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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 12/11/2025, n. 4563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 4563 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
Anno 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2904/2020 vertente tra e – in proprio e nella qualità di eredi di – Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura agli atti di causa, dall'Avv. Eugenio Maffei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla Via Lungomare Colombo, n. 119
– attori –
e , rappresentati e difesi, giusta procura agli atti Parte_3 Parte_4 CP_1
di causa, dall'Avv. Eugenio Maffei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla
Via Lungomare Colombo, n. 119
– intervenienti volontari –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro tempore Controparte_2
–, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di delibera condominiale del 3 settembre 2020, dall'Avv. Dario Cesarano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Matteo Ripa, n. 10
– in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura generale d lites per rogito Notar
di Napoli del 18 giugno 2014 – rep. n. 17705 – racc. n. 8545 – dagli Avv.ti Domenico Persona_2
RE e EN CC ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via De Leo, n. 12
– convenuti –
– in persona del suo procuratore speciale – giusta procura in calce alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luigi Delle Rose ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Angrisani in Cava De' Tirreni (SA) alla Via Virno, n. 31
– terza chiamata in causa –
Avente ad oggetto: responsabilità condominiale e risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 Marzo 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , e Persona_1 Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno l' ed il
[...] CP_3 [...]
in Salerno, ove sono ubicati gli uffici della locale Sede Controparte_5
dell' , lamentando che, a causa dell'installazione di un macchinario deputato alla CP_3
climatizzazione dei predetti uffici sul terrazzo di copertura dell'immobile, si sarebbero verificati danni strutturali all'appartamento di proprietà del sig. , sito al 4° piano del medesimo Persona_1
palazzo, nonché intollerabili immissioni sonore, vibrazioni ed infiltrazioni di acque piovane.
Chiedevano conseguentemente di interdire l'utilizzo dell'apparecchiatura installata dall' CP_3
fintanto che non ne fosse riportata la rumorosità nei limiti della normale tollerabilità e di ordinare ai convenuti di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per mettere in sicurezza il terrazzo sovrastante il loro appartamento, ripristinandone lo status quo ante ed eliminando le CP_6
cause delle infiltrazioni.
Instavano altresì per la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 25.000,00,
a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, compresi quelli alla salute (anche per l'intollerabilità delle immissioni sonore) e alla mancata piena e regolare fruizione dell'appartamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_7
, deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda e la propria
[...]
carenza di legittimazione passiva, instando, nel merito, per il rigetto della domanda, della quale deduceva l'infondatezza, nonché per l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della
[...]
in virtù di intercorrente contratto assicurativo. CP_4
Provvedeva altresì a costituirsi il convenuto deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, CP_3
della quale chiedeva il rigetto con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio, non essendo riscontrabile nella fattispecie alcun danno subito dagli attori di mancata fruizione dell'immobile di loro proprietà e/o alla salute riconducibile al posizionamento del macchinario deputato alla climatizzazione sul terrazzo di copertura dello stabile condominiale.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di
Assicurazioni, si costituiva l' deducendo preliminarmente la mancanza di Controparte_4
copertura assicurativa dei fatti dedotti nell'atto di citazione ed impugnando conseguentemente la domanda di chiamata in garanzia formulata dal convenuto . Nel merito, associandosi alle CP_2
conclusioni del convenuto eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea della quale CP_2
chiedeva in rigetto. Si costituivano altresì con comparsa d'intervento volontario i coniugi e Parte_3 Parte_4
nonché aderendo alle richieste formulate dai ricorrenti ed instando per la
[...] CP_1
condanna dei convenuti e della terza chiamata in causa all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dagli intervenienti, ivi compresi quelli alla salute (anche per l'intollerabilità delle immissioni sonore e vibratorie) e alla mancata piena e regolare fruizione dell'appartamento di proprietà, oltre che alla relativa perdita di valore.
Nelle more di dette costituzioni del terzo chiamato in causa e degli intervenienti volontari, gli attori proponevano ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in corso di giudizio, iscritto al n. R.G. 2904-1/2020,
con il quale, deducendo l'aggravamento della situazione di decadimento del proprio immobile,
riconducibile alle pessime condizioni di manutenzione del terrazzo ed alle pesantissime CP_6
rumorose apparecchiature installate dal convenuto per il riscaldamento e raffreddamento dei CP_3
propri uffici, che determinavano ad ogni quotidiano funzionamento illegittime intollerabili vibrazioni propagantesi per l'intera sottostante unità abitativa, con conseguente rischio di compromissione della salute e dell'incolumità fisica e psichica degli istanti, chiedevano di ordinare ad horas agli enti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per mettere in sicurezza il terrazzo soprastante l'appartamento attoreo;
di CP_6
ripristinare lo status quo ante dell'immobile e di eliminare le cause delle infiltrazioni oggetto di lite;
di interdire l'utilizzo della pesante apparecchiatura oggetto di causa fintanto che non ne fosse riportata la rumorosità nei limiti della normale tollerabilità; di disporre all'esito lo spostamento dell'apparecchiatura sui terrazzi di copertura immediatamente soprastanti gli uffici siti un paio CP_3
di piani più in basso rispetto all'appartamento attoreo, previa verifica statica del solaio.
Con provvedimento emesso in data 19 Gennaio 2022, il Tribunale, all'esito dell'espletamento di ctu tecnica, in parziale accoglimento del ricorso, ordinava al convenuto
[...]
- l'immediata interruzione del funzionamento della Controparte_8
pompa di calore posizionata sul terrazzo di copertura del Controparte_5 [...] in corrispondenza del locale cucina del sottostante appartamento di proprietà Pt_5 Per_1
riservando le spese al merito.
Avverso detta ordinanza, proponeva reclamo l' chiedendone la revoca autorizzando CP_3
conseguentemente l'immediato ripristino del funzionamento dalla pompa di calore posizionata sul terrazzo di copertura del fabbricato di in Salerno, disponendosi, ove ritenuto Controparte_5
necessario, il rinnovo della ctu.
Con provvedimento del 9 Marzo 2022, il Collegio, ritenute condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio ed alle quali questo Giudice aveva aderito, rigettava il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. confermando l'ordinanza resa dal Tribunale all'esito del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. espletato nel corso del giudizio e riservando al definitivo la liquidazione delle spese processuali.
Nelle more del giudizio decedeva l'attore Sig. al quale subentravano – come unici eredi Persona_1
legittimi – i Sigg.ri e rispettivamente coniuge e figlio del de Parte_1 Parte_2
cuius, con atto di intervento del 21 Febbraio 2023. All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., dell'integrazione della ctu tecnica disposta nel giudizio cautelare, e dell'espletamento di ctu medico-legale, la causa, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, all'udienza dell'11 Marzo 2025, era assegnata in decisione.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto avendo parte attrice esperito il tentativo di stipulazione di convenzione di CP_2
negoziazione assistita in data 12 settembre 2020, come peraltro riconosciuto dalla stessa difesa del nel primo scritto difensivo (cfr. comparsa di costituzione e risposta). CP_2
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione, anch'essa preliminarmente formulata dal convenuto di difetto di legittimazione passiva, atteso che laddove, come nella fattispecie, si CP_2
controverta di danni derivanti da parti comuni e, segnatamente, dal terrazzo grava sul CP_6
proprietario del bene comune uno specifico obbligo di custodia e vigilanza CP_2
(responsabilità “oggettiva”) a causa della quale costui risponde sia del fatto proprio che in caso di interventi da parte di terzi.
Nel merito, deve ancora preliminarmente rilevarsi che le parti hanno concordemente riconosciuto la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avente ad oggetto lo spostamento dei pesanti impianti di climatizzazione apposti sul terrazzo condominiale, avendovi l' CP_3
provveduto nel corso del giudizio, segnatamente in data 1 Giugno 2022, successivamente all'emissione del provvedimento d'urgenza ed al rigetto del reclamo da parte del Collegio.
E tuttavia dovendosi regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d. soccombenza virtuale, questo Giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza anche di detta domanda (cfr. .in tal senso: Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n.11962;
Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734).
Orbene, come rilevato già nell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare, dalle risultanze della ctu tecnica, alle quali questo Giudice ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, la pompa di calore installata sul terrazzo di copertura del fabbricato prospiciente
[...]
produceva evidenti vibrazioni sia del solaio di calpestio del terrazzo, sia, in forma più lieve, CP_5
della ringhiera metallica costituente il parapetto della rampa di scale ai piani inferiori, nonché lievi vibrazioni ai radiatori degli impianti di riscaldamento autonomo e degli infissi al servizio della unità
immobiliare posta al quarto piano di proprietà Trattasi, prosegue il Ctu, di vibrazioni Per_1
direttamente riconducibili al funzionamento della pompa di calore, evidenti sia in relazione al solaio di copertura dell'unità immobiliare di proprietà sia in corrispondenza dei radiatori e delle Per_1
finestre delle unità immobiliari sottostanti, in ogni caso tali da produrre una compromissione della normale utilizzazione dei locali comportando una sostanziale riduzione del comfort abitativo. Inoltre,
i rilievi fonometrici eseguiti dall'ausiliare avvalendosi di un tecnico competente in acustica ambientale hanno evidenziato il superamento dei limiti di normale tollerabilità nelle unità immobiliari sia dei ricorrenti che degli intervenienti. È oramai principio consolidato che per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell'illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio c.d. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell'intensità di quest'ultimo (cfr.; ex multis, Cass. Civ. 161/1996). L'utilizzo di tale metodo, in luogo del criterio c.d.
assoluto, consistente nel giudizio di tollerabilità basato sulla verifica del mero superamento di un dato livello di rumorosità, consente di tenere nella debita considerazione la reale situazione dei luoghi.
Nella fattispecie, il Ctu ha effettuato le misure ambientali registrando il rumore avvertito negli ambienti degli appartamenti con la pompa di calore in funzionamento continuo mentre il rumore di fondo è stato monitorato con la pompa di calore non funzionante. All'esito delle misurazioni, sia a finestre chiuse che aperte, il livello differenziale di rumore è risultato essere sempre superiore al limite imposto al livello della normale tollerabilità.
A queste conclusioni, poste dal Tribunale a fondamento dell'accoglimento della misura cautelare, e condivise dal Collegio in sede di rigetto del reclamo proposto dal convenuto si CP_3
aggiungono le risultanze della successiva integrazione alla ctu, dalle quali emerge l'omesso deposito presso l'Ufficio del Genio Civile di Salerno di calcoli strutturali di verifica sismica, nonostante necessari in relazione alla specifica tipologia del macchinario installato dal convenuto ed CP_3
all'ubicazione dell'immobile in Salerno e dunque in zona a media sismicità (zona 2), ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 5442 del 7 novembre 2002.
Il che incide ulteriormente sul fondamento della domanda attorea atteso che il posizionamento della pompa di calore sul terrazzo condominiale di copertura del fabbricato (macchinario di dimensioni pari a mt 4.00 x mt 2.20 ed altezza pari a mt 2.10, con complessivo pari a circa 3.500 Kg), ha determinato, oltre che immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità idonee conseguentemente ad incidere in modo negativo sulla qualità della vita degli attori e degli intervenienti, anche un potenziale pericolo, in mancanza di preventive indagini strutturali, per la staticità sia del solaio che della struttura complessivamente considerata ubicata in zona a media sismicità.
Acclarata la fondatezza della domanda avente ad oggetto lo spostamento degli impianti di climatizzazione apposti dal convenuto sul terrazzo condominiale, deve rilevarsi in CP_3
proposito la concorrente responsabilità del convenuto per violazione dell'obbligo di CP_2
custodia sui beni e servizi comuni che gli impone di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo, salva la prova, nella fattispecie insussistente, del caso fortuito.
La giurisprudenza è infatti granitica nel ritenere la natura oggettiva della responsabilità del
, cosicché il danneggiato ha solo l'onere di provare il nesso eziologico tra la res ed il CP_2
danno da essa arrecato, laddove sul custode, per esimersi dall'obbligo di risarcimento, grava l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il dan'o, o la ricorrenza del caso fortuito, quale fattore che ha escluso ogni correlazione con l'evento.
Esaminando, dunque, i danni conseguenti all'illegittimo posizionamento della pompa di calore sul terrazzo condominiale, dei quali gli attori e gli intervenienti chiedono il risarcimento, ed in relazione ai quali, ove sussistenti deve dunque riconoscersi la concorrente responsabilità, in solido con l' del convenuto deve rilevarsi che parte attrice nell'atto introduttivo ha CP_3 CP_2
chiesto condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, ivi compresi quelli alla salute (anche per l'intollerabilità delle immissioni sonore). Identica
domanda hanno formulato gli intervenienti volontari anche in relazione al risarcimento dei danni alla salute subiti dal Sig. . CP_1 Orbene deve rilevarsi che la ctu medico-legale espletata nel corso del giudizio ha escluso per entrambi i periziandi (Sig. deceduto nelle more del giudizio) e Sig. (interventore Persona_1 CP_1
volontario), la sussistenza di postumi invalidanti legati da nesso di causalità ai rumori ed alle vibrazioni prodotte dall'impianto di climatizzazione installato dall' sul terrazzo CP_3
condominiale, ritenendo che le patologie riscontrate non fossero riconducibili né per genesi né per aggravamento al comportamento dei convenuti.
A detta conclusione, siccome adeguatamente motivata dall'ausiliare ed immune da vizi logici, il
Tribunale ritiene di aderire rigettando conseguentemente la domanda di risarcimento di postumi invalidanti attesa l'insussistenza di nesso eziologico fra le patologie pregresse degli istanti e la condotta dei convenuti.
E tuttavia merita accoglimento, ad avviso del Tribunale, ferma restando l'insussistenza di postumi invalidanti, la domanda di risarcimento del danno derivante dal superamento dei limiti delle immissioni acustiche, pur in mancanza di prova della lesione all'integrità fisica, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 4.000,00 per ciascuno dei due istanti.
Deve al riguardo preliminarmente rilevarsi che il superamento della soglia di normale tollerabilità
delle immissioni rumorose, accertato tramite consulenza tecnica, costituisce di per sé una lesione del diritto alla “serenità personale e familiare”. Questo tipo di danno, pur non essendo in re ipsa (cioè
automatico), può essere provato anche tramite presunzioni e allegazioni concrete che dimostrino un peggioramento della qualità della vita.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ, Sez. Seconda, 17 Luglio
2025, n. 19767), la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, la cui prova non richiede necessariamente la dimostrazione di una malattia, ma può basarsi su elementi presuntivi che attestino il disagio e il peggioramento della qualità della vita. Orbene, fermo restando che la ctu tecnica espletata nel corso del giudizio ha acclarato nella fattispecie il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni acustiche conseguenti al funzionamento della pompa di calore installata sul terrazzo di proprietà condominiale dal convenuto (oltre CP_3
che di vibrazioni), circostanza che, già di per sé, alla luce della citata giurisprudenza, comporta una lesione del diritto alla “serenità personale e familiare”, deve altresì rilevarsi che gli istanti hanno allegato documentazione sanitaria (e, nel caso dell'intervenuto , contratto di CP_9
locazione ad uso transitorio) atta a comprovare una lesione di detto diritto. In altri termini, pur dovendosi escludere, come correttamente rilevato dal Ctu medico-legale, un nesso diretto fra le patologie degli istanti ed il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni acustiche o,
comunque, un aggravamento delle stesse, deve comunque ritenersi provato un danno alla salute provocato, in soggetti affetti da patologie documentate, dall'intensità e dalla durata del fenomeno sia acustico che vibratorio (sospeso solo a seguito dell'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 19
Gennaio 2022), verificatosi peraltro in periodo di pandemia caratterizzato da limiti alla circolazione con conseguente obbligo di trascorrere la maggior parte della giornata in casa.
Detto danno, stante l'impossibilità oggettiva di una sua concreta valutazione può equitativamente essere determinato in € 4.000,00 per ciascuno degli istanti. Somma alla cui corresponsione devono essere solidalmente condannati il convenuto e l CP_2 CP_3
Deve altresì riconoscersi, in favore degli intervenienti volontari, il risarcimento degli esborsi sostenuti dagli stessi, i quali, al fine di sottrarsi alle immissioni sonore ed alle vibrazioni verificantesi all'interno del loro immobile, stipulavano un contratto di locazione semestrale regolarmente registrato, con decorrenza dal 22 settembre 2020 e sino al 23 marzo 2021, per l'importo complessivo di € 4.500,00
(€ 750,00 mensili).
Somma alla cui corresponsione devono essere solidalmente condannati il convenuto e CP_2
l' CP_3 Il convenuto deve altresì essere condannato al risarcimento dei danni consistenti nelle CP_2
infiltrazioni rilevate dal Ctu all'interno dell'immobile di proprietà degli attori riconducibili alla mancata manutenzione del cornicione e dell'intonaco esterno alle facciate prospicienti , CP_5
quantificati in € 1.400,00.
Deve poi rigettarsi la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della CP_2
atteso che, derivando le infiltrazioni all'interno dell'immobile di proprietà Controparte_4
degli attori da un cattivo stato di conservazione sia del cornicione sia dell'intonaco esterno prospiciente via M. Freccia, come rilevato dal Ctu, le stesse non rientrano fra le ipotesi oggetto di copertura assicurativa in base alla polizza stipulata.
I convenuti vanno altresì condannati solidalmente al pagamento delle spese di ctu tecnica e medico-
legale espletate nel corso del giudizio, con conseguente obbligo di rimborso nei confronti degli attori e degli interventori volontari per le somme da questi anticipate.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna dei convenuti Controparte_10
al rimborso degli onorari di difesa del presente giudizio, nonché del giudizio cautelare in CP_3
corso di causa e della fase di reclamo, in favore del procuratore costituito di parte attrice ed interveniente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata in dispositivo, dandosi atto del deposito di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2). Spese compensate nei rapporti fra il Condominio e la
Compagnia di Assicurazioni.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2904/2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla istanza di disattivazione e rimozione della pompa di calore posizionata dal convenuto sul terrazzo di copertura del fabbricato di CP_3
via M. Freccia in Salerno;
2) CONDANNA il convenuto – in persona del Controparte_2
suo amministratore pro tempore –, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.400,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'interno dell'appartamento di loro proprietà, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso, per le
[...]
ragioni di cui in motivazione, in favore degli intervenienti e Parte_3 Parte_4
della somma di € 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo CP_1
soddisfo;
4) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento, per le
[...]
ragioni di cui in motivazione, in favore dell'interveniente della somma di € 4.000,00; CP_1
5) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento, per le
[...]
ragioni di cui in motivazione, in favore degli attori e – nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di – della somma di € 4.000,00; Persona_1 6) PONE a definitivo carico dei convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, in solido fra loro, le
[...]
spese di ctu tecnica e di ctu medico-legale, con conseguente obbligo di rimborso nei confronti degli attori e degli intervenienti volontari delle somme eventualmente anticipate ai Ctu;
7) RIGETTA la domanda di manleva formulata dal convenuto Controparte_11
– in persona del suo amministratore pro tempore – nei confronti della terza
[...]
chiamata in causa – in persona del suo procuratore speciale –; Controparte_4
8) COMPENSA le spese processuali nei rapporti fra il convenuto Controparte_11
– in persona del suo amministratore pro tempore – e la terza chiamata
[...] [...]
– in persona del suo procuratore speciale;
Controparte_4
9) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso delle spese
[...]
processuali del presente giudizio, quantificate complessivamente in € 10.166,10, di cui € 264,00 per esborsi ed € 9.902,10 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario Avv. Eugenio Maffei;
10) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso delle spese
[...]
processuali del giudizio cautelare, quantificate complessivamente in € 6.348,90, di cui € 300,00 per esborsi ed € 6.048,90 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario Avv. Eugenio Maffei;
11) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso delle spese
[...]
processuali del reclamo, quantificate complessivamente in € 5.635,50, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario Avv. Eugenio Maffei.
Così deciso in Salerno, lì 4 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SALERNO
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
Unico, Avv. Ornella Mannino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2904/2020 vertente tra e – in proprio e nella qualità di eredi di – Parte_1 Parte_2 Persona_1
rappresentati e difesi, giusta procura agli atti di causa, dall'Avv. Eugenio Maffei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla Via Lungomare Colombo, n. 119
– attori –
e , rappresentati e difesi, giusta procura agli atti Parte_3 Parte_4 CP_1
di causa, dall'Avv. Eugenio Maffei ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Salerno alla
Via Lungomare Colombo, n. 119
– intervenienti volontari –
CONTRO
– in persona del suo amministratore pro tempore Controparte_2
–, rappresentato e difeso, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta ed in virtù di delibera condominiale del 3 settembre 2020, dall'Avv. Dario Cesarano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Salerno alla Via Matteo Ripa, n. 10
– in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante pro tempore – rappresentato e difeso, giusta procura generale d lites per rogito Notar
di Napoli del 18 giugno 2014 – rep. n. 17705 – racc. n. 8545 – dagli Avv.ti Domenico Persona_2
RE e EN CC ed elettivamente domiciliato in Salerno alla Via De Leo, n. 12
– convenuti –
– in persona del suo procuratore speciale – giusta procura in calce alla Controparte_4
comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Luigi Delle Rose ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Daniele Angrisani in Cava De' Tirreni (SA) alla Via Virno, n. 31
– terza chiamata in causa –
Avente ad oggetto: responsabilità condominiale e risarcimento danni.
Conclusioni: come da verbale di udienza dell'11 Marzo 2025 e da precedenti scritti difensivi in questa sede da intendersi integralmente richiamati e trascritti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ./118 Disp. attuaz. cod. proc. civ. di cui alla legge n. 69/2009, direttamente applicabile alla fattispecie.
Con atto di citazione ritualmente notificato, i sigg.ri , e Persona_1 Parte_1 Pt_2
convenivano in giudizio davanti al Tribunale di Salerno l' ed il
[...] CP_3 [...]
in Salerno, ove sono ubicati gli uffici della locale Sede Controparte_5
dell' , lamentando che, a causa dell'installazione di un macchinario deputato alla CP_3
climatizzazione dei predetti uffici sul terrazzo di copertura dell'immobile, si sarebbero verificati danni strutturali all'appartamento di proprietà del sig. , sito al 4° piano del medesimo Persona_1
palazzo, nonché intollerabili immissioni sonore, vibrazioni ed infiltrazioni di acque piovane.
Chiedevano conseguentemente di interdire l'utilizzo dell'apparecchiatura installata dall' CP_3
fintanto che non ne fosse riportata la rumorosità nei limiti della normale tollerabilità e di ordinare ai convenuti di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per mettere in sicurezza il terrazzo sovrastante il loro appartamento, ripristinandone lo status quo ante ed eliminando le CP_6
cause delle infiltrazioni.
Instavano altresì per la condanna dei convenuti in solido al pagamento della somma di € 25.000,00,
a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi, compresi quelli alla salute (anche per l'intollerabilità delle immissioni sonore) e alla mancata piena e regolare fruizione dell'appartamento.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva il convenuto Controparte_7
, deducendo preliminarmente l'improcedibilità della domanda e la propria
[...]
carenza di legittimazione passiva, instando, nel merito, per il rigetto della domanda, della quale deduceva l'infondatezza, nonché per l'autorizzazione alla chiamata in garanzia della
[...]
in virtù di intercorrente contratto assicurativo. CP_4
Provvedeva altresì a costituirsi il convenuto deducendo l'infondatezza della pretesa attorea, CP_3
della quale chiedeva il rigetto con ogni conseguenza in merito alle spese di giudizio, non essendo riscontrabile nella fattispecie alcun danno subito dagli attori di mancata fruizione dell'immobile di loro proprietà e/o alla salute riconducibile al posizionamento del macchinario deputato alla climatizzazione sul terrazzo di copertura dello stabile condominiale.
Svolta l'udienza di comparizione delle parti, autorizzata la chiamata in causa della Compagnia di
Assicurazioni, si costituiva l' deducendo preliminarmente la mancanza di Controparte_4
copertura assicurativa dei fatti dedotti nell'atto di citazione ed impugnando conseguentemente la domanda di chiamata in garanzia formulata dal convenuto . Nel merito, associandosi alle CP_2
conclusioni del convenuto eccepiva l'infondatezza della pretesa attorea della quale CP_2
chiedeva in rigetto. Si costituivano altresì con comparsa d'intervento volontario i coniugi e Parte_3 Parte_4
nonché aderendo alle richieste formulate dai ricorrenti ed instando per la
[...] CP_1
condanna dei convenuti e della terza chiamata in causa all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti e subendi dagli intervenienti, ivi compresi quelli alla salute (anche per l'intollerabilità delle immissioni sonore e vibratorie) e alla mancata piena e regolare fruizione dell'appartamento di proprietà, oltre che alla relativa perdita di valore.
Nelle more di dette costituzioni del terzo chiamato in causa e degli intervenienti volontari, gli attori proponevano ricorso ex art. 700 cod. proc. civ. in corso di giudizio, iscritto al n. R.G. 2904-1/2020,
con il quale, deducendo l'aggravamento della situazione di decadimento del proprio immobile,
riconducibile alle pessime condizioni di manutenzione del terrazzo ed alle pesantissime CP_6
rumorose apparecchiature installate dal convenuto per il riscaldamento e raffreddamento dei CP_3
propri uffici, che determinavano ad ogni quotidiano funzionamento illegittime intollerabili vibrazioni propagantesi per l'intera sottostante unità abitativa, con conseguente rischio di compromissione della salute e dell'incolumità fisica e psichica degli istanti, chiedevano di ordinare ad horas agli enti resistenti, ciascuno per quanto di propria competenza, di adottare tutti gli accorgimenti tecnici necessari per mettere in sicurezza il terrazzo soprastante l'appartamento attoreo;
di CP_6
ripristinare lo status quo ante dell'immobile e di eliminare le cause delle infiltrazioni oggetto di lite;
di interdire l'utilizzo della pesante apparecchiatura oggetto di causa fintanto che non ne fosse riportata la rumorosità nei limiti della normale tollerabilità; di disporre all'esito lo spostamento dell'apparecchiatura sui terrazzi di copertura immediatamente soprastanti gli uffici siti un paio CP_3
di piani più in basso rispetto all'appartamento attoreo, previa verifica statica del solaio.
Con provvedimento emesso in data 19 Gennaio 2022, il Tribunale, all'esito dell'espletamento di ctu tecnica, in parziale accoglimento del ricorso, ordinava al convenuto
[...]
- l'immediata interruzione del funzionamento della Controparte_8
pompa di calore posizionata sul terrazzo di copertura del Controparte_5 [...] in corrispondenza del locale cucina del sottostante appartamento di proprietà Pt_5 Per_1
riservando le spese al merito.
Avverso detta ordinanza, proponeva reclamo l' chiedendone la revoca autorizzando CP_3
conseguentemente l'immediato ripristino del funzionamento dalla pompa di calore posizionata sul terrazzo di copertura del fabbricato di in Salerno, disponendosi, ove ritenuto Controparte_5
necessario, il rinnovo della ctu.
Con provvedimento del 9 Marzo 2022, il Collegio, ritenute condivisibili le conclusioni cui era pervenuto il consulente tecnico d'ufficio ed alle quali questo Giudice aveva aderito, rigettava il reclamo ex art. 669 terdecies cod. proc. civ. confermando l'ordinanza resa dal Tribunale all'esito del procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. espletato nel corso del giudizio e riservando al definitivo la liquidazione delle spese processuali.
Nelle more del giudizio decedeva l'attore Sig. al quale subentravano – come unici eredi Persona_1
legittimi – i Sigg.ri e rispettivamente coniuge e figlio del de Parte_1 Parte_2
cuius, con atto di intervento del 21 Febbraio 2023. All'esito della concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, cod. proc. civ., dell'integrazione della ctu tecnica disposta nel giudizio cautelare, e dell'espletamento di ctu medico-legale, la causa, dopo alcuni rinvii determinati da esigenze di ruolo, all'udienza dell'11 Marzo 2025, era assegnata in decisione.
Deve preliminarmente rigettarsi l'eccezione di improcedibilità della domanda formulata dal convenuto avendo parte attrice esperito il tentativo di stipulazione di convenzione di CP_2
negoziazione assistita in data 12 settembre 2020, come peraltro riconosciuto dalla stessa difesa del nel primo scritto difensivo (cfr. comparsa di costituzione e risposta). CP_2
Parimenti destituita di fondamento è l'eccezione, anch'essa preliminarmente formulata dal convenuto di difetto di legittimazione passiva, atteso che laddove, come nella fattispecie, si CP_2
controverta di danni derivanti da parti comuni e, segnatamente, dal terrazzo grava sul CP_6
proprietario del bene comune uno specifico obbligo di custodia e vigilanza CP_2
(responsabilità “oggettiva”) a causa della quale costui risponde sia del fatto proprio che in caso di interventi da parte di terzi.
Nel merito, deve ancora preliminarmente rilevarsi che le parti hanno concordemente riconosciuto la cessazione della materia del contendere relativamente alla domanda avente ad oggetto lo spostamento dei pesanti impianti di climatizzazione apposti sul terrazzo condominiale, avendovi l' CP_3
provveduto nel corso del giudizio, segnatamente in data 1 Giugno 2022, successivamente all'emissione del provvedimento d'urgenza ed al rigetto del reclamo da parte del Collegio.
E tuttavia dovendosi regolare le spese del processo sulla base del principio di c.d. soccombenza virtuale, questo Giudice non può esimersi dal valutare la fondatezza anche di detta domanda (cfr. .in tal senso: Cass. Civ., Sez. III, 25 febbraio 2009, n.4483; Cass. Civ., Sez. III, 8 giugno 2005, n.11962;
Cass. Civ., Sez. III, 10 aprile 1998, n. 3734).
Orbene, come rilevato già nell'ordinanza emessa all'esito della fase cautelare, dalle risultanze della ctu tecnica, alle quali questo Giudice ritiene di aderire apparendo adeguatamente motivate ed immuni da vizi logici, la pompa di calore installata sul terrazzo di copertura del fabbricato prospiciente
[...]
produceva evidenti vibrazioni sia del solaio di calpestio del terrazzo, sia, in forma più lieve, CP_5
della ringhiera metallica costituente il parapetto della rampa di scale ai piani inferiori, nonché lievi vibrazioni ai radiatori degli impianti di riscaldamento autonomo e degli infissi al servizio della unità
immobiliare posta al quarto piano di proprietà Trattasi, prosegue il Ctu, di vibrazioni Per_1
direttamente riconducibili al funzionamento della pompa di calore, evidenti sia in relazione al solaio di copertura dell'unità immobiliare di proprietà sia in corrispondenza dei radiatori e delle Per_1
finestre delle unità immobiliari sottostanti, in ogni caso tali da produrre una compromissione della normale utilizzazione dei locali comportando una sostanziale riduzione del comfort abitativo. Inoltre,
i rilievi fonometrici eseguiti dall'ausiliare avvalendosi di un tecnico competente in acustica ambientale hanno evidenziato il superamento dei limiti di normale tollerabilità nelle unità immobiliari sia dei ricorrenti che degli intervenienti. È oramai principio consolidato che per determinare il limite di tollerabilità delle immissioni sonore e per valutare la sussistenza del presupposto oggettivo dell'illiceità dell'immissione, deve applicarsi il criterio c.d. comparativo-differenziale, consistente nel confrontare il livello medio dei rumori di fondo costituiti dalla somma degli effetti acustici prodotti dalle sorgenti sonore esistenti e interessanti una determinata zona, con quello del rumore rilevato sul luogo che subisce le immissioni, e nel ritenere superato il limite della normale tollerabilità per quelle immissioni che abbiano una intensità superiore di oltre tre decibel al livello sonoro di fondo, cosa che equivale al raddoppio dell'intensità di quest'ultimo (cfr.; ex multis, Cass. Civ. 161/1996). L'utilizzo di tale metodo, in luogo del criterio c.d.
assoluto, consistente nel giudizio di tollerabilità basato sulla verifica del mero superamento di un dato livello di rumorosità, consente di tenere nella debita considerazione la reale situazione dei luoghi.
Nella fattispecie, il Ctu ha effettuato le misure ambientali registrando il rumore avvertito negli ambienti degli appartamenti con la pompa di calore in funzionamento continuo mentre il rumore di fondo è stato monitorato con la pompa di calore non funzionante. All'esito delle misurazioni, sia a finestre chiuse che aperte, il livello differenziale di rumore è risultato essere sempre superiore al limite imposto al livello della normale tollerabilità.
A queste conclusioni, poste dal Tribunale a fondamento dell'accoglimento della misura cautelare, e condivise dal Collegio in sede di rigetto del reclamo proposto dal convenuto si CP_3
aggiungono le risultanze della successiva integrazione alla ctu, dalle quali emerge l'omesso deposito presso l'Ufficio del Genio Civile di Salerno di calcoli strutturali di verifica sismica, nonostante necessari in relazione alla specifica tipologia del macchinario installato dal convenuto ed CP_3
all'ubicazione dell'immobile in Salerno e dunque in zona a media sismicità (zona 2), ai sensi della
Deliberazione di Giunta Regionale n. 5442 del 7 novembre 2002.
Il che incide ulteriormente sul fondamento della domanda attorea atteso che il posizionamento della pompa di calore sul terrazzo condominiale di copertura del fabbricato (macchinario di dimensioni pari a mt 4.00 x mt 2.20 ed altezza pari a mt 2.10, con complessivo pari a circa 3.500 Kg), ha determinato, oltre che immissioni sonore eccedenti la normale tollerabilità idonee conseguentemente ad incidere in modo negativo sulla qualità della vita degli attori e degli intervenienti, anche un potenziale pericolo, in mancanza di preventive indagini strutturali, per la staticità sia del solaio che della struttura complessivamente considerata ubicata in zona a media sismicità.
Acclarata la fondatezza della domanda avente ad oggetto lo spostamento degli impianti di climatizzazione apposti dal convenuto sul terrazzo condominiale, deve rilevarsi in CP_3
proposito la concorrente responsabilità del convenuto per violazione dell'obbligo di CP_2
custodia sui beni e servizi comuni che gli impone di adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno, rispondendo, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei danni da queste cagionati ad un condomino o ad un terzo, salva la prova, nella fattispecie insussistente, del caso fortuito.
La giurisprudenza è infatti granitica nel ritenere la natura oggettiva della responsabilità del
, cosicché il danneggiato ha solo l'onere di provare il nesso eziologico tra la res ed il CP_2
danno da essa arrecato, laddove sul custode, per esimersi dall'obbligo di risarcimento, grava l'onere di dimostrare l'inidoneità in concreto della situazione a provocare l'incidente, o la colpa del danneggiato, od altri fatti idonei ad interrompere il nesso causale fra le condizioni del bene ed il dan'o, o la ricorrenza del caso fortuito, quale fattore che ha escluso ogni correlazione con l'evento.
Esaminando, dunque, i danni conseguenti all'illegittimo posizionamento della pompa di calore sul terrazzo condominiale, dei quali gli attori e gli intervenienti chiedono il risarcimento, ed in relazione ai quali, ove sussistenti deve dunque riconoscersi la concorrente responsabilità, in solido con l' del convenuto deve rilevarsi che parte attrice nell'atto introduttivo ha CP_3 CP_2
chiesto condannare i convenuti tutti, in solido tra loro, all'integrale risarcimento dei danni tutti subiti e subendi, ivi compresi quelli alla salute (anche per l'intollerabilità delle immissioni sonore). Identica
domanda hanno formulato gli intervenienti volontari anche in relazione al risarcimento dei danni alla salute subiti dal Sig. . CP_1 Orbene deve rilevarsi che la ctu medico-legale espletata nel corso del giudizio ha escluso per entrambi i periziandi (Sig. deceduto nelle more del giudizio) e Sig. (interventore Persona_1 CP_1
volontario), la sussistenza di postumi invalidanti legati da nesso di causalità ai rumori ed alle vibrazioni prodotte dall'impianto di climatizzazione installato dall' sul terrazzo CP_3
condominiale, ritenendo che le patologie riscontrate non fossero riconducibili né per genesi né per aggravamento al comportamento dei convenuti.
A detta conclusione, siccome adeguatamente motivata dall'ausiliare ed immune da vizi logici, il
Tribunale ritiene di aderire rigettando conseguentemente la domanda di risarcimento di postumi invalidanti attesa l'insussistenza di nesso eziologico fra le patologie pregresse degli istanti e la condotta dei convenuti.
E tuttavia merita accoglimento, ad avviso del Tribunale, ferma restando l'insussistenza di postumi invalidanti, la domanda di risarcimento del danno derivante dal superamento dei limiti delle immissioni acustiche, pur in mancanza di prova della lesione all'integrità fisica, da liquidarsi in via equitativa nella misura di € 4.000,00 per ciascuno dei due istanti.
Deve al riguardo preliminarmente rilevarsi che il superamento della soglia di normale tollerabilità
delle immissioni rumorose, accertato tramite consulenza tecnica, costituisce di per sé una lesione del diritto alla “serenità personale e familiare”. Questo tipo di danno, pur non essendo in re ipsa (cioè
automatico), può essere provato anche tramite presunzioni e allegazioni concrete che dimostrino un peggioramento della qualità della vita.
Ed invero, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ, Sez. Seconda, 17 Luglio
2025, n. 19767), la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione e del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita costituisce un danno non patrimoniale risarcibile, la cui prova non richiede necessariamente la dimostrazione di una malattia, ma può basarsi su elementi presuntivi che attestino il disagio e il peggioramento della qualità della vita. Orbene, fermo restando che la ctu tecnica espletata nel corso del giudizio ha acclarato nella fattispecie il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni acustiche conseguenti al funzionamento della pompa di calore installata sul terrazzo di proprietà condominiale dal convenuto (oltre CP_3
che di vibrazioni), circostanza che, già di per sé, alla luce della citata giurisprudenza, comporta una lesione del diritto alla “serenità personale e familiare”, deve altresì rilevarsi che gli istanti hanno allegato documentazione sanitaria (e, nel caso dell'intervenuto , contratto di CP_9
locazione ad uso transitorio) atta a comprovare una lesione di detto diritto. In altri termini, pur dovendosi escludere, come correttamente rilevato dal Ctu medico-legale, un nesso diretto fra le patologie degli istanti ed il superamento dei limiti di tollerabilità delle immissioni acustiche o,
comunque, un aggravamento delle stesse, deve comunque ritenersi provato un danno alla salute provocato, in soggetti affetti da patologie documentate, dall'intensità e dalla durata del fenomeno sia acustico che vibratorio (sospeso solo a seguito dell'ordinanza ex art. 700 cod. proc. civ. del 19
Gennaio 2022), verificatosi peraltro in periodo di pandemia caratterizzato da limiti alla circolazione con conseguente obbligo di trascorrere la maggior parte della giornata in casa.
Detto danno, stante l'impossibilità oggettiva di una sua concreta valutazione può equitativamente essere determinato in € 4.000,00 per ciascuno degli istanti. Somma alla cui corresponsione devono essere solidalmente condannati il convenuto e l CP_2 CP_3
Deve altresì riconoscersi, in favore degli intervenienti volontari, il risarcimento degli esborsi sostenuti dagli stessi, i quali, al fine di sottrarsi alle immissioni sonore ed alle vibrazioni verificantesi all'interno del loro immobile, stipulavano un contratto di locazione semestrale regolarmente registrato, con decorrenza dal 22 settembre 2020 e sino al 23 marzo 2021, per l'importo complessivo di € 4.500,00
(€ 750,00 mensili).
Somma alla cui corresponsione devono essere solidalmente condannati il convenuto e CP_2
l' CP_3 Il convenuto deve altresì essere condannato al risarcimento dei danni consistenti nelle CP_2
infiltrazioni rilevate dal Ctu all'interno dell'immobile di proprietà degli attori riconducibili alla mancata manutenzione del cornicione e dell'intonaco esterno alle facciate prospicienti , CP_5
quantificati in € 1.400,00.
Deve poi rigettarsi la domanda di manleva formulata dal convenuto nei confronti della CP_2
atteso che, derivando le infiltrazioni all'interno dell'immobile di proprietà Controparte_4
degli attori da un cattivo stato di conservazione sia del cornicione sia dell'intonaco esterno prospiciente via M. Freccia, come rilevato dal Ctu, le stesse non rientrano fra le ipotesi oggetto di copertura assicurativa in base alla polizza stipulata.
I convenuti vanno altresì condannati solidalmente al pagamento delle spese di ctu tecnica e medico-
legale espletate nel corso del giudizio, con conseguente obbligo di rimborso nei confronti degli attori e degli interventori volontari per le somme da questi anticipate.
Il regolamento delle spese processuali segue il principio di soccombenza, di cui all'art. 91, comma 1,
cod. proc. civ., con condanna dei convenuti Controparte_10
al rimborso degli onorari di difesa del presente giudizio, nonché del giudizio cautelare in CP_3
corso di causa e della fase di reclamo, in favore del procuratore costituito di parte attrice ed interveniente, stante l'espressa dichiarazione di anticipo, nella misura liquidata in dispositivo, dandosi atto del deposito di notula, giusta il valore della controversia così come accertato e l'attività difensiva svolta, con riferimento ai parametri previsti dal D.M. 147 del 13 agosto 2022 (scaglione di riferimento: da € 5.201,00 ad € 26.000,00 – Aumento del 30 % per presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (art. 4, comma 2). Spese compensate nei rapporti fra il Condominio e la
Compagnia di Assicurazioni.
P.Q.M.
il Tribunale Ordinario di Salerno – prima sezione civile – in persona del Gop in funzione di Giudice
unico, Avv. Ornella Mannino, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta in primo grado al n. R.G. 2904/2020, ogni altra istanza, eccezione e deduzione assorbita o disattesa, così provvede:
1) DICHIARA cessata la materia del contendere in ordine alla istanza di disattivazione e rimozione della pompa di calore posizionata dal convenuto sul terrazzo di copertura del fabbricato di CP_3
via M. Freccia in Salerno;
2) CONDANNA il convenuto – in persona del Controparte_2
suo amministratore pro tempore –, al pagamento in favore degli attori della somma di € 1.400,00 a titolo di risarcimento dei danni cagionati all'interno dell'appartamento di loro proprietà, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo;
3) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso, per le
[...]
ragioni di cui in motivazione, in favore degli intervenienti e Parte_3 Parte_4
della somma di € 4.500,00, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo CP_1
soddisfo;
4) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento, per le
[...]
ragioni di cui in motivazione, in favore dell'interveniente della somma di € 4.000,00; CP_1
5) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al pagamento, per le
[...]
ragioni di cui in motivazione, in favore degli attori e – nella Parte_1 Parte_2
qualità di eredi di – della somma di € 4.000,00; Persona_1 6) PONE a definitivo carico dei convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore –, in solido fra loro, le
[...]
spese di ctu tecnica e di ctu medico-legale, con conseguente obbligo di rimborso nei confronti degli attori e degli intervenienti volontari delle somme eventualmente anticipate ai Ctu;
7) RIGETTA la domanda di manleva formulata dal convenuto Controparte_11
– in persona del suo amministratore pro tempore – nei confronti della terza
[...]
chiamata in causa – in persona del suo procuratore speciale –; Controparte_4
8) COMPENSA le spese processuali nei rapporti fra il convenuto Controparte_11
– in persona del suo amministratore pro tempore – e la terza chiamata
[...] [...]
– in persona del suo procuratore speciale;
Controparte_4
9) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso delle spese
[...]
processuali del presente giudizio, quantificate complessivamente in € 10.166,10, di cui € 264,00 per esborsi ed € 9.902,10 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario Avv. Eugenio Maffei;
10) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso delle spese
[...]
processuali del giudizio cautelare, quantificate complessivamente in € 6.348,90, di cui € 300,00 per esborsi ed € 6.048,90 per competenze professionali, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario Avv. Eugenio Maffei;
11) CONDANNA solidalmente i convenuti – in Controparte_2
persona del suo amministratore pro tempore – ed Controparte_3
– in persona del suo legale rappresentante pro tempore – al rimborso delle spese
[...]
processuali del reclamo, quantificate complessivamente in € 5.635,50, oltre IVA e Cassa, come per legge, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, con attribuzione in favore del procuratore distrattario Avv. Eugenio Maffei.
Così deciso in Salerno, lì 4 Novembre 2025
Il Gop
Avv. Ornella Mannino
In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 D.L.vo n. 196/03.