Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 27/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2582/2021 Ruolo Generale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Il Tribunale di Pordenone, in persona del Giudice dr.ssa Maria Paola Costa, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado, promossa con atto di citazione notificato il 19 novembre
2021
da
(C.F. ) rappresentato e difeso, per Parte_1 CodiceFiscale_1 mandato in calce al predetto atto di citazione, dall'avv. Roberto Bondì e presso il suo studio in Venezia Santa Croce n. 663 elettivamente domiciliato
- attore -
contro
(C.F./P.I. ) rappresentato e difeso, Controparte_1 P.IVA_1 per mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Elena Feresin e presso il suo studio in Gorizia piazza Cesare Battisti n. 5 elettivamente domiciliato
- convenuto -
Oggetto: altri contratti d'opera.
Causa iscritta a ruolo il 29 novembre 2021 e trattenuta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 settembre 2024.
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Per l'attore: come da foglio depositato telematicamente il 9 settembre 2024:
“Il patrocinio attoreo, contestate integralmente le eccezioni avversarie, richiama integralmente le deduzioni e le istanze sia di merito che istruttorie già formulate nei precedenti scritti difensivi e così precisa le conclusioni
1) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Previo rigetto di tutte le eccezioni ex adverso formulate:
a) Dichiararsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale comunicata unilateralmente dal di a firma del RUP Geom. relativamente Controparte_1 CP_1 Parte_2 al disciplinare d'incarico 10/05/2018 per carenza dei presupposti e comunque infondato in fatto e in diritto, disponendo la reintegra del professionista ovvero condannarsi il
[...]
di al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa. CP_1 CP_1
b) Condannarsi il a pagare all'Arch. Controparte_1 Parte_1
a titolo saldo di compensi maturati per l'attività professionale prestata la somma di €
6.250,00 oltre accessori o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia previo accertamento in corso di causa.
c) Accertato che nelle comunicazioni a terzi il , ha leso il Controparte_1 decoro, l'onorabilità e la reputazione dell'attore nel suo ambito professionale compreso quello della ATP Scarpa & Drouille che opera con le pubbliche amministrazioni, e che sussistono gli estremi del reato di diffamazione, condannarsi il convenuto Controparte_1
al pagamento a titolo risarcitorio per danni patrimoniali e non patrimoniali nei
[...] confronti dell'attore della somma di € 15.000,00 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
d) Spese e compensi di causa rifusi oltre spese generali IVA e CPA.
2) IN VIA SUBORDINATA ISTRUTTORIA
Si chiede di essere ammessi alla prova iper interrogatorio e testi sul seguente capitolo:
1) “Vero che l'Arch. dopo l'unilaterale risoluzione del rapporto con il di Pt_1 CP_1
Pagina 2 di 9 Prata di aveva chiesto incontro per accertare in contraddittorio lo stato di CP_1 avanzamento dei lavori”
2) “Vero che il Comune ha rifiutato di procedere all'accertamento richiesto impedendo all'Arch. di farsi assistere dal Suo consulente tecnico nella persona della Dott.ssa Pt_1
e predisponendo unilateralmente lo stato di consistenza dei lavori Persona_1 eseguiti come da documentazione che si rammostra al teste”
3) “Vero che la contabilità della Direzione Lavori era verificata e ratificata oltre che dal
RUP Geom. anche dall'Ing. responsabile dell'Ente Parte_2 Controparte_2
LTA interessato alla contestuale realizzazione dell'acquedotto”.
Si indicano a testi
1) Arch. Testimone_1
2) Ing. . Controparte_2
Per il convenuto: come da foglio depositato telematicamente il 30 agosto 2024:
“Premesso che
- con decreto del 02 luglio 2024 il G.I. del tribunale di Pordenone ha stabilito che vi sia la sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c. (vecchio rito) fissata per il 13 settembre 2024 con scambio di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.;
- da tale data decorrerà il termine di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e i successivi 20 giorni per le relative repliche ex art. 190 c.p.c. (vecchio rito);
- pertanto, le conclusioni vengono qui precisate come da comparsa di costituzione e risposta, come note scritte del 09 marzo 2023 redatte per l'udienza del 31 marzo 2023, come da I, II e III memoria ex art. 183 c.p.c. rispettivamente del 20 aprile 2023, 29 maggio
2023 e 16 giugno 2023;
- più precisamente si conclude come segue: in via preliminare dichiarare, previo accertamento, il difetto di giurisdizione della specifica domanda attorea sub punto
Conclusioni in via principale di merito volta a ottenere la pronuncia di “illegittimità della
Pagina 3 di 9 risoluzione contrattuale” quand'è risaputo che al giudice ordinario non è consentito iuris dicere sulla legittimità/illegittimità degli atti amministrativi (nello specifico la determinazione n. 128 del 26 aprile 2021 con la quale si dà atto della risoluzione contrattuale con costituzione del nuovo ufficio di direzione dei lavori e revoca dell'originaria determinazione d'incarico n. 190 citata) ma semplicemente accertarla incidenter tantum per poi disapplicare i relativi atti, purché essi non siano l'oggetto principale del contendere com'è invece nel caso di specie;
- sempre in via preliminare si dichiari altresì, previo accertamento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva del convenuto rispetto alla domanda risarcitoria CP_1 formulata sub lettera E) dell'atto di citazione in merito all'asserito reato di diffamazione a danno dell'attore per le ragioni esposte sub punto E) della comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichiararsi inammissibile la domanda attorea che andrà rigettata perché generica e priva di prove in ordine all'illecito e al relativo risarcimento danno preteso;
- inoltre, in via principale si dichiari, previo accertamento, l'infondatezza di tutte le domande sub lettere A), B), C), D) ed E) dell'atto di citazione che andranno rigettate e ciò per le motivazioni esposte sub punti A), B), C), D) ed E) della comparsa di costituzione e risposta e delle successive I, II e III memorie sopra richiamate che qui s'intendono integralmente richiamate e per contro dichiararsi la validità e fondatezza della risoluzione del contratto, rep. n. 11/2018 del 10 maggio 2018 e per l'effetto negare la reintegra dell'attore nel predetto contratto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2058 c.c. applicabile “qualora sia in tutto o in parte possibile” posto che il contratto d'appalto, rep. n.
1784 del 30 aprile 2020 è stato risolto e dunque non eseguibile, oltre al fatto che questa opera è stata stralciata dal programma delle opere pubbliche e al suo posto creata una nuova opera per i soli lavori di completamento;
- sempre in via principale si rigetti altresì, previa” [rectius: previo] “accertamento dell'infondatezza, la domanda di condanna del a Controparte_1 corrispondere all'attore euro 6.250,00 oltre agli oneri di legge per compensi professionali per le ragioni esposte sub lettera D) della comparsa di costituzione e risposta;
- Infine, in subordine all'eccezione preliminare (difetto di legittimazione passiva del
Pagina 4 di 9 convenuto) rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non CP_1
patrimoniale quantificato complessivamente in euro 15.000,00 per asserito reato di diffamazione a mezzo stampa e ciò perché infondata, generica e indimostrata sotto tutti i profili (elementi costitutivi dell'asserito reato e danni subiti), nonché per interruzione del nesso organico con il RUP e dunque per insussistenza dei presupposti dell'art. 2049 c.c.”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 Con atto di citazione ritualmente notificato, l'attore arch. ha Parte_1
evocato avanti al Tribunale di Pordenone il convenuto (di Controparte_1
seguito anche solo convenuto o , al fine di sentir accogliere le seguenti, testuali, CP_1
domande:
“1) IN VIA PRINCIPALE DI MERITO
Previo rigetto di tutte le eccezioni ex adverso formulate:
a) Dichiararsi l'illegittimità della risoluzione contrattuale comunicata unilateralmente dal a firma del RUP Geom. relativamente Controparte_1 Parte_2 al disciplinare d'incarico 10/05/2018 per carenza dei presupposti e comunque infondato in fatto e in diritto, disponendo la reintegra del professionista ovvero condannarsi il
[...]
al risarcimento del danno da quantificarsi in corso di causa. Controparte_1
b) Condannarsi il a pagare all'Arch. Controparte_1 Parte_1
a titolo saldo di compensi maturati per l'attività professionale prestata la somma di €
6.250,00 oltre accessori o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia previo accertamento in corso di causa.
c) Accertato che nelle comunicazioni a terzi il , ha leso il Controparte_1 decoro, l'onorabilità e la reputazione dell'attore nel suo ambito professionale compreso quello della ATP che opera con le pubbliche amministrazioni, e che sussistono gli estremi del reato di diffamazione, condannarsi il convenuto al Controparte_1
pagamento a titolo risarcitorio per danni patrimoniali e non patrimoniali nei confronti dell'attore della somma di € 15.000,00 o la diversa somma che verrà ritenuta di giustizia.
d) Spese e compensi di causa rifusi oltre spese generali IVA e CPA”.
Pagina 5 di 9 A sostegno di tali domande, l'arch. , premesso, da un lato, che il 10 maggio Pt_1
2018 le odierne parti avevano sottoscritto un disciplinare d'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, la direzione, assistenza e contabilità lavori nonché il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativamente all'opera pubblica denominata “Pista ciclopedonale Strada del Roro”, lavori che si era aggiudicata l'impresa e, dall'altro lato, che con PEC del 13 aprile 2021 il gli aveva CP_3 CP_1
comunicato la risoluzione del contratto, contestandogli di non aver adempiuto correttamente le prestazioni assunte, ha dedotto i seguenti, testuali, motivi:
A) “irritualità della procedura seguita – inapplicabilità dell'art. 1454 c.c. – illegittimità della risoluzione unilaterale del contratto – necessità di accertamento giudiziale”;
B) “insussistenza dell'inadempimento contrattuale contestato e in ogni caso della sua gravità ex art. 1455 c.c.”;
C) “responsabilità del RUP - carenza di legittimazione”;
D) “credito dell'arch. per le attività svolte”; Pt_1
E) “danno da diffamazione”.
1.2 Il convenuto , nel costituirsi contestando quanto ex Controparte_1
adverso dedotto e prodotto, ha formulato le seguenti, testuali, conclusioni:
“in via preliminare:
- dichiarare, previo accertamento, il difetto di giurisdizione della domanda attorea sub punto Conclusioni in via principale di merito volta a ottenere la pronuncia di “illegittimità della risoluzione contrattuale” quand'è risaputo che al giudice ordinario non è consentito iuris dicere sulla legittimità/illegittimità degli atti amministrativi (determinazione n. 128 del
26 aprile 2021, peraltro qui non contestata e non oggetto di disapplicazione, con la quale si dà atto della risoluzione contrattuale con costituzione del nuovo ufficio di direzione dei lavori e revoca dell'originaria determinazione d'incarico n. 190 citata) ma semplicemente disapplicarli purché essi non siano l'oggetto principale del contendere com'è nel caso di specie.
- dichiarare altresì, previo accertamento dell'eccezione relativa al difetto di legittimazione
Pagina 6 di 9 passiva del convenuto rispetto alla domanda risarcitoria formulata sub lettera E) CP_1 dell'atto di citazione in merito all'asserito reato di diffamazione a danno dell'attore per le ragioni esposte sub punto E) della presente comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto dichiararsi inammissibile la domanda attorea che andrà rigettata perché generica e priva di prove del risarcimento danno preteso.
in via principale: dichiarare, previo accertamento, l'infondatezza di tutte le domande sub lettere A), B), C), D) ed E) dell'atto di citazione che andranno rigettate e ciò per le motivazioni sopra esposte sub punti A), B), C), D) ed E) della presente comparsa di costituzione e risposta che qui s'intendono integralmente richiamate e per contro dichiararsi la validità e fondatezza della risoluzione del contratto, rep. n. 11/2018 del 10 maggio 2018 e per l'effetto negare la reintegra dell'attore nel predetto contratto per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 2058 c.c. applicabile “qualora sia in tutto o in parte possibile” posto che il contratto d'appalto, rep. n. 1784 del 30 aprile 2020 è stato risolto e dunque non eseguibile. Rigettare altresì, previa” [rectius: previo] “accertamento dell'infondatezza, la domanda di condanna del a Controparte_1 corrispondere all'attore euro 6.250,00 oltre agli oneri di legge per compensi professionali per le ragioni esposte sub lettera D) della presente comparsa di costituzione. Infine, in subordine all'eccezione preliminare (difetto di legittimazione passiva del CP_1
convenuto) rigettare la domanda di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale quantificato complessivamente in euro 15.000,00 per asserito reato di diffamazione a mezzo stampa e ciò perché infondata, generica e indimostrata sotto tutti i profili (elementi costitutivi dell'asserito reato e danni subiti), nonché per interruzione del nesso organico con il RUP e dunque per insussistenza dei presupposti dell'art. 2049 c.c.”.
1.3 Disposti due rinvii, congiuntamente chiesti dalle parti al fine di poter acquisire la relazione di A.T.P. redatta dall'ing. in separato giudizio promosso dal Persona_2 nei confronti di ed autorizzato il deposito delle memorie di cui all'art. CP_1 CP_3
183 comma 6° c.p.c., la causa, acquisita la documentazione prodotta, all'esito dell'udienza cartolare del 13 settembre 2024 è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate, con concessione alle parti di termine sino al 12 novembre 2024 per il deposito delle comparse conclusionali e di successivo termine sino al 2 dicembre 2024 per il deposito delle memorie di replica.
Pagina 7 di 9 2.1 Operata, nei termini succinti che precedono, l'esposizione dei fatti rilevanti oggetto del contendere, le domande attoree vanno respinte.
Quanto all'impugnativa della risoluzione anticipata del contratto stipulato fra le odierne parti, ci si deve, anzitutto, attenere alla sola ragione che il Comune ha ritenuto di esporre espressamente allorché ha inteso sciogliersi dall'incarico professionale conferito all'arch. . Pt_1
Ragione che, come emerge dalla diffida ad adempiere inoltrata con nota di data 26 marzo 2021 (cfr., rispettivamente, il documento 4 attoreo ed il documento 28 del convenuto), risiede nel fatto che l'attore ha redatto la contabilità di cantiere relativa al SAL
n. 2, ricomprendendovi pure lavori non eseguiti da con l'effetto, che a tale CP_3
impresa sono stati corrisposti più di 30 mila euro.
Orbene, il fatto posto a giustificazione dell'addebito che precede deve ritenersi pacifico in causa, giacché l'attore non ha contestato di aver predisposto la documentazione contabile sopra menzionata né ha affermato che quei lavori fossero stati, viceversa, eseguiti.
Ed esso fatto, inoltre, appare di per sé grave e tale, dunque, da aver reciso insanabilmente il rapporto di fiducia che legava il all'arch. , sia per i CP_1 Pt_1
risvolti, non solo civilistici, che ne potevano discendere, sia, e comunque, perché, nell'ambito degli appalti pubblici ed anche nella vigenza della normativa emergenziale, si potevano contabilizzare e remunerare solo le opere realizzate, con l'unica eccezione dell'anticipazione (nella specie, tuttavia, già erogata) di cui art. 35 comma 18° del D.Lgs. n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni.
Deve, del resto, evidenziarsi che la liquidazione del SAL n. 2 e del relativo certificato di pagamento, in forza della contabilità stilata dall'allora D.L., rappresenta atto meramente esecutivo posto in essere dal R.U.P., essendo quest'ultimo tenuto esclusivamente a verificare la regolarità formale di tale contabilità e non, invece, ad eseguire un nuovo controllo sulla correttezza dei conteggi esposti dal medesimo D.L..
Né, diversamente da quanto allega l'attore, può mai assumere rilevanza di segno contrario la email di data 16 novembre 2020 (cfr. documento 20 attoreo), in cui il R.U.P.
Pagina 8 di 9 menziona la possibilità di pagamento del SAL in corso di predisposizione “anche in deroga all'importo minimo”, giacché la normativa così richiamata consente alla stazione appaltante di procedere, senza attendere il raggiungimento della soglia minima prevista in contratto, la sola liquidazione dei lavori che già siano stati effettivamente eseguiti.
Rigettata la domanda qui in esame per le dirimenti ragioni che precedono (in cui resta, sul punto, assorbita ogni altra questione), ne discende, di riflesso, il rigetto degli ulteriori capi di domanda formulati dall'attore, poiché, da un lato, il ha CP_1
legittimamente sospeso il pagamento del compenso del professionista, inadempiente, come visto, ai propri obblighi contrattuali, pagamento che, per le stesse ragioni, non può trovare oggi accoglimento, e poiché, dall'altro lato, risultano infondate anche le richieste risarcitorie, peraltro del tutto genericamente esposte, senza alcuna specificazione delle modalità con cui la asserita diffamazione si sarebbe concretizzata.
2.2 Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in applicazione dei criteri medi suggeriti dai vigenti parametri forensi per lo scaglione di valore indeterminabile di complessità media quanto alle fasi di studio ed introduttiva, e di quelli minimi per le fasi di trattazione e decisionale (connotate dal mancato espletamento di attività di indagine istruttoria e dalla mera riproduzione delle difese già in precedenza spiegate).
P. Q. M.
Il Tribunale di Pordenone, definitivamente pronunciando nella causa civile di cui in epigrafe, così provvede:
1) rigetta le domande attoree;
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese processuali sostenute dal convenuto, che liquida in € 7.202,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CNA ed IVA come per legge.
Così deciso in Pordenone il 27 gennaio 2025.
Il Giudice
dr.ssa Maria Paola Costa
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