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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 15591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15591 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38859/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione,
TRA
, con sede in Roma via Gaspara Stampa, 99, Parte_1 in persona del Presidente del C.d.A. e l.r.p.t. sig. nato a [...] il 23 Parte_2 ottobre 1964 C.F. , con domicilio in Monterotondo, via Luigia C.F._1
Colamarino 8/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Ranucci del Foro di Roma (C.F.
ed elettivamente domiciliata in Roma, via Rovereto n.7 presso il C.F._2 suo studio, giusta procura in calce al ricorso depositato dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma espressamente estesa ai giudizi connessi e/o conseguenti.
Attore
CONTRO
- Controparte_1
– Società con socio unico iscritta all'Albo delle Banche al P.IVA_1 Controparte_2
n.74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale
, partita IVA n. , con sede legale in Roma, Viale America n. 351, P.IVA_1 P.IVA_2 capitale sociale interamente versato di euro 204.508.690,00, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, nonché al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art.62, comma l del D.Lgs. n.415/1996, mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del dott. CP_3
pagina1 di 8 nato a [...] il [...], non in proprio ma nella qualità di Amministratore CP_4
Delegato e legale rappresentante ed elett.te dom.ta in Roma, Via Giandomenico
Romagnosi n. 1/b, presso e nello studio dell'Avv. Antonio de Cicco, cf
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale ex art. 83 C.F._3 cpc in calce al presente atto originale
Convenuta
- (C.F. ), con sede Controparte_5 P.IVA_3 legale in Roma, Via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante p.t. giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il 22.6.2023, Rep. Persona_1
180134/12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Frezza (C.F. ), C.F._4 che si dichiara antistatario, con studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù della procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale.
Convenuta
con sede in Roma, Controparte_6
Via Tomacelli n. 107 (CF ), quale incorporante per scissione del ramo P.IVA_4
d'azienda relativo alla gestione della “ ” di (C.F. Controparte_7 Controparte_6
), in persona del suo Procuratore Speciale, Avv. Gianfranco Cepparulo, P.IVA_5 domiciliato per l'incarico in Roma alla Via Tomacelli n. 107, a tanto autorizzato in forza della Procura Speciale per atti Notaio di Roma del 14/04/2022 (Rep. 53235; Persona_2
Racc. 24189), elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli (CF – PEC: C.F._5
), che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 calce al presente atto.
Convenuta.
oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097202001171410414000 notificata in data 20.01.2022.
conclusioni per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: dichiarare nulla o comunque priva di efficacia, la cartella di pagamento n. 09720200171410313000 per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza”.
Contro conclusioni per ” Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva avanzata da parte opponente sebbene non reiterata nel presente giudizio mancando i presupposti di fumus e periculum previsti ex lege e nel merito rigettare in toto l'opposizione avanzata dalla perché detta opposizione è Parte_1 infondata in fatto e diritto per le ragioni su esposte e provate per tabulas;
confermare pagina2 di 8 quindi, la cartella di pagamento oggi impugnata, la sua efficacia ed esecutorietà condannando parte attrice al pagamento di quanto dovuto così come indicato nella cartella di pagamento n. 09720200171410313000 di cui al ruolo 2020/008727 di complessivi euro
77.745,28 entrate coattive anno 2020 notificata il 20.1.2022 dall' Controparte_5
. Per l'effetto, si chiede, condannare parte attrice alla rifusione delle spese
[...] competenze ed onorari di lite del presente giudizio”.
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale adito, disattesa Controparte_5 ogni contraria eccezione o deduzione: - respingere i motivi della opposizione riferibili all' in quanto infondati, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi Controparte_9 in favore del sottoscritto difensore antistatario;
- in ogni caso, ove l'opposizione fosse accolta per attività riferibile esclusivamente all'ente impositore, compensare le spese nei confronti dell' ed in subordine condannare l'ente Controparte_5 impositore a tenere indenne e comunque a manlevare la deducente da qualsiasi spesa di soccombenza processuale”.
Conclusioni per :” Accertare e dichiarare la litispendenza/continenza Controparte_6 della presente causa rispetto al giudizio antecedente, NRG 73104/2022 e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo ovvero, in subordine, dichiarare la continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. In via subordinata, mandare al Presidente del
Tribunale per la riunione del presente procedimento con il procedimento più risalente, distinto al NRG 73104/2022 (Trib. di Roma, sez. 2, G.U. Dott. Alberto Cianfarini, prossima udienza 4.3.2024”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 03.08.2023, conviene in giudizio Parte_3
, e Controparte_1 Controparte_5 [...]
formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Rappresenta esser stata CP_6 destinataria della cartella esattoriale n. 097202001171410414000 notificata in data
20.01.2022 con la quale viene precettata del pagamento della somma di euro 77.745,28 a titolo di entrate coattive anno 2020.
Deduce che la cartella deve ritenersi nulla in quanto la notificazione é inesistente, ( indirizzo di posta elettronica certificata del notificante non risultava estratto dai pubblici Contro elenchi). Inoltre, non ha dato prova del pagamento alla : in difetto Controparte_6 della prova del pagamento non può scattare la surrogazione. Viene inoltre evidenziato il difetto di titolo alla riscossione a mezzo ruolo trattandosi di entrata a titolo privato.
Si è costituita che ha chiesto il Controparte_10 rigetto della domanda formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Evidenzia che l'antecedente è rappresentato dal fatto che ha mutuato alla Controparte_6 la somma di € 150.000,00, (finanziamento n. 04/28430 – all. 1), assistito Parte_1 dalla garanzia parziale ex L. 662/1996 del Fondo di Garanzia, fino all'80% sulla sola parte pagina3 di 8 eccedente la garanzia del Fondo. Deduce che l' ha chiesto ai soci (sig.ri CP_11 [...]
, , e la garanzia fideiussoria Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_2 personale limitata ad € 36.000,00 ritenuta congrua a coprire il 20% residuo. Ed i soci si sono costituiti garanti per l'ulteriore cifra: alla data del 17.07.2019 il rapporto di c/c risultava in passivo per 128 mila euro ed il mutuo chirografario evidenziava tre rate scadute e non pagate: quindi l'istituto revocava le linee di credito a Sky4app dichiarava i condebitori decaduti dal beneficio del termine e li metteva in mora, chiedendo l'azzeramento dello scoperto per € 129.991,37 (quindi a quella data il credito della Banca ammontava ad euro
130.120,00, cifra assistita da garanzia parziale del Fondo per 104.220,76 e dalle fideiussioni dei soci fino a 25.889,24).
Deduce, inoltre, che il Fondo deliberava la liquidazione della perdita per €
104.220,76: quindi il credito dell'Istituto si riduceva anche in considerazione degli interessi maturati, richiesti ai condebitori, che proponevano estinguere ogni debito residuo mediante il versamento della somma di € 22.000,00.
E quindi, a seguito della richiesta di escussione formulata dalla che ha CP_6 Contro erogato il prestito per sorge l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento; tale obbligazione è del tutto autonoma al rapporto intercorrente tra e soggetto debitore. CP_6
Prosegue l'istituto, evidenziando che la transazione intercorsa fra la
[...] ed i condebitori e odierni attori riguardi esclusivamente il debito ulteriore ed CP_6 eccedente rispetto a quello garantito dal Fondo di Garanzia L. 662/1996; la cartella impugnata afferisce al solo debito maturato da e per il limitato importo di € Parte_1
77.745,28. Posto che il Fondo, tramite il MCC, può agire in via esattoriale per il recupero delle somme erogate alla per effetto del pagamento alla stessa Controparte_6 dell'importo garantito (€ 104.220,76), la domanda della società attrice dev'esser rigettata
Si è costituita anche che ha dedotto soprattutto in Controparte_5 ordine alle eccezioni afferenti la cartella esattoriale rilevando come le contestazioni svolte non siano fondate, né in fatto, né in diritto. In ogni caso la notificazione risultava aver raggiunto lo scopo.
Si è costituita anche la che ha chiesto la riunione del presente Controparte_6 procedimento con altro incardinato dai fideiussori ed instaurato separatamente. Premette che nella fase di recupero ha stipulato una transazione parziale con i fideiussori garanti
, e per la parte eccedente la garanzia. Ne è seguita la Parte_4 Persona_3 Parte_2 comunicazione ai garanti che, per l'eccedenza, non aveva titolo a pretendere posto che l'istituto aveva deciso per la frazione coperta dalla garanzia pubblica di agire contro tutti i debitori. Che la norma, comunque, non risolve il potenziale contrasto tra i diritti della banca finanziatrice per la quota parte di credito rimasta insoddisfatta e quelli del Fondo, a seguito di surrogazione.
pagina4 di 8 In ogni caso svolge eccezione di litispendenza/continenza.
Incardinata in tal modo la causa la stessa è stata ritenuta di puro diritto e matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
La domanda proposta da non è fondata e dev'esser Parte_1 rigettata.
In ordine alla contestazione di nullità/inesistenza della notifica della cartella per il vizio denunciato, occorre rappresentare che, sebbene in passato si siano affacciati orientamenti formalistici, ultimamente la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (oltre che quella di merito) in relazione alla vexata quaestio si è orientata verso un atteggiamento più liberale e sostanzialistico: ed infatti, la Suprema Corte, con varie decisioni (es. Sez. Unite n. 15979/2022; ord. n. 26682/2024; n. 15710/2025), ha affermato che l'assenza dell'indirizzo nei registri pubblici non comporta automaticamente nullità, purché, la missiva sia riconducibile all'ente notificante e, soprattutto, il destinatario abbia ricevuto l'atto e potuto esercitare il diritto di difesa. In tal caso, la notifica è considerata valida perché ha raggiunto il suo scopo. Inoltre sempre secondo la Corte, l'addebito elevato dall'opponente deve evidenziare e dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'utilizzo di un indirizzo non ufficiale, profilo nel caso di specie totalmente disatteso dalla difesa dell'opponente. Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 156 c.p.c. consente, in questa situazione, di ritenere irrilevante l'invio della PEC da un indirizzo diverso rispetto a quello presente nei pubblici elenchi, tanto che l'opposizione è stata tempestivamente proposta.
In ordine alla contestazione relativa alla mancata prova del pagamento, (da parte di Contro
del debito della parte mutuata, occorre in contrario avviso evidenziare che la documentazione prodotta dalla difesa delle parti convenute consenta di ritenere e riconoscere che Gestore del Fondo di garanzia per le PMI, a seguito di Parte_7 delibera di liquidazione della perdita del 27.11.2019 come si evince dagli allegati 8,9,19, erogava alla l'importo corrispondente alla perdita, pari ad euro Parte_8
104.220,76. Inoltre, quanto contestato risulta, in realtà, comprovato ed attestato dalle dichiarazioni ed allegazioni inserite in atti dalla , istituto di credito che CP_6 conferma la ricezione della somma di cui alle due cartelle di pagamento notificate a
Sky4app srl ed oggi oggetto di opposizione. Tali circostanze cristallizzano il diritto di pagina5 di 8 Contro
che – in tal modo – acquisisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cc e dell'art.2 comma 4 del DM 20.6.2005, per conto del Fondo stesso, il diritto a rivalersi sulla impresa inadempiente, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, ed il diritto di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite.
In ordine alla contestazione relativa al difetto di titolo alla riscossione a mezzo ruolo occorre evidenziare che questo ufficio è a conoscenza dell'orientamento cui fa leva l'opponente in punto di titolo esecutivo, tuttavia si ritiene di aderire ad un orientamento più elastico, che tiene maggiormente in considerazione la natura pubblicistica del credito di cui è stata preannunciata l'esecuzione, essendo connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (per una completa disamina, cfr. Tr.
Napoli, sex XIV, sent. 29.4.2022, r.g.c.n. 30548/2019).
A tenore di questo diverso orientamento, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ai sensi della legge n. 662/1996, devono essere tenuti distinti: da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in qualità di gestore del fondo di Controparte_10 garanzia per PMI – l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, D.M. 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Nello specifico, infatti, il credito dell'amministrazione statale – che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è un credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 d.lgs n. 123/1998 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato. Alla luce della natura pubblicistica del credito di cui
è stata preannunciata l'esecuzione, ne consegue che il Gestore del Fondo di Garanzia può utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, per cui il ruolo n.
2022/000477 integra di per sé idoneo titolo esecutivo.
Non si rientra, quindi, in una ipotesi di entrata avente causa in rapporti di diritto privato di cui all'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, come erroneamente sostenuto dall'opponente. Si aggiunga, sempre restando nell'ambito dell'esame del secondo motivo di doglianza, che l'art. 9 co. 5 d.lgs. cit., in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo, ossia “non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio – ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se
pagina6 di 8 attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” legittima l'applicabilità del disposto del comma 5 “non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione”(cfr. Cass. n. 9926/2018).
Pertanto, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per CP_1 utilizzare la norma di favore di cui all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/1998. A fronte di ciò,
l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa del finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n.
46/1999 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La conseguenza di quanto evidenziato determina, quindi, il rigetto della domanda e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da ciascuna delle parti convenute, spese che quantificate ai sensi del DM 55/2014 e s.s. m.m. si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dr. Claudio Patruno definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo generale n. 38859/2023:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte opponente in liquidazione e per l'effetto conferma quanto prescritto nella cartella di pagamento n.
09720200171410313000 di cui al ruolo 2020/008727, quanto alla condanna di al pagamento di quanto di complessivi euro 77.745,28 entrate coattive Pt_1 anno 2020 notificata il 20.1.2022 dall' . Controparte_5
b) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna delle convenute,( e cioè Controparte_12 Controparte_5
, e ) delle spese processuali che liquida nella misura
[...] Controparte_6 di € 7052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. ( ove dovute) con distrazione delle spese processuali, quanto ad in favore del CP_13 procuratore antistatario avvocato Guido Frezza.
Così deciso in Roma lì 06.11.2025
Il giudice dr. Claudio
Patruno.
pagina7 di 8 Firmato in via digitale.
Roma il 06/11/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
pagina8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione II
in composizione monocratica, il Giudice unico - dott. Claudio Patruno - ha pronunciato,
SENTENZA
nella causa di cui al numero di ruolo generale in epigrafe richiamato, riservata in decisione,
TRA
, con sede in Roma via Gaspara Stampa, 99, Parte_1 in persona del Presidente del C.d.A. e l.r.p.t. sig. nato a [...] il 23 Parte_2 ottobre 1964 C.F. , con domicilio in Monterotondo, via Luigia C.F._1
Colamarino 8/A, rappresentata e difesa dall'Avv. Roberto Ranucci del Foro di Roma (C.F.
ed elettivamente domiciliata in Roma, via Rovereto n.7 presso il C.F._2 suo studio, giusta procura in calce al ricorso depositato dinanzi la Commissione tributaria provinciale di Roma espressamente estesa ai giudizi connessi e/o conseguenti.
Attore
CONTRO
- Controparte_1
– Società con socio unico iscritta all'Albo delle Banche al P.IVA_1 Controparte_2
n.74762.60, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma e codice fiscale
, partita IVA n. , con sede legale in Roma, Viale America n. 351, P.IVA_1 P.IVA_2 capitale sociale interamente versato di euro 204.508.690,00, aderente al Fondo interbancario di Tutela dei Depositi, nonché al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art.62, comma l del D.Lgs. n.415/1996, mandataria e gestore, in RTI, del Fondo pubblico di garanzia in favore delle PMI di cui alla legge n. 662/96, in persona del dott. CP_3
pagina1 di 8 nato a [...] il [...], non in proprio ma nella qualità di Amministratore CP_4
Delegato e legale rappresentante ed elett.te dom.ta in Roma, Via Giandomenico
Romagnosi n. 1/b, presso e nello studio dell'Avv. Antonio de Cicco, cf
, che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale ex art. 83 C.F._3 cpc in calce al presente atto originale
Convenuta
- (C.F. ), con sede Controparte_5 P.IVA_3 legale in Roma, Via G. Grezar 14, in persona del legale rappresentante p.t. giusta procura speciale a rogito Notaio di Roma rilasciata il 22.6.2023, Rep. Persona_1
180134/12348, rappresentata e difesa dall'Avv. Guido Frezza (C.F. ), C.F._4 che si dichiara antistatario, con studio in Roma, Viale Gioacchino Rossini n. 18, in virtù della procura rilasciata su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale.
Convenuta
con sede in Roma, Controparte_6
Via Tomacelli n. 107 (CF ), quale incorporante per scissione del ramo P.IVA_4
d'azienda relativo alla gestione della “ ” di (C.F. Controparte_7 Controparte_6
), in persona del suo Procuratore Speciale, Avv. Gianfranco Cepparulo, P.IVA_5 domiciliato per l'incarico in Roma alla Via Tomacelli n. 107, a tanto autorizzato in forza della Procura Speciale per atti Notaio di Roma del 14/04/2022 (Rep. 53235; Persona_2
Racc. 24189), elettivamente domiciliata in Roma, Via Giovanni Pierluigi da Palestrina n. 19, presso lo studio dell'Avv. Arturo Iannelli (CF – PEC: C.F._5
), che la rappresenta e difende giusta procura in Email_1 calce al presente atto.
Convenuta.
oggetto: opposizione avverso la cartella di pagamento n. 097202001171410414000 notificata in data 20.01.2022.
conclusioni per parte opponente: “Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: dichiarare nulla o comunque priva di efficacia, la cartella di pagamento n. 09720200171410313000 per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese ed onorari, oltre IVA, CPA secondo le regole ordinarie sulla soccombenza”.
Contro conclusioni per ” Voglia il Tribunale adito, contrariis rejectis, in via preliminare rigettare la richiesta di sospensiva avanzata da parte opponente sebbene non reiterata nel presente giudizio mancando i presupposti di fumus e periculum previsti ex lege e nel merito rigettare in toto l'opposizione avanzata dalla perché detta opposizione è Parte_1 infondata in fatto e diritto per le ragioni su esposte e provate per tabulas;
confermare pagina2 di 8 quindi, la cartella di pagamento oggi impugnata, la sua efficacia ed esecutorietà condannando parte attrice al pagamento di quanto dovuto così come indicato nella cartella di pagamento n. 09720200171410313000 di cui al ruolo 2020/008727 di complessivi euro
77.745,28 entrate coattive anno 2020 notificata il 20.1.2022 dall' Controparte_5
. Per l'effetto, si chiede, condannare parte attrice alla rifusione delle spese
[...] competenze ed onorari di lite del presente giudizio”.
Conclusioni per : “Voglia il Tribunale adito, disattesa Controparte_5 ogni contraria eccezione o deduzione: - respingere i motivi della opposizione riferibili all' in quanto infondati, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi Controparte_9 in favore del sottoscritto difensore antistatario;
- in ogni caso, ove l'opposizione fosse accolta per attività riferibile esclusivamente all'ente impositore, compensare le spese nei confronti dell' ed in subordine condannare l'ente Controparte_5 impositore a tenere indenne e comunque a manlevare la deducente da qualsiasi spesa di soccombenza processuale”.
Conclusioni per :” Accertare e dichiarare la litispendenza/continenza Controparte_6 della presente causa rispetto al giudizio antecedente, NRG 73104/2022 e, per l'effetto, disporre la cancellazione della causa dal ruolo ovvero, in subordine, dichiarare la continenza ai sensi dell'art. 39 c.p.c. In via subordinata, mandare al Presidente del
Tribunale per la riunione del presente procedimento con il procedimento più risalente, distinto al NRG 73104/2022 (Trib. di Roma, sez. 2, G.U. Dott. Alberto Cianfarini, prossima udienza 4.3.2024”.
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione del 03.08.2023, conviene in giudizio Parte_3
, e Controparte_1 Controparte_5 [...]
formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Rappresenta esser stata CP_6 destinataria della cartella esattoriale n. 097202001171410414000 notificata in data
20.01.2022 con la quale viene precettata del pagamento della somma di euro 77.745,28 a titolo di entrate coattive anno 2020.
Deduce che la cartella deve ritenersi nulla in quanto la notificazione é inesistente, ( indirizzo di posta elettronica certificata del notificante non risultava estratto dai pubblici Contro elenchi). Inoltre, non ha dato prova del pagamento alla : in difetto Controparte_6 della prova del pagamento non può scattare la surrogazione. Viene inoltre evidenziato il difetto di titolo alla riscossione a mezzo ruolo trattandosi di entrata a titolo privato.
Si è costituita che ha chiesto il Controparte_10 rigetto della domanda formulando le conclusioni di cui in epigrafe. Evidenzia che l'antecedente è rappresentato dal fatto che ha mutuato alla Controparte_6 la somma di € 150.000,00, (finanziamento n. 04/28430 – all. 1), assistito Parte_1 dalla garanzia parziale ex L. 662/1996 del Fondo di Garanzia, fino all'80% sulla sola parte pagina3 di 8 eccedente la garanzia del Fondo. Deduce che l' ha chiesto ai soci (sig.ri CP_11 [...]
, , e la garanzia fideiussoria Pt_4 Parte_5 Parte_6 Parte_2 personale limitata ad € 36.000,00 ritenuta congrua a coprire il 20% residuo. Ed i soci si sono costituiti garanti per l'ulteriore cifra: alla data del 17.07.2019 il rapporto di c/c risultava in passivo per 128 mila euro ed il mutuo chirografario evidenziava tre rate scadute e non pagate: quindi l'istituto revocava le linee di credito a Sky4app dichiarava i condebitori decaduti dal beneficio del termine e li metteva in mora, chiedendo l'azzeramento dello scoperto per € 129.991,37 (quindi a quella data il credito della Banca ammontava ad euro
130.120,00, cifra assistita da garanzia parziale del Fondo per 104.220,76 e dalle fideiussioni dei soci fino a 25.889,24).
Deduce, inoltre, che il Fondo deliberava la liquidazione della perdita per €
104.220,76: quindi il credito dell'Istituto si riduceva anche in considerazione degli interessi maturati, richiesti ai condebitori, che proponevano estinguere ogni debito residuo mediante il versamento della somma di € 22.000,00.
E quindi, a seguito della richiesta di escussione formulata dalla che ha CP_6 Contro erogato il prestito per sorge l'obbligo di provvedere al pagamento delle somme dovute in conseguenza dell'inadempimento; tale obbligazione è del tutto autonoma al rapporto intercorrente tra e soggetto debitore. CP_6
Prosegue l'istituto, evidenziando che la transazione intercorsa fra la
[...] ed i condebitori e odierni attori riguardi esclusivamente il debito ulteriore ed CP_6 eccedente rispetto a quello garantito dal Fondo di Garanzia L. 662/1996; la cartella impugnata afferisce al solo debito maturato da e per il limitato importo di € Parte_1
77.745,28. Posto che il Fondo, tramite il MCC, può agire in via esattoriale per il recupero delle somme erogate alla per effetto del pagamento alla stessa Controparte_6 dell'importo garantito (€ 104.220,76), la domanda della società attrice dev'esser rigettata
Si è costituita anche che ha dedotto soprattutto in Controparte_5 ordine alle eccezioni afferenti la cartella esattoriale rilevando come le contestazioni svolte non siano fondate, né in fatto, né in diritto. In ogni caso la notificazione risultava aver raggiunto lo scopo.
Si è costituita anche la che ha chiesto la riunione del presente Controparte_6 procedimento con altro incardinato dai fideiussori ed instaurato separatamente. Premette che nella fase di recupero ha stipulato una transazione parziale con i fideiussori garanti
, e per la parte eccedente la garanzia. Ne è seguita la Parte_4 Persona_3 Parte_2 comunicazione ai garanti che, per l'eccedenza, non aveva titolo a pretendere posto che l'istituto aveva deciso per la frazione coperta dalla garanzia pubblica di agire contro tutti i debitori. Che la norma, comunque, non risolve il potenziale contrasto tra i diritti della banca finanziatrice per la quota parte di credito rimasta insoddisfatta e quelli del Fondo, a seguito di surrogazione.
pagina4 di 8 In ogni caso svolge eccezione di litispendenza/continenza.
Incardinata in tal modo la causa la stessa è stata ritenuta di puro diritto e matura per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dandosi atto - preliminarmente - della sostituzione del precedente Giudice al precedente istruttore, la presente sentenza viene redatta con una concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt.
45 e 52 della L. n. 69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
La domanda proposta da non è fondata e dev'esser Parte_1 rigettata.
In ordine alla contestazione di nullità/inesistenza della notifica della cartella per il vizio denunciato, occorre rappresentare che, sebbene in passato si siano affacciati orientamenti formalistici, ultimamente la giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione (oltre che quella di merito) in relazione alla vexata quaestio si è orientata verso un atteggiamento più liberale e sostanzialistico: ed infatti, la Suprema Corte, con varie decisioni (es. Sez. Unite n. 15979/2022; ord. n. 26682/2024; n. 15710/2025), ha affermato che l'assenza dell'indirizzo nei registri pubblici non comporta automaticamente nullità, purché, la missiva sia riconducibile all'ente notificante e, soprattutto, il destinatario abbia ricevuto l'atto e potuto esercitare il diritto di difesa. In tal caso, la notifica è considerata valida perché ha raggiunto il suo scopo. Inoltre sempre secondo la Corte, l'addebito elevato dall'opponente deve evidenziare e dimostrare il concreto pregiudizio al diritto di difesa derivante dall'utilizzo di un indirizzo non ufficiale, profilo nel caso di specie totalmente disatteso dalla difesa dell'opponente. Il principio del raggiungimento dello scopo di cui all'articolo 156 c.p.c. consente, in questa situazione, di ritenere irrilevante l'invio della PEC da un indirizzo diverso rispetto a quello presente nei pubblici elenchi, tanto che l'opposizione è stata tempestivamente proposta.
In ordine alla contestazione relativa alla mancata prova del pagamento, (da parte di Contro
del debito della parte mutuata, occorre in contrario avviso evidenziare che la documentazione prodotta dalla difesa delle parti convenute consenta di ritenere e riconoscere che Gestore del Fondo di garanzia per le PMI, a seguito di Parte_7 delibera di liquidazione della perdita del 27.11.2019 come si evince dagli allegati 8,9,19, erogava alla l'importo corrispondente alla perdita, pari ad euro Parte_8
104.220,76. Inoltre, quanto contestato risulta, in realtà, comprovato ed attestato dalle dichiarazioni ed allegazioni inserite in atti dalla , istituto di credito che CP_6 conferma la ricezione della somma di cui alle due cartelle di pagamento notificate a
Sky4app srl ed oggi oggetto di opposizione. Tali circostanze cristallizzano il diritto di pagina5 di 8 Contro
che – in tal modo – acquisisce, ai sensi del combinato disposto dell'art. 1203 cc e dell'art.2 comma 4 del DM 20.6.2005, per conto del Fondo stesso, il diritto a rivalersi sulla impresa inadempiente, proporzionalmente all'ammontare del predetto importo, ed il diritto di surrogarsi in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore in relazione alle eventuali garanzie reali e personali acquisite.
In ordine alla contestazione relativa al difetto di titolo alla riscossione a mezzo ruolo occorre evidenziare che questo ufficio è a conoscenza dell'orientamento cui fa leva l'opponente in punto di titolo esecutivo, tuttavia si ritiene di aderire ad un orientamento più elastico, che tiene maggiormente in considerazione la natura pubblicistica del credito di cui è stata preannunciata l'esecuzione, essendo connesso alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive (per una completa disamina, cfr. Tr.
Napoli, sex XIV, sent. 29.4.2022, r.g.c.n. 30548/2019).
A tenore di questo diverso orientamento, nelle ipotesi di finanziamento mediante intervento del fondo di garanzia per le PMI ai sensi della legge n. 662/1996, devono essere tenuti distinti: da un lato, il rapporto (privatistico) intercorrente tra l'istituto finanziatore,
l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori), in quanto fondato sul contratto di finanziamento;
dall'altro, quello riguardante – in qualità di gestore del fondo di Controparte_10 garanzia per PMI – l'impresa beneficiaria (ed i fideiussori di quest'ultima) fondato, viceversa, sulla garanzia prevista dalla legge n. 662/1996 e sulla surroga legale all'ente finanziatore di cui dall'art 2, comma 4, D.M. 20.6.2005 n. 18456. Quest'ultimo rapporto ha natura pubblicistica, in ragione della fonte legale di regolamentazione del rapporto e della funzione svolta della garanzia.
Nello specifico, infatti, il credito dell'amministrazione statale – che deriva dall'escussione da parte dell'istituto di credito finanziatore della garanzia prestata ex lege dal Fondo di Garanzia delle PMI – è un credito di natura pubblicistica connesso – come tutti gli altri interventi di sostegno previsti dall'art. 7 d.lgs n. 123/1998 – alla finalità di pubblica utilità di sostegno dello sviluppo delle attività produttive;
pertanto, deve fruire del privilegio di cui all'art. 9 comma 5 d.lgs. n. 123/1998 in ragione della particolare meritevolezza dell'interesse tutelato. Alla luce della natura pubblicistica del credito di cui
è stata preannunciata l'esecuzione, ne consegue che il Gestore del Fondo di Garanzia può utilizzare de plano lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n. 46/1999, per cui il ruolo n.
2022/000477 integra di per sé idoneo titolo esecutivo.
Non si rientra, quindi, in una ipotesi di entrata avente causa in rapporti di diritto privato di cui all'art. 21 d.lgs. n. 46/1999, come erroneamente sostenuto dall'opponente. Si aggiunga, sempre restando nell'ambito dell'esame del secondo motivo di doglianza, che l'art. 9 co. 5 d.lgs. cit., in materia razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, rinviando al comma 4 dello stesso articolo, ossia “non soltanto, ai crediti aventi la loro fonte nell'irregolare concessione dell'intervento o nell'indebito conseguimento del beneficio – ma anche a quelli derivanti, come nella specie, da «ragioni o fatti addebitati all'impresa beneficiaria» o da qualsiasi altra ragione (tramite la dizione «in tutti gli altri casi»), anche se
pagina6 di 8 attinente alla fase negoziale successiva all'erogazione del contributo” legittima l'applicabilità del disposto del comma 5 “non solo a patologie attinenti alla fase genetica dell'erogazione pubblica, ma si estende anche a quella successiva di gestione del rapporto di credito insorto per effetto della concessione”(cfr. Cass. n. 9926/2018).
Pertanto, l'inadempimento della società beneficiaria, costituendo comunque un'azione o fatto addebitato all'impresa beneficiaria che ha dato luogo all'attivazione del fondo da parte della società finanziatrice, costituisce causa idonea per il per CP_1 utilizzare la norma di favore di cui all'art 9 comma 5 del d.lgs n. 123/1998. A fronte di ciò,
l'equiparazione totale tra l'ipotesi di inadempimento e l'ipotesi di revoca espressa del finanziamento sarebbe ovviamente vanificata ove si immaginasse un recupero del credito a due velocità: ossia la possibilità di utilizzare lo strumento di cui all'art. 17 d.lgs. n.
46/1999 (escussione tramite ruolo) solo ove vi fosse un provvedimento amministrativo pubblicistico di revoca del finanziamento, quale titolo fondante l'emissione della cartella esattoriale, escludendo invece tale possibilità ove il presupposto dell'avvio esecuzione esattoriale trovasse luogo nel mero inadempimento, ossia in carenza di un atto che valga come titolo esecutivo.
La conseguenza di quanto evidenziato determina, quindi, il rigetto della domanda e la condanna di parte opponente al pagamento delle spese processuali sostenute da ciascuna delle parti convenute, spese che quantificate ai sensi del DM 55/2014 e s.s. m.m. si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice dr. Claudio Patruno definitivamente pronunciando, nella causa iscritta a ruolo generale n. 38859/2023:
a) Rigetta la domanda proposta dalla parte opponente in liquidazione e per l'effetto conferma quanto prescritto nella cartella di pagamento n.
09720200171410313000 di cui al ruolo 2020/008727, quanto alla condanna di al pagamento di quanto di complessivi euro 77.745,28 entrate coattive Pt_1 anno 2020 notificata il 20.1.2022 dall' . Controparte_5
b) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore di ciascuna delle convenute,( e cioè Controparte_12 Controparte_5
, e ) delle spese processuali che liquida nella misura
[...] Controparte_6 di € 7052,00 oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e C.p.A. ( ove dovute) con distrazione delle spese processuali, quanto ad in favore del CP_13 procuratore antistatario avvocato Guido Frezza.
Così deciso in Roma lì 06.11.2025
Il giudice dr. Claudio
Patruno.
pagina7 di 8 Firmato in via digitale.
Roma il 06/11/2025
Il GIUDICE Dr Claudio Patruno
firmato digitalmente.
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