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Sentenza 3 settembre 2024
Sentenza 3 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 03/09/2024, n. 1335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1335 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite n. 1150 e 1152/2020 R.G. poste in decisione all'udienza collegiale del 2 febbraio 2024, promosse la prima da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
GIRLANDO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PALAZZO SALVATORE P.IVA_1
APPELLATO la seconda da
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. GIRLANDO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PALAZZO SALVATORE P.IVA_1
APPELLATO In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4651/2019 pubblicata il
26/11/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante + 2 Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catania, e previa sospensione della sen- tenza appellata relativamente ai capi oggetto di impugnazione, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 4651/2019, resa inter partes dal Tri- bunale di Catania, in data 26/11/2019, non notificata, nel giudizio iscritto al n.
13928/2015 R.G. in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata escludendo: 1) ogni responsabilità della Sig.ra Parte_1
(e conseguentemente dei condannati in solido con la stessa) in ordine a) alla mancata consegna al curatore della documentazione necessaria per procedere al recupero dei crediti per complessivi per un danno di€. 43.507,00; b) pagamento preferenziale in favore di un creditore per un danno di €.7.575,00. 2) la responsabilità solidale con il Sig. della Sig.ra Controparte_2 [...]
(e conseguentemente dei condannati in solido con la stessa) in Parte_1
ordine alla condanna alle spese legali del giudizio di primo grado e ridurre, comunque, l'importo dovuto in ragione dal valore della domanda formulata e del concreto importo del-la sentenza di condanna, nei confronti degli odierni appellanti. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
Per Parte Appellante Controparte_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catania, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4651/2019, resa inter partes dal Tribunale di Catania, in data 26/11/2019, non notificata, nel giudizio iscritto al n. 13928/2015 R.G. Con vittoria di spese e compenso professionale per ciascun grado del giudizio.
pag. 2/18 Per Parte Appellata : Controparte_1
- nei confronti di Piaccia alla Corte Ecc.ma - rigettare il Controparte_2 gravame per genericità della domanda e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in subordine, rigettare l'appello ex adverso proposto per sua manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
- in via ulteriormente subordinata, fermo l'an della responsabilità dell'appellante, nel caso -non tenuto- di accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'appellante in punto di quantificazione del danno, rideterminare il quantum secondo quanto ritenuto di giustizia da questa
Ecc.ma Corte;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
- nei confronti di + 2: Piaccia alla Corte Ecc.ma - Parte_1 rigettare l'appello ex adverso proposto stante la sua infondatezza sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
- in subordine, fermo
l'an della responsabilità dell'appellante, per l'ipotesi, non temuta, di accoglimento delle censure formulate con riguardo al quantum, rideterminarlo secondo quanto ritenuto di giustizia da questa Ecc.ma Corte;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4651/2019 2019 pubblicata il 26/11/2019, il Tribunale di
Catania: condannava al pagamento in favore della curatela Controparte_2
attrice della complessiva somma di €.2.902.732,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
condannava al pagamento in favore della Parte_1
attrice della complessiva somma di €. 70.582,00, oltre rivalutazione Pt_4
monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
dichiarava l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori pag. 3/18 Con del fallimento della , dell'atto di donazione, in Notar Controparte_1
, del 21/02/2012, rep. n° 71155, registrato in Catania il Persona_1
21/02/2012, Serie/N. 1T/4154, trascritto in data 21/02/2012 ai nn. 9894-
95/8228-29, con il quale aveva donato ai propri figli Parte_1
e la proprietà (riservandosi il diritto Parte_2 Parte_3
di abitazione per sé e dopo di sé per il proprio coniuge ) dei Persona_2
seguenti immobili: 1) appartamento in Paternò, via E. Bellia n.128, piano attico, censito al catasto al foglio 51, part.174 sub 28; 2) garage in Paternò, via G. Parini
s.n., piano cantinato, censito al foglio 51 part.658 sub 3; condannava, infine, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della curatela, ponendo definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica liquidate nel corso dell'istruttoria.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , riteneva CP_2
provati i fatti di mala gestio denunciati dalla Curatela del fallimento della
[...]
e quantificava i danni, quanto alla posizione del Controparte_1
, nella differenza tra i patrimoni netti e, quanto alla , con CP_2 Parte_1
riferimento alle singole condotte di mala gestio alla stessa imputabili. Infine riteneva sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela.
Con atto di citazione notificato il 28.7.2020 , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello per le ragioni
[...] Parte_3
meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni e il giudizio è stato iscritto al n. 1150/2020 RG.
Con atto di citazione notificato il 28.7.2020 ha proposto Controparte_2
autonomo atto di appello avverso la medesima sentenza per le ragioni meglio esaminate in motivazione ed il giudizio è stato iscritto al n. 1152/2020 RG.
In entrambi i giudizi si è costituito il Controparte_3
instando per il rigetto di entrambi gli appelli.
pag. 4/18 Con ordinanza del 16.12.2020 i due procedimenti sono stati riunti e con ordinanza del 7.5.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 2.2.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Appello Controparte_2
Con il primo motivo di appello, denuncia il vizio logico e Controparte_2
contraddittorietà della motivazione nonché la violazione dei criteri di interpretazione della documentazione in atti, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2394 cod. civ. sollevata preliminarmente dal in primo grado. CP_2
Sostiene che dalla documentazione in atti, emerge chiaramente che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento in cui si è verificata l'insufficienza del patrimonio sociale, ossia, nel caso in esame, in un momento anteriore all'apertura della procedura concorsuale, e precisamente con l'approvazione avvenuta in data 30 aprile 2007, e successiva pubblicazione – mediante deposito alla competente Camera di Commercio - del bilancio al 31 dicembre 2006, momento in cui, appunto, l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile nei confronti di tutti i terzi interessati, richiamando sul punto quanto emerge dalla relazione del consulente del consulente della curatela fallimentare.
Rileva, quindi, che, essendo prescritta l'azione promossa dalla Curatela quale esercizio dell'azione svolta dai creditori sociali, quella esercitata come azione sociale sarebbe infondata non essendosi verificato alcun danno nei confronti pag. 5/18 della società posto che, in ipotesi di liquidazione tempestiva, una volta pagati i creditori nulla sarebbe rimasto alla società.
Il motivo è inammissibile.
Occorre rilevare che il motivo di appello non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che proprio l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, come di quelli successivi, non può assumere alcuna rilevanza.
La sentenza, infatti, richiamando quanto accertato dal CTU, ha evidenziato che
“se è pur vero che già nel corso del 2006 la società si trovava in CP_1
una situazione di sottocapitalizzazione e presentava – per come indicato nel bilancio al 31.12.2006 - un patrimonio netto negativo di euro 383.359,00, <
ha proposto di approvare il bilancio al 31.12.2006 e di adottare in sede CP_2
straordinaria gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art.2447 c.c. per la copertura della perdita e la reintegrazione del capitale sociale… nonostante tale proposta sia stata approvata dall'assemblea, non sono stati riscontrati, agli atti, verbali di assemblea ordinaria e/o straordinaria che abbiano dato seguito a tale intendimento. Invero, nel bilancio dell'anno 2007 alla voce “Perdite esercizi precedenti” non si è riscontrata la perdita dell'anno 2006 facendo intendere
(come è successo per l'anno 2005) che tale perdita fosse stata coperta dai soci in proporzione alle quote possedute;
ma, come rilevato dal consulente della curatela Dott. alle pagine 33/34 e 53/54 della sua relazione e per come Per_3
verificato personalmente dallo scrivente, la suddetta perdita è emersa nelle scritture contabili alla data del 31.12.2010 attraverso la seguente scrittura di rettifica con causale “Giroconto perdita 2006 per giusta imputazione”: Perdita di esercizio a Crediti diversi €. 433.359,24” (v. relazione CTU).
Conclude, quindi, il primo giudice: in buona sostanza, l'amministratore ha simulato un ripianamento delle perdite attraverso apporti da parte dei soci in
pag. 6/18 proporzione alle quote rispettivamente possedute, tanto da non riportarle nei successivi bilanci sino al 2010 in cui appare la sopra citata scrittura di rettifica.
Non corrisponde, quindi, al vero che i creditori sociali, sin dal bilancio al
31.12.2006, avrebbero potuto accorgersi dell'insufficienza patrimoniale della società, essendo stata la stessa mascherata attraverso lo stratagemma appena descritto.
Precisa inoltre il Tribunale come “parimenti non può essere considerato quale
“dies a quo” l'anno 2009 nel corso del quale sarebbero state presentate numerose istanze di fallimento contro la ottenuti alcuni decreti CP_1
ingiuntivi e tentata, con esito negativo, una procedura esecutiva mobiliare, trattandosi di iniziative non destinate ad essere rese pubbliche e trascritte in pubblici registri e, come tali, non conoscibili da parte dei creditori sociali. Ne consegue che, condividendo sul punto le valutazioni esposte dalla curatela, il
“dies a quo” per l'esercizio dell'azione dei creditori sociali deve farsi risalire alla data di deposito, avvenuto il 19.12.2012, del ricorso per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo (ricorso poi non coltivato) e, pertanto, l'azione ex art.2394 cc proposta con l'atto di citazione che occupa deve ritenersi tempestiva.
Orbene tale motivazione non è stata oggetto di alcuna critica da parte dell'appellante, il quale si è limitato a riproporre l'eccezione di prescrizione per come formulata in primo grado, senza in alcun modo censurare la motivazione del Tribunale proprio nella parte in cui ha rilevato che sino al 2012 i creditori sociali non erano in condizioni di accorgersi dell'insufficienza patrimoniale della società, atteso il simulato un ripianamento delle perdite.
Con il secondo motivo di appello, il denuncia la insussistenza o CP_2
comunque la minore durata delle violazioni di legge a lui imputate.
Deduce, in particolare, che, per come emerge dalla stessa relazione del consulente della curatela, nel 2009 l'attività di gestione dell'albergo “Scandic by pag. 7/18 Hilton” sito a Siracusa era di fatto cessata, posto che nel luglio 2009 la società chiudeva la struttura, licenziando i lavoratori addetti alla stessa e nel successivo mese di novembre risolveva il contratto di locazione di ramo aziendale con la formale restituzione della struttura alla proprietà.
Secondo la prospettazione dell'appellante, pertanto, anche ove si volesse accedere alla tesi della curatela in ordine alla responsabilità del sig. per CP_2
la continuazione delle attività sociali in presenza di perdite, essa potrebbe semmai decorrere dall'anno 2007 e cioè, nel momento in cui viene approvato il bilancio 2006 e cessare nel luglio 2009 in coincidenza con il licenziamento collettivo di tutta la forza lavoro e la risoluzione del contratto di affitto.
Il motivo è infondato.
Premesso che grava sulla curatela fallimentare che intenda far valere una responsabilità per violazione degli obblighi sopra indicati allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico- commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative sul piano del depauperamento del patrimonio sociale ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi, deve evidenziarsi che nella sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che “dalla consulenza tecnica è poi emerso che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, l'amministratore ha proseguito nell'attività d'impresa in guisa del tutto ordinaria, accumulando perdite e deprimendo ulteriormente il patrimonio netto… Invero appare dimostrato che a causa dell'inadempimento ai doveri imposti agli amministratori dalle sopra richiamate disposizioni di legge il patrimonio della società sia risultato gravemente deteriorato mediante
l'accumulazione di perdite che, nel caso in cui la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, ragionevolmente non si sarebbero verificate”.
pag. 8/18 Invero dalla documentazione contabile fornita risulta che sino nel 2012 vi furono dei pagamenti relativi a personale dipendente e tassa smaltimento rifiuti, il che smentisce la tesi della cessazione dell'attività nel 2009.
Inoltre dalla CTU esperita in primo grado non solo emerge la prosecuzione dell'attività sino al momento della messa in liquidazione della società, ma soprattutto l'aumento vertiginoso delle perdite.
Si veda il seguente prospetto della relazione di CTU:
Orbene, alla luce di tali emergenze processuali si palesa generica la contestazione mossa dall'appellante il quale, a fronte dell'accumulo di perdite anche negli anni successivi al 2009, avrebbe dovuto fornire la prova delle sue asserzioni.
Infine, deve sottolinearsi che nel 2011 all'amministratore subentrava CP_2
(moglie dello stesso), con ulteriore continuo Parte_1
depauperamento del patrimonio sociale, legato senz'altro anche, seppur non esclusivamente, ai costi di locazione e gestione della struttura alberghiera.
Non si comprende, pertanto, come tale continuo e ingentissimo aumento delle passività possa essere conciliato con l'asserita gestione conservativa e con la
“liquidazione di fatto” che il avrebbe posto in essere nel 2009. CP_2
pag. 9/18 Assolutamente generica è poi la deduzione secondo cui “il bilancio oggetto di raffronto dovrà dunque essere depurato di tutti i valori dell'attivo che si giustificano (o si giustificano in parte) solo in una prospettiva di continuità aziendale (ad es. avviamento;
immobilizzazioni materiali e immateriali;
ammortamenti; risconti attivi, ecc.), in quanto solo in base a tale criterio è possibile giungere a determinare un depauperamento del patrimonio ragionevolmente addebitabile all'amministratore”.
Invero è proprio questo il procedimento seguito dal CTU il quale al punto 2) della sua relazione ha provveduto a decurtare i costi post liquidazione - sottolineando tuttavia che molte voci di costo inserite dopo la data di liquidazione attengono invece ad annualità precedenti il 2012 e dunque costi che sebbene rilevati in data successiva alla data di liquidazione concorrono a formare la perdita del 2012 ante liquidazione – e al n. 3 ha provveduto a detrarre tutte quelle passività che si sarebbero prodotte ugualmente anche nel caso di una liquidazione a partire dall'01.01.2007.
Con il terzo motivo di appello, il ha censurato la sentenza in punto di CP_2
determinazione e quantificazione del risarcimento in misura superiore al danno.
Sostiene, all'uopo, innanzitutto, che, tenuto conto del numero e della natura dei crediti insinuati al passivo, il danno sarebbe stato determinabile e che il credito vantato dal concessionario per la riscossione (pari al 90% dei crediti ammessi) include certamente voci che, in linea di principio, non possono rappresentare un danno imputabile all'amministratore, posto che i tributi/contributi sono, infatti, dovuti dalla società a prescindere da qualsivoglia condotta tenuta dall'organo gestorio.
Inoltre, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento in favore della Curatela della Controparte_2 complessiva somma di € 2.902.732,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, calcolo che è, in ogni caso,
pag. 10/18 impreciso, per eccesso, rispetto al deficit fallimentare, posto che l'ammontare del passivo accertato è stato pari ad € 1.852.219,68 e il danno addebitato al CP_2
non può, comunque, superare l'ammontare complessivo del passivo accertato.
Il motivo è parzialmente fondato.
Assolutamente generica e inconsistente si palesa la prima censura atteso che, per come detto nell'esame del secondo motivo di appello, vi è stato un continuo aumento negli anni delle passività ed anche l'ingente credito derivante dal mancato pagamento di tributi/contributi è aumentato nel corso degli anni, mentre nel caso di messa in liquidazione della società nel 2007 sarebbe stato certamente minore.
Fondata si palesa viceversa la seconda censura.
Non vi è dubbio – né è stato dedotto diversamente - che il danno subito dai creditori sociali debba essere limitato al passivo fallimentare accertato.
Questo è infatti il criterio equitativo indicato dalla giurisprudenza, nel caso in cui non sia possibile individuare il danno prodotto dalle singole condotte imputabili, come limite massimo del quantum risarcitorio.
Invero, la ratio sottostante l'azione di responsabilità non può che essere identificata nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali.
Come precisato nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9100 del
06/05/2015 "ci si deve anzitutto chiedere se e quale tra gli inadempimenti
("qualificati") in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale.
Da siffatte considerazioni, consegue che il quantum risarcitorio non può che essere parametrato, nel suo limite massimo, “all'intero deficit patrimoniale
pag. 11/18 accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale” (precisandosi che, quanto all'azione sociale, i soci sono le medesime parti attinte dalle azioni promosse dalla curatela, le quali hanno proposto il suddetto motivo di appello).
A tal uopo, la curatela appellata ha prodotto sia lo stato passivo relativo alle domande tempestivamente proposte da cui emerge un passivo pari a €
1.852.219,68, sia lo stato passivo integrativo al 21.4.2015 e al 2.2.2016 (relativo alle domande di insinuazione tardive) da cui emerge un ulteriore passivo pari a e
233.101,18, per un passivo complessivo ammesso pari a € 2.085.320,86.
Nulla viceversa è stato allegato dalla parte appellata comprovante un maggior danno, anche con riferimento alle spese in prededuzione eventualmente sostenute, essendosi la stessa parte limitata a sostenere genericamente che “nulla esclude che il passivo possa in seguito lievitare per effetto di future insinuazioni di crediti”, circostanza che tuttavia si palesa generica e assertiva.
Ne consegue che la condanna del non può che essere contenuta nei CP_2
limiti del passivo accertato in sede fallimentare come sopra indicato.
B) Appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
La sentenza impugnata ha condannato al pagamento Parte_1 della complessiva somma di €. 70.582,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata. Tale somma è così composta: a) Mancato versamento dei decimi dovuti sulle quote sottoscritte per €.19.500,00; b) Mancata consegna al curatore della documentazione necessaria per procedere al recupero dei crediti per complessivi €. 43.507,00; c) Pagamento preferenziale in favore di un creditore per €.7.575,00.
pag. 12/18 Parte appellante ha dedotto preliminarmente di non proporre appello avverso la condanna di cui al punto sub a) e di voler viceversa impugnare la statuizione di condanna degli importi individuati sub b) e c).
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza con Parte_1 riferimento all'importo sub b), deducendo che nella sentenza impugnata la responsabilità a lei ascritta deriverebbe dalla mancata produzione alla curatela della documentazione necessaria per potere attivare le azioni di recupero dei crediti per complessivi euro 43.507,00, indicati in bilancio, statuizione che tuttavia ha omesso di considerare le eccezioni dalla stessa proposte.
In particolare sostiene che, sebbene il curatore avesse cognizione dell'esistenza di crediti per come risultante dai bilanci correttamente e tempestivamente depositati dalla , “lo stesso curatore mai abbia richiesto la consegna Parte_1
della documentazione a supporto dei crediti da riscuotere, mai abbia eseguito accesso presso la sede sociale per acquisire tale documentazione, mai abbia richiesto formalmente alla Sig.ra di fornire l'elenco dei creditori e la Parte_1
relativa documentazione di supporto probatorio per l'accertamento dell'esistenza del credito, mai abbia contestato alla Sig.ra la carenza Parte_1
della documentazione di supporto probatorio per l'accertamento dell'esistenza del credito.
Inoltre, l'appellante rileva di aver depositato, nel corso del giudizio di primo grado, in uno alla comparsa di costituzione, l'elenco crediti al 2011.
Il motivo è infondato.
Va all'uopo ricordato che, come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent.
31/01/2022 n.2847) in ambito concorsuale, l'art. 86 L. Fall., comma 1, lett. c), prevede che al curatore vadano consegnate "le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria". La norma completa l'obbligo sanzionato a carico dell'imprenditore insolvente già in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento in
pag. 13/18 proprio (art. 14 L.F.) - nonché, in ogni caso, all'atto della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L. Fall., comma 1, n. 3), in questo caso sanzionato anche penalmente ex art. 220 L. Fall. - prevedendo la consegna al curatore di "ogni altra documentazione" e, quindi, di ogni documento contabile o fiscale o di supporto, utile alla ricostruzione della contabilità. La norma è funzionale a consentire al curatore l'assolvimento di compiti connessi alla propria carica, quale quello della ricostruzione dell'attività gestoria precedente la dichiarazione di fallimento (art. 33 L. Fall.).
Ne consegue che non era affatto onere del curatore richiedere la documentazione necessaria per potere attivare le azioni di recupero dei crediti, bensì era dovere dell'imprenditore produrre non solo l'elenco dei debitori ( e la produzione dell'elenco in sede giudiziale è tardiva e in ogni caso priva di alcuna valenza probatoria, non facendo alcun riferimento alla natura e causale dei crediti vantati dalla società fallita), ma anche tutta la documentazione a supporto al fine di consentire alla Curatela di vagliare la recuperabilità dei crediti stessi (si consideri, in tal senso, che anche l'eventuale prescrizione degli stessi deve essere eccepita dal debitore).
Con il secondo motivo di appello, deduce che, con Parte_1
riferimento al pagamento preferenziale in favore del creditore Euro Costruzioni per €.7.575,00 di cui al punto c), la curatela è stata integralmente soddisfatta, prima della precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2019, direttamente dal creditore Euro Costruzioni, con cui ha raggiunto un accordo transattivo che ha previsto il pagamento della somma di €. 5.000,00 a tacitazione bonaria e transattiva della richiesta di restituzione del pagamento di €. 7.575,00 effettuato dalla in favore della Euro Costruzioni. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Premesso che nessuna valenza può assumere nel presente giudizio l'accordo transattivo raggiunto dalla curatela fallimentare con la Euro Costruzioni,
pag. 14/18 trattandosi di rapporti aventi presupposti diversi, il primo – quello tra il fallimento ed il creditore - fondato sulla revocabilità del pagamento, il secondo – quello tra il fallimento e l'amministratore - fondato sulla responsabilità per mala gestio dell'amministratore che ha eseguito il pagamento preferenziale, non può esservi dubbio che il danno subito dai creditori sociali a causa del contestato pagamento preferenziale è dato dalla differenza tra quanto in effetti ricevuto da
Euro Costruzioni, pari a €.7.575,00, detratto l'importo restituito alla curatela, pari a € 5.000,00.
Ne consegue che la non può che essere condannata al pagamento in Parte_1 favore della curatela del minor importo pari a € 2.575,00, dovendosi presumere che al predetto creditore non sarebbe spettata alcuna somma in sede di riparto.
Con l'ultimo motivo di appello, la GI censura la sentenza in punto di condanna alle spese, rilevando che la sentenza stessa conclude sbrigativamente con la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in €. 3.863,00 per esborsi e 26.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA., ma la condanna di tutti convenuti in solido è palesemente errata e deve essere revocata posto che le domande formulate dalla curatela nei confronti di e hanno ad Controparte_2 Parte_1
oggetto fattispecie assolutamente diverse.
Il motivo va disatteso, sebbene la statuizione di condanna debba essere oggetto di specificazioni.
Invero, seppure le contestazioni mosse ai diversi amministratori siano fondate su differenti condotte, è corretta la condanna in solido al pagamento delle spese processuali trattandosi di unico processo instaurato nei confronti di ciascuno.
Deve, tuttavia, precisarsi che nei rapporti interni dovrà Parte_1
rispondere delle spese nei limiti della condanna dalla stessa subita.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va parzialmente riformata e va condannato al pagamento in favore della Controparte_2
pag. 15/18 curatela attrice della complessiva somma di € 2.085.320,86, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, mentre va condannata al pagamento in Parte_1
favore della curatela attrice della complessiva somma di €. 65.582,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
In ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio - posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale -, queste non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa per il giudizio di gravame la fase di trattazione non espletata) in favore della Curatela quanto al giudizio di primo grado e in favore dell'Erario, quanto alla presente fase di gravame, essendo stata la Curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di
[...] Parte_3
e da Controparte_1 CP_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4651/2019
[...]
pubblicata in data 26/11/2019, in parziale riforma della sentenza stessa, così provvede:
pag. 16/18 1) condanna al pagamento in favore della curatela appellata Controparte_2
della complessiva somma di € 2.085.320,86, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
2) condanna al pagamento in favore della curatela attrice Parte_1
della complessiva somma di €. 65.582,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
3) condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in €. 3.863,00 per esborsi ed €.26.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, precisando che nei rapporti interni , Parte_1 Parte_2
e dovranno risponderne nei limiti per cui vi è
[...] Parte_3
condanna nei loro confronti;
4) condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario delle spese della presente fase di gravame, che liquida in €. 31.283,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, precisando che nei rapporti interni , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dovranno risponderne nei limiti per cui vi è condanna nei loro confronti;
5) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 19/07/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio
pag. 17/18 pag. 18/18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Dora Bonifacio Presidente Relatore dott. Antonino Fichera Consigliere dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili riunite n. 1150 e 1152/2020 R.G. poste in decisione all'udienza collegiale del 2 febbraio 2024, promosse la prima da
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) e
[...] C.F._2 Parte_3
, (C.F. ), assistiti e difesi dall'Avv.
[...] C.F._3
GIRLANDO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PALAZZO SALVATORE P.IVA_1
APPELLATO la seconda da
(C.F. ), assistito e difeso Controparte_2 C.F._4
dall'Avv. GIRLANDO GIUSEPPE
APPELLANTE contro
(C.F. Controparte_1
), assistito e difeso dall'Avv. PALAZZO SALVATORE P.IVA_1
APPELLATO In punto: appello a sentenza del Tribunale di Catania n. 4651/2019 pubblicata il
26/11/2019
CONCLUSIONI
Per Parte Appellante + 2 Parte_1
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catania, e previa sospensione della sen- tenza appellata relativamente ai capi oggetto di impugnazione, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza del Tribunale di Catania n. 4651/2019, resa inter partes dal Tri- bunale di Catania, in data 26/11/2019, non notificata, nel giudizio iscritto al n.
13928/2015 R.G. in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza impugnata escludendo: 1) ogni responsabilità della Sig.ra Parte_1
(e conseguentemente dei condannati in solido con la stessa) in ordine a) alla mancata consegna al curatore della documentazione necessaria per procedere al recupero dei crediti per complessivi per un danno di€. 43.507,00; b) pagamento preferenziale in favore di un creditore per un danno di €.7.575,00. 2) la responsabilità solidale con il Sig. della Sig.ra Controparte_2 [...]
(e conseguentemente dei condannati in solido con la stessa) in Parte_1
ordine alla condanna alle spese legali del giudizio di primo grado e ridurre, comunque, l'importo dovuto in ragione dal valore della domanda formulata e del concreto importo del-la sentenza di condanna, nei confronti degli odierni appellanti. Con vittoria di spese e compenso professionale del presente grado di giudizio”.
Per Parte Appellante Controparte_2
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di Catania, ogni diversa istanza disattesa e reietta, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza del
Tribunale di Catania n. 4651/2019, resa inter partes dal Tribunale di Catania, in data 26/11/2019, non notificata, nel giudizio iscritto al n. 13928/2015 R.G. Con vittoria di spese e compenso professionale per ciascun grado del giudizio.
pag. 2/18 Per Parte Appellata : Controparte_1
- nei confronti di Piaccia alla Corte Ecc.ma - rigettare il Controparte_2 gravame per genericità della domanda e per l'effetto confermare la sentenza impugnata;
- in subordine, rigettare l'appello ex adverso proposto per sua manifesta infondatezza sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
- in via ulteriormente subordinata, fermo l'an della responsabilità dell'appellante, nel caso -non tenuto- di accoglimento delle eccezioni sollevate dalla difesa dell'appellante in punto di quantificazione del danno, rideterminare il quantum secondo quanto ritenuto di giustizia da questa
Ecc.ma Corte;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali anche del presente grado di giudizio.
- nei confronti di + 2: Piaccia alla Corte Ecc.ma - Parte_1 rigettare l'appello ex adverso proposto stante la sua infondatezza sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare la sentenza gravata;
- in subordine, fermo
l'an della responsabilità dell'appellante, per l'ipotesi, non temuta, di accoglimento delle censure formulate con riguardo al quantum, rideterminarlo secondo quanto ritenuto di giustizia da questa Ecc.ma Corte;
- in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese processuali del presente grado del giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 4651/2019 2019 pubblicata il 26/11/2019, il Tribunale di
Catania: condannava al pagamento in favore della curatela Controparte_2
attrice della complessiva somma di €.2.902.732,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
condannava al pagamento in favore della Parte_1
attrice della complessiva somma di €. 70.582,00, oltre rivalutazione Pt_4
monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
dichiarava l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori pag. 3/18 Con del fallimento della , dell'atto di donazione, in Notar Controparte_1
, del 21/02/2012, rep. n° 71155, registrato in Catania il Persona_1
21/02/2012, Serie/N. 1T/4154, trascritto in data 21/02/2012 ai nn. 9894-
95/8228-29, con il quale aveva donato ai propri figli Parte_1
e la proprietà (riservandosi il diritto Parte_2 Parte_3
di abitazione per sé e dopo di sé per il proprio coniuge ) dei Persona_2
seguenti immobili: 1) appartamento in Paternò, via E. Bellia n.128, piano attico, censito al catasto al foglio 51, part.174 sub 28; 2) garage in Paternò, via G. Parini
s.n., piano cantinato, censito al foglio 51 part.658 sub 3; condannava, infine, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della curatela, ponendo definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica liquidate nel corso dell'istruttoria.
Il Tribunale, rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dal , riteneva CP_2
provati i fatti di mala gestio denunciati dalla Curatela del fallimento della
[...]
e quantificava i danni, quanto alla posizione del Controparte_1
, nella differenza tra i patrimoni netti e, quanto alla , con CP_2 Parte_1
riferimento alle singole condotte di mala gestio alla stessa imputabili. Infine riteneva sussistenti i presupposti dell'azione revocatoria promossa dalla Curatela.
Con atto di citazione notificato il 28.7.2020 , Parte_1 Parte_2
e hanno proposto appello per le ragioni
[...] Parte_3
meglio illustrate in motivazione, formulando le sopra trascritte conclusioni e il giudizio è stato iscritto al n. 1150/2020 RG.
Con atto di citazione notificato il 28.7.2020 ha proposto Controparte_2
autonomo atto di appello avverso la medesima sentenza per le ragioni meglio esaminate in motivazione ed il giudizio è stato iscritto al n. 1152/2020 RG.
In entrambi i giudizi si è costituito il Controparte_3
instando per il rigetto di entrambi gli appelli.
pag. 4/18 Con ordinanza del 16.12.2020 i due procedimenti sono stati riunti e con ordinanza del 7.5.2021 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Indi, all'udienza del 2.2.2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) Appello Controparte_2
Con il primo motivo di appello, denuncia il vizio logico e Controparte_2
contraddittorietà della motivazione nonché la violazione dei criteri di interpretazione della documentazione in atti, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di prescrizione dell'azione ex art. 2394 cod. civ. sollevata preliminarmente dal in primo grado. CP_2
Sostiene che dalla documentazione in atti, emerge chiaramente che il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione deve essere individuato nel momento in cui si è verificata l'insufficienza del patrimonio sociale, ossia, nel caso in esame, in un momento anteriore all'apertura della procedura concorsuale, e precisamente con l'approvazione avvenuta in data 30 aprile 2007, e successiva pubblicazione – mediante deposito alla competente Camera di Commercio - del bilancio al 31 dicembre 2006, momento in cui, appunto, l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile nei confronti di tutti i terzi interessati, richiamando sul punto quanto emerge dalla relazione del consulente del consulente della curatela fallimentare.
Rileva, quindi, che, essendo prescritta l'azione promossa dalla Curatela quale esercizio dell'azione svolta dai creditori sociali, quella esercitata come azione sociale sarebbe infondata non essendosi verificato alcun danno nei confronti pag. 5/18 della società posto che, in ipotesi di liquidazione tempestiva, una volta pagati i creditori nulla sarebbe rimasto alla società.
Il motivo è inammissibile.
Occorre rilevare che il motivo di appello non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha rilevato che proprio l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2006, come di quelli successivi, non può assumere alcuna rilevanza.
La sentenza, infatti, richiamando quanto accertato dal CTU, ha evidenziato che
“se è pur vero che già nel corso del 2006 la società si trovava in CP_1
una situazione di sottocapitalizzazione e presentava – per come indicato nel bilancio al 31.12.2006 - un patrimonio netto negativo di euro 383.359,00, <
ha proposto di approvare il bilancio al 31.12.2006 e di adottare in sede CP_2
straordinaria gli opportuni provvedimenti ai sensi dell'art.2447 c.c. per la copertura della perdita e la reintegrazione del capitale sociale… nonostante tale proposta sia stata approvata dall'assemblea, non sono stati riscontrati, agli atti, verbali di assemblea ordinaria e/o straordinaria che abbiano dato seguito a tale intendimento. Invero, nel bilancio dell'anno 2007 alla voce “Perdite esercizi precedenti” non si è riscontrata la perdita dell'anno 2006 facendo intendere
(come è successo per l'anno 2005) che tale perdita fosse stata coperta dai soci in proporzione alle quote possedute;
ma, come rilevato dal consulente della curatela Dott. alle pagine 33/34 e 53/54 della sua relazione e per come Per_3
verificato personalmente dallo scrivente, la suddetta perdita è emersa nelle scritture contabili alla data del 31.12.2010 attraverso la seguente scrittura di rettifica con causale “Giroconto perdita 2006 per giusta imputazione”: Perdita di esercizio a Crediti diversi €. 433.359,24” (v. relazione CTU).
Conclude, quindi, il primo giudice: in buona sostanza, l'amministratore ha simulato un ripianamento delle perdite attraverso apporti da parte dei soci in
pag. 6/18 proporzione alle quote rispettivamente possedute, tanto da non riportarle nei successivi bilanci sino al 2010 in cui appare la sopra citata scrittura di rettifica.
Non corrisponde, quindi, al vero che i creditori sociali, sin dal bilancio al
31.12.2006, avrebbero potuto accorgersi dell'insufficienza patrimoniale della società, essendo stata la stessa mascherata attraverso lo stratagemma appena descritto.
Precisa inoltre il Tribunale come “parimenti non può essere considerato quale
“dies a quo” l'anno 2009 nel corso del quale sarebbero state presentate numerose istanze di fallimento contro la ottenuti alcuni decreti CP_1
ingiuntivi e tentata, con esito negativo, una procedura esecutiva mobiliare, trattandosi di iniziative non destinate ad essere rese pubbliche e trascritte in pubblici registri e, come tali, non conoscibili da parte dei creditori sociali. Ne consegue che, condividendo sul punto le valutazioni esposte dalla curatela, il
“dies a quo” per l'esercizio dell'azione dei creditori sociali deve farsi risalire alla data di deposito, avvenuto il 19.12.2012, del ricorso per l'ammissione della società alla procedura di concordato preventivo (ricorso poi non coltivato) e, pertanto, l'azione ex art.2394 cc proposta con l'atto di citazione che occupa deve ritenersi tempestiva.
Orbene tale motivazione non è stata oggetto di alcuna critica da parte dell'appellante, il quale si è limitato a riproporre l'eccezione di prescrizione per come formulata in primo grado, senza in alcun modo censurare la motivazione del Tribunale proprio nella parte in cui ha rilevato che sino al 2012 i creditori sociali non erano in condizioni di accorgersi dell'insufficienza patrimoniale della società, atteso il simulato un ripianamento delle perdite.
Con il secondo motivo di appello, il denuncia la insussistenza o CP_2
comunque la minore durata delle violazioni di legge a lui imputate.
Deduce, in particolare, che, per come emerge dalla stessa relazione del consulente della curatela, nel 2009 l'attività di gestione dell'albergo “Scandic by pag. 7/18 Hilton” sito a Siracusa era di fatto cessata, posto che nel luglio 2009 la società chiudeva la struttura, licenziando i lavoratori addetti alla stessa e nel successivo mese di novembre risolveva il contratto di locazione di ramo aziendale con la formale restituzione della struttura alla proprietà.
Secondo la prospettazione dell'appellante, pertanto, anche ove si volesse accedere alla tesi della curatela in ordine alla responsabilità del sig. per CP_2
la continuazione delle attività sociali in presenza di perdite, essa potrebbe semmai decorrere dall'anno 2007 e cioè, nel momento in cui viene approvato il bilancio 2006 e cessare nel luglio 2009 in coincidenza con il licenziamento collettivo di tutta la forza lavoro e la risoluzione del contratto di affitto.
Il motivo è infondato.
Premesso che grava sulla curatela fallimentare che intenda far valere una responsabilità per violazione degli obblighi sopra indicati allegare e provare che, successivamente alla perdita del capitale, sono state intraprese iniziative imprenditoriali connotate dall'assunzione di nuovo rischio economico- commerciale e compiute al di fuori di una logica meramente conservativa, individuare siffatte iniziative ed indicare quali conseguenze negative sul piano del depauperamento del patrimonio sociale ne sarebbero derivate, al netto dei ricavi, deve evidenziarsi che nella sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che “dalla consulenza tecnica è poi emerso che, dopo il verificarsi della causa di scioglimento, l'amministratore ha proseguito nell'attività d'impresa in guisa del tutto ordinaria, accumulando perdite e deprimendo ulteriormente il patrimonio netto… Invero appare dimostrato che a causa dell'inadempimento ai doveri imposti agli amministratori dalle sopra richiamate disposizioni di legge il patrimonio della società sia risultato gravemente deteriorato mediante
l'accumulazione di perdite che, nel caso in cui la società fosse stata tempestivamente posta in liquidazione, ragionevolmente non si sarebbero verificate”.
pag. 8/18 Invero dalla documentazione contabile fornita risulta che sino nel 2012 vi furono dei pagamenti relativi a personale dipendente e tassa smaltimento rifiuti, il che smentisce la tesi della cessazione dell'attività nel 2009.
Inoltre dalla CTU esperita in primo grado non solo emerge la prosecuzione dell'attività sino al momento della messa in liquidazione della società, ma soprattutto l'aumento vertiginoso delle perdite.
Si veda il seguente prospetto della relazione di CTU:
Orbene, alla luce di tali emergenze processuali si palesa generica la contestazione mossa dall'appellante il quale, a fronte dell'accumulo di perdite anche negli anni successivi al 2009, avrebbe dovuto fornire la prova delle sue asserzioni.
Infine, deve sottolinearsi che nel 2011 all'amministratore subentrava CP_2
(moglie dello stesso), con ulteriore continuo Parte_1
depauperamento del patrimonio sociale, legato senz'altro anche, seppur non esclusivamente, ai costi di locazione e gestione della struttura alberghiera.
Non si comprende, pertanto, come tale continuo e ingentissimo aumento delle passività possa essere conciliato con l'asserita gestione conservativa e con la
“liquidazione di fatto” che il avrebbe posto in essere nel 2009. CP_2
pag. 9/18 Assolutamente generica è poi la deduzione secondo cui “il bilancio oggetto di raffronto dovrà dunque essere depurato di tutti i valori dell'attivo che si giustificano (o si giustificano in parte) solo in una prospettiva di continuità aziendale (ad es. avviamento;
immobilizzazioni materiali e immateriali;
ammortamenti; risconti attivi, ecc.), in quanto solo in base a tale criterio è possibile giungere a determinare un depauperamento del patrimonio ragionevolmente addebitabile all'amministratore”.
Invero è proprio questo il procedimento seguito dal CTU il quale al punto 2) della sua relazione ha provveduto a decurtare i costi post liquidazione - sottolineando tuttavia che molte voci di costo inserite dopo la data di liquidazione attengono invece ad annualità precedenti il 2012 e dunque costi che sebbene rilevati in data successiva alla data di liquidazione concorrono a formare la perdita del 2012 ante liquidazione – e al n. 3 ha provveduto a detrarre tutte quelle passività che si sarebbero prodotte ugualmente anche nel caso di una liquidazione a partire dall'01.01.2007.
Con il terzo motivo di appello, il ha censurato la sentenza in punto di CP_2
determinazione e quantificazione del risarcimento in misura superiore al danno.
Sostiene, all'uopo, innanzitutto, che, tenuto conto del numero e della natura dei crediti insinuati al passivo, il danno sarebbe stato determinabile e che il credito vantato dal concessionario per la riscossione (pari al 90% dei crediti ammessi) include certamente voci che, in linea di principio, non possono rappresentare un danno imputabile all'amministratore, posto che i tributi/contributi sono, infatti, dovuti dalla società a prescindere da qualsivoglia condotta tenuta dall'organo gestorio.
Inoltre, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha condannato al pagamento in favore della Curatela della Controparte_2 complessiva somma di € 2.902.732,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, calcolo che è, in ogni caso,
pag. 10/18 impreciso, per eccesso, rispetto al deficit fallimentare, posto che l'ammontare del passivo accertato è stato pari ad € 1.852.219,68 e il danno addebitato al CP_2
non può, comunque, superare l'ammontare complessivo del passivo accertato.
Il motivo è parzialmente fondato.
Assolutamente generica e inconsistente si palesa la prima censura atteso che, per come detto nell'esame del secondo motivo di appello, vi è stato un continuo aumento negli anni delle passività ed anche l'ingente credito derivante dal mancato pagamento di tributi/contributi è aumentato nel corso degli anni, mentre nel caso di messa in liquidazione della società nel 2007 sarebbe stato certamente minore.
Fondata si palesa viceversa la seconda censura.
Non vi è dubbio – né è stato dedotto diversamente - che il danno subito dai creditori sociali debba essere limitato al passivo fallimentare accertato.
Questo è infatti il criterio equitativo indicato dalla giurisprudenza, nel caso in cui non sia possibile individuare il danno prodotto dalle singole condotte imputabili, come limite massimo del quantum risarcitorio.
Invero, la ratio sottostante l'azione di responsabilità non può che essere identificata nella destinazione di strumento di reintegrazione del patrimonio sociale unitariamente considerato a garanzia sia dei soci che dei creditori sociali.
Come precisato nella sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 9100 del
06/05/2015 "ci si deve anzitutto chiedere se e quale tra gli inadempimenti
("qualificati") in cui può incorrere l'amministratore di società, e che l'attore deve aver allegato quale ragione della sua domanda risarcitoria, sia astrattamente efficiente a produrre un danno che si assuma corrispondente all'intero deficit patrimoniale accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale.
Da siffatte considerazioni, consegue che il quantum risarcitorio non può che essere parametrato, nel suo limite massimo, “all'intero deficit patrimoniale
pag. 11/18 accumulato dalla società fallita ed accertato nell'ambito della procedura concorsuale” (precisandosi che, quanto all'azione sociale, i soci sono le medesime parti attinte dalle azioni promosse dalla curatela, le quali hanno proposto il suddetto motivo di appello).
A tal uopo, la curatela appellata ha prodotto sia lo stato passivo relativo alle domande tempestivamente proposte da cui emerge un passivo pari a €
1.852.219,68, sia lo stato passivo integrativo al 21.4.2015 e al 2.2.2016 (relativo alle domande di insinuazione tardive) da cui emerge un ulteriore passivo pari a e
233.101,18, per un passivo complessivo ammesso pari a € 2.085.320,86.
Nulla viceversa è stato allegato dalla parte appellata comprovante un maggior danno, anche con riferimento alle spese in prededuzione eventualmente sostenute, essendosi la stessa parte limitata a sostenere genericamente che “nulla esclude che il passivo possa in seguito lievitare per effetto di future insinuazioni di crediti”, circostanza che tuttavia si palesa generica e assertiva.
Ne consegue che la condanna del non può che essere contenuta nei CP_2
limiti del passivo accertato in sede fallimentare come sopra indicato.
B) Appello , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
[...]
La sentenza impugnata ha condannato al pagamento Parte_1 della complessiva somma di €. 70.582,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata. Tale somma è così composta: a) Mancato versamento dei decimi dovuti sulle quote sottoscritte per €.19.500,00; b) Mancata consegna al curatore della documentazione necessaria per procedere al recupero dei crediti per complessivi €. 43.507,00; c) Pagamento preferenziale in favore di un creditore per €.7.575,00.
pag. 12/18 Parte appellante ha dedotto preliminarmente di non proporre appello avverso la condanna di cui al punto sub a) e di voler viceversa impugnare la statuizione di condanna degli importi individuati sub b) e c).
Con il primo motivo di appello, la censura la sentenza con Parte_1 riferimento all'importo sub b), deducendo che nella sentenza impugnata la responsabilità a lei ascritta deriverebbe dalla mancata produzione alla curatela della documentazione necessaria per potere attivare le azioni di recupero dei crediti per complessivi euro 43.507,00, indicati in bilancio, statuizione che tuttavia ha omesso di considerare le eccezioni dalla stessa proposte.
In particolare sostiene che, sebbene il curatore avesse cognizione dell'esistenza di crediti per come risultante dai bilanci correttamente e tempestivamente depositati dalla , “lo stesso curatore mai abbia richiesto la consegna Parte_1
della documentazione a supporto dei crediti da riscuotere, mai abbia eseguito accesso presso la sede sociale per acquisire tale documentazione, mai abbia richiesto formalmente alla Sig.ra di fornire l'elenco dei creditori e la Parte_1
relativa documentazione di supporto probatorio per l'accertamento dell'esistenza del credito, mai abbia contestato alla Sig.ra la carenza Parte_1
della documentazione di supporto probatorio per l'accertamento dell'esistenza del credito.
Inoltre, l'appellante rileva di aver depositato, nel corso del giudizio di primo grado, in uno alla comparsa di costituzione, l'elenco crediti al 2011.
Il motivo è infondato.
Va all'uopo ricordato che, come precisato dalla Corte di Cassazione (cfr. sent.
31/01/2022 n.2847) in ambito concorsuale, l'art. 86 L. Fall., comma 1, lett. c), prevede che al curatore vadano consegnate "le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta o acquisita se non ancora depositate in cancelleria". La norma completa l'obbligo sanzionato a carico dell'imprenditore insolvente già in sede di procedimento per la dichiarazione di fallimento in
pag. 13/18 proprio (art. 14 L.F.) - nonché, in ogni caso, all'atto della sentenza dichiarativa di fallimento (art. 16 L. Fall., comma 1, n. 3), in questo caso sanzionato anche penalmente ex art. 220 L. Fall. - prevedendo la consegna al curatore di "ogni altra documentazione" e, quindi, di ogni documento contabile o fiscale o di supporto, utile alla ricostruzione della contabilità. La norma è funzionale a consentire al curatore l'assolvimento di compiti connessi alla propria carica, quale quello della ricostruzione dell'attività gestoria precedente la dichiarazione di fallimento (art. 33 L. Fall.).
Ne consegue che non era affatto onere del curatore richiedere la documentazione necessaria per potere attivare le azioni di recupero dei crediti, bensì era dovere dell'imprenditore produrre non solo l'elenco dei debitori ( e la produzione dell'elenco in sede giudiziale è tardiva e in ogni caso priva di alcuna valenza probatoria, non facendo alcun riferimento alla natura e causale dei crediti vantati dalla società fallita), ma anche tutta la documentazione a supporto al fine di consentire alla Curatela di vagliare la recuperabilità dei crediti stessi (si consideri, in tal senso, che anche l'eventuale prescrizione degli stessi deve essere eccepita dal debitore).
Con il secondo motivo di appello, deduce che, con Parte_1
riferimento al pagamento preferenziale in favore del creditore Euro Costruzioni per €.7.575,00 di cui al punto c), la curatela è stata integralmente soddisfatta, prima della precisazione delle conclusioni del 10 giugno 2019, direttamente dal creditore Euro Costruzioni, con cui ha raggiunto un accordo transattivo che ha previsto il pagamento della somma di €. 5.000,00 a tacitazione bonaria e transattiva della richiesta di restituzione del pagamento di €. 7.575,00 effettuato dalla in favore della Euro Costruzioni. CP_1
Il motivo è parzialmente fondato.
Premesso che nessuna valenza può assumere nel presente giudizio l'accordo transattivo raggiunto dalla curatela fallimentare con la Euro Costruzioni,
pag. 14/18 trattandosi di rapporti aventi presupposti diversi, il primo – quello tra il fallimento ed il creditore - fondato sulla revocabilità del pagamento, il secondo – quello tra il fallimento e l'amministratore - fondato sulla responsabilità per mala gestio dell'amministratore che ha eseguito il pagamento preferenziale, non può esservi dubbio che il danno subito dai creditori sociali a causa del contestato pagamento preferenziale è dato dalla differenza tra quanto in effetti ricevuto da
Euro Costruzioni, pari a €.7.575,00, detratto l'importo restituito alla curatela, pari a € 5.000,00.
Ne consegue che la non può che essere condannata al pagamento in Parte_1 favore della curatela del minor importo pari a € 2.575,00, dovendosi presumere che al predetto creditore non sarebbe spettata alcuna somma in sede di riparto.
Con l'ultimo motivo di appello, la GI censura la sentenza in punto di condanna alle spese, rilevando che la sentenza stessa conclude sbrigativamente con la condanna di tutti i convenuti in solido al pagamento delle spese processuali in €. 3.863,00 per esborsi e 26.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA., ma la condanna di tutti convenuti in solido è palesemente errata e deve essere revocata posto che le domande formulate dalla curatela nei confronti di e hanno ad Controparte_2 Parte_1
oggetto fattispecie assolutamente diverse.
Il motivo va disatteso, sebbene la statuizione di condanna debba essere oggetto di specificazioni.
Invero, seppure le contestazioni mosse ai diversi amministratori siano fondate su differenti condotte, è corretta la condanna in solido al pagamento delle spese processuali trattandosi di unico processo instaurato nei confronti di ciascuno.
Deve, tuttavia, precisarsi che nei rapporti interni dovrà Parte_1
rispondere delle spese nei limiti della condanna dalla stessa subita.
Alla luce delle superiori considerazioni, la sentenza impugnata va parzialmente riformata e va condannato al pagamento in favore della Controparte_2
pag. 15/18 curatela attrice della complessiva somma di € 2.085.320,86, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata, mentre va condannata al pagamento in Parte_1
favore della curatela attrice della complessiva somma di €. 65.582,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata.
In ordine alle spese di entrambi i gradi del giudizio - posto che il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale -, queste non possono che seguire la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma riconosciuta ed esclusa per il giudizio di gravame la fase di trattazione non espletata) in favore della Curatela quanto al giudizio di primo grado e in favore dell'Erario, quanto alla presente fase di gravame, essendo stata la Curatela ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 144 T.U.S.G.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti rispettivamente da , Parte_1 Parte_2
e nei confronti di
[...] Parte_3
e da Controparte_1 CP_2
nei confronti di
[...] Controparte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 4651/2019
[...]
pubblicata in data 26/11/2019, in parziale riforma della sentenza stessa, così provvede:
pag. 16/18 1) condanna al pagamento in favore della curatela appellata Controparte_2
della complessiva somma di € 2.085.320,86, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
2) condanna al pagamento in favore della curatela attrice Parte_1
della complessiva somma di €. 65.582,00, oltre rivalutazione monetaria dalla data del fallimento e con gli interessi legali sulla somma di anno in anno rivalutata;
3) condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento, in favore della parte appellante, delle spese del primo grado del giudizio, che liquida in €. 3.863,00 per esborsi ed €.26.500,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e
CPA, precisando che nei rapporti interni , Parte_1 Parte_2
e dovranno risponderne nei limiti per cui vi è
[...] Parte_3
condanna nei loro confronti;
4) condanna le parti appellanti, in solido, al pagamento, in favore dell'Erario delle spese della presente fase di gravame, che liquida in €. 31.283,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, precisando che nei rapporti interni , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
dovranno risponderne nei limiti per cui vi è condanna nei loro confronti;
5) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso, in data 19/07/2024, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Presidente relatore/estensore
Dott. Dora Bonifacio
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