Rigetto
Sentenza 18 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 18/08/2025, n. 7062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7062 |
| Data del deposito : | 18 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07062/2025REG.PROV.COLL.
N. 00090/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 90 del 2025, proposto da
-OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 8164760D16, 8164769486, 81647748A5, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Cocola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
NS Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Ministero della Giustizia, Istituto di Vigilanza Privata A.N.C.R. S.r.l., non costituiti in giudizio;
Sicuritalia Ivri S.p.A. (Oggi Sicuritalia S.p.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marco Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
FU ER S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Gentile, Mario Zoccali, Maria Lucia Civello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 21017/2024, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di NS Spa, di Sicuritalia Ivri S.p.A. (Oggi Sicuritalia S.p.A.) e di FU ER S.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2025 il Cons. Giuseppina LU Barreca e uditi per le parti gli avvocati Maria Lucia Civello in proprio e in delega dell'avv. Domenico Gentile, Vincenzo Barrasso in delega dell'avv. Francesco Cocola. Si dà atto che l'avvocato Marco Napoli e l'avvocato dello Stato Adele Berti Suman hanno depositato domanda di passaggio in decisione senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha respinto i tre distinti ricorsi con i quali -OMISSIS- s.r.l. ha impugnato:
- il provvedimento prot. -OMISSIS- del 28 giugno 2024, con cui NS s.p.a. ha disposto l’esclusione della ricorrente dai lotti 26, 28, 29 per violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a) e c), del d. lgs. n. 50/2016 relativamente alla gara a procedura aperta, suddivisa in 34 lotti, espletata per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata per il Ministero della Giustizia, ID 2201, indetta con bando pubblicato il 9 gennaio 2020, ed ha altresì annullato l’aggiudicazione dei medesimi lotti già conseguita dalla stessa ricorrente;
- la nota-OMISSIS- del 28 giugno 2024, con cui NS ha provveduto all’escussione della garanzia provvisoria presentata dalla ricorrente per i lotti 26, 28, 29;
- ove lesive, e per quanto di interesse, le note con le quali i detti procedimenti sono stati avviati e successivamente prorogati, specificate in atti;
- ove lesiva, e per quanto di interesse, la nota prot. n. 50199 del 24 ottobre 2023 con riferimento alle valutazioni svolte in ordine alla vicenda di cui alla Procura di Milano nella misura in cui richiamate negli altri atti gravati;
- ove lesivo, e per quanto di interesse relativamente a ciascuno dei predetti lotti, l’art. 6 del disciplinare di gara, ove interpretato in modo da giustificare l’esclusione della ricorrente dalla gara de qua , nonché, a tale condizione, tutti i documenti di gara e i chiarimenti resi in relazione ai quesiti posti nella fase antecedente alla presentazione delle domande di partecipazione.
1.1. La sentenza ha riunito e, come detto, respinto i ricorsi principali.
Il ricorso incidentale proposto dalla controinteressata IT VR nel primo dei giudizi riuniti è stato dichiarato inammissibile perché volto ad evidenziare fatti sopravvenuti al provvedimento di esclusione del 28 giugno 2024, che dimostrerebbero l’inadeguatezza delle misure di self cleaning della ricorrente. Perciò il tribunale ha escluso “ i connotati dell’impugnazione incidentale ”, qualificando l’atto di parte come “ mera difesa volta a corroborare ulteriormente la legittimità dell’atto gravato ”.
1.2. Le spese processuali sono state compensate.
2. La -OMISSIS- ha proposto appello con sette motivi.
2.1. La NS, la FU ER e la IT VR si sono costituite per resistere al gravame.
2.2. All’udienza pubblica del 10 aprile 2025, la causa è stata discussa e assegnata a sentenza, previo deposito di memorie e repliche.
3. Va premesso che il provvedimento di esclusione è basato su due distinte fattispecie; precisamente: violazione dell’art. 80, comma 5, lett. a (gravi infrazioni debitamente accertate in materia giuslavoristica) e dell’art. 80, comma 5, lett. c (gravi illeciti professionali tali da rendere dubbia l’affidabilità dell’operatore economico in gara), del d.lgs. n. 50 del 2016. Entrambi i motivi di esclusione non dipendono direttamente dall’operato della ricorrente, ma da situazioni riconducibili ad altre società dello stesso gruppo, cioè -OMISSIS- s.p.a. e -OMISSIS- -OMISSIS- s.p.a.; i fatti che ne sono oggetto sono riassunti come segue nella sentenza gravata:
a) il primo fatto (rilevante ex art. 80 co. 5, lett. a), d.lgs. n. 50 del 2016) consiste nei verbali dell’Ispettorato territoriale del lavoro di LI (nel prosieguo anche “ITL”) del 26 agosto 2019, con cui l’ITL ha accertato che -OMISSIS- S.p.A. ha impedito al proprio personale della sala conta di LI di fruire integralmente delle ferie annuali per ben 4 anni; verbali che sono stati poi seguiti dalle ordinanze-ingiunzione del 3 luglio 2023 con cui il Direttore dell’ITL ha ingiunto a -OMISSIS- S.p.A. e al dott. -OMISSIS- (in qualità di legale rappresentante di -OMISSIS- S.p.A.) il pagamento di specifiche sanzioni pecuniarie per violazione della normativa giuslavoristica in materia di ferie;
b) il secondo fatto (rilevante ex art. 80 co. 5, lett. c), d.lgs. n. 50 del 2016) consiste innanzitutto nel decreto della Procura del Tribunale di Milano del 14 agosto 2023, con cui è stato disposto ai sensi dell’art. 321, commi 1 e 3 bis, c.p.p. e dell’art. 3 Legge 199/2016, il controllo giudiziario in via d’urgenza nei confronti di -OMISSIS- S.p.A., nell’ambito del procedimento penale pendente in capo a quest’ultima (ai sensi dell’art. 5, lett. a) quinquies, comma 1, lett. a), del D. Lgs. n. 231/2001) e al relativo legale rappresentante dott. -OMISSIS- (per il reato di cui all’art. 603 bis, commi 1, 2, 3 n. 1 e 4, n. 1, c.p.). Rientra in questa vicenda, inoltre, anche il successivo provvedimento del GIP di Milano dell’8 settembre 2023, con cui il GIP ha disposto il controllo giudiziario anche nei confronti della società -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. (per i medesimi capi di imputazione elevati a carico di -OMISSIS- S.p.A.). Il reato contestato a -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. è, quindi, quello di caporalato, tradottosi nella corresponsione di una retribuzione sproporzionata rispetto alla qualità e quantità del lavoro svolto, nonché in una gestione quotidiana dei rapporti di lavoro caratterizzata dall’esercizio di una posizione di forza da parte di alcuni referenti aziendali (che hanno frequentemente agito con “minacce” e “intimidazioni” tali da costringere i dipendenti a rinunciare ai loro diritti).
Sulla base dei fatti sopra sintetizzati NS ha escluso dalla gara -OMISSIS- S.p.A. in data 24 ottobre 2023, con provvedimento che è stato confermato dal T.a.r. e dal Consiglio di Stato.
Col provvedimento riguardante invece la società odierna appellante, NS ha ritenuto che entrambe le dette vicende si estendano a -OMISSIS- in ragione di due “ meccanismi imputazionali ”, esposti come segue nella sentenza gravata:
- il primo << trova fondamento nel fatto che in data 29 dicembre 2021 la ricorrente ha acquisito, con efficacia dal 1° gennaio 2022, il ramo d’azienda di -OMISSIS- S.p.A. (limitato ai soli servizi di vigilanza privata nella Regione Calabria): per effetto di tale trasferimento, pertanto, tutti i motivi d’esclusione che affliggono -OMISSIS- S.p.A. (id est le violazioni giuslavoristiche accertate dall’ITL di LI e le misure di controllo giudiziario) si sarebbero trasmessi anche a -OMISSIS-; ciò in ossequio a quel consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “a) il contratto di cessione o di affitto d’azienda determina l’automatico trasferimento all’acquirente (o all’affittuario) di tutti i rapporti compresi nel complesso aziendale, sia attivi che passivi nei quali l’azienda stessa o il suo ramo si sostanzia, come si evince dalla lettura degli artt. 2558 - 2562 del codice civile; b) in base al principio generale ubi commoda ibi incommoda, il cessionario, come si avvale dei requisiti del cedente sul piano della partecipazione a gare pubbliche, così risente delle conseguenze, sullo stesso piano, delle eventuali responsabilità del cedente” (Cons. Stato, V, 7 aprile 2023, n.3629; cfr. anche Id., 14 luglio 2022, n. 5973). Osserva il provvedimento impugnato, in particolare, che alla data di cessione del ramo d’azienda (29 dicembre 2021) la carica di Presidente del CDA di -OMISSIS- S.p.A. era rivestita dal dott. -OMISSIS-, mentre la carica di Amministratore Delegato di -OMISSIS- S.p.A. era rivestita dal dott. -OMISSIS-, entrambi anche amministratori dell’odierna ricorrente, il che conferma la sostanziale continuità gestionale che lega la società cedente alla società cessionaria. >>.
- il secondo << trova fondamento nella c.d. “teoria del contagio”, e cioè nel fatto che il dott. -OMISSIS- ha rivestito allo stesso tempo:
a) la carica di Presidente del CDA della società ricorrente (con poteri di rappresentanza legale) per tutto il periodo compreso tra la scadenza del termine di presentazione delle offerte (4 agosto 2020) e la data dell’11 dicembre 2023;
b) la carica di amministratore delegato e legale rappresentante di -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A.
Il provvedimento impugnato, quindi, muove dal presupposto che il dott. -OMISSIS- – avendo in passato rivestito la qualifica di amministratore delegato di una società che si è resa responsabile di una condotta penalmente rilevante giusta provvedimento di controllo giudiziario adottato dal GIP in data 8 settembre 2023 (dunque soggetto rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, disposizione direttamente applicabile oltre che ai primi due commi, per identità di ratio anche ai fini del comma 5) – è professionalmente inaffidabile, con la conseguenza che tale inaffidabilità professionale si estende per “contagio” anche all’odierna ricorrente (a nulla rilevando il fatto che detta condotta penalmente rilevante sarebbe stata realizzata nell’interesse di -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A.).
Ciò in coerenza con il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale “la persona fisica - che, nella compagine sociale, ha rivestito un ruolo direttivo o, comunque, influente per le scelte della società - e giudicata inaffidabile per aver commesso un illecito nella pregressa attività professionale, inaffidabile può essere considerata – in virtù appunto del suo potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione – anche la società che dirige o è in grado di orientare con le sue indicazioni, restando del tutto irrilevante stabilire se la condotta in questione sia stata commessa dalla persona fisica per interesse proprio ovvero per avvantaggiare la società di appartenenza, in quanto quel che conta è che essa abbia avuto luogo nell’esercizio dell’attività professionale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1786; id., 22 aprile 2022, n. 3107; id., 4 giugno 2020, n.3507; id., 3 dicembre 2018, n. 6866)” (Cons. Stato, sez. III, 15/06/2023 n.5897) >>.
Fermo quanto sopra, il provvedimento impugnato ha preso in esame le misure di self cleaning adottate dalla società ricorrente, ritenendole non sufficienti per le ragioni di cui si dirà.
3.1. Il T.a.r. ha ritenuto il provvedimento di esclusione “plurimotivato” e adeguatamente sorretto dalla seconda delle due ragioni di esclusione poste a suo fondamento, confermando la legittimità del richiamo motivazionale alla “teoria del contagio”, reputando tempestiva la contestazione del grave illecito professionale e giudicando corretta la valutazione discrezionale operata da NS relativamente alle misure di self cleaning adottate dalla società ricorrente.
3.2. Il primo ed il secondo motivo di appello censurano tale ultima parte della sentenza; i motivi terzo, quarto, quinto e sesto impugnano la sentenza nella parte in cui ha confermato l’applicazione della c.d. teoria del contagio fatta dalla stazione appaltante.
4. Per ragioni di ordine logico, pare opportuno trattare per primi, ed unitariamente, i motivi di gravame riguardanti la valutazione da parte della stazione appaltante della sussistenza di un grave illecito professionale.
4.1. Col terzo l’appellante ribadisce la censura secondo cui NS non avrebbe considerato che le condotte di rilievo penale ascritte a -OMISSIS- e -OMISSIS- sono state oggetto di archiviazione e che quanto alle persone fisiche (dott. -OMISSIS- e dott. -OMISSIS-) pendeva la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica in data 22 maggio 2024 per le stesse ragioni già addotte a fondamento dell’archiviazione nei confronti delle persone giuridiche.
Inoltre, la c.d. teoria del contagio sarebbe stata applicata in maniera automatica senza considerare che il reato contestato avrebbe prodotto effetti unicamente in favore delle società a beneficio delle quali sarebbe stato in ipotesi commesso, laddove la società appellante è soggetto del tutto estraneo a quei fatti e a quella organizzazione aziendale.
Quanto sopra troverebbe riscontro nell’art. 5 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.
4.2. Col quarto motivo l’appellante ribadisce la censura di “manifesta violazione” dell’art. 6 del disciplinare di gara.
Secondo la società appellante, l’obbligo dichiarativo in questione non sarebbe circoscritto alle sole fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice, come affermato dal T.a.r., bensì a tutte le infrazioni di cui allo stesso comma 5, compresi i gravi illeciti professionali della lettera c), per i quali varrebbero quindi, ai sensi della richiamata disposizione della lex specialis , soltanto le sentenze di condanna nei confronti dei soggetti contemplati dall’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 per “ condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente ”.
A detta dell’appellante, la NS si sarebbe “autovincolata” a considerare i gravi illeciti professionali (consistenti in violazioni giuslavoristiche, ma anche di altra tipologia) riguardanti i soggetti di vertice del solo operatore economico concorrente, mentre -OMISSIS- è stata esclusa sulla base di condotte penalmente rilevanti commesse nell’esercizio di funzioni conferite da altre società, restando così violato il “principio dell’autovincolo”, di cui alla giurisprudenza richiamata in ricorso.
4.2.1. Il provvedimento di esclusione è inoltre criticato per avere richiamato sentenze nei confronti delle altre società del gruppo, rilevanti soltanto ai sensi dell’art. 80, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, e per avere “sbrigativamente” fatto riferimento al d.lgs. n. 231/01.
Il richiamo a tale normativa sarebbe inconferente perché:
a) i reati richiamati potrebbero rilevare solo se accertati con sentenza, anche non definitiva, secondo quanto previsto dalle linee guida Anac;
b) -OMISSIS- -OMISSIS- si è limitata a dare attuazione a quanto previsto dal CCNL, come confermato dal provvedimento di archiviazione in sede penale;
c) la stazione appaltante è tenuta a verificare e a motivare espressamente perché le condotte di riferimento assumono rilievo in concreto ai fini dell’affidabilità del concorrente secondo un giudizio prognostico espresso con specifico riferimento al contratto da stipulare.
Siffatto onere motivazionale non sarebbe stato rispettato da parte di NS, essendosi basata esclusivamente sulla coincidenza di amministratore tra due delle società del gruppo, secondo un processo di “doppio contagio”, dato che la -OMISSIS- -OMISSIS- era stata, a sua volta, coinvolta in sede penale perché cessionaria del ramo di azienda da parte di -OMISSIS-.
4.3. Col quinto motivo è ribadita la censura del provvedimento di esclusione nella parte in cui NS, secondo il principio dell’ ubi commoda ibi incommoda , ha esteso all’appellante la valutazione di inaffidabilità operata nei confronti di -OMISSIS-, facendo leva sulla cessione del ramo di azienda inerente allo svolgimento dei servizi di vigilanza armata nella Regione Calabria in favore dell’appellante con efficacia dal 1° gennaio 2022. I motivi di critica sono illustrati nei paragrafi contraddistinti dalle lettere A.) B.) C.) D.) E.), a cui è sufficiente fare rinvio.
4.3.1. Viene inoltre criticato il passaggio della sentenza col quale il T.a.r. ha ritenuto “ non pertinente al caso di specie ” la disciplina degli amministratori “cessati” dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.
4.4. Col sesto motivo l’appellante torna a censurare l’esclusione disposta da NS nei confronti di due diversi soggetti giuridici – -OMISSIS- e -OMISSIS- – per gli stessi fatti addebitabili solo alla prima ed ai quali la seconda non ha nemmeno partecipato, sostenendo che soltanto la prima avrebbe dovuto essere sanzionata, vigendo nel nostro ordinamento il principio del c.d. cumulo giuridico ed operando altresì nel giudizio amministrativo il principio del ne bis in idem .
4.4.1. La decisione sanzionatoria ed espulsiva di NS non sarebbe conforme al canone della adeguatezza e della proporzionalità, ma all’opposto manifestamente eccessiva.
5. I motivi - che riproducono le censure già oggetto del giudizio di primo grado - sono, in parte, infondati e, in parte, inammissibili per le ragioni ritenute dal T.a.r., che vanno confermate.
Va premesso che – come ribadito dalla recente decisione della Sezione, 11 marzo 2025 n. 1992, riguardante l’esclusione di altra società, appartenente allo stesso gruppo dell’odierna ricorrente, da altri lotti della medesima gara da parte di NS per gravi illeciti professionali riconducibili a quelli contestati con i provvedimenti impugnati nel presente giudizio – “ l’accertamento dei presupposti di applicazione della causa escludente di cui all’art. 80 comma 5 lett c) del d. lgs. n. 50 del 2016 è espressione di discrezionalità tecnica ” e che “ la sussistenza degli elementi della fattispecie è … apprezzabile dalla stazione appaltante sulla base di conoscenze che non attribuiscono certezza all’accertamento svolto, essendo basate sulla valutazione di plurime circostanze, passibili di non univoca interpretazione e oggetto pertanto di un’attività connotata da discrezionalità tecnica, fondata sul giudizio di verosimiglianza, sindacabile da questo Giudice per manifesta irragionevolezza o difetto dei presupposti di fatto. ”.
A tale premessa, va aggiunta quella metodologica, da cui ha preso le mosse il T.a.r., circa i passaggi argomentativi del provvedimento di esclusione da considerarsi rilevanti per il sindacato giurisdizionale secondo i criteri appena detti, quando l’esclusione si sia basata, come nel caso di specie, sull’inaffidabilità dell’operatore economico ritenuta per la c.d. teoria del contagio. Si tratta della motivazione da parte della stazione appaltante avente ad oggetto:
a) la valutazione della sussistenza in fatto delle condotte penalmente rilevanti da cui si originerebbe il “contagio”;
b) la valutazione della sussistenza dei presupposti che, in base alla consolidata giurisprudenza, consentono di addossare ad una società, a titolo di illecito professionale, le condotte commesse da un suo amministratore in veste di amministratore di altra società.
Sotto entrambi i profili, il provvedimento impugnato è adeguatamente motivato e di tale motivazione dà atto la sentenza di primo grado.
5.1. Questa resiste alle censure del terzo motivo, dato che:
- evidenzia come i fatti da cui si origina il “contagio” non sono revocabili in dubbio, non rilevando in senso contrario i provvedimenti di archiviazione su cui insiste la ricorrente;
- in particolare, essendo il reato di capolarato ex art. 603 bis c.p., che è stato contestato alle altre società del gruppo, riferito all’inadeguatezza delle retribuzioni e all’approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori, correttamente il T.a.r. motiva nel senso che l’archiviazione << è motivazionalmente incentrata soltanto sull’adeguamento retributivo che è stato effettuato dopo l’apertura delle indagini penali. Più nel dettaglio, il senso generale del decreto di archiviazione […] è che l’erogazione delle retribuzioni inadeguate sia stata il frutto di un’applicazione supina e acritica del precedente (illegittimo) contratto collettivo nazionale del lavoro, ciò che esclude la sussistenza del dolo penalisticamente rilevante >>;
- altrettanto condivisibile è la considerazione del primo giudice secondo cui detta circostanza << non preclude alla stazione appaltante di valutare (come avvenuto) tutti i fatti riportati nei provvedimenti del 14 agosto 2023 e dell’8 settembre 2023, contenenti molteplici riferimenti a condotte gravi e contrastanti con i diritti dei lavoratori, anche ulteriori rispetto alle problematiche relative alle retribuzioni.
Ed infatti, il rilievo che i fatti riscontrati non siano stati ritenuti sufficienti ad avviare l’azione penale non significa che quei medesimi fatti – che non riguardano solo le retribuzioni ma anche altri diritti dei lavoratori – non possano essere valutati e quindi ritenuti idonei ad integrare un grave illecito professionale, tanto più se si considera che detta archiviazione, come anche evidenziato nel provvedimento di esclusione, consegue all’avvenuto adeguamento retributivo nonché all’incertezza circa l’esistenza dell’elemento psicologico in ragione del fatto che le retribuzioni applicate erano comunque quelle previste dal CCNL condiviso con le più rappresentative organizzazioni sindacali, ritenute inadeguate solo in seguito all’intervento del Giudice del Lavoro >>;
- in conclusione, contrariamente a quanto sostenuto anche in appello dalla società esclusa, il << decreto di archiviazione non infirma minimamente una pluralità di fatti emersi nel corso delle indagini penali, dalle quali è emersa una gestione quotidiana del rapporto di lavoro caratterizzata dall’esercizio di una posizione di forza da parte di alcuni referenti dell’azienda che hanno frequentemente agito con “minacce” e “intimidazioni” (quali “sanzioni disciplinari, cambi in postazioni svantaggiose o perdita del posto di lavoro) in ragione delle quali i dipendenti sono stati costretti a rinunciare ai permessi per malattia e per visite mediche, nonché ad accettare turni reiterati senza beneficiare del dovuto riposo, anche in sedi diverse >>.
La rilevanza oggettiva dei fatti accertati in sede penale – seppure risultati esenti da sanzione penale – è stata perciò legittimamente, non illogicamente, apprezzata da NS.
5.2. Quanto alla sussistenza dei presupposti per “traslare” detti fatti dalle società coinvolte in sede penale alla società odierna appellante, in diritto valgono i principi più volte affermati in giurisprudenza, e ribaditi come segue anche nella sentenza gravata:
- l’appurata inaffidabilità di un legale rappresentante è ritenuta idonea a spiegare effetti negativi anche nei confronti della società partecipante alla procedura ad evidenza pubblica nell’ambito della quale detto legale rappresentante svolga la propria attività professionale, anche qualora – come nel caso di specie - le condotte contestate siano state commesse quale legale rappresentante di un soggetto diverso, a nulla rilevando la dedotta alterità soggettiva (cfr. Cons. Stato, V, 4 giugno 2020, n. 3507);
- se (come nel caso di specie) “ la persona fisica - che, nella compagine sociale, ha rivestito un ruolo direttivo o, comunque, influente per le scelte della società - è giudicata inaffidabile per aver commesso un illecito nella pregressa attività professionale, inaffidabile può essere considerata – in virtù appunto del suo potere necessariamente condizionante le decisioni di gestione – anche la società che dirige o è in grado di orientare con le sue indicazioni, restando del tutto irrilevante stabilire se la condotta in questione sia stata commessa dalla persona fisica per interesse proprio ovvero per avvantaggiare la società di appartenenza, in quanto quel che conta è che essa abbia avuto luogo nell’esercizio dell’attività professionale (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 21 febbraio 2023, n. 1786; id., 22 aprile 2022, n. 3107; id., 4 giugno 2020, n.3507; id., 3 dicembre 2018, n. 6866) ”, richiamate da Cons. Stato, III, 15 giugno 2023 n. 5897 (nonché in senso conforme Cons. Stato, V, 18 giugno 2024, n.5450);
- queste ultime decisioni richiamano anche il principio (affermato già da Cons. Stato, sez. V, 22 aprile 2022, n. 3107) secondo cui “ allorché una persona fisica, titolare di carica rilevante, sia coinvolta in procedimenti penali, anche non definiti, ma per condotte tenute nella qualità di organo di un operatore economico diverso da quello che partecipa alla gara o addirittura per conto proprio, trova piena giustificazione, a tale specifico riguardo, la teoria c.d. del contagio ”.
5.2.1. NS ha fatto corretta applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali quando nel provvedimento impugnato ha valorizzato i ruoli contemporaneamente rivestiti dal dott. -OMISSIS-, quale:
a) amministratore delegato di -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. (figurando quindi come soggetto rilevante ai sensi dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50/2016, disposizione direttamente applicabile oltre che ai primi due commi, per identità di ratio anche ai fini del comma 5);
b) Presidente di CDA di -OMISSIS- per tutto il periodo compreso tra la scadenza del termine di presentazione delle offerte (4 agosto 2020) e la data del 11 dicembre 2023.
Il provvedimento impugnato attesta chiaramente, pertanto, che il dott. -OMISSIS- rappresenta il trait d’union tra -OMISSIS- -OMISSIS- (responsabili degli illeciti professionali sopra menzionati) e -OMISSIS-.
Contrariamente a quanto l’appellante contesta con le censure del terzo motivo e della seconda parte del quarto, NS non si è limitata a riscontrare detta coincidenza di cariche sociali, ma dal tenore complessivo del provvedimento e dalle sue conclusioni (riportate infra ) si evince che i reati ascritti alla società -OMISSIS- in sede penale ed al predetto, in qualità di legale rappresentante, inerivano ai contenuti ed alle modalità di gestione dei rapporti di lavori con i dipendenti, ragionevolmente ritenuti replicabili nelle diverse società del gruppo, operanti nel medesimo settore (nell’ambito del quale pare speciosa la distinzione tra i diversi servizi, su cui insiste l’appellante); settore, peraltro, al quale si riferiscono la procedura di gara de qua e i contratti che avrebbero dovuto essere stipulati con la società aggiudicataria.
Per tale ragione, il giudizio di inaffidabilità di quest’ultima espresso da NS è da intendersi riferito all’attività imprenditoriale della società -OMISSIS- (così come all’attività imprenditoriale della -OMISSIS- e della -OMISSIS- sono riferiti i fatti accertati in sede penale), vale a dire a quella stessa organizzazione aziendale che deve connotare gli affidamenti de quibus , inerenti a detta attività imprenditoriale.
Il ragionamento seguito da NS per pervenire al giudizio di inaffidabilità dell’aggiudicataria -OMISSIS-, a causa dei fatti ascritti al suo legale rappresentante, si rinviene nella motivazione della seconda parte del provvedimento impugnato, ed in specie dalle conclusioni dove – dopo aver riepilogato e dettagliatamente esaminato le vicende penali che hanno interessato non solo -OMISSIS- ma anche -OMISSIS- -OMISSIS- – si afferma quanto segue:
<< Vale la pena evidenziare in proposito quanto rilevato dal GIP, e condiviso da questa stazione appaltante alla luce della ricostruzione degli elementi probatori richiamati, secondo cui la vicenda va letta “nel contesto di una complessiva valutazione del gruppo cui è riconducibile la -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., nel quale, in base alle indagini esperite allo stato, lo sfruttamento dei lavoratori e le condotte minatorie nei riguardi di costoro non sembrano, prima facie, frutto di estemporanee iniziative di soggetti inseriti nell’organigramma quanto, piuttosto, di una direttiva aziendale.
Non appare potersi diversamente opinare (fermi gli ulteriori accertamenti che il PM dovrà eseguire) se si pensa alle dichiarazioni rese dai lavoratori in ordine al ruolo di … che appaiono, con i loro costanti metodi minatori … esecutori di una sorta di prassi gestionale tale è, infatti, l’identità di metodologie operative seguite allorquando una qualche recriminazione per le condizioni di lavoro (o quelle retributive) veniva elevata dai dipendenti. E, d’altro canto, che si tratti di una prassi diffusa può evincersi non solo dal chiaro contenuto delle dichiarazioni rese dal sindacalista escusso ma anche dalla … segnalazione trasmessa … dal Sindacato Nazionale Guardie Giurate in merito ad analoghe condotte poste in essere nel territorio di Napoli.
Sotto questo profilo, infine, lascia perplessi il rilievo incidentale dello stesso -OMISSIS- … in merito al fatto che non sia obbligatoria l’adozione di un modello organizzativo ai sensi del d. lgs. 231/2001, del quale pur si indica che la società intenderebbe dotarsi. …
Sicché, allo stato degli atti, non può che ribadirsi il permanere del fumus del delitto di cui all’art. 603 – bis c.p. e del correlato illecito amministrativo (anche) nei riguardi della cessionaria dei contratti di lavoro prima riferibili alla -OMISSIS-… ovvero la -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., il cui legale rappresentante, il -OMISSIS-, appare, in atto, consapevolmente proteso al mantenimento, nei confronti dei lavoratori migrati verso di essa, delle medesime condizioni retributive e, pertanto, di sfruttamento”.
Non vi è dubbio quindi che le fattispecie e le condotte sopra descritte siano riconducibili alla causa di esclusione contemplata dall’art. 80, comma 5, lett. c), del Codice, nell’ambito del quale l’ANAC ha espressamente ricompreso “i reati previsti dal decreto legislativo n. 231/2001” (v. Linee Guida n. 6, punto 2.2, lett. f). Stante quanto precede si ritiene che i provvedimenti del giudice penale di Milano (del 14/08/2023 e dell’08/09/2023), che censurano le condotte di -OMISSIS- e -OMISSIS- (che hanno rivestito cariche rilevanti per -OMISSIS- S.r.l. anche in ragione della cessione del ramo d’azienda da -OMISSIS- S.p.A.) unitamente alla misura cautelare disposta, applicata e convalidata nei confronti di -OMISSIS- S.p.A. e applicata anche nei confronti di -OMISSIS-, le escussioni testimoniali in essi riprodotte e le fattispecie contestate (afferenti la retribuzione insufficiente e l’uso di minacce e intimidazioni verso i dipendenti con conseguente violazione dei diritti dei lavoratori – quali quelli all’orario di lavoro, ai permessi, ai turni, alle ferie, alla corretta applicazione delle norme sulla legge 104 e sugli infortuni, al godimento di un ambiente di lavoro sano), siano mezzi di prova di illeciti professionali gravi tali da rientrare nel campo di applicazione dell’art. 80, comma 5, lett. c), del d. lsg. n. 50/2016 e s.m.i..
Tale valutazione riguarda il sig. -OMISSIS- quale legale rappresentante di -OMISSIS- S.r.l., […] >>.
5.2.2. In proposito vanno ribadite le argomentazioni svolte da questa Sezione nella citata sentenza n. 1992/2025.
Anche se la decisione è riferita ai rapporti tra la diversa società -OMISSIS- e la società -OMISSIS-, i principi in essa affermati possono estendersi ai rapporti – rilevanti invece nel presente giudizio - tra la società -OMISSIS- -OMISSIS- e la società -OMISSIS-, odierna appellante, non solo perché quest’ultima è appartenente al medesimo gruppo e operante nel medesimo settore di attività, ma in quanto il comune legale rappresentante dott. -OMISSIS- è stato assoggettato, in proprio, a procedimento penale, così come, ex lege n. 231/2001, lo è stata anche la società -OMISSIS- -OMISSIS-.
Il fatto che il processo penale non abbia riguardato direttamente -OMISSIS- né il dott. -OMISSIS- in qualità di legale rappresentante di -OMISSIS-, non è di ostacolo ad estendere a quest’ultima i presupposti del “contagio” già ritenuti nella decisione n. 1992/2025, nei confronti della società -OMISSIS-, in posizione pressoché analoga, sia pure nei confronti della -OMISSIS- (il cui legale rappresentante dott. -OMISSIS- lo era anche di -OMISSIS-).
Dato ciò, va ribadito che, come constatato già con la sentenza n. 1992/2025:
- NS ha valutato specificamente la posizione ricoperta dal “veicolo del contagio” in entrambe le società, ritenendola rilevante sulla base di quanto accertato rispetto alla società -OMISSIS-, nella quale il contesto illustrato si è diffuso in presenza dell’amministratore -OMISSIS-, avente la stessa posizione ricoperta nella società -OMISSIS-;
- la gara qui controversa ha ad oggetto servizi di vigilanza armata e quindi un contratto a elevata incidenza di manodopera, sicché il trattamento riservato ai dipendenti assume una particolare rilevanza;
- legittimamente pertanto NS ha ritenuto che l’inaffidabilità della società -OMISSIS-, conseguente al suo coinvolgimento in sede penale, contagi, attraverso l’amministratore -OMISSIS-, anche la società -OMISSIS- in ragione della gravità e dell’ampiezza delle condotte illecite, poste in essere sotto la direzione del detto amministratore.
5.2.3. Va quindi confermata integralmente la sentenza di primo grado concernente la legittimità del giudizio della stazione appaltante circa la sussistenza di un grave illecito professionale in capo alla ricorrente -OMISSIS-.
5.3. Per le censure riproposte dall’appellante con la prima parte del quarto motivo e col quinto motivo di appello valgono inoltre le seguenti considerazioni.
5.3.1. L’art. 6 del disciplinare di gara nella parte richiamata dall’appellante prevedeva quanto segue:
<< Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
In particolare si precisa che
- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante >>.
La parte richiamata della disposizione si riferisce soltanto alle fattispecie escludenti dell’art. 80, comma 5, lett. a); essa non riguarda il grave illecito professionale dell’art. 80, comma 5, lett. c), sicché non sono pertinenti le argomentazioni e i richiami giurisprudenziali dell’appellante in tema di “autovincolo”.
Conferma di ciò si rinviene nel prosieguo dello stesso art. 6 secondo il quale “ le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’A.N.A.C., salve le modifiche apportate dal Decreto-legge 14.12. 2018, n. 135. […] ”.
Giova peraltro precisare che l’art. 6 del disciplinare di gara è stato richiamato nel provvedimento impugnato solo nella parte in cui questo ha addebitato a -OMISSIS- direttamente la fattispecie escludente dell’art. 80, comma 5, lett. a) in qualità di cessionaria del ramo di azienda della -OMISSIS- S.p.a.
Tuttavia tale contestazione non è stata oggetto della sentenza di primo grado.
5.3.2. Quest’ultima evenienza processuale rileva anche relativamente alle censure riproposte dall’appellante col quinto motivo.
Sebbene, come detto, le violazioni in materia giuslavoristica siano state imputate da NS alla società odierna ricorrente in qualità di cessionaria di ramo di azienda della -OMISSIS-, in applicazione del principio ubi commoda eius et incommoda , tale ragione di esclusione è confluita in un provvedimento “plurimotivato”, in quanto basato anche sul grave illecito professionale per “contagio”.
In proposito la sentenza di primo grado - dopo avere richiamato il noto indirizzo giurisprudenziale che consente, in caso di atto “plurimotivato”, di respingere il ricorso sulla base della ritenuta infondatezza delle censure mosse ad una delle ragioni che sorreggono l’atto impugnato “ con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze ” (Cons. Stato, III, 16 giugno 2023 n.5964)”- ha motivato come segue:
<< […] il Collegio ritiene che il provvedimento impugnato sia correttamente motivato nella parte in cui lo stesso – preso atto del fatto che il sig. -OMISSIS- si era reso responsabile di specifiche condotte penalmente rilevanti in qualità di amministratore delegato di -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A. (così come emerge dal provvedimento del GIP del 8 settembre 2023) – le ha ricondotte all’odierna ricorrente in virtù della teoria del contagio; contagio realizzatosi per via della carica di Presidente di CDA (con poteri di rappresentanza legale) che lo stesso sig. -OMISSIS- ha rivestito per -OMISSIS- in tutto il periodo compreso tra la scadenza del termine di presentazione delle offerte (4 agosto 2020) e l’11 dicembre 2023.
Ritiene il Collegio … che il richiamo motivazionale alla teoria del contagio resista a tutte le censure all’uopo sollevate dall’odierna ricorrente, con conseguente inammissibilità (per carenza di interesse ad agire) delle ulteriori censure focalizzate sul trasferimento d’azienda >>.
Premesso che tale statuizione non è stata specificamente appellata, e condivisa la conclusione del T.a.r. circa il fatto che la ragione di esclusione basata sulla c.d. teoria del contagio resiste a tutte le censure della -OMISSIS- (comprese quelle concernenti l’inidoneità delle misure di self cleaning , di cui si dirà), va ribadita la dichiarazione di inammissibilità per carenza di interesse delle censure focalizzate sul trasferimento di azienda, che sono oggetto del quinto motivo di appello.
5.3.3. Proprio perché il T.a.r. ha ritenuto di esaminare soltanto la causa escludente dell’art. 80, comma 5, lett. c), riferita alla pendenza del procedimento penale nei confronti dell’amministratore della ricorrente dott. -OMISSIS- – sia pure in qualità di organo rappresentativo di altra società – è stato ritenuto in sentenza che la relativa contestazione rispetti sia la previsione dell’art. 80, comma 10 bis che quella dell’art. 80, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.
La sentenza va condivisa anche su entrambi tali punti (per i quali è sufficiente fare rinvio al paragrafo 17 della relativa motivazione).
Si osserva che l’appello, anziché censurare tali statuizioni, ripropone le censure riferite alle norme appena richiamate, nell’ottica tuttavia dell’illecito ex art. 80, comma 5, lett. a), del d.lgs. n. 50 del 2016, però non fatto oggetto di specifiche statuizioni da parte del T.a.r.
5.3.4. Tutte le censure del quinto motivo d’appello vanno quindi ritenute inammissibili.
5.5. Totalmente infondato è il sesto motivo, col quale è stato riproposto il corrispondente motivo del ricorso introduttivo.
In proposito non possono che essere riaffermati i motivi di rigetto ritenuti dal T.a.r.; e precisamente:
<< a) in primo luogo … il provvedimento di esclusione dalla gara non ha –come noto – alcuna natura sanzionatoria o punitiva (per tutte si veda Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2015, n. 4502, in una fattispecie relativa ad un’esclusione motivata dalla inaffidabilità dell’operatore economico), sicché esso non può sottostare al principio del ne bis in idem;
b) in secondo luogo perché il principio del ne bis in idem presuppone non soltanto l’unicità del fatto sanzionato ma anche l’unicità del soggetto che realizza tale fatto, ciò che non è nel caso di specie, tenuto conto dell’alterità soggettiva di -OMISSIS- S.p.A. e -OMISSIS-. >>.
5.6. Il motivo di appello è fermo ad una critica del tutto generica di tale statuizione. Pertanto – in disparte un possibile profilo di inammissibilità – esso non scalfisce in alcun modo la motivazione riportata.
5.6. I motivi terzo, quarto, quinto e sesto vanno quindi complessivamente respinti.
6. Vanno a questo punto esaminati, in via congiunta, i motivi concernenti le misure di self cleaning .
6.1. Col primo motivo l’appellante sostiene:
A) la tempestività delle misure adottate da -OMISSIS-, dovendosi intendere quale utile dies a quo per la loro adozione la data dalla comunicazione del 24 ottobre 2023, di chiusura del procedimento amministrativo di esclusione dalla stessa gara nei confronti di -OMISSIS-; ciò, anche perché sono da ritenersi tempestive le misure adottate in corso di procedura, in conformità alla normativa e alla giurisprudenza sovranazionali e nazionali richiamate nel ricorso;
B) l’idoneità, sempre sotto il profilo della tempestività, della misura “dissociativa” della destituzione dall’incarico di presidente del CDA di -OMISSIS- del dott. -OMISSIS- (coinvolto nelle vicende penali che hanno interessato -OMISSIS- -OMISSIS-), in data 29 novembre 2023 (cui ha fatto seguito la citazione in giudizio del dott. -OMISSIS- da parte della stessa società con azione di responsabilità per l’omessa comunicazione di fatti a rilevanza penale), nonché l’idoneità delle misure adottate - in un ristretto arco temporale, comunque prima dell’adozione del provvedimento di esclusione - che avrebbero “ profondamente rinnovato la propria organizzazione della struttura amministrativa ”, vale a dire: a) rimozione del dott. -OMISSIS- dall’incarico di consigliere di amministrazione; b) istituzione di un presidente del consiglio di amministrazione e di un amministratore delegato, secondo un criterio di gestione collegiale e duale dell’indirizzo attuativo dello scopo societario; c) instaurazione di un rapporto di consulenza con Pricewaterhouse&Coopers al fine di ottimizzare i livelli di controllo sulla gestione dei dipendenti.
6.2. Col secondo motivo l’appellante sostiene che la sentenza sarebbe errata nella parte in cui ha ritenuto l’insufficienza delle misure di self cleaning adottate dalla società, aderendo “ laconicamente e senza alcun rilievo critico ” alla determinazione escludente di NS.
In particolare, sarebbe incomprensibile l’affermazione del T.a.r. secondo cui le misure di self cleaning adottate dal -OMISSIS- non sarebbero completamente ripristinatorie della sua piena affidabilità e integrità professionale, sembrando piuttosto che la sua posizione sia stata equiparata a quella di -OMISSIS- -OMISSIS- e che siano state richieste alla ricorrente misure ulteriori, che, allo stato attuale, “ non essendo state individuate in nessun contesto ”, non sarebbero esigibili nei suoi confronti.
Aggiunge l’appellante che la valutazione di idoneità della misura di self cleaning dovrebbe essere operata con riferimento allo specifico elemento di contagio, nel caso di specie rappresentato dalla coincidenza del soggetto amministratore delle due società del gruppo, tuttavia rimosso dall’incarico. In proposito, l’appellante sottolinea che:
A) con riferimento al procedimento penale nel quale sono state coinvolte le società del gruppo, le contestazioni in sede penale hanno riguardato soltanto i servizi fiduciari, tanto che la cessione del relativo ramo aziendale da -OMISSIS- a -OMISSIS- -OMISSIS- ha determinato il venir meno della misura cautelare nei confronti della prima, a conferma dell’estraneità della vicenda all’appalto qui controverso, che riguarda le diverse attività di vigilanza armata fissa e ispettiva; peraltro il controllo giudiziario è stato revocato dal giudice penale anche nei confronti di -OMISSIS- -OMISSIS- a far data dal 23 novembre 2023; con decreto dell’11 aprile 2024 è stata poi disposta l’archiviazione in sede penale nei confronti sia di -OMISSIS- che di -OMISSIS- -OMISSIS-, con la motivazione riportata in ricorso, utile anche ai fini del presente contenzioso, sia perché si è preso atto delle misure di ravvedimento operoso adottate dalle società sia perché è stato escluso l’elemento psicologico del dolo costitutivo del reato (elementi, ribaditi anche nel provvedimento di archiviazione riguardante le persone fisiche, di cui alla richiesta del 22 maggio 2024);
B) con riferimento alla posizione di -OMISSIS- -OMISSIS-, questa è stata coinvolta nelle indagini penali in quanto cessionaria del ramo portierato di -OMISSIS-, interessato dalle indagini, quindi subentrata nei rapporti di lavoro già in essere con la cedente.
6.3. I motivi non meritano accoglimento.
6.3.1. Va premesso che la citata recente sentenza n. 1992/2025 di questa Sezione si è pronunciata su censure analoghe a quelle oggetto dei motivi in esame, in riferimento alla posizione dell’altra società del gruppo esclusa dalla stessa gara.
Esse sono state respinte prendendo le mosse dalle argomentazioni - che qui si confermano - secondo cui:
- l’Amministrazione, dopo avere ritenuto sussistente la causa escludente, deve, “ Prima di pronunciare tale esclusione ”, in conformità dell’art. 57 par. 6 della direttiva 2014/24/UE (in combinato disposto con il considerando 102),“ lasciare la possibilità a detto operatore economico di presentare le misure correttive da esso adottate ”, valutando se sono “ sufficienti per evitare il ripetersi dell’irregolarità ” e se sono “ pertanto idonee a dimostrare la sua affidabilità malgrado l’esistenza di una causa facoltativa di esclusione pertinente ” (Cgue, sez. IV, 3 ottobre 2019, C267/18);
- di conseguenza, le stazioni appaltanti ammettono gli offerenti che hanno adottato idonee misure di self cleaning : l’effetto escludente o meno non dipende quindi da una scelta discrezionale, piuttosto la discrezionalità (tecnica) permea la valutazione dei presupposti della fattispecie rimediale.
In sintesi, relativamente all’affidabilità del concorrente, << la stazione appaltante è chiamata in entrambi i casi [n.d.r. elementi ritenuti idonei a compromettere l’affidabilità del concorrente e misure di self cleaning adottate dallo stesso concorrente] a vagliare la ricorrenza dei requisiti della relativa fattispecie al fine di stabilire l’affidabilità, o meno, dell’offerente (in un caso in termini negativi, nel senso che l’integrazione dei presupposti di fattispecie rileva in termini di inaffidabilità dell’operatore economico, e nell’altro caso in termini positivi, nel senso che l’integrazione dei presupposti di fattispecie rileva in termini di affidabilità dell’operatore economico) >> e l’accertamento è svolto secondo << un giudizio di verosimiglianza basato, sul piano probatorio, sul criterio del “più probabile che non”, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio (Cons. St., sez. III, 21 luglio 2023 n. 7163) >> (così appunto Cons. Stato, V, n. 1992/2025, ma già id., V, 3 giugno 2024, n. 4929).
6.3.2. La sentenza appellata, a sua volta, ha preso le mosse dalla giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che ha ritenuto (già con le sentenze della Sezione III, 20 febbraio 2023, nn. 1700 e 1719) che le misure di self cleaning sono da valutare anche se assunte in corso di gara, relativamente a fatti insorti (come nel caso di specie) dopo la presentazione dell’offerta.
Ha quindi dato atto che “ NS – pur sposando inizialmente l’orientamento più rigoroso (secondo il quale le misure di self-cleaning possono produrre effetti soltanto pro futuro) – cionondimeno non si è astenuta dal compiere una valutazione in concreto dell’effettiva adeguatezza e tempestività delle misure di self cleaning messe in atto dall’odierna ricorrente ”.
Confermato tale dato di fatto, e richiamati i principi di cui alla detta sentenza del Consiglio di Stato n. 4929/2024 (poi trasfusi nella su citata sentenza n. 1992/2025), nonché le norme regolatrici della materia (art. 57, comma 6, della direttiva 24/2014/UE e art. 80, commi 7 e 8, del d.lgs. n. 50 del 2016, applicabile ratione temporis ), il T.a.r. ha raggiunto la condivisibile conclusione che “ il punto nevralgico della scelta discrezionale della stazione appaltante – ogniqualvolta essa sia chiamata a valutare le misure di self-cleaning che sono state adottate per ovviare ad un motivo escludente rappresentato da un grave illecito professionale – è uno soltanto, ovverossia l’idoneità complessiva di tali misure a garantire l’affidabilità professionale del singolo operatore economico, nonché a prevenire la commissione di ulteriori illeciti. ”.
6.4. Orbene, oggetto delle censure di cui ai motivi in esame è proprio il giudizio di NS di inadeguatezza delle misure di self cleaning adottate da -OMISSIS-.
6.4.1. La prima, e principale, consiste nella revoca dalla carica di Presidente del CDA del dott. -OMISSIS-, intervenuta in data 29 novembre 2023, a valle della comunicazione di avvio del procedimento del 23 novembre 2023, dopo che il controllo giudiziario di -OMISSIS- -OMISSIS- era stato disposto con decreto dell’8 settembre 2023.
Orbene, nel provvedimento gravato NS ha sottolineato che egli era in carica già al momento della presentazione delle offerte ed ha valorizzato la tempistica della rimozione, in quanto avvenuta a ridosso della detta comunicazione di avvio del procedimento.
Malgrado sia stato condiviso anche dal T.a.r. l’apprezzamento da parte di NS di quest’ultimo dato concernente la “tempestività” dell’adozione della misura (su cui si sofferma l’appellante in particolare col primo, ma anche col secondo motivo di appello), esso appare utilizzabile ma, in sé, non determinante.
Piuttosto appare decisiva la valutazione compiuta da NS degli stretti rapporti esistenti tra le società del gruppo -OMISSIS- e del ruolo rivestito dal dott. -OMISSIS-, in relazione agli illeciti penali per i quali è stato disposto il controllo giudiziario. A tale ultimo riguardo, come ben messo in evidenza da NS nel provvedimento impugnato, ma anche negli altri provvedimenti di esclusione delle altre società del gruppo (oggetto delle su richiamate decisioni di questa Sezione), già il decreto di conferma del GIP evidenzia come << spesso le situazioni di illiceità che maturano all’interno delle imprese non sono frutto di iniziative di carattere individuale …Bisogna invece iniziare a dare rilevanza al contesto in cui le situazioni si verificano … nella vicenda in esame, è indispensabile porsi in un’ottica organizzativa, si tratta di rimuovere quelle “situazioni tossiche” che hanno creato l’humus favorevole perché un ambito lavorativo si trasformasse …nemmeno si può ragionevolmente pensare che il problema possa essere risolto rimuovendo le figure apicali, senza nulla mutare del sistema organizzativo; inalterata l’organizzazione, “i nuovi venuti” si troverebbero nelle medesime condizioni(tossiche) dei loro predecessori e il sistema illecito sarebbe destinato a perpetrarsi >> (decreto 14 agosto 2023). Nello stesso decreto – posto a fondamento del provvedimento impugnato – è detto inoltre che la vicenda va letta << nel contesto di una complessiva valutazione del gruppo cui è riconducibile la -OMISSIS- -OMISSIS- S.p.A., nel quale, in base alle indagini esperite allo stato, lo sfruttamento dei lavoratori e le condotte minatorie nei riguardi di costoro non sembrano, prima facie, frutto di estemporanee iniziative di soggetti inseriti nell’organigramma quanto, piuttosto, di una direttiva aziendale >>.
In tale contesto, il rilievo dato da NS sulla tempistica della rimozione del Presidente del Consiglio di Amministrazione non assume il significato che intende dare allo stesso la parte appellante, vale a dire quello della “tempestività” del rimedio dal punto di vista meramente soggettivo – tale cioè che esso non sarebbe stato esigibile prima che la situazione organizzativa fosse accertata e stigmatizzata in sede penale nei confronti di -OMISSIS- e in sede amministrativa nei confronti di -OMISSIS-.
Sebbene anche il provvedimento impugnato, in alcuni passaggi, assuma tale irrilevante prospettiva (laddove valorizza la non spontaneità della dissociazione e la sua finalità di evitare il provvedimento di esclusione), ritiene il Collegio – in ciò discostandosi anche da alcune delle correnti impostazioni giurisprudenziali, che fanno leva sulla “genuinità” delle misure di self cleaning , da ritenersi invece non necessaria, non trattandosi di un vero e proprio “ravvedimento operoso” – che la funzione significativa delle misure di self cleaning debba essere apprezzata sul piano meramente oggettivo della idoneità delle stesse ad evitare nel futuro il ripetersi dei fatti che hanno compromesso l’affidabilità dell’operatore economico, in quanto il giudizio su tale affidabilità è necessariamente prognostico, riferito cioè alla “futura” esecuzione della commessa.
Pertanto, la tempistica della rimozione dall’incarico del dott. -OMISSIS-, così come delle altre misure di self cleaning, rileva in tale ultima prospettiva, a significare che la loro adozione, in quanto del tutto estemporanea, in un ambito aziendale nel quale le condotte aziendali “inaffidabili” risultano da tempo ripetute e radicate - per il contesto evidenziato dall’indagine penale, esteso alle società del gruppo, amministrate dai medesimi legali rappresentanti (nel caso di specie nell’ampio arco temporale evidenziato in atti) – non sia misura ragionevolmente congrua a garantire un effettivo cambiamento. Questo richiede infatti l’adozione di misure organizzative complesse, per il consolidarsi delle quali non basta il cambiamento dei vertici, dovendo piuttosto essere coinvolta per intero la gestione aziendale, a modifica radicale di quell’ humus favorevole alla commissione degli illeciti giuslavoristici di cui si è detto.
6.4.2. Analoghe considerazioni valgono per l’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore rimosso (peraltro avviata soltanto nel marzo 2024) e per l’adozione del nuovo modello duale di management .
Come già affermato nei richiamati precedenti giurisprudenziali, in particolare nella sentenza n. 1992/25, non è irragionevole ritenere, come ha ritenuto NS, in una situazione come quella descritta, che non sia sufficiente rimuovere il Presidente del CDA ed esercitare l’azione di responsabilità. Infatti, “ se è pur vero che il contagio è avvenuto per il tramite dell’Amministratore poi rimosso, la valutazione del self cleaning deve tenere in conto non solo la posizione del veicolo del contagio (che nel caso di specie non risulta, per i motivi già illustrati, favorevole alla posizione della società appellante), ma anche la situazione riscontrata nella società … (atteso che la criticità che il contagio intercetta si misura con essa). ” (così Cons. Stato, V, n. 1992/25 cit.).
In sintesi, al fine di superare l’apparenza di una dissociazione meramente “formale”, andrebbe riscontrata la realizzazione di un sistema organizzativo interamente rinnovato, idoneo a prevenire futuri illeciti (cfr. Cons. Stato, V, 15 marzo 2023, n. 2726).
Si tratta di una valutazione che non può che spettare alla stazione appaltante, nell’esercizio della discrezionalità tecnica che connota la verifica dell’idoneità delle misure di self cleaning .
Nel caso di specie, la valutazione è stata compiuta e non appare irragionevole, poggiando sui presupposti ampiamenti illustrati nel provvedimento gravato e su un percorso motivazionale comprensibile.
Va perciò confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha affermato che alla considerazione da parte di NS della (tardiva) rimozione dell’amministratore << si è accompagnata anche la valutazione degli stretti rapporti esistenti tra le società del gruppo -OMISSIS-, valutazione che ha condotto NS a ritenere – in base ad un apprezzamento discrezionale inevitabilmente contrassegnato da un elevato margine di opinabilità – che le misure di self-cleaning adottate da -OMISSIS- non fossero completamente ripristinatorie della sua piena affidabilità e integrità professionale.
Si tratta di un apprezzamento che, per quanto opinabile, non è tuttavia viziato né nei suoi presupposti di fatto, né nel suo intrinseco percorso logico-argomentativo.
Ciò che impedisce al Collegio - in ossequio alle coordinate giurisprudenziali sopra tratteggiate - di rilevarne qualsiasi difetto motivazionale. >>.
6.4.3. Giova aggiungere che l’operato della stazione appaltante non può reputarsi irragionevole per non avere considerato decisivo il contratto di consulenza stipulato con una società esterna in pendenza di procedura. Di questo è detto infatti nel provvedimento impugnato, e ragionevolmente reputato insufficiente, essendosi dato atto dell’oggetto limitato alla verifica della corretta fruizione delle ferie dei dipendenti.
6.4.4. Le misure sulle quali si sofferma anche l’atto di appello sono state quindi tutte considerate e valutate, sia da NS – tranne la rimozione del dott. -OMISSIS- (raggiunto solo dopo l’adozione del provvedimento di esclusione da misure cautelari interdittive per violazioni giuslavoristiche) – che, nella prospettiva critica del relativo provvedimento, dal T.a.r. (il quale ha peraltro giustamente valorizzato quale elemento di “ ulteriore conferma della non manifesta irragionevolezza ” dell’apprezzamento di NS le vicende penali sopravvenute che hanno coinvolto, il detto consigliere di amministrazione di -OMISSIS-).
Considerati i criteri di esercizio del sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica della stazione appaltante nella materia de qua , non può che condividersi la conclusione della sentenza di primo grado sulla non irragionevolezza della valutazione da parte di NS di inidoneità (ad impedire l’esclusione di -OMISSIS-) delle misure di self cleaning adottate dalla società, ritenute “ non risolutive ai fini di un completo recupero di affidabilità professionale ”.
6.5. I motivi primo e secondo vanno quindi respinti.
7. Col settimo motivo si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto legittimo l’incameramento della cauzione da parte di NS, in riferimento a tutti e tre i lotti (26, 28 e 29), per i quali la -OMISSIS- era risultata aggiudicataria.
7.1. L’appellante sostiene che l’escussione della cauzione non potrebbe essere disposta quando l’esclusione dell’operatore economico non dipenda dalla carenza oggettiva di requisiti, né da errori di partecipazione o rifiuto della stipula del contratto, bensì da un apprezzamento discrezionale operato dalla p.a., come nel caso di specie.
7.1.1. Nemmeno si potrebbe sostenere, secondo l’appellante, che l’escussione sarebbe conseguenza automatica e vincolata dell’esclusione, dato che l’art. 93, comma 6, la collega al “fatto riconducibile all’affidatario” e che tale presupposto non potrebbe essere integrato dall’esito di una valutazione eminentemente discrezionale rimessa all’amministrazione, per sua natura “opinabile” (come definita anche dalla giurisprudenza).
7.2. Il motivo è infondato.
In proposito va ribadito quanto affermato dal T.a.r., secondo cui << la locuzione «fatto riconducibile all’affidatario» esprime un collegamento meramente eziologico fra un «fatto» dell’affidatario e la «mancata sottoscrizione del contratto», richiamando dunque una concezione meramente oggettiva dei presupposti per l’applicazione dell’escussione, a cui è estranea ogni valutazione circa la colpevolezza di tale «fatto» >>, come confermato dalla giurisprudenza riguardante l’art. 93, comma 6, del d.lgs. n. 50 del 2016 (tra cui (Consiglio di Stato sez. IV 4 gennaio 2022 n. 26; Consiglio di Stato sez. V 4 maggio 2017 n. 2041, richiamate in sentenza).
7.2.1. La circostanza – sulla quale insiste l’atto di appello – che il provvedimento di esclusione sia stato adottato a seguito di valutazioni discrezionali della stazione appaltante non elide detto collegamento eziologico di natura meramente oggettiva, sol che si consideri che i fatti posti a fondamento dell’illecito professionale accertato, pur riferiti in sede penale ad altra società, sono stati reputati idonei al giudizio di inaffidabilità dell’odierna appellante.
A tale giudizio, riferito perciò alla -OMISSIS-, è riconducibile l’annullamento dell’aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto, che comportano l’escussione della garanzia provvisoria.
8. In conclusione, l’appello va respinto.
8.1. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società appellante al pagamento delle spese processuali in favore di NS, IT S.p.A. e FU ER s.r.l., che liquida nell’importo complessivo di € 3.000,00 (tremila/00) per ciascuna parte, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle sole indicazioni concernenti le società -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- -OMISSIS-, -OMISSIS-, nonché i signori -OMISSIS- e -OMISSIS-.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2025 con l'intervento dei magistrati:
Diego Sabatino, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Giuseppina LU Barreca, Consigliere, Estensore
Giorgio Manca, Consigliere
Gianluca Rovelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giuseppina LU Barreca | Diego Sabatino |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.