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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/04/2025, n. 2970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2970 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 11702/2024 R.G cui è stata riunita la n. 19187/2024
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta mandato in calce ai ricorsi introduttivi, C.F._2 dall'avv. Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano;
Ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Luigia Mandes e Isabella Selvaggi, elettivamente Cont domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell'
Resistente
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, le ricorrenti in epigrafe indicate, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della , con Controparte_1
inquadramento e qualifica per ciascuno indicato in ricorso, hanno esposto di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato – in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno – su cinque giorni settimanali;
di aver svolto per i periodi e nelle giornate puntualmente indicate in ricorso e risultanti dai cartellini marcatempo allegati turni di lavoro in giornate festive infrasettimanali;
di non aver goduto del riposto compensativo né di aver percepito alcuna retribuzione per il servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021 e n. 6716 del
10 marzo 2021, e dedotto altresì di avere invano richiesto gli emolumenti in oggetto con formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro, hanno concluso affinché questo
Giudice volesse accertare e dichiarare per ciascuno di essi il diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-
2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali analiticamente indicate nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme di cui alle conclusioni di ciascun atto introduttivo, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
spese vinte, con attribuzione.
L' si è costituita nel solo giudizio avente r.g. n. 19187/24, nell'ambito Controparte_1
del quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dei crediti eventualmente maturati prima della notifica del ricorso, in data 25.02.2025, e la nullità del ricorso per carenza assertiva e documentale;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, affermando il carattere onnicomprensivo della cd. indennità di turno, che assorbirebbe ogni ulteriore disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, come nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa in giornata festiva infrasettimanale, in carenza di prova relativa al superamento del monte ore ordinario. Ha contestato, infine, i conteggi allegati all'atto introduttivo, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza dell'8.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità per carenza espositiva, avanzata avverso le domande proposte dalla ricorrente Parte_2
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo
Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Le ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del
2021).
Questo giudice ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n.520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore)”.
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario,
l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Invero, a parere di chi scrive tale impostazione non può essere condivisa. Seppur nei singoli mesi in cui i ricorrenti, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, hanno goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività, ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria.
Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa dei ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei cartellini marcatempo in atti, documenti che, in quanto provenienti dalla parte convenuta, contengono elementi che possono essere ritenuti non contestabili da controparte.
In ordine al quantum debeatur, appaiono corretti i conteggi elaborati nei ricorsi introduttivi, poiché formulati analiticamente e sulla base delle previsioni contrattuali e normative di settore;
se ne recepisce, pertanto, il contenuto. Del resto, con esclusivo riferimento alla posizione di i conteggi sono stati contestati solo genericamente. Parte_2
In merito alla prescrizione eccepita per i crediti vantati da relativamente al Parte_2
periodo antecedente la notifica del ricorso, in data 25.02.2025, deve osservarsi che la ricorrente ha documentato l'esistenza di atti interruttivi del 29.04.2024; pertanto, devono essere considerate prescritte esclusivamente le pretese anteriori al 29 aprile 2019. Tuttavia, esse non formano oggetto del presente giudizio, avendo l'istante chiesto il pagamento per le giornate di lavoro festivo infrasettimanale svolte a partire dall'anno 2020.
La va pertanto condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 4.511,34; in favore di dell'importo di € 1.448,16, oltre Parte_2
agli interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro
(18.03.2024 per , 29.04.2024 per ) al saldo. Pt_1 Parte_2
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono
Cont a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di e a Parte_1 Parte_2
percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € 4.511,34; in favore di Parte_1 dell'importo di € 1.448,16, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla Parte_2
data di messa in mora della datrice di lavoro (18.03.2024 per , 29.04.2024 per Pt_1
) al saldo;
Parte_2
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida di € 1.200,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato Dott. Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa all'esito dello svolgimento della udienza dell'8.04.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164 nella causa iscritta al n. 11702/2024 R.G cui è stata riunita la n. 19187/2024
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese, giusta mandato in calce ai ricorsi introduttivi, C.F._2 dall'avv. Paolo Galluccio, presso il cui studio elettivamente domiciliano;
Ricorrenti
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio degli avv.ti Luigia Mandes e Isabella Selvaggi, elettivamente Cont domiciliata presso il Servizio Affari Legali dell'
Resistente
Oggetto: retribuzione giorni festivi infrasettimanali
Conclusioni: conformi a quelle versate in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi, successivamente riuniti per identità di materia, le ricorrenti in epigrafe indicate, premesso di lavorare per conto ed alle dipendenze della , con Controparte_1
inquadramento e qualifica per ciascuno indicato in ricorso, hanno esposto di svolgere un turno di lavoro diversamente articolato – in orario antimeridiano, pomeridiano e notturno – su cinque giorni settimanali;
di aver svolto per i periodi e nelle giornate puntualmente indicate in ricorso e risultanti dai cartellini marcatempo allegati turni di lavoro in giornate festive infrasettimanali;
di non aver goduto del riposto compensativo né di aver percepito alcuna retribuzione per il servizio prestato nei giorni festivi infrasettimanali, contrariamente al disposto dell'art. 29 del CCNL, secondo cui “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro 30 giorni, a un equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”; richiamati i principi affermati nelle pronunce della Corte di Cassazione n. 1505 del 25 gennaio 2021 e n. 6716 del
10 marzo 2021, e dedotto altresì di avere invano richiesto gli emolumenti in oggetto con formali costituzioni in mora inoltrate al datore di lavoro, hanno concluso affinché questo
Giudice volesse accertare e dichiarare per ciascuno di essi il diritto a percepire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 9 e 34 commi 7-8 del C.C.N.L. del personale del comparto Sanità del
20/09/2001, così come sostituiti dagli artt. 29 comma 6 e 31 commi 7-8 del C.C.N.L. 2016-
2018, il compenso per l'attività svolta nelle giornate festive infrasettimanali analiticamente indicate nei rispettivi ricorsi e, per l'effetto, condannare la convenuta al pagamento delle somme di cui alle conclusioni di ciascun atto introduttivo, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo e fino all'effettivo soddisfo;
spese vinte, con attribuzione.
L' si è costituita nel solo giudizio avente r.g. n. 19187/24, nell'ambito Controparte_1
del quale ha eccepito, in via preliminare, la prescrizione dei crediti eventualmente maturati prima della notifica del ricorso, in data 25.02.2025, e la nullità del ricorso per carenza assertiva e documentale;
nel merito, ha contestato la fondatezza della domanda, affermando il carattere onnicomprensivo della cd. indennità di turno, che assorbirebbe ogni ulteriore disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro, come nel caso in cui la prestazione lavorativa venga resa in giornata festiva infrasettimanale, in carenza di prova relativa al superamento del monte ore ordinario. Ha contestato, infine, i conteggi allegati all'atto introduttivo, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di giustizia.
La causa, istruita solo documentalmente, è stata decisa all'udienza dell'8.04.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c.
***
Va preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità per carenza espositiva, avanzata avverso le domande proposte dalla ricorrente Parte_2
Com'è noto l'art. 414 c.p.c. richiede, tra i requisiti dell'atto introduttivo del giudizio, la formulazione delle circostanze di fatto e degli elementi di diritto posti a base della domanda. Tale prescrizione, con specifico riferimento ai fatti da dedurre, è finalizzata a consentire alla controparte di prendere posizione in maniera precisa e non generica in ordine all'oggetto del contendere, ed al giudicante di essere in condizione, sin dall'inizio della controversia, di conoscere tutti gli elementi della stessa onde poter esercitare l'attività istruttoria che si dovesse rendere necessaria ai fini dell'indagine di merito. Pertanto, la violazione della disposizione in esame viene integrata ogni qualvolta, dall'esame complessivo del ricorso, risultino del tutto omessi, ovvero articolati in maniera assolutamente generica, i fatti rilevanti posti a base della domanda.
Nel caso in esame, la ricorrente ha allegato in modo dettagliato, nel ricorso introduttivo, le circostanze di fatto (sede di appartenenza, qualifica, turni di lavoro) e delle ragioni di diritto discendenti dalle norme nazionali e dalla contrattazione collettiva, a sostegno della domanda formulata. In tal guisa articolato, l'atto introduttivo del giudizio ha consentito sia alla controparte di difendersi nel merito senza limitarsi a generiche contestazioni, sia a questo
Giudice di esercitare consapevolmente i poteri istruttori ai fini dell'indagine della fondatezza della pretesa azionata in giudizio.
Nel merito, la domanda è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono.
Le ricorrenti hanno invocato l'applicazione dell'art. 9 del CCNL del 20.9.2001.
In fattispecie analoghe, la Suprema Corte ha espresso il principio secondo cui “l'indennità prevista dal CCNL 1 settembre 1995, art. 44, commi 3 e 12, per il personale del comparto sanità è volta a compensare la maggiore gravosità del lavoro prestato secondo il sistema dei turni, gravosità che si accresce nei casi in cui il turno ricada in giorno festivo, ed è cumulabile con il diritto, riconosciuto al lavoratore dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, di godere del riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività infrasettimanale o, in alternativa, di ricevere il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo” (cfr. Cass. n. 1505 del 2021, Cass. n. 6716 del 2021, Cass. n. 33126 del
2021).
Questo giudice ritiene di uniformarsi a tale orientamento, recepito in diverse pronunce dell'adito Tribunale sulla base di una condivisibile interpretazione sistematica e letterale delle fonti normative applicabili alla fattispecie ed in merito alla quale si richiama per tutte, per la particolare dovizia argomentativa, la sentenza n. 4085 del 2022, G. M.R. Lombardi, le cui motivazioni vengono di seguito riportate.
I Giudici di legittimità hanno in primis esaminato la disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti, pubblici e privati, per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali e quella peculiare del settore. La prima, dettata dal legislatore con la L. n. 260 del 1949, poi modificata dalla L. n. 90 del 1954, con la quale si è previsto che ai lavoratori che prestino servizio nei menzionati giorni festivi. La seconda, invece, per i dipendenti delle istituzioni sanitarie, pubbliche e private, prevede il diritto a godere del riposo nelle feste infrasettimanali di cui alla L. n.520 del 1952 mediante la quale il legislatore, nell'apprezzare le peculiari esigenze connesse alla natura del servizio, ha, da un lato, imposto a detti lavoratori di rendere la prestazione anche nel giorno festivo ove ritenuto necessario dal datore (cfr. in motivazione
Cass. n. 16592 del 2015), dall'altro ha riconosciuto in tal caso il “diritto ad un corrispondente riposo da godere, compatibilmente con le esigenze di servizio, entro trenta giorni dalla data della festa infrasettimanale non fruita”, o, in alternativa, a ricevere il “pagamento doppio della giornata festiva”.
Si è considerata poi la contrattazione collettiva ed in particolare il CCNL 1 settembre 1995, che agli artt. 18, 19 e 20, capo III, (Struttura del rapporto) ha dettato la disciplina generale dell'articolazione dell'orario di lavoro, delle ferie, dei riposi e all'art. 44, inserito nella parte seconda del contratto specificamente volta ad individuare il trattamento economico spettante ai dipendenti del comparto, ha riconosciuto, fra le indennità che compensano particolari condizioni di lavoro, una somma aggiuntiva in favore del personale operante su tre turni dell'importo di Lire 8.500 per ogni giorno di servizio prestato (art. 44, comma 3), importo maggiorato nelle ipotesi disciplinate dal comma 12, secondo cui “per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Lire 30.000 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Lire 15.000 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di due ore”.
Il CCNL 7 aprile 1999, art. 34, nel dettare la disciplina del lavoro straordinario, ha previsto, al comma 7, che la misura oraria del lavoro straordinario è determinata maggiorando la base di calcolo ottenuta dividendo per 156 gli elementi retributivi costituiti dallo stipendio tabellare del livello iniziale in godimento, dall'indennità integrativa speciale nonché dal rateo di tredicesima mensilità, ed al successivo comma 8, ha precisato che la maggiorazione da effettuare sull'importo unitario così ottenuto è “pari al 15% per lavoro straordinario diurno, al
30% per lavoro straordinario prestato nei giorni festivi o in orario notturno (dalle ore 22 alle ore 6 del giorno successivo) ed al 50% per quello prestato in orario notturno festivo”.
In ultimo con il CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL 7 aprile 1999, le parti collettive con l'art. 9, hanno integrato la disciplina dei riposi e del lavoro straordinario stabilendo che “Ad integrazione di quanto previsto dal CCNL 1 settembre 1995, art. 20, e dal
CCNL 7 aprile 1999, art. 34, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La disciplina contrattuale del lavoro festivo infrasettimanale quindi ha finito per ricalcare, quanto al diritto al riposo compensativo, quella già in precedenza prevista dal legislatore in epoca anteriore la contrattualizzazione del rapporto di impiego, ed ha riconosciuto, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per la festività pari al 30% della retribuzione oraria determinata includendo nella base di calcolo lo stipendio tabellare, l'indennità integrativa speciale ed il rateo di tredicesima mensilità. Il contratto del 21 maggio 2018 per il triennio 2016/2018, oltre a mantenere la medesima collocazione sistematica delle disposizioni relative, da un lato, ai riposi ed allo straordinario e, dall'altro, alle specifiche indennità connesse a condizioni di lavoro, ha ribadito, all'art. 29, comma 6, il diritto al riposo compensativo o al trattamento retributivo previsto per il lavoro straordinario festivo, ed ha lasciato immutata la disciplina dell'indennità per il personale turnista, aggiornata negli importi (art. 86, comma 13, secondo cui “Per il servizio di turno prestato per il giorno festivo compete un'indennità di Euro 17,82 lorde se le prestazioni fornite sono di durata superiore alla metà dell'orario di turno, ridotta a Euro 8,91 lorde se le prestazioni sono di durata pari o inferiore alla metà dell'orario anzidetto, con un minimo di 2 ore)”.
Deve poi rimarcarsi che in relazione ai limiti massimi dell'orario settimanale, le parti collettive, già a partire dal CCNL 7.4.1999, hanno previsto all'art. 27, la possibilità di una riduzione dello stesso, da concordare in sede di contrattazione integrativa, da 36 a 35 ore per il personale adibito a regimi di orario articolato in più turni, evidentemente sul presupposto della maggiore gravosità della prestazione resa dal turnista. Cont Le pronunce citate hanno ritenuto che la tesi delle secondo cui l'indennità prevista dall'art. 44, non sarebbe cumulabile con le maggiorazioni riconosciute in via generale a tutti i dipendenti dal CCNL 20 settembre 2001, art. 9, non sia rispettosa dei canoni di ermeneutica di cui agli artt. 1362 e 1363 c.c., perché il preteso carattere onnicomprensivo dell'indennità non è ancorato ad alcun elemento testuale della clausola contrattuale oggetto di interpretazione ed è anzi smentito dal rilievo che le parti collettive nella disposizione in parola ove abbiano ritenuto le indennità non cumulabili con altri emolumenti l'hanno espressamente previsto
(commi 7 e 17).
Si è aggiunto che la clausola contrattuale della quale i ricorrenti invocano l'applicazione è collocata fra le disposizioni dettate, in via generale e per tutti i dipendenti, per disciplinare l'orario di lavoro ed il regime dei riposi, mentre l'art. 44, si riferisce al solo trattamento economico e riguarda “particolari condizioni di lavoro” che per la loro maggiore gravosità
(lavoro in turni, nelle terapie intensive, nei servizi di malattie infettive) sono state ritenute meritevoli di un compenso giornaliero, non orario, aggiuntivo, sicché sul piano logico non sussiste alcuna incompatibilità fra i due istituti.
La ratio della maggiorazione riconosciuta dall'art. 44, va individuata, quindi, nella evidente maggiore gravosità del lavoro prestato sempre su turni variabili, gravosità che si accresce allorquando la prestazione venga richiesta in ora notturna o in giorno festivo. Al contrario,
l'art. 9, che riconosce innanzitutto il diritto al riposo compensativo per il lavoro prestato nella festività, e solo in alternativa il trattamento economico stabilito per il lavoro straordinario, attiene al regime dell'orario che, quanto alla durata esigibile da parte del datore di lavoro, si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività.
La circostanza che i turnisti, poiché assegnati a servizi da rendere in modo continuativo, siano di norma obbligati a svolgere l'attività anche nelle giornate festive, non fa venire meno il diritto a prestare il lavoro negli stessi limiti orari fissati per gli altri lavoratori e, quindi, a godere del riposo compensativo o a percepire, in alternativa, il compenso per il lavoro straordinario festivo. Non rileva, inoltre, l'orientamento espresso in relazione all'interpretazione del CCNL 14 settembre 2000, art. 22, per i dipendenti degli enti locali (cfr. fra le più recenti Cass. n. 1201 del 2019; Cass. n.16600 del 2019; Cass. n. 21412 del 2019) atteso che la clausola contrattuale oggetto di esegesi si esprime chiaramente nel senso dell'onnicomprensività (...al personale turnista è corrisposta un'indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro…) ed è calcolata su diversi parametri.
La disposizione contrattuale prevista per il personale del comparto sanità, invece, oltre a non contenere alcun accenno al carattere onnicomprensivo dell'indennità, la stabilisce in misura fissa ed a prescindere dai criteri fissati dal CCNL 7 aprile 1999, art. 34, per il calcolo del lavoro straordinario festivo, con ciò confermando la cumulabilità dei due trattamenti, finalizzati a compensare disagi di natura diversa.
L'orientamento qui espresso consente di superare la prospettazione secondo cui l'articolazione oraria ordinaria dei turnisti consente di assicurare che il monte ore lavorabili da parte del dipendente turnista sia esattamente identico a quello richiesto a qualsiasi altro dipendente aziendale.
Invero, a parere di chi scrive tale impostazione non può essere condivisa. Seppur nei singoli mesi in cui i ricorrenti, lavorando anche nel festivo infrasettimanale, hanno goduto di riposi pari ed anche maggiori di quelli che avrebbe dovuto fruire, ciò non dipende di certo dall'aver lavorato durante la festività, ma deriva dall'ordinaria articolazione oraria.
Pertanto, il riposo fruito, in quanto non connesso allo svolgimento dell'attività lavorativa in quella specifica giornata, non può considerarsi riconosciuto in applicazione della normativa contrattuale riportata così come interpretata e, pertanto, non è solutorio.
Nel caso di specie, l'attività lavorativa dei ricorrenti e i turni di servizio osservati durante le festività infrasettimanali sono chiaramente documentati nei cartellini marcatempo in atti, documenti che, in quanto provenienti dalla parte convenuta, contengono elementi che possono essere ritenuti non contestabili da controparte.
In ordine al quantum debeatur, appaiono corretti i conteggi elaborati nei ricorsi introduttivi, poiché formulati analiticamente e sulla base delle previsioni contrattuali e normative di settore;
se ne recepisce, pertanto, il contenuto. Del resto, con esclusivo riferimento alla posizione di i conteggi sono stati contestati solo genericamente. Parte_2
In merito alla prescrizione eccepita per i crediti vantati da relativamente al Parte_2
periodo antecedente la notifica del ricorso, in data 25.02.2025, deve osservarsi che la ricorrente ha documentato l'esistenza di atti interruttivi del 29.04.2024; pertanto, devono essere considerate prescritte esclusivamente le pretese anteriori al 29 aprile 2019. Tuttavia, esse non formano oggetto del presente giudizio, avendo l'istante chiesto il pagamento per le giornate di lavoro festivo infrasettimanale svolte a partire dall'anno 2020.
La va pertanto condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'importo di € 4.511,34; in favore di dell'importo di € 1.448,16, oltre Parte_2
agli interessi legali, con decorrenza dalla data di messa in mora della datrice di lavoro
(18.03.2024 per , 29.04.2024 per ) al saldo. Pt_1 Parte_2
Le spese del giudizio possono essere compensate nella misura di un terzo in ragione del contrasto giurisprudenziale esistente e per la restante parte seguono la soccombenza e cedono
Cont a carico della resistente nella misura di cui in dispositivo, con attribuzione al procuratore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto di e a Parte_1 Parte_2
percepire il compenso per l'attività lavorativa prestata nelle giornate festive infrasettimanali così come documentate e secondo la vigente disciplina contrattuale;
2) per l'effetto, condanna la , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, al pagamento in favore di dell'importo di € 4.511,34; in favore di Parte_1 dell'importo di € 1.448,16, oltre agli interessi legali, con decorrenza dalla Parte_2
data di messa in mora della datrice di lavoro (18.03.2024 per , 29.04.2024 per Pt_1
) al saldo;
Parte_2
3) compensa per un terzo le spese del giudizio e condanna la resistente , Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento della restante parte che liquida di € 1.200,00 oltre CU, IVA, CPA e spese forfettarie con attribuzione al procuratore antistatario.
Napoli, 16.04.2025
Il Giudice dott.ssa Laura Liguori