 ottobre 2010 al 10 luglio 2013, in cui il ricorrente ha prestato attività come Segretario
pagina 12 di 15 particolare dell'Assessore (giorni 7 per l'anno 2010, giorni 28 per ciascuno degli anni 2011
e 2012 e ulteriori 15 giorni corrispondenti per i primi sei mesi e 10 giorni dell'anno 2013) e i restanti 17,67 giorni per la seconda parte del rapporto, dall'11 luglio 2013 fino al 28 febbraio 2014, ultima data presa in considerazione nei conteggi, in cui svolto l'attività di
Consulente.
6. Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute, ritiene questo giudice che sia necessario distinguere il periodo in cui ha Pt_1
svolto l'attività di segretario particolare e quello in cui ha svolto l'attività di consulente, in quanto, come rilevato anche dalla Regione, nel caso di specie non si tratta di un unico rapporto lavorativo svolto con due differenti mansioni, ma di due distinti rapporti consecutivi, regolati l'uno dal Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'amministrazione, l'altro dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'amministrazione, rispettivamente richiamati nei due contratti.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura del secondo contratto del 11 luglio 2013 in atti, nel quale è espressamente previsto che “il dottor (matr, 040101), già segretario Pt_1
particolare dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con decorrenza 10 luglio 2013 cessa da tale incarico e contestualmente assume le funzioni di consulente”.
Ciascuno dei contratti che si sono succeduti prevedono dettagliatamente il trattamento economico mensile lordo spettante al ricorrente, in misura decisamente inferiore in relazione all'incarico di segretario particolare rispetto a quello di consulente dell'Assessore regionale, così che, essendo ravvisabile una soluzione di continuità tra i due rapporti, non è corretto fare riferimento, per la monetizzazione delle ferie non godute, alla retribuzione relativa al secondo contratto.
In particolare, per il primo contratto del 19 ottobre 2010 è previsto un trattamento in misura di euro 2.996,30 per 'retribuzione fissa' e varie altre voci per 14 mensilità, oltre ad euro 2.446,68 per 12 mensilità per indennità di gabinetto e di amministrazione, mentre, nel secondo contratto del 11 luglio 2013, il trattamento economico prevede l'erogazione di un importo di euro 2.740,44 per retribuzione tabellare e altre voci per 14 mensilità, oltre a euro 3.154,61 per retribuzione di posizione e indennità di gabinetto pari a euro 1.085,62 per
12 mensilità
A fronte di tali voci, per la quantificazione della retribuzione giornaliera da utilizzare come base di calcolo deve farsi riferimenti ai conteggi allegati dalla Regione in data 10
pagina 13 di 15 gennaio 2020, non specificamente contestati sul punto, che, sulla base del trattamento economico previsto dai contratti di cui sopra, quantificano in misura di euro 118,32 la retribuzione giornaliera dovuta per il periodo dal 13 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 e in misura di euro 119,04 la retribuzione giornaliera per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 9 luglio 2013 in cui il ricorrente ha svolto le funzioni di segretario particolare, ed indicano il maggior importo di euro 211,73 giornaliero per l'attività svolta come consulente dal 10 luglio 2013 fino alla fine della legislatura (quest'ultimo importo è quello che più si avvicina all'importo medio giornaliero di euro 196,49 per ciascuna giornata di ferie non godute risultante dal conteggio allegato da parte ricorrente in data 17/09/2018, di cui si è detto più sopra).
Alla luce di tale quantificazione, per 95,67 giorni di ferie non godute (78 maturati come segretario particolare, di cui giorni 7 per l'anno 2010, giorni 28 per ciascuno degli anni
2011 e 2012, giorni 15 per i primi sei mesi e 10 giorni dell'anno 2013, e 17,67 maturati come consulente nella seconda parte del rapporto) appare quindi dovuto a titolo di indennità sostitutiva l'importo di euro 828,24 per il 2010 (7 gg. per euro 118,32), di euro
8.451,84 per i 71 giorni di ferie maturati nel 2011, 2012 e fino al 10 luglio 2013 (71 gg per euro 119,04) e di euro 3741,26 da luglio 2013 fino alla fine del rapporto (17,67 gg per euro
211,73), per un importo complessivo lordo pari ad euro 13.021,34 per l'intero monte ferie non goduto.
Sulla base di quanto sopra esposto, la deve quindi Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore dell'odierno ricorrente Parte_1 dell'importo complessivo lordo pari a euro 13.021,34 dovuto a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione di 95,67 giorni di ferie maturate nel periodo che va dal 13 ottobre
2010 al 13 marzo 2014, calcolati in rapporto al periodo effettivamente lavorato e alla retribuzione percepita nel periodo, oltre alla minor somma tra rivalutazione e interessi come per legge nel pubblico impiego.
*
7. In ragione dell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, con condanna della resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del decreto 55 del
2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori prossimi ai medi previsti per le cause di lavoro per lo scaglione di riferimento, compreso tra euro 5200 ed euro 26.000, per tutte le fasi.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 della e, per l'effetto, condanna quest'ultima al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente l'importo complessivo pari alla somma di euro
13.021,34 dovuto a titolo indennità sostitutiva di 95,67 giorni di ferie annue maturate nel periodo che va dal 13 ottobre 2010 al 13 marzo 2014, in rapporto al periodo effettivamente lavorato, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge nel pubblico impiego dalla data della decisione fino al saldo effettivo;
- condanna altresì la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 4.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15% e accessori dovuti per legge, nonché contributo unificato qualora corrisposto.
Cagliari, 1° aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Tuveri
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., in data 1° aprile 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di pubblico impiego iscritta al n. 2476 del RACL dell'anno 2015, promossa da:
nato ad [...] il [...], residente in [...], Parte_1 elettivamente domiciliato in Cagliari preso lo studio dell'avvocato Antonio Nicolini che lo rappresenta e difende per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo del giudizio
Ricorrente contro
, in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
elettivamente domiciliata in Cagliari presso l'avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avvocato Patrizia Angius e dall'avvocato Floriana Isola che la rappresentano e difendono per procura speciale resa a margine del ricorso introduttivo
Convenuta
Motivi in fatto e in diritto della decisione
1.Con ricorso depositato in data 25 giugno 2015, ha allegato di aver di Parte_1
aver lavorato a tempo determinato per la dal 13 ottobre 2010 al 10 luglio Controparte_1
2013, ricoprendo l'incarico di 'segretario particolare' dell'Assessore degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione Autonoma della Sardegna e, successivamente, dal 10 luglio 2013 al 13 marzo 2014, con l'incarico di 'consulente' del medesimo Assessore. pagina 1 di 15 Il ricorrente ha agito in giudizio per chiedere il riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie maturate e non godute per il periodo dal 13 ottobre 2010 al 13 marzo 2014 e la conseguente condanna dell'amministrazione regionale al pagamento del compenso sostitutivo, oltre accessori come per legge.
A fondamento delle proprie pretese, ha allegato che, a partire dal 13 ottobre Pt_1
2010 fino al termine della XIV legislatura, non aveva potuto usufruire delle ferie dovute in quanto l'incarico lavorativo che lo legava all'organo politico era caratterizzato dall'essenziale requisito dell'intuitu personae e, per tale motivo, egli aveva dovuto assicurare una interrotta presenza in servizio.
Il ricorrente ha precisato che la sua prestazione lavorativa consisteva in funzioni di diretta collaborazione con l'assessore, che non gli consentivano, per la natura di tali mansioni, di sottrarsi agli stringenti obblighi di coordinamento, di cura delle attività e dei rapporti tra il vertice politico e altri soggetti pubblici e privati, correlati alla natura dell'Ufficio, con la conseguenza che il ricorrente non aveva alcuna autonomia decisionale nella determinazione del periodo di godimento delle ferie annuali.
In particolare, parte attrice ha allegato che la propria attività lavorativa consisteva in funzioni di raccordo e di supporto all'organo politico nei rapporti con tutti gli apparati dell'amministrazione regionale e con le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali.
Tali funzioni, di carattere prettamente fiduciario, consistevano nel coadiuvare e consigliare l'assessore di riferimento, mansioni coerenti con quanto disposto dall'art. 26,
Legge Regionale n. 32 del 1988 e dal Contratto Collettivo Regionale di Lavoro, a cui rinviava espressamente l'art. 7 del contratto individuale di lavoro, applicabile in quanto compatibile con la natura del lavoro a tempo determinato.
Per tali motivi il ricorrente non aveva potuto godere delle ferie durante il periodo lavorativo, in quanto, trattandosi di contratto a tempo indeterminato, lo spirare del termine non aveva consentito al ricorrente di differire le ferie maturate in un periodo con un carico di lavoro inferiore che ne avrebbe consentito il pieno godimento.
ha, pertanto, sostenuto che l'amministrazione regionale aveva erroneamente Pt_1 applicato la normativa di cui all'art. 5, comma 8, d.l. legge n. 95 del 2012, convertito in legge n. 135 del 2012, che pone il divieto della monetizzazione delle ferie non godute.
pagina 2 di 15 In proposito, il ricorrente ha sottolineato che tale normativa non è applicabile nei casi in cui il mancato godimento del periodo di riposo non sia dovuto a cause imputabili al soggetto beneficiario, come nel caso delle improcrastinabili esigenze di servizio.
Ha, inoltre, sostenuto che il diritto alle ferie sia un diritto irrinunciabile secondo quanto stabilito dall'art. 36 della Costituzione, ponendosi in contrasto con tale precetto costituzionale le disposizioni normative richiamate dalla che Controparte_1
impediscono, limitano o escludono il diritto allo spettante equivalente pecuniario delle ferie maturate e non godute, specialmente quando la mancata fruizione del periodo di riposo sia derivata da cause non imputabili al lavoratore.
Il divieto alla corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non opera, pertanto, laddove il lavoratore non sia stato messo nelle condizioni di poter usufruire liberamente del periodo di riposo a causa di esigenze puramente aziendali, precisando anche che l'onere di dimostrare di aver adempiuto il proprio obbligo di consentire al lavoratore di godere delle ferie sia in capo al datore di lavoro e non ricada sul lavoratore.
Ha precisato, inoltre, che la richiesta del pagamento dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute all'amministrazione regionale si era conclusa negativamente, così come il tentativo di conciliazione promosso ex art. 31, comma 9, legge n. 183 del 2010, promosso dinnanzi alla Direzione provinciale del lavoro di Cagliari.
*
2. L'amministrazione regionale convenuta si è costituita in giudizio per contestare la fondatezza dell'avversa pretesa, della quale ha domandato il rigetto.
Ha confermato che era stato assunto con contratto a tempo determinato stipulato Pt_1 il 19 ottobre 2010 per svolgere l'incarico di segretario particolare dell'Assessore degli
Affari generali, Personale e Riforma della Regione fino alla cessazione dalla carica dell'Assessore.
Ha ulteriormente precisato che, a seguito di determina dell'Assessore degli Affari generali, Personale e Riforma della Regione del 11 luglio 2013, il ricorrente aveva cessato l'incarico di segretario particolare e contestualmente assunto le funzioni di consulente, come documentato in atti.
La ha, dunque, contestato l'avversa pretesa al riconoscimento del Controparte_1
pagamento di una somma di denaro per le ferie non godute, richiamando il D.L. n. 95/2012 sul divieto di monetizzazione delle ferie non godute, salvo casi eccezionali espressamente pagina 3 di 15 previsti dalla normativa in esame, evidenziando che su gravava l'onere di dover Pt_1 dimostrare l'impedimento oggettivo di servizio relativo al mancato godimento delle ferie.
Parte convenuta ha sostenuto, inoltre, che il ricorrente avesse deciso deliberatamente di non usufruire delle ferie, in quanto l'Amministrazione Regionale non solo non aveva mai impedito al ricorrente di usufruirne, ma, al contrario, aveva sollecitato con nota del 17 luglio 2013 gli uffici di Gabinetto del Presidente e degli Assessori a programmare la fruizione delle ferie residue, comprese quelle delle figure apicali, tra cui anche il Pt_1
La mancata richiesta delle ferie, pur a fronte della sollecitazione a goderne, aveva quindi determinato la perdita del diritto percepire l'indennità sostitutiva al momento della cassazione del rapporto di lavoro, Come già comunicato al ricorrente con la nota del
Direttore generale n. 22586 dell'8 settembre 2014, in cui si richiamavano le precedenti sollecitazioni effettuate dalla datrice di lavoro alla fruizione delle ferie e la disciplina dell'art. 5, comma 8, d.l. 95/2012 che prevede il divieto di monetizzazione delle ferie non godute.
Con note del 17 settembre 2018, parte attrice ha allegato i conteggi contenenti la quantificazione delle somme richieste all'amministrazione datrice di lavoro a titolo di monetizzazione delle ferie non godute, calcolate in misura di complessivi 95,67 giorni di riposo non fruiti nell'intero periodo, per i quali spetterebbe la somma netta pari a euro
12.597,69 (Doc. conteggio ferie, prod. parte ricorrente).
Con note del 10 gennaio 2020 parte convenuta ha contestato i conteggi di parte avversa affermando che era stato inserito nel conteggio anche il periodo in cui il ricorrente aveva operato come consulente, a partire dal 11 luglio 2013, per il quale difettava la prova della natura subordinata del rapporto, nel quale aveva percepito un retribuzione ben più elevata.
Alle note di cui sopra l'Amministrazione Regionale ha in ogni caso allegato dei conteggi, quantificando le ferie non godute dal dott. dal 2010 al 2014 in misura di Pt_1
71 giorni complessivi e calcolando in misura di euro 9.605,425 il corrispettivo astrattamente dovuto a titolo di indennità sostitutiva, pur non dovuta.
All'udienza del 23 gennaio 2020 parte ricorrente si è dimostrata favorevole ad accogliere la proposta dell'ufficio di una soluzione conciliativa della controversia rapportata ai minori importi quantificati dalla ma a parte Controparte_1
convenuta ha rappresentato che l'amministrazione regionale non intendeva aderire alla proposta
La causa è stata istruita con produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione.
pagina 4 di 15 *
3. Il ricorso deve essere accolto nei termini che seguono.
Il ricorrente ha agito per ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva delle Pt_1
ferie non godute nel corso del rapporto a termine in essere con la convenuta dal CP_1
2010 al 2014, dapprima in qualità di segretario particolare dell'Assessore agli Affari generali e poi di consulente del medesimo Assessore, monetizzabili alla cessazione del rapporto d'impiego in quanto non fruite per esigenze di servizio o per cause indipendenti dalla volontà del lavoratore.
Ebbene, la documentazione in atti prodotta dall'odierno ricorrente e non disconosciuta dalla amministrazione convenuta, attesta che prima quale Segretario Particolare e, Pt_1 successivamente, quale Consulente presso l'Assessorato della non Controparte_1
aveva goduto delle ferie durante il rapporto di lavoro intercorso con la convenuta a partire dal 13 ottobre 2010 e fino al 13 marzo 2014.
Invero, l'Amministrazione Regionale convenuta negli anni 2011 e 2013 con le determine n. 18998 del 1° luglio 2011 e n. 18588 del 17 luglio 2013, indirizzate genericamente alla Presidenza della Regione, agli Assessorati regionali e ai relativi Uffici di Gabinetto (ma non ai singoli dipendenti), aveva invitato i componenti a formulare le richieste di fruizione delle ferie e delle festività soppresse, nei seguenti termini per il 2011:
“(…) Si coglie l'occasione per ricordare che l'art. 10 del D. L. vo 8 aprile 2003 n. 66 ha stabilito che i lavoratori hanno diritto ad un periodo annuale di ferie non inferiore a quattro settimane, che devono essere godute per almeno due settimane nell'anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei diciotto mesi successivi al termine dell'anno di maturazione.
L'art. 18-bis del citato D. L. vo 66/2003, inoltre, prevede che la violazione di dette disposizioni sia punita con la sanzione amministrativa da € 100 a € 600 per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la violazione stessa.
Nel rinviare alla circolare 24 giugno 2005 n. 26955 per una più puntuale indicazione dei termini e delle modalità di fruizione del congedo ordinario, si rappresenta la necessità che i responsabili degli uffici in indirizzo programmino annualmente il godimento delle ferie e delle festività soppresse da parte del personale assegnato, motivando in modo specifico l'eventuale impossibilità di consentire l'utilizzo del congedo ordinario residuo.
pagina 5 di 15 In considerazione di quanto sopra esposto, questo Servizio informa che non darà più seguito alle richieste di liquidazione del compenso sostitutivo del congedo ordinario non conformi alle citate disposizioni” (Doc. n. n. 7, prod. parte convenuta).
La successiva nota del 2013 disponeva che: “In considerazione del breve lasso di tempo che intercorre fino alla conclusione dell'attuale legislatura, si invitano gli uffici in indirizzo a programmare la fruizione delle ferie residue da parte del personale assegnato, comprese le figure apicali.
Si coglie l'occasione per richiamare l'attenzione sulle recenti disposizioni contenute nell'articolo 5, comma 8 del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 che vietano il pagamento delle ferie anche nelle ipotesi di cessazione dal rapporto di lavoro;
l'inosservanza di tali norme dà luogo a responsabilità erariale, disciplinare e amministrativa a carico del dirigente responsabile.
Si ricorda infine che la richiesta e l'autorizzazione del congedo ordinario dovrà avvenire secondo le modalità richiamate nella nota n. 18998 del 1° luglio 2011” (Doc. n. n.
6, prod. parte convenuta).
Per quanto attiene l'art. 19 del Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione Regionale e degli Enti strumentali della richiamato nella determina del 11 luglio 2013 che ha riconosciuto al Controparte_1
ricorrente la qualità di consulente e nella memoria di costituzione della convenuta, applicato in quanto compatibile con il rapporto di lavoro a termine, prevede che “
7. Le ferie sono un diritto irrinunciabile e non sono monetizzabili, salvo quanto previsto nel comma
12. Esse sono fruite, anche frazionatamene, nel corso di ciascun anno solare in periodi programmati dallo stesso dirigente in relazione alle esigenze connesse all'incarico affidato alla sua responsabilità e nel rispetto dell'assetto organizzativo dell'Ente.
(…)10. In caso di indifferibili esigenze di servizio o personali che non abbiano reso possibile il godimento delle ferie nel corso dell'anno, le ferie dovranno essere fruite entro il primo semestre dell'anno successivo.
11. Il periodo di ferie non è riducibile per assenze per malattia o infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno solare. In tal caso, il godimento delle ferie avverrà anche oltre il termine di cui al comma 10”.
Il comma 12 dello stesso articolo 19 del CCNL per il personale con qualifica dirigenziale prevede espressamente che “12. Fermo restando il disposto del comma 10, all'atto della cessazione dal rapporto di lavoro, qualora le ferie spettanti a tale data non
pagina 6 di 15 siano state fruite per esigenze di servizio, l'Amministrazione di appartenenza procede al pagamento sostitutivo delle stesse. Analogamente si procede nel caso che
l'Amministrazione receda dal rapporto ai sensi dell'art. 31”.
Il condivisibile orientamento della Cassazione in materia di mancato godimento delle ferie da parte del personale apicale è il seguente: “Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il dirigente il quale, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non abbia fruito delle ferie, ha diritto a un'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo messo nelle condizioni di esercitare il diritto in questione prima di tale cessazione, mediante un'adeguata informazione nonché, se del caso, invitandolo formalmente a farlo» (v. Cass. 2 luglio 2020, n. 13613); si è in particolare chiarito che la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto nel caso in cui il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie - se necessario formalmente - e di averlo nel contempo avvisato, in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire – che, nel caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato (Cass. n. 21780/2022).
Si è dunque ritenuto che il dirigente (pur munito del potere di autoorganizzarsi le ferie) che non sia collocato all'apice dell'ente pubblico e sia sottoposto a poteri organizzatori, o comunque gerarchici, dell'organo di vertice dello stesso, non perde il diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale, pertanto, grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità o in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute (Cass. n. 29844/2022).
Si è dunque affermato il principio secondo cui “il potere del dirigente pubblico di organizzare autonomamente il godimento delle proprie ferie, pur se accompagnato da obblighi previsti dalla contrattazione collettiva di comunicazione al datore di lavoro della pianificazione delle attività e dei riposi, non comporta la perdita del diritto, alla cessazione del rapporto, all'indennità sostitutiva delle ferie se il datore di lavoro non dimostra di avere, in esercizio dei propri doveri di vigilanza ed indirizzo sul punto, formalmente invitato il lavoratore a fruire delle ferie e di avere assicurato altresì che l'organizzazione del lavoro e le esigenze del servizio cui il dirigente era preposto non fossero tali da impedire il loro godimento» (Cass. n. 18140/2022). (così Cass. civ., Sez. L, 12.04.2024,
pagina 7 di 15 Ord. n. 9982; e cfr. Cass. civ., Sez. L, 06.06.2022, n. 18140 e anche Cass. civ., Sez. L,
12.10.2022, Ord. n. 29844).
Pertanto, il dirigente che sia sottoposto a poteri autorizzatori o comunque gerarchici degli organi di vertice non perde il diritto alle ferie, e alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, ove il mancato godimento dipenda dall'inadempimento degli obblighi organizzativi del datore di lavoro, sul quale grava l'onere di provare di avere esercitato la sua capacità organizzativa in modo da assicurare che le ferie fossero effettivamente godute.
Sulla monetizzazione delle ferie non godute è anche intervenuta recentemente la Corte di Giustizia Europea con sentenza del 18 gennaio 2024 che ha affermato “L'articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, e l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che, per ragioni attinenti al contenimento della spesa pubblica e alle esigenze organizzative del datore di lavoro pubblico, prevede il divieto di versare al lavoratore un'indennità finanziaria per i giorni di ferie annuali retribuite maturati sia nell'ultimo anno di impiego sia negli anni precedenti e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro, qualora egli ponga fine volontariamente a tale rapporto di lavoro e non abbia dimostrato di non aver goduto delle ferie nel corso di detto rapporto di lavoro per ragioni indipendenti dalla sua volontà”.
In particolare la CGUE ha sostenuto che “(…) occorre ricordare che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018,
[...]
, C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54)” e Controparte_2 ancora “Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo
31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie
pagina 8 di 15 annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto”.
Sugli obblighi gravanti sul datore di lavoro per consentire la fruizione delle ferie ai propri dipendenti, la Corte di Giustizia Europea ha affermato che “(…) il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva
2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria.
L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre
2018, C-684/16, Controparte_2
EU:C:2018:874, punti 45 e 46). 50 Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che
l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva
2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta”.
4. Alla luce di quanto sopra esposto, occorre ora valutare se nel caso in esame ricorrono i presupposti per il riconoscimento della monetizzazione delle ferie non godute da parte del ricorrente Pt_1
Dalla documentazione agli atti non emerge che la abbia posto Controparte_1
l'odierno ricorrente, il quale, quantomeno a partire della trasformazione del rapporto da segretario a consulente nel luglio 2013, svolgeva incarichi apicali di tipo dirigenziale, nelle condizioni di poter effettivamente usufruire delle ferie.
Gli unici atti formali della convenuta in tal senso, sono rappresentati dalle sollecitazioni, generiche, indirizzate al personale presso la Presidenza della Regione e presso gli Uffici di pagina 9 di 15 gabinetto degli Assessorati regionali a godere delle ferie non usufruite fino ad allora, precisando che “(…) si rappresenta la necessità che i responsabili degli uffici in indirizzo programmino annualmente il godimento delle ferie e delle festività soppresse da parte del personale assegnato, motivando in modo specifico l'eventuale impossibilità di consentire
l'utilizzo del congedo ordinario residuo” (doc. n. 7, prod. parte convenuta).
Da tale documentazione si evince che sarebbe stato un compito della stessa amministrazione convenuta predisporre un piano di ferie che consentisse la fruizione delle stesse da parte del personale, ponendo il ricorrente nelle condizioni di poter organizzare il godimento delle ferie maturate fino ad allora.
Di contro, è stata prodotta la nota del 12 marzo 2014 sottoscritta dall'Assessore agli
Affari generali, Personale e Riforma della Regione, di cui il ricorrente è stato Persona_1 segretario particolare e consulente, in cui si afferma “(…) che il medesimo (il Marchi,
n.d.r.) non ha fruito -su mia specifica richiesta (l'Assessore n.d.r.) – Persona_1 dell'intero periodo di ferie maturato nel corso del rapporto lavorativo, come peraltro risulta agli atti del riepilogo generale estratto dal Portale del Personale, in considerazione degli impegnativi compiti istituzionali affidati al medesimo (tra l'altro, oltre ai normali compiti dell'ufficio, ha curato i rapporti con i vari organismi politici, sindacali e sociali finalizzati agli impegni propri dell'Assessore, anche in funzione degli incontri con le
Organizzazioni sindacali, gli Enti regionali e locali, con gli organismi a vario titolo interessati alle questioni riguardanti le competenze di questo Assessorato, quindi con la conseguente necessaria predisposizione di relazioni comportanti ricerca, esame e studio di atti e documenti di natura tecnica, giuridica e politica, approfondimento degli stessi in relazione ai lavori della Giunta del Consiglio regionale, ai rapporti con l'intera
Amministrazione regionale e con tutti i servizi dell'Assessorato) per i quali ha assicurato quotidiana presenza, anche oltre il normale orario d'ufficio, come risulta agli atti” (Doc. n.
3, prod. parte ricorrente e di parte convenuta).
Tale nota, che la ha contestato in quanto “elenca in modo assolutamente generico Pt_2 le incombenze del ruolo ricoperto”, non fa che confermare la circostanza che non Pt_1
abbia effettivamente goduto delle ferie per cause a lui non imputabili, costretto da impeditive esigenze di servizio che non gli hanno consentito la fruizione del periodo di riposo, in mancanza di prova, non fornita dall'amministrazione a ciò onerata, della adeguata e tempestiva predisposizione di un piano ferie e di una programmazione del lavoro che pagina 10 di 15 consentisse effettivamente al ricorrente di assentarsi per godere delle ferie senza compromettere le esigenze del servizio.
Per tali motivi si ritiene di dover accogliere la pretesa dell'odierno ricorrente, poiché, quand'anche dovesse ritenersi esistente un potere di autodeterminazione del periodo di ferie, è stata dimostrata la sussistenza di specifiche esigenze di servizio che imponevano di continuare a eseguire la prestazione senza il godimento del dovuto periodo di recupero delle energie lavorative.
Infatti, giova ribadire che l'Amministrazione regionale con le note del 2011 e del 2013 in atti (doc. n. 6 e n. 7, prod. di parte convenuta) si era limitata ad invitare il personale in forze presso la Presidenza e gli Assessorati a richiedere le ferie residue in tempo utile prima della cessazione della XIV legislatura, prospettando la perdita del trattamento economico sostitutivo in caso di mancata fruizione, ma senza prevedere alcun piano d'ufficio o organizzazione del lavoro presso l'Assessorato.
Tale mancanza organizzativa è resa ancora più pregnante dalla natura stessa del rapporto di lavoro a tempo determinato che, per sua stessa natura, richiede la predisposizione di un piano di ferie che consenta al lavoratore di fruire delle ferie maturare prima della cessione del rapporto medesimo, specialmente nel caso in cui vi siano oggettive esigenze di servizio che impediscano una fruizione autodeterminata del periodo di riposo, come riferito nella nota dell'Assessore con cui collaborava. Pt_1
È, dunque, fondata la domanda di parte ricorrente per il pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie pacificamente non goduti al tempo della cessazione del rapporto di lavoro.
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5. Le parti in causa, su sollecitazione dell'ufficio, hanno allegato due distinti prospetti relativi alla quantificazione delle ferie non godute e alla corrispondente indennità sostitutiva, che si differenziano notevolmente, sia per quanto riguarda il numero di giorni di ferie maturate e sia per quanto riguarda l'importo giornaliero dell'indennità sostitutiva individuata come base di calcolo per ciascun giorno di ferie non godute.
In particolare, il ricorrente ha depositato in data 17.9.2018 un conteggio effettuato dalla
Unione Sindacale di base dove viene indicato un saldo ferie maturate e non godute alla data del 28/02/2014 pari a 95,67 giorni, di cui giorni 7 per l'anno 2010, giorni 28 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e giorni 4,67 per l'anno 2014. A fronte di tale quantificazione, il ricorrente ha chiesto un importo totale a titolo di indennità sostitutiva di ferie lorda di pagina 11 di 15 euro 18.798,69 (euro 12.597,62 al netto), calcolato sull'importo dell'ultima retribuzione al
28/02/2014, moltiplicando a un importo netto giornaliero di euro 196,49 per ciascuna giornata di ferie non godute (come si evince dividendo l'importo dell'indennità sostitutiva lorda di euro 18.798,69 per i 95,67 giorni di ferie maturate e non godute).
La in data 10/01/2020 ha invece depositato la nota del 24/12/2019, prot. 43667, CP_1
della Direzione generale dell'organizzazione del personale contenente il prospetto dei giorni di ferie non godute per anno e la quantificazione dell'importo giornaliero per anno, con allegati conteggi redatti dalla Direzione Generale dei servizi finanziari, dai quali risulterebbe un minor numero di giorni di ferie non goduti, pari per l'intero rapporto a 71 giornate, di cui 7 per l'anno 2010, 20 per il 2011, 24 per l'anno 2012, 15 per il 2013 (7,5 per ciascuna metà del 2013, fino al 10 luglio e dal 10 luglio in poi) e 5 per l'anno 2014, quantificando la corrispondente indennità sostitutiva in misura di complessivi euro
9605,425, ottenuta moltiplicando un importo giornaliero diverso a seconda degli anni (euro
118,32 per il 2010, euro 119,04 per gli anni 2011, 2012 e per la prima parte del 2013, ed euro 211,73 per la seconda parte dell'anno 2013 e l'anno 2014), in considerazione del fatto che la retribuzione del ricorrente ha subito una netta maggiorazione con l'incarico di consulenza.
Per quanto concerne il numero delle ferie non godute, il numero di giorni indicato dal ricorrente risulta essere compatibile con le previsioni della contrattazione collettiva e in ogni caso più attendibile. Deve infatti rilevarsi che la non ha indicato per quale CP_1
motivo nello schema prodotto il 10/01/2020 è riportato un numero di giorni di ferie non godute diverso per ciascuna annualità, mentre, essendo pacifico che il ricorrente non abbia goduto di alcuna giornata di ferie, dovrebbe risultare un monte ferie annuali integro e uguale per ciascuna annualità piena. Inoltre, i giorni di ferie maturati indicati dal ricorrente sembrano trovare riscontro anche nel 'cartellino delle timbrature dal 01/02/2014 al
28/02/2014' prodotto da all'udienza del 23/01/2020, che attesta un residuo di ferie Pt_1
complessivo di 94 giorni (di cui 28 per l'annualità in corso come ferie anno corrente, cui si aggiungono altre due annualità da 28 giorni ciascuna (ferie anno precedente a-1 e ferie anno precedente a-2), e 10 giorni ulteriori relativi a ferie anni precedenti a -3- e preced., grossomodo con rispondente al conteggio del ricorrente.
Per tali motivi si ritiene che al dott. spetti il riconoscimento di complessivi Pt_1
95,67 giorni di ferie non godute, di cui 78 riferiti alla prima parte del rapporto, dal 19 ottobre 2010 al 10 luglio 2013, in cui il ricorrente ha prestato attività come Segretario
pagina 12 di 15 particolare dell'Assessore (giorni 7 per l'anno 2010, giorni 28 per ciascuno degli anni 2011
e 2012 e ulteriori 15 giorni corrispondenti per i primi sei mesi e 10 giorni dell'anno 2013) e i restanti 17,67 giorni per la seconda parte del rapporto, dall'11 luglio 2013 fino al 28 febbraio 2014, ultima data presa in considerazione nei conteggi, in cui svolto l'attività di
Consulente.
6. Per quanto concerne la quantificazione dell'indennità sostitutiva per le ferie non godute, ritiene questo giudice che sia necessario distinguere il periodo in cui ha Pt_1
svolto l'attività di segretario particolare e quello in cui ha svolto l'attività di consulente, in quanto, come rilevato anche dalla Regione, nel caso di specie non si tratta di un unico rapporto lavorativo svolto con due differenti mansioni, ma di due distinti rapporti consecutivi, regolati l'uno dal Contratto collettivo regionale di lavoro per il personale dipendente dell'amministrazione, l'altro dal Contratto collettivo di lavoro per il personale dirigente dell'amministrazione, rispettivamente richiamati nei due contratti.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura del secondo contratto del 11 luglio 2013 in atti, nel quale è espressamente previsto che “il dottor (matr, 040101), già segretario Pt_1
particolare dell'Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione, con decorrenza 10 luglio 2013 cessa da tale incarico e contestualmente assume le funzioni di consulente”.
Ciascuno dei contratti che si sono succeduti prevedono dettagliatamente il trattamento economico mensile lordo spettante al ricorrente, in misura decisamente inferiore in relazione all'incarico di segretario particolare rispetto a quello di consulente dell'Assessore regionale, così che, essendo ravvisabile una soluzione di continuità tra i due rapporti, non è corretto fare riferimento, per la monetizzazione delle ferie non godute, alla retribuzione relativa al secondo contratto.
In particolare, per il primo contratto del 19 ottobre 2010 è previsto un trattamento in misura di euro 2.996,30 per 'retribuzione fissa' e varie altre voci per 14 mensilità, oltre ad euro 2.446,68 per 12 mensilità per indennità di gabinetto e di amministrazione, mentre, nel secondo contratto del 11 luglio 2013, il trattamento economico prevede l'erogazione di un importo di euro 2.740,44 per retribuzione tabellare e altre voci per 14 mensilità, oltre a euro 3.154,61 per retribuzione di posizione e indennità di gabinetto pari a euro 1.085,62 per
12 mensilità
A fronte di tali voci, per la quantificazione della retribuzione giornaliera da utilizzare come base di calcolo deve farsi riferimenti ai conteggi allegati dalla Regione in data 10
pagina 13 di 15 gennaio 2020, non specificamente contestati sul punto, che, sulla base del trattamento economico previsto dai contratti di cui sopra, quantificano in misura di euro 118,32 la retribuzione giornaliera dovuta per il periodo dal 13 ottobre 2010 al 31 dicembre 2010 e in misura di euro 119,04 la retribuzione giornaliera per il periodo dal 1 gennaio 2011 al 9 luglio 2013 in cui il ricorrente ha svolto le funzioni di segretario particolare, ed indicano il maggior importo di euro 211,73 giornaliero per l'attività svolta come consulente dal 10 luglio 2013 fino alla fine della legislatura (quest'ultimo importo è quello che più si avvicina all'importo medio giornaliero di euro 196,49 per ciascuna giornata di ferie non godute risultante dal conteggio allegato da parte ricorrente in data 17/09/2018, di cui si è detto più sopra).
Alla luce di tale quantificazione, per 95,67 giorni di ferie non godute (78 maturati come segretario particolare, di cui giorni 7 per l'anno 2010, giorni 28 per ciascuno degli anni
2011 e 2012, giorni 15 per i primi sei mesi e 10 giorni dell'anno 2013, e 17,67 maturati come consulente nella seconda parte del rapporto) appare quindi dovuto a titolo di indennità sostitutiva l'importo di euro 828,24 per il 2010 (7 gg. per euro 118,32), di euro
8.451,84 per i 71 giorni di ferie maturati nel 2011, 2012 e fino al 10 luglio 2013 (71 gg per euro 119,04) e di euro 3741,26 da luglio 2013 fino alla fine del rapporto (17,67 gg per euro
211,73), per un importo complessivo lordo pari ad euro 13.021,34 per l'intero monte ferie non goduto.
Sulla base di quanto sopra esposto, la deve quindi Controparte_1 essere condannata al pagamento in favore dell'odierno ricorrente Parte_1 dell'importo complessivo lordo pari a euro 13.021,34 dovuto a titolo di indennità sostitutiva per la mancata fruizione di 95,67 giorni di ferie maturate nel periodo che va dal 13 ottobre
2010 al 13 marzo 2014, calcolati in rapporto al periodo effettivamente lavorato e alla retribuzione percepita nel periodo, oltre alla minor somma tra rivalutazione e interessi come per legge nel pubblico impiego.
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7. In ragione dell'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., le spese di lite devono essere poste a carico della parte soccombente, con condanna della resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come da dispositivo ai sensi del decreto 55 del
2014, come integrato dal D.M. 147/2022, con applicazione dei valori prossimi ai medi previsti per le cause di lavoro per lo scaglione di riferimento, compreso tra euro 5200 ed euro 26.000, per tutte le fasi.
pagina 14 di 15
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa:
- accoglie per quanto di ragione il ricorso proposto da nei confronti Parte_1 della e, per l'effetto, condanna quest'ultima al Controparte_1 pagamento in favore del ricorrente l'importo complessivo pari alla somma di euro
13.021,34 dovuto a titolo indennità sostitutiva di 95,67 giorni di ferie annue maturate nel periodo che va dal 13 ottobre 2010 al 13 marzo 2014, in rapporto al periodo effettivamente lavorato, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione come per legge nel pubblico impiego dalla data della decisione fino al saldo effettivo;
- condanna altresì la alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1
favore del ricorrente, liquidandole in complessivi euro 4.500 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario in ragione del 15% e accessori dovuti per legge, nonché contributo unificato qualora corrisposto.
Cagliari, 1° aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Elisabetta Tuveri
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