CASS
Sentenza 12 ottobre 2020
Sentenza 12 ottobre 2020
Massime • 1
Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., è irrilevante la reazione del soggetto passivo che, riguardando una situazione occasionale e successiva, non esclude la maggiore offensività della condotta derivante dal solo fatto della ricorrenza in concreto delle condizioni oggettive utili a facilitare l'azione criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza di tale aggravante in una fattispecie di rapina in cui la vittima, una donna in compagnia di due bambini piccoli, aveva fattivamente reagito all'azione dell'imputato anche grazie all'intervento di terze persone).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/10/2020, n. 28322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28322 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IS ED nato il [...] avverso la sentenza del 31/01/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il processo è stato celebrato, in assenza di richiesta di trattazione, con il rito camerale non partecipato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28322 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato ek dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Prato con sentenza 18 maggio 2018 per una fattispecie di rapina e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia. A fondamento dell'accertamento di responsabilità, il verbale dell'arresto in flagranza dell'imputato, le dichiarazioni della persona offesa, il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal teste IE (un passante intervenuto a soccorrere la persona offesa), gli accertamenti svolti dalla dalla polizia giudiziaria, gli esiti di perquisizione e sequestro a carico dell'imputato medesimo. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha valorizzato la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, la pervicacia dimostrata e la gravità delle lesioni causate ai soccorritori (15 gg di prognosi). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato-articolaah i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 61 n. 5 c.p. per aver la Corte riconosciuto l'aggravante della minorata difesa basando il proprio convincimento su elementi non presenti neppure nella sentenza di primo grado e senza considerare che la persona offesa ha reagito fattivamente all'azione dell'odierno imputato anche grazie all'intervento di terze persone par aiutarla sino all'intervento della PG. Illogica e illegittima sarebbe la valorizzazione dell'ipotizzata circostanza che l'imputato avrebbe "individuato la donna in compagnia di due piccoli bambini come un soggetto debole e facilmente aggredibile", trattandosi di "un ipotetico e supposto ragionamento mentale che avrebbe fatto l'odierno imputato e mai esternato dallo stesso". 3. Il Procuratore Generale„ nella persona del Sostituto dott. Domenico Seccia, ha chiesto il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) ha natura oggettiva ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa (Sez. 1 -, Sentenza n. 39560 del 06/06/2019 Rv. 276871 - 01) sulla base di una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa (Sez. 4 -, Sentenza n. 30990 del 17/05/2019 Rv. 276794 - 01). Ne consegue che risulta legittimo, logico e coerente l'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante medesima nel caso di rapina ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed accudire un soggetto non autonomo (sul punto cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 19265 del 21/02/2019 Rv. 275918 - 01) trattandosi di situazione che incide sulla oggettiva vulnerabilità della vittima anche per effetto della necessità di garantire l'incolumità propria e del tutelato. Sul punto, nessuna rilevanza ha poi il fatto che una reazione vi sia stata pur partendo da situazione oggettivamente sfavorita risultando palese il fatto che, mancando le descritte 2 condizioni sfavorevoli, la facoltà di reazione del soggetto passivo sarebbe stata più efficace (sul punto, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1017 del 01/04/1980 Rv. 145859 - 01). In questo contesto, l'intervento successivo di un passante o la reazione della persona offesa non elidono la maggiore offensività della condotta riguardando situazioni occasionali e successive. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 1 luglio 2020 Il Consigl re ensore Il Pre ente
udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore DOMENICO SECCIA che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso Il processo è stato celebrato, in assenza di richiesta di trattazione, con il rito camerale non partecipato. Penale Sent. Sez. 2 Num. 28322 Anno 2020 Presidente: DIOTALLEVI GIOVANNI Relatore: TUTINELLI VINCENZO Data Udienza: 01/07/2020 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato ek dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata dal Tribunale di Prato con sentenza 18 maggio 2018 per una fattispecie di rapina e ha rideterminato la pena nei limiti ritenuti di giustizia. A fondamento dell'accertamento di responsabilità, il verbale dell'arresto in flagranza dell'imputato, le dichiarazioni della persona offesa, il contenuto del verbale di sommarie informazioni rese dal teste IE (un passante intervenuto a soccorrere la persona offesa), gli accertamenti svolti dalla dalla polizia giudiziaria, gli esiti di perquisizione e sequestro a carico dell'imputato medesimo. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha valorizzato la gravità delle condotte poste in essere dall'imputato, la pervicacia dimostrata e la gravità delle lesioni causate ai soccorritori (15 gg di prognosi). 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato-articolaah i seguenti motivi. 2.1. Violazione dell'art. 61 n. 5 c.p. per aver la Corte riconosciuto l'aggravante della minorata difesa basando il proprio convincimento su elementi non presenti neppure nella sentenza di primo grado e senza considerare che la persona offesa ha reagito fattivamente all'azione dell'odierno imputato anche grazie all'intervento di terze persone par aiutarla sino all'intervento della PG. Illogica e illegittima sarebbe la valorizzazione dell'ipotizzata circostanza che l'imputato avrebbe "individuato la donna in compagnia di due piccoli bambini come un soggetto debole e facilmente aggredibile", trattandosi di "un ipotetico e supposto ragionamento mentale che avrebbe fatto l'odierno imputato e mai esternato dallo stesso". 3. Il Procuratore Generale„ nella persona del Sostituto dott. Domenico Seccia, ha chiesto il rigetto del ricorso CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa (art. 61, n. 5, c.p.) ha natura oggettiva ed è pertanto integrata per il solo fatto, obiettivamente considerato, della ricorrenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa (Sez. 1 -, Sentenza n. 39560 del 06/06/2019 Rv. 276871 - 01) sulla base di una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa (Sez. 4 -, Sentenza n. 30990 del 17/05/2019 Rv. 276794 - 01). Ne consegue che risulta legittimo, logico e coerente l'affermazione della sussistenza della circostanza aggravante medesima nel caso di rapina ai danni di persona impegnata a sorvegliare ed accudire un soggetto non autonomo (sul punto cfr. Sez. 5 -, Sentenza n. 19265 del 21/02/2019 Rv. 275918 - 01) trattandosi di situazione che incide sulla oggettiva vulnerabilità della vittima anche per effetto della necessità di garantire l'incolumità propria e del tutelato. Sul punto, nessuna rilevanza ha poi il fatto che una reazione vi sia stata pur partendo da situazione oggettivamente sfavorita risultando palese il fatto che, mancando le descritte 2 condizioni sfavorevoli, la facoltà di reazione del soggetto passivo sarebbe stata più efficace (sul punto, cfr. Sez. 6, Sentenza n. 1017 del 01/04/1980 Rv. 145859 - 01). In questo contesto, l'intervento successivo di un passante o la reazione della persona offesa non elidono la maggiore offensività della condotta riguardando situazioni occasionali e successive. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativannente in C 2000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e ella somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o in Roma, il 1 luglio 2020 Il Consigl re ensore Il Pre ente