Art. 20. Copertura finanziaria 1. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto per l'anno 1990 valutato in lire 91 miliardi per le amministrazioni di cui agli articoli 2 , 5 , 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'anno medesimo, all'autorizzazione di spesa recata dall' art. 1, comma 9, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988). 2. Al corrispondente onere per gli enti di cui agli articoli 3 , 4 , 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68 , complessivamente valutato per il 1990 in lire 83 miliardi, provvedono gli enti interessati, all'uopo parzialmente utilizzando o le disponibilita' dei propri bilanci provenienti dai conferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attivita' svolte dai medesimi. 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all'art. 20:
Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 2, 5, 8 e 9 nonche' degli articoli 3 , 4 , 6 e 7 del D.P.R. n. 683/1986 concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
"Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri).
- 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ;
il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
"Art. 5 (Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato od ordinamento autonomo). - 1.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'".
"Art. 9 (Comparto del personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle universita' comprende:
il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime".
"Art. 3 (Comparto del personale degli enti pubblici non economici). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutele o vigilanza dello Stato.
Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7;
degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
delle casse conguaglio prezzi;
degli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno".
"Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da: regioni a statuto ordinario; enti pubblici non economici dipendenti dalla regioni a statuto ordinario; comuni; province; comunita' montane; consorzi, associazioni o comprensori tra comuni, province e comunita' montane; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana".
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed ufficci delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino".
"Art. 7 (comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria".
Nota all'art. 20:
Si riporta il testo del comma 1 degli articoli 2, 5, 8 e 9 nonche' degli articoli 3 , 4 , 6 e 7 del D.P.R. n. 683/1986 concernente la determinazione e composizione dei comparti di contrattazione collettiva, di cui all'art. 5 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93.
"Art. 2 (Comparto del personale dipendente dai Ministeri).
- 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale dipendente dai Ministeri comprende:
il personale di cui al titolo I della legge 11 luglio 1980, n. 312 , salvo quello previsto espressamente nei successivi articoli del presente decreto;
il personale in servizio nella provincia di Bolzano di cui agli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 ;
il personale direttivo amministrativo di cui al quarto comma dell'art. 66 della legge 11 luglio 1980, n. 312 ".
"Art. 5 (Comparto del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato od ordinamento autonomo). - 1.
Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo comprende il personale dipendente da:
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni (PP.TT.);
Azienda di Stato per i servizi telefonici (A.S.S.T.);
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (A.A.M.S.);
Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.);
Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Cassa depositi e prestiti (DD.PP.);
Corpo nazionale dei vigili del fuoco".
"Art. 8 (Comparto del personale della scuola). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale della scuola comprende:
il personale ispettivo tecnico-periferico, direttivo, docente, educativo e non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, delle istituzioni educative e delle scuole speciali dello Stato;
il personale direttivo dei conservatori di musica e delle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza; il personale docente e non docente delle predette istituzioni e delle accademie di belle arti, con esclusione di quello appartenente alla carriera direttiva amministrativa; gli assistenti delle Accademie di belle arti; gli accompagnatori al pianoforte dei conservatori di musica ed i pianisti accompagnatori dell'Accademia nazionale di danza;
il personale direttivo, docente e non docente di ogni altro tipo di scuola statale, esclusa l'universita'".
"Art. 9 (Comparto del personale delle universita'). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle universita' comprende:
il personale delle universita' e delle istituzioni universitarie;
il personale delle opere universitarie delle regioni a statuto speciale fino al loro definitivo trasferimento alle regioni medesime".
"Art. 3 (Comparto del personale degli enti pubblici non economici). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale degli enti pubblici non economici comprende il personale dipendente dagli enti pubblici non economici comunque sottoposti a tutele o vigilanza dello Stato.
Appartiene in ogni caso al comparto di cui al presente articolo il personale:
degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelli espressamente indicati nel successivo art. 7;
degli ordini e collegi professionali e relative federazioni, consigli e collegi nazionali;
delle casse conguaglio prezzi;
degli organismi ed istituzioni derivati dalla ex Cassa per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno".
"Art. 4 (Comparto del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunita' montane, loro consorzi o associazioni, comprende il personale dipendente da: regioni a statuto ordinario; enti pubblici non economici dipendenti dalla regioni a statuto ordinario; comuni; province; comunita' montane; consorzi, associazioni o comprensori tra comuni, province e comunita' montane; ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (ex IPAB), che svolgono prevalentemente funzioni assistenziali; universita' agrarie ed associazioni agrarie dipendenti dagli enti locali; camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; istituti autonomi per le case popolari, dai consorzi regionali degli istituti stessi e dalla loro associazione nazionale (ANIACAP); consorzi per le aree di sviluppo industriale e relativa federazione italiana".
"Art. 6 (Comparto del personale del Servizio sanitario nazionale). 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale del Servizio sanitario nazionale comprende il personale dipendente da:
presidi, servizi ed ufficci delle unita' sanitarie locali; istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico di cui all' art. 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ;
istituti zooprofilattici sperimentali;
ospedale Galliera di Genova;
ordine mauriziano di Torino".
"Art. 7 (comparto del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione). - 1. Il comparto di contrattazione collettiva del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione comprende il personale dipendente:
dagli enti scientifici di ricerca e sperimentazione di cui al punto 6 della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70 , e successive modificazioni ed integrazioni;
dall'Istituto centrale di statistica (I.S.T.A.T.);
dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (I.S.P.E.S.L.);
dall'Istituto superiore di sanita' (I.S.S.);
dall'Istituto italiano di medicina sociale;
dagli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria e talassografici;
dalle stazioni sperimentali per l'industria".