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Sentenza 14 dicembre 2024
Sentenza 14 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 14/12/2024, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROVIGO
- SEZIONE CIVILE - riunito in camera di conIGlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Federica Abiuso Presidente Rel. dott. Nicola Del Vecchio Giudice dott. Marco Pesoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3924/2024 R.G., promosso ai sensi dell'art. 337 bis c.c., da Parte_1
(C.F. , e da (C.F. ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Letizia Solimene elettivamente domiciliati presso lo Studio del proprio difensore, sito in Ferrara, Via Voltapaletto, 15
- ricorrenti -
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Rovigo. Per_ Conclusioni per i ricorrenti: “1. la figlia minore è affidata a entrambi i genitori con stabile collocazione e residenza presso la madre. Ai sensi dell'art. 337 ter c.c., i genitori assumeranno di comune Per_ accordo le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della sua residenza abituale, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della minore. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, i genitori potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
2. la casa familiare, sita in
Occhiobello (RO), Via Torino n. 1/4, di proprietà della IG.ra - unitamente ai beni e i Parte_1 mobili che l'arredano - è a lei assegnata;
3. il IG. avrà la facoltà di vedere e tenere con sé Parte_2
Per_ la figlia secondo i tempi e le modalità che verranno di volta in volta concordati compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici della stessa e nel rispetto dei suoi desiderata;
4. il IG.
[...]
a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, si obbliga a corrispondere alla IG.ra Pt_2 [...]
Per_
, entro il giorno dieci di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia la Parte_1 somma di Euro 150,00 (centocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat;
5. il IG.
a decorrere dalla sottoscrizione del presente atto, si obbliga a concorrere, in ragione del Parte_2
1 Per_ 50%, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia a) spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
3) tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3)
trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
c) spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) corsi di recupero e lezioni private;
5) alloggio presso la sede universitaria;
e) spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: 1) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di Euro 400,00 all'anno; l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: 1) spese per il conseguimento della patente di guida. La quota delle spese straordinarie andrà rimborsata entro trenta giorni dalla ricezione della documentazione comprovante l'esborso;
6. l'assegno unico nonché le equivalenti misure di sostegno che verranno in futuro introdotte saranno percepiti nella misura del 100% dalla IG.ra , la quale usufruirà Parte_1 altresì della detrazione fiscale nella misura del 100%, con rinuncia del IG. alla quota allo Parte_2 stesso spettante;
7. i IGg. ri e convengono che le suindicate condizioni Parte_2 Parte_1 abbiano effetto dalla sottoscrizione del presente atto;
8. spese compensate.”.
Motivi della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c., depositato in data 11/10/2024, e Parte_1
hanno adito l'intestato Tribunale affinché, data la cessazione della convivenza more Parte_2
uxorio e l'impossibilità di ricreare l'unione spirituale e materiale della coppia, disciplini i rapporti tra gli stessi e la prole, secondo le conclusioni congiunte formulate e riportate in epigrafe.
A tal proposito, i ricorrenti hanno allegato di aver intrapreso una relazione sentimentale, dalla quale in data 18.2.2007 è nata Con riferimento alla rispettiva situazione patrimoniale e reddituale, i Per_1
ricorrenti hanno allegato che la è titolare di un reddito annuo netto di euro 25.000,00 circa, Parte_1
mentre il di euro 12.000,00 circa. Di recente, quest'ultimo ha intrapreso una attività Pt_2
imprenditoriale in forma individuale dedita alla vendita di oggetti vecchi e nuovi.
I ricorrenti hanno dedotto di aver raggiunto un accordo sulle condizioni dell'affidamento, di cui hanno domandato che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 473-bis.51 quarto comma c.p.c.
2 Con ordinanza del 15.10.2024 il giudice delegato ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 10.12.2024, all'esito della quale ha assegnato la causa al collegio per la decisione.
Nel merito si osserva quanto segue.
Nel caso di specie, le parti hanno concordemente sostenuto che la loro convivenza è cessata;
pertanto, non essendo legate da vincolo di coniugio, non vi è la necessità che l'autorità giudiziaria accerti il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento del tentativo di conciliazione.
Peraltro, si ritiene che l'esame del Tribunale debba essere unicamente diretto alla verifica degli accordi raggiunti dai ricorrenti, i quali devono essere finalizzati a tutelare l'interesse dei figli minori di età, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter, comma 2, c.c.
Ciò premesso, si ritiene che l'accordo come sopra enunciato non presenti profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed, anzi, appaia adeguato a garantire alla figlia minore un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, secondo i principi di cui agli artt. 337 bis e ss. c.c.
Inoltre, il Tribunale ritiene che anche le previsioni di ordine economico, parti integranti dell'accordo, siano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire alla figlia prossima alla maggiore età, condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione. Per_1
Considerati la natura e l'oggetto del procedimento, tenuto conto della comunanza delle domande formulate e della costituzione tramite lo stesso difensore sussistono i presupposti per disporsi l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa n. 3924/2024 R.G.V.G. promossa da Parte_1
e , con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Parte_2
- recepisce le conclusioni formulate congiuntamente dai ricorrenti, riportate in epigrafe e da intendersi qui integralmente trascritte;
- dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Rovigo, nella camera di conIGlio del 13.12.2024
la Presidente Rel.
Dott.ssa Federica Abiuso
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