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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/04/2025, n. 504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 504 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 749 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore con gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Pt_1
Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E appellato/non costituito Controparte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_2
con l'Avv. Vincenzo Lieto ---- appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni dell'appellante: “… riformare la sentenza appellata, condannando l'appellato al pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo amministrativo opposto, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre sanzioni successive e interessi legali come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”; Conclusioni dell'appellata : “… In riforma della sentenza appellata, chiede l'integrale CP_3
rigetto della domanda promossa in primo grado da in quanto infondata in fatto Controparte_1
e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice Pt_1
del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. avverso il preavviso di fermo n° CP_1
13380201900000994000 notificatogli dall' , addì 3/11/2019, Controparte_2
dichiarando nullo l'avviso di addebito n. 43320120000362071000 per omessa notificazione ed estinti, per prescrizione sopraggiunta, i crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
43320120001112947000 notificato il 16.01.2013, n. 43320130000179286000 notificato il 10.04.2013
, n. 43320130001207041000 notificato il 12.02.2014 e n. 43320140000420766000 notificato l'11.06.2014.
2. L'Istituto previdenziale ha interposto gravame per le seguenti ragioni: a) perché il
Tribunale ha giudicato nullo l'avviso di addebito n. 43320120000362071000, per omessa notificazione, non valorizzando che la notifica era stata eseguita, mediante piego raccomandato, presso un domicilio del destinatario, quantunque a mani della madre;
stesso domicilio ove lo stesso destinatario era stato, peraltro, siccome documentato, trovato personalmente in occasione di altra notifica;
b) perché il Tribunale ha giudicato prescritti i crediti relativi ad altri quattro titoli, reputando, sulla scorta del medesimo errore di cui al motivo a), che gli atti interruttivi della prescrizione non fossero stati anch'essi regolarmente notificati (intimazioni di pagamento notificate il 30/10/2017 ed il 13/2/2018); c) perché il preavviso di fermo amministrativo, proprio perché fondato su crediti tutti attivi, doveva essere ritenuto efficace.
3. L' si è costituito anche in grado d'appello, con richieste conformi a quelle CP_3
dell' Contumace è rimasto il Sig. . Pt_1 CP_1
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 16/17 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato. I.1 Gli atti riguardanti i crediti e le intimazioni di pagamento interruttive della Pt_1
prescrizione, tutti descritti dall' nell'atto di gravame, sono stati notificati al Sig. Pt_1 CP_1
presso il luogo ove egli, pur non avendo la residenza, aveva l'attività d'impresa,
[...]
denominata “Soccorso Stradale Coprasella di EC AT.
I.2 L'art. 139 del codice di rito prevede che “... la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita
l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
I.3 Pertanto, le notifiche eseguite presso gli uffici del contribuente, quantunque a mani di familiari (madre, sorella, cognato), rispettano entrambe le condizioni della norma citata.
I.4 Sulla scorta di quanto detto, tutti i crediti richiamati nel preavviso di fermo amministrativo opposto in primo grado si riferivano a crediti attivi e non prescritti.
Sicché il detto preavviso di fermo, che era stato annullato perché parzialmente riguardante crediti prescritti, aveva – ed ha – tutti i crismi per potersi considerare efficace e valido.
II.- L'appello, pertanto, va accolto.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato contumace,
Sig. , come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 26 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 58/2022, resa in data 26 gennaio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado proposto dal Sig.
; Controparte_1
2. Condanna il Sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 4.700,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il secondo grado, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, addì
24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott.ssa Barbara Fatale Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 749 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore con gli Avv.ti Mariagrazia Carnovale, Pt_1
Silvia Parisi, Maria Teresa Pugliano e Francesco Muscari Tomaioli ---- appellante
E appellato/non costituito Controparte_1
E
in persona del legale rappresentante in carica, Controparte_2
con l'Avv. Vincenzo Lieto ---- appellata
Avente ad oggetto: appello avverso sentenza Tribunale di Crotone, Giudice del Lavoro.
Opposizione a preavviso di fermo amministrativo.
Conclusioni dell'appellante: “… riformare la sentenza appellata, condannando l'appellato al pagamento dei contributi di cui agli avvisi di addebito sottesi al preavviso di fermo amministrativo opposto, o alla somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio, oltre sanzioni successive e interessi legali come per legge, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambi i gradi”; Conclusioni dell'appellata : “… In riforma della sentenza appellata, chiede l'integrale CP_3
rigetto della domanda promossa in primo grado da in quanto infondata in fatto Controparte_1
e diritto.
Con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice Pt_1
del lavoro, che ha accolto il ricorso proposto dal Sig. avverso il preavviso di fermo n° CP_1
13380201900000994000 notificatogli dall' , addì 3/11/2019, Controparte_2
dichiarando nullo l'avviso di addebito n. 43320120000362071000 per omessa notificazione ed estinti, per prescrizione sopraggiunta, i crediti portati dagli avvisi di addebito nn.
43320120001112947000 notificato il 16.01.2013, n. 43320130000179286000 notificato il 10.04.2013
, n. 43320130001207041000 notificato il 12.02.2014 e n. 43320140000420766000 notificato l'11.06.2014.
2. L'Istituto previdenziale ha interposto gravame per le seguenti ragioni: a) perché il
Tribunale ha giudicato nullo l'avviso di addebito n. 43320120000362071000, per omessa notificazione, non valorizzando che la notifica era stata eseguita, mediante piego raccomandato, presso un domicilio del destinatario, quantunque a mani della madre;
stesso domicilio ove lo stesso destinatario era stato, peraltro, siccome documentato, trovato personalmente in occasione di altra notifica;
b) perché il Tribunale ha giudicato prescritti i crediti relativi ad altri quattro titoli, reputando, sulla scorta del medesimo errore di cui al motivo a), che gli atti interruttivi della prescrizione non fossero stati anch'essi regolarmente notificati (intimazioni di pagamento notificate il 30/10/2017 ed il 13/2/2018); c) perché il preavviso di fermo amministrativo, proprio perché fondato su crediti tutti attivi, doveva essere ritenuto efficace.
3. L' si è costituito anche in grado d'appello, con richieste conformi a quelle CP_3
dell' Contumace è rimasto il Sig. . Pt_1 CP_1
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.c.p., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 16/17 marzo 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce.
Motivi della decisione
I.- L'appello è fondato. I.1 Gli atti riguardanti i crediti e le intimazioni di pagamento interruttive della Pt_1
prescrizione, tutti descritti dall' nell'atto di gravame, sono stati notificati al Sig. Pt_1 CP_1
presso il luogo ove egli, pur non avendo la residenza, aveva l'attività d'impresa,
[...]
denominata “Soccorso Stradale Coprasella di EC AT.
I.2 L'art. 139 del codice di rito prevede che “... la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita
l'industria o il commercio.
Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace”.
I.3 Pertanto, le notifiche eseguite presso gli uffici del contribuente, quantunque a mani di familiari (madre, sorella, cognato), rispettano entrambe le condizioni della norma citata.
I.4 Sulla scorta di quanto detto, tutti i crediti richiamati nel preavviso di fermo amministrativo opposto in primo grado si riferivano a crediti attivi e non prescritti.
Sicché il detto preavviso di fermo, che era stato annullato perché parzialmente riguardante crediti prescritti, aveva – ed ha – tutti i crismi per potersi considerare efficace e valido.
II.- L'appello, pertanto, va accolto.
III.- Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'appellato contumace,
Sig. , come da dispositivo. Controparte_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' con ricorso Pt_1
depositato in data 26 luglio 2022, avverso la sentenza del Tribunale di Crotone, giudice del lavoro, n. 58/2022, resa in data 26 gennaio 2022, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso di primo grado proposto dal Sig.
; Controparte_1
2. Condanna il Sig. al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, Controparte_1
liquidate in € 4.700,00 per il primo grado ed in € 5.000,00 per il secondo grado, oltre rimb. sp. gen. 15%, CPA ed IVA se dovuta, in favore dell'appellante.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio della Corte di appello, Sezione lavoro, addì
24 aprile 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale