Articolo 2 della Legge 31 ottobre 1962, n. 1506
Articolo 1Articolo 3
Versione
15 novembre 1962
Art. 2.
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e' autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate e a far pagare le spese relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1962 al 30 giugno 1963, al termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , in conformita' degli stati di previsione allegati alla presente legge (Appendice n. 1).
Entrata in vigore il 15 novembre 1962