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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2025, n. 3096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3096 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo______________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente_________________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2747/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4075/2024 emessa in data 5 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente
C.F: , , C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F: , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di , deceduto a Roma il 19.01.2023, rappresentati e difesi , Persona_1 per mandato in atti, dall'Avv. US IT PEC:
e dell'Avv. AN BI PEC: Email_1
; Email_2
-APPELLANTE-
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo
Iandolo (c.f. ; fax 06/77382333; pec: C.F._4
t, giusta procura generale alle liti conferita Email_3 con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875; Persona_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 4 ottobre 2024 , Parte_1
e , agendo in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 hanno impugnato la sentenza n. 4075/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 5 aprile 2024.
Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in reazione alla domanda di condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento proposta posteriormente al riconoscimento con decreto di omologa in favore del de cuius del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ex art 1 l 18/80, preso atto che i ricorrenti dichiaravano di avere ottenuto il pagamento della prestazione nel corso del grado.
Nel definire le spese le poneva a carico dell' liquidandole in euro 850,00. CP_1
Avverso tale determinazione propongono impugnazione , Parte_1
e , agendo in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 deducendo la violazione dei minimi tariffari.
L' costituendosi ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte in merito alla CP_1 richiesta di liquidazione delle spese di lite in misura maggiore rispetto a quella disposta dal Giudice, previa verifica dell'attività professionale svolta da controparte nel giudizio di primo grado e delle tariffe vigenti. Ha poi evidenziato che la liquidazione può incidere la serialità o la particolare semplicità della controversia e che la liquidazione dei compensi professionali deve avere ad oggetto le attività effettivamente svolte nel corso del giudizio e non quelle previste in via generale ed astratta dalle norme processuali. In subordine, ha chiesto che le spese in appello venissero compensate.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 7 ottobre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 7
Come anticipato nello svolgimento del processo, con la sentenza impugnata, il
Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in reazione alla pretesa attorea di affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento e condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione preso atto che CP_1 gli stessi ricorrenti dichiaravano l'avvenuto pagamento nel corso del grado.
Liquidando le spese il Tribunale le ha quantificate in euro 850,00.
In specie l'appellante evidenzia l'assenza di motivazione in ordine all'entità delle spese caratterizzate da uno evidente scostamento dai minimi tariffari, e che le stesse in base al D.M. 55/2014, avrebbero dovuto essere quantificate nel rispetto dei minimi tariffari per lo scaglione di valore compreso fra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (applicabile al caso di specie), in € 2.697,00 ( di cui Fase di studio €
465,00; Fase introduttiva € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 832,00;
Fase decisionale € 1.011,00). Anche considerando solo le tre effettive fasi del giudizio (studio, introduttiva e decisionale) ed eliminando quella istruttoria/trattazione, il compenso sarebbe stato pari ad € 1.865,00 (Fase di studio € 465,00; Fase introduttiva € 389,00; Fase decisionale € 1.011,00), oltre
15% per spese forfettarie, nonché IVA e CPA.
L'appello è fondato.
L'oggetto della domanda era l'affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento sicchè il valore della causa in primo grado va definito in base al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni alimentari cui sono assimilate le prestazioni assistenziali
(Cass.n.21190/2018, n.18962/2015, SS.UU. n. 10455 /2015) fra le quali rientra la prestazione di cui si discuteva in primo grado. La disposizione codicistica prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, sicché per tale via si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Pag. 3 di 7 Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza in euro 850,00
è inferiore ai minimi di legge.
A tal proposito va chiarito che l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm
55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».
Nella vigenza di tale testo normativo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n.
28325 del 2022).
Successivamente a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi <…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il
70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale è rilevante in quanto ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n.11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al DM 37/2018.
Si è pertanto affermato che, a partire dalla vigenza della regolamentazione definita dal DM 37/2018, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una
Pag. 4 di 7 riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.>> evidenziandosi che < I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì
Cass. n. 11788 del 2023, 24363/2024 e 21386/2024.
Nel caso vanno accordati anche i compensi per la fase di trattazione posto che le note scritte di trattazione (udienza celebrata con il rito cartolare ex art.127 ter cpc) depositate il 27 marzo 2024 contenevano nuove difese la cui necessità scaturiva dal fatto sopravvenuto del pagamento che determinava anche la modifica delle conclusioni.
Si tratta dunque di attività difensiva riconducibile, almeno in parte, nell'ambito delle
<<memorie illustrative o di precisazione integrazione delle domande>> che alla stregua dell.4 lettera c) del DM 55/2014 e successive modificazioni ricadono in tale fase .
Va poi ribadito che, per quanto la stessa possa avere importato un'attività difensiva ridotta, ciò non può incidere sull'an ma unicamente sul quantum debeatur, legittimando il giudice solo a contenere il compenso nei minimi tariffari.
In ossequio a tali criteri le spese del primo grado, già poste a carico dell' nella CP_1 sentenza gravata, i minimi tariffari sono pari ad euro 2362,7 importo così ottenuto: fase di studio 929:2=464,5 + fase introduttiva 777:2=388,5 + fase trattazione 1664,00 ridotto del 70% =499,2 + fase decisionale 2021:2= 1010,00, misura che si arrotonda ad euro 2363,00.
Pag. 5 di 7 Quanto alle spese del presente grado non si può accedere alle richieste dell'ente previdenziale in assenza di ragioni <> per derogare alla regola del criterio della soccombenza. Esse, poste a carico dell' sono definite avuto CP_1 riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 2363,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 850,00) ossia euro 1.513,00 con la conseguente applicazione del secondo scaglione ( da €
1.100,01 a € 5.200,00) del dm 147/2023 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio introduttiva e decisionale.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore dei difensori dell'appellante che hanno formulato rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di con ricorso depositato Parte_3 Persona_1 in data 4 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4075/2024 emessa il giorno 5 aprile
2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e ridetermina le spese del primo grado, già poste a carico dell' in euro CP_1
2363,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore degli Avvocati
US IT e AN BI .
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 970,00 oltre IVA, CPA e spese generali e con distrazione in favore degli Avvocati
US IT e AN BI.
Roma, 7 ottobre 2025
Pag. 6 di 7 Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
__________________
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro- composta dai Signori
Magistrati:
1) dott. Donatella Casablanca _______________ Presidente
2) dott. Eliana Romeo______________________ Consigliere rel. est.
3) dott. Maria Vittoria Valente_________________ Consigliere
All'udienza del 7 ottobre 2025 ha deliberato, nelle forme della trattazione cartolare di cui all'art.127 ter cpc, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento n.2747/2024 R.G.A.C.L., avente ad oggetto l'appello proposto avverso la sentenza n. 4075/2024 emessa in data 5 aprile 2024 dal Tribunale- GL di
Roma e vertente
C.F: , , C.F: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, e , C.F: , in qualità di C.F._2 Parte_3 C.F._3 eredi di , deceduto a Roma il 19.01.2023, rappresentati e difesi , Persona_1 per mandato in atti, dall'Avv. US IT PEC:
e dell'Avv. AN BI PEC: Email_1
; Email_2
-APPELLANTE-
E
(C.F. , in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Gustavo
Iandolo (c.f. ; fax 06/77382333; pec: C.F._4
t, giusta procura generale alle liti conferita Email_3 con atto del Notaio in data 22 marzo 2024, rep. 37875; Persona_2
-APPELLATO -
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti e scritti. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in appello depositato il giorno il 4 ottobre 2024 , Parte_1
e , agendo in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 hanno impugnato la sentenza n. 4075/2024 emessa dal Tribunale Gl di Roma il giorno 5 aprile 2024.
Il Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in reazione alla domanda di condanna dell' alla corresponsione dell'indennità di CP_1 accompagnamento proposta posteriormente al riconoscimento con decreto di omologa in favore del de cuius del requisito sanitario per l'indennità di accompagnamento ex art 1 l 18/80, preso atto che i ricorrenti dichiaravano di avere ottenuto il pagamento della prestazione nel corso del grado.
Nel definire le spese le poneva a carico dell' liquidandole in euro 850,00. CP_1
Avverso tale determinazione propongono impugnazione , Parte_1
e , agendo in qualità di eredi di Parte_2 Parte_3 Persona_1 deducendo la violazione dei minimi tariffari.
L' costituendosi ha dichiarato di rimettersi al giudizio della Corte in merito alla CP_1 richiesta di liquidazione delle spese di lite in misura maggiore rispetto a quella disposta dal Giudice, previa verifica dell'attività professionale svolta da controparte nel giudizio di primo grado e delle tariffe vigenti. Ha poi evidenziato che la liquidazione può incidere la serialità o la particolare semplicità della controversia e che la liquidazione dei compensi professionali deve avere ad oggetto le attività effettivamente svolte nel corso del giudizio e non quelle previste in via generale ed astratta dalle norme processuali. In subordine, ha chiesto che le spese in appello venissero compensate.
La causa, fissata per la decisione nelle forme della trattazione cartolare previste dall'art.127 ter cpc per il 7 ottobre 2025 con termine per il deposito fino alla stessa data delle note scritte, è definita, preso atto del deposito delle note scritte di trattazione nel termine assegnato, all'esito della Camera di Consiglio, dal Collegio con sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pag. 2 di 7
Come anticipato nello svolgimento del processo, con la sentenza impugnata, il
Tribunale dichiarava la cessazione della materia del contendere in reazione alla pretesa attorea di affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento e condanna dell' alla corresponsione della relativa prestazione preso atto che CP_1 gli stessi ricorrenti dichiaravano l'avvenuto pagamento nel corso del grado.
Liquidando le spese il Tribunale le ha quantificate in euro 850,00.
In specie l'appellante evidenzia l'assenza di motivazione in ordine all'entità delle spese caratterizzate da uno evidente scostamento dai minimi tariffari, e che le stesse in base al D.M. 55/2014, avrebbero dovuto essere quantificate nel rispetto dei minimi tariffari per lo scaglione di valore compreso fra € 5.200,00 ed €
26.000,00 (applicabile al caso di specie), in € 2.697,00 ( di cui Fase di studio €
465,00; Fase introduttiva € 389,00; Fase istruttoria e/o di trattazione € 832,00;
Fase decisionale € 1.011,00). Anche considerando solo le tre effettive fasi del giudizio (studio, introduttiva e decisionale) ed eliminando quella istruttoria/trattazione, il compenso sarebbe stato pari ad € 1.865,00 (Fase di studio € 465,00; Fase introduttiva € 389,00; Fase decisionale € 1.011,00), oltre
15% per spese forfettarie, nonché IVA e CPA.
L'appello è fondato.
L'oggetto della domanda era l'affermazione del diritto all'indennità di accompagnamento sicchè il valore della causa in primo grado va definito in base al criterio previsto dall'art. 13, primo comma, cod. proc. civ. che concerne le cause relative alle prestazioni alimentari cui sono assimilate le prestazioni assistenziali
(Cass.n.21190/2018, n.18962/2015, SS.UU. n. 10455 /2015) fra le quali rientra la prestazione di cui si discuteva in primo grado. La disposizione codicistica prevede che, se il titolo è controverso (nel caso la domanda era stata anche di accertamento del diritto), il valore si determina in base all'ammontare delle somme dovute per due anni, sicché per tale via si perviene all'applicazione dello scaglione compreso fra euro 5.200,01 ed euro 26.000,00.
Pag. 3 di 7 Se ne ricava che la liquidazione delle spese contenuta nella sentenza in euro 850,00
è inferiore ai minimi di legge.
A tal proposito va chiarito che l'originaria formulazione dell'art.4, comma 1, del Dm
55/2014 stabiliva che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice dovesse tener conto dei «valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento».
Nella vigenza di tale testo normativo la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'esercizio del potere discrezionale del giudice, contenuto tra il minimo e il massimo dei parametri previsti dal d.m. n. 55 del 2014, non è soggetto al controllo di legittimità, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, non sussistendo più il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, fermo soltanto per la riduzione dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di diminuzione il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione (ex plurimis e da ultimo Cass. n.
28325 del 2022).
Successivamente a seguito della modifica operata dall'art. 1, comma 1, lettera a) del d.m. n. 37 del 2018 - applicabile alla presente fattispecie – è stato previsto che i valori medi <…possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento…>> e per la fase istruttoria che è possibile la < diminuzione in ogni caso non oltre il
70 per cento>>).
Tale modifica del dato testuale è rilevante in quanto ha determinato l'impossibilità, di operare una deroga ai minimi tariffari (come poteva, viceversa, essere disposto nella vigenza del precedente testo), neppure motivatamente (ex multis: Cass. 5 maggio 2023 n.11788, ma anche in precedenza Cass. nn. 9690 e 1421 del 2021).
Su tale aspetto si è pronunciata oramai ripetutamente la Cassazione evidenziando l'impatto della modifica del dettato del DM n.55/2014 dovuto al DM 37/2018.
Si è pertanto affermato che, a partire dalla vigenza della regolamentazione definita dal DM 37/2018, non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una
Pag. 4 di 7 riduzione superiore alla percentuale massima prevista dal dm dei parametri medi ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale.>> evidenziandosi che < I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C-377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolta. (Cass. n. 9815/2023; in questo senso altresì
Cass. n. 11788 del 2023, 24363/2024 e 21386/2024.
Nel caso vanno accordati anche i compensi per la fase di trattazione posto che le note scritte di trattazione (udienza celebrata con il rito cartolare ex art.127 ter cpc) depositate il 27 marzo 2024 contenevano nuove difese la cui necessità scaturiva dal fatto sopravvenuto del pagamento che determinava anche la modifica delle conclusioni.
Si tratta dunque di attività difensiva riconducibile, almeno in parte, nell'ambito delle
<<memorie illustrative o di precisazione integrazione delle domande>> che alla stregua dell.4 lettera c) del DM 55/2014 e successive modificazioni ricadono in tale fase .
Va poi ribadito che, per quanto la stessa possa avere importato un'attività difensiva ridotta, ciò non può incidere sull'an ma unicamente sul quantum debeatur, legittimando il giudice solo a contenere il compenso nei minimi tariffari.
In ossequio a tali criteri le spese del primo grado, già poste a carico dell' nella CP_1 sentenza gravata, i minimi tariffari sono pari ad euro 2362,7 importo così ottenuto: fase di studio 929:2=464,5 + fase introduttiva 777:2=388,5 + fase trattazione 1664,00 ridotto del 70% =499,2 + fase decisionale 2021:2= 1010,00, misura che si arrotonda ad euro 2363,00.
Pag. 5 di 7 Quanto alle spese del presente grado non si può accedere alle richieste dell'ente previdenziale in assenza di ragioni <> per derogare alla regola del criterio della soccombenza. Esse, poste a carico dell' sono definite avuto CP_1 riguardo, per la determinazione del valore in appello, al disputatum con il correttivo del decisum e dunque all'importo differenziale fra la misura delle spese accordate in questa sede (euro 2363,00) e quella già riconosciuta in primo grado (euro 850,00) ossia euro 1.513,00 con la conseguente applicazione del secondo scaglione ( da €
1.100,01 a € 5.200,00) del dm 147/2023 tabella 12 nel rispetto dei minimi tariffari per fase di studio introduttiva e decisionale.
In ordine al criterio per la definizione del valore in appello della causa avente ad oggetto la corretta determinazione dei compensi professionali si richiama Sez. U, n.
19014/2007, conf., ad esempio, da Cass., Sez. 6-1, n. 6345/2020 e Cass. n.
27274/2017 e di recente Cass. n. 35007 del 2023.
In entrambi i gradi va disposta distrazione in favore dei difensori dell'appellante che hanno formulato rituale richiesta.
PQM
La Corte di Appello di Roma -Seconda Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da , e Parte_1 Parte_2
, nella qualità di eredi di con ricorso depositato Parte_3 Persona_1 in data 4 ottobre 2024 nei confronti dell' in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, con riferimento alla sentenza n. 4075/2024 emessa il giorno 5 aprile
2024 dal Tribunale-GL di Roma ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) In accoglimento dell'appello, riforma parzialmente la sentenza impugnata, ferma nel resto, e ridetermina le spese del primo grado, già poste a carico dell' in euro CP_1
2363,00 oltre iva cpa e spese generali con distrazione in favore degli Avvocati
US IT e AN BI .
2) Condanna l' anche alla rifusione delle spese del presente grado che liquida in CP_1 euro 970,00 oltre IVA, CPA e spese generali e con distrazione in favore degli Avvocati
US IT e AN BI.
Roma, 7 ottobre 2025
Pag. 6 di 7 Roma, 7 ottobre 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott. Eliana Romeo) (dott. Donatella Casablanca)
Pag. 7 di 7