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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 04/11/2025, n. 1988 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1988 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 1970/2025 il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
RE. C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in 20124 – Milano (MI), Via Mauro Macchi n. 8, con l'Avv. Dario Odelli
- attore opponente –
contro
C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in 20826 – Misinto (MB), Via Della Longura n. 6, con l'Avv. Andrea Davide Arnaldi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con Decreto ingiuntivo n. 426/2025 – R.G. 668/2025 emesso in data 04/02/2025 e pubblicato in data 05/02/2025 dal Tribunale di Monza, , veniva ingiunto all' opponente il pagamento, in favore di dell'importo in sorte capitale di Euro Parte_1 CP_3
150.535,16, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione a titolo di somme dovute per la fornitura di serramenti che la avrebbe poi provveduto ad Pt_1 installare presso terzi.
Con atto di citazione in opposizione, tempestivamente notificato in data 17/03/2025 la parte attrice proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca ed avanzando in via riconvenzionale domanda di accertamento di vizi e difetti nelle forniture oggetto delle commesse rese dall'ingiungente e quantificazione dei costi necessari alle riparazioni oltre al danno economico subito per la perdita del cliente
[...]
CP_4
Nel corso del giudizio e scambiate le memorie istruttorie il giudice formulava proposta transattiva all'esito della quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Quindi parte opponente, con note scritte, rinunciava agli atti e parte convenuta dichiarava di accettare la rinuncia a spese compensate
---000---
Si premette che mentre con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, la rinuncia all'azione che segue alla transazione , invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia- che deve essere data con sentenza - comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda e, comportando la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
Ciò premesso una tale pronuncia comporta , quanto alla distribuzione delle spese del processo, in ogni caso la valutazione ab origine della fondatezza della domanda stessa dovendo così il giudice in ogni caso pronunciarsi secondo il criterio della soccombenza
( Cfr Cass 1005/2020 ; Cass sez.un. 25478 del 21.9.2021 in materia di esecuzione forzata) , ma non essendo escluso secondo taluni precedenti neppure un potere di compensazione ove motivato ( Cass. ord.14.10.2024 n.26622; contra Cass. 31.10.2023
n.30251). .
Nella specie se è vero che le parti hanno rinunciato agli atti ex art 306 cpc - e su tali atti il controllo formale di questo giudice ha dato esito positivo- , tuttavia vi è evidenza altresì in giudizio del fatto sopravvenuto , costituito dall'accordo/transazione ( il cui pag. 2/3 inadempimento non può essere eventualmente discusso se non in altra sede), in dal quale discende la rinuncia alla pretesa sostanziale .
Ne segue che la transazione, determinando una rinuncia al diritto, impone la pronuncia
– con sentenza- di cessazione della materia del contendere che il giudice può e deve rilevare anche ex officio ( Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. civ., sez.
II, 3 maggio 2017, n. 10728; Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195).
Nella specie poi va previamente revocato il decreto ingiuntivo
Le spese sono compensate alla luce della conciliazione
P.Q.M.
.
DICHIARA cessata la materia del contendere fra .le parti e
REVOCA il decreto ingiuntivo n.426/2025 emesso dal Tribunale di Monza
COMPENSA le spese di lite tra le parti
Monza 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Monza
Seconda Sezione
R.G. 1970/2025 il Giudice, Dr.ssa Maria Teresa Latella ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa tra
RE. C.F./P.I. ), in persona del legale rappresentante CP_1 P.IVA_1 pro tempore, con sede legale in 20124 – Milano (MI), Via Mauro Macchi n. 8, con l'Avv. Dario Odelli
- attore opponente –
contro
C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in 20826 – Misinto (MB), Via Della Longura n. 6, con l'Avv. Andrea Davide Arnaldi
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con Decreto ingiuntivo n. 426/2025 – R.G. 668/2025 emesso in data 04/02/2025 e pubblicato in data 05/02/2025 dal Tribunale di Monza, , veniva ingiunto all' opponente il pagamento, in favore di dell'importo in sorte capitale di Euro Parte_1 CP_3
150.535,16, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione a titolo di somme dovute per la fornitura di serramenti che la avrebbe poi provveduto ad Pt_1 installare presso terzi.
Con atto di citazione in opposizione, tempestivamente notificato in data 17/03/2025 la parte attrice proponeva opposizione al Decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca ed avanzando in via riconvenzionale domanda di accertamento di vizi e difetti nelle forniture oggetto delle commesse rese dall'ingiungente e quantificazione dei costi necessari alle riparazioni oltre al danno economico subito per la perdita del cliente
[...]
CP_4
Nel corso del giudizio e scambiate le memorie istruttorie il giudice formulava proposta transattiva all'esito della quale le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo.
Quindi parte opponente, con note scritte, rinunciava agli atti e parte convenuta dichiarava di accettare la rinuncia a spese compensate
---000---
Si premette che mentre con la rinuncia agli atti, l'attore mantiene la facoltà di agire nuovamente in un successivo giudizio per la tutela dello stesso diritto, anche se, ovviamente, gli atti del processo estinto perdono ogni efficacia, la rinuncia all'azione che segue alla transazione , invece, integra un vero e proprio atto di disposizione del diritto azionato ed equivale, nella sostanza, ad un rigetto nel merito delle pretese attoree.
Pertanto, tale rinuncia- che deve essere data con sentenza - comporta la preclusione a far valere in un successivo giudizio le medesime ragioni con una nuova domanda e, comportando la cessazione della materia del contendere, porta alla pronuncia di una sentenza che attesta il venir meno dell'interesse delle parti alla prosecuzione del processo.
Ciò premesso una tale pronuncia comporta , quanto alla distribuzione delle spese del processo, in ogni caso la valutazione ab origine della fondatezza della domanda stessa dovendo così il giudice in ogni caso pronunciarsi secondo il criterio della soccombenza
( Cfr Cass 1005/2020 ; Cass sez.un. 25478 del 21.9.2021 in materia di esecuzione forzata) , ma non essendo escluso secondo taluni precedenti neppure un potere di compensazione ove motivato ( Cass. ord.14.10.2024 n.26622; contra Cass. 31.10.2023
n.30251). .
Nella specie se è vero che le parti hanno rinunciato agli atti ex art 306 cpc - e su tali atti il controllo formale di questo giudice ha dato esito positivo- , tuttavia vi è evidenza altresì in giudizio del fatto sopravvenuto , costituito dall'accordo/transazione ( il cui pag. 2/3 inadempimento non può essere eventualmente discusso se non in altra sede), in dal quale discende la rinuncia alla pretesa sostanziale .
Ne segue che la transazione, determinando una rinuncia al diritto, impone la pronuncia
– con sentenza- di cessazione della materia del contendere che il giudice può e deve rilevare anche ex officio ( Cass. civ., sez. II, 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. civ., sez.
II, 3 maggio 2017, n. 10728; Cass. civ., sez. I, 24 ottobre 2012, n. 18195).
Nella specie poi va previamente revocato il decreto ingiuntivo
Le spese sono compensate alla luce della conciliazione
P.Q.M.
.
DICHIARA cessata la materia del contendere fra .le parti e
REVOCA il decreto ingiuntivo n.426/2025 emesso dal Tribunale di Monza
COMPENSA le spese di lite tra le parti
Monza 4.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Teresa Latella
pag. 3/3