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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 09/10/2025, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 6209/2025 RG
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6209 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. CALVELLO CLAUDIO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. AGOSTINI GIUSEPPE, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nel ricorso introduttivo del 17.06.2025 e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025 (rinviata al 7.10.2025):
“ che l'On.le Tribunale adito Voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa familiare, sita in Padova (PD), via G. Del Santo 21, in locazione, rimarrà nella disponibilità del sig. che ci vivrà con la figlia;
Pt_1 Per_1 3) la sig.ra verserà direttamente alla figlia , tramite bonifico bancario, entro e non CP_1 Per_1
oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari ad € 350,00=, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026;
4) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , ciascun genitore Per_1
contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così come identificate dal Protocollo del
Tribunale di Padova e per quanto da questo non previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatto dal Consiglio
Nazionale Forense.
5) ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro le spese straordinarie che si troverà a dover sostenere nell'interesse di . Qualora ciò non fosse possibile per motivi di Per_1 urgenza o necessità, la comunicazione dovrà avvenire tempestivamente, non appena possibile.
L'altro genitore, ricevuta la relativa richiesta e la documentazione giustificativa, provvederà a rimborsare il 50% dell'importo anticipato, mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5
(cinque) del mese successivo alla comunicazione.
6) Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50%, alle spese relative all'autovettura FORD
KA, tg. DV 523 KV immatricolata il 21.04.2009 (a titolo a carico di entrambi i genitori quelle relative a bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ecc..), di cui ha la disponibilità esclusiva e Per_1 di cui è comproprietaria con il padre.
7) Stante l'età di , madre e figlia potranno vedersi liberamente ogniqualvolta vorranno Per_1
senza dover prestabilire un calendario di visita.
8) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali degli odierni ricorrenti che dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed economicamente indipendenti, ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza avere reciproche richieste relative all'assegno di mantenimento.
9) I coniugi provvederanno al pagamento dei compensi dovuti per il presente procedimento, ognuno al proprio procuratore.
Si chiede altresì che l'On.le Tribunale adito Voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della emananda sentenza di omologazione nei registri di matrimonio.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nato il [...] a [...], e , Parte_1 CP_1
nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio con rito civile il 24/05/2014 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 77, Parte I, Vol. 01, anno 2014.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 10.09.2006 in Padova (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo. 5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti
Tribunale di Padova
SEZIONE PRIMA CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I° Civile, composto dai signori Magistrati:
dott.ssa Cinzia Balletti Presidente rel.
dott.ssa Alina Rossato Giudice
dott.ssa Federica Di Paolo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento N. 6209 /2025 R.G. promosso con ricorso congiunto depositato da
con l'avv. CALVELLO CLAUDIO, come da mandato in atti;
Parte_1
e
, con l'avv. AGOSTINI GIUSEPPE, come da mandato in atti;
CP_1
con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero.
in punto: separazione (con domanda anche di divorzio congiunto)
Conclusioni rassegnate congiuntamente dai coniugi in ordine alla separazione nel ricorso introduttivo del 17.06.2025 e ribadite nelle note scritte depositate per l'udienza del 16.09.2025 (rinviata al 7.10.2025):
“ che l'On.le Tribunale adito Voglia omologare con sentenza la separazione consensuale dei coniugi alle seguenti condizioni
1) I coniugi vivranno separati di tetto e di mensa, libero ciascuno di fissare ove crede la propria residenza, con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) la casa familiare, sita in Padova (PD), via G. Del Santo 21, in locazione, rimarrà nella disponibilità del sig. che ci vivrà con la figlia;
Pt_1 Per_1 3) la sig.ra verserà direttamente alla figlia , tramite bonifico bancario, entro e non CP_1 Per_1
oltre il giorno 5 (cinque) di ogni mese, l'assegno di mantenimento pari ad € 350,00=, con rivalutazione annuale secondo l'indice ISTAT a decorrere dal mese di maggio 2026;
4) sino al raggiungimento dell'indipendenza economica della figlia , ciascun genitore Per_1
contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie così come identificate dal Protocollo del
Tribunale di Padova e per quanto da questo non previsto dalle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” redatto dal Consiglio
Nazionale Forense.
5) ciascun genitore si impegna a comunicare preventivamente all'altro le spese straordinarie che si troverà a dover sostenere nell'interesse di . Qualora ciò non fosse possibile per motivi di Per_1 urgenza o necessità, la comunicazione dovrà avvenire tempestivamente, non appena possibile.
L'altro genitore, ricevuta la relativa richiesta e la documentazione giustificativa, provvederà a rimborsare il 50% dell'importo anticipato, mediante bonifico bancario, entro e non oltre il giorno 5
(cinque) del mese successivo alla comunicazione.
6) Entrambi i genitori concorreranno, nella misura del 50%, alle spese relative all'autovettura FORD
KA, tg. DV 523 KV immatricolata il 21.04.2009 (a titolo a carico di entrambi i genitori quelle relative a bollo, assicurazione, revisione, manutenzione ecc..), di cui ha la disponibilità esclusiva e Per_1 di cui è comproprietaria con il padre.
7) Stante l'età di , madre e figlia potranno vedersi liberamente ogniqualvolta vorranno Per_1
senza dover prestabilire un calendario di visita.
8) Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali degli odierni ricorrenti che dichiarano di essere economicamente autosufficienti ed economicamente indipendenti, ciascuno di essi provvederà autonomamente al proprio mantenimento, senza avere reciproche richieste relative all'assegno di mantenimento.
9) I coniugi provvederanno al pagamento dei compensi dovuti per il presente procedimento, ognuno al proprio procuratore.
Si chiede altresì che l'On.le Tribunale adito Voglia ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Padova di procedere all'annotazione della emananda sentenza di omologazione nei registri di matrimonio.”
FATTO E DIRITTO
I sigg. nato il [...] a [...], e , Parte_1 CP_1
nata il [...] a [...], hanno contratto matrimonio con rito civile il 24/05/2014 in Padova (PD), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune, al n. 77, Parte I, Vol. 01, anno 2014.
Dalla loro unione è nata la figlia , il 10.09.2006 in Padova (PD). Persona_2
Le parti hanno proposto congiuntamente domanda di separazione, con successiva domanda di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia della Corte di Cassazione (sentenza n. 28727
del 16.10.23), va riconosciuta la ammissibilità del cumulo di domande di separazione e divorzio.
Nel merito, la domanda congiunta di separazione merita di essere accolta.
Dalle reciproche allegazioni e dalle conclusioni conformi sul punto, è emerso in modo inequivocabile che la prosecuzione della convivenza è ormai divenuta intollerabile.
I coniugi hanno proposto conclusioni congiunte in ordine a tutte le questioni da regolamentare.
In assenza di profili d'illegittimità, le condizioni proposte congiuntamente vanno recepite, non emergendo ragioni ostative.
Sussistono, pertanto, i presupposti di legge per la pronuncia di separazione in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
La causa va rimessa sul ruolo per la pronuncia sul divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Padova, I° sezione civile, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto;
[...]
2) ordina all'ufficiale di stato civile di procedere alle annotazioni di rito;
3) dispone che la separazione sia regolamentata dalle condizioni proposte dalle parti congiuntamente e soprariportate, che vengono qui omologate;
4) spese di lite al definitivo. 5) Rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in vista della decisione sulla ulteriore domanda proposta congiuntamente dalle parti.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 7.10.2025
Il Presidente
dott.ssa Cinzia Balletti