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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/11/2025, n. 2540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2540 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Roberta Gambardella, all'esito dell'udienza di discussione del 24/11/2025, ha pronunciato, con motivi contestuali, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 8031/2023 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “assegno – pensione”
e vertente
TRA nella qualità di Amministratore di sostegno del sig. Parte_1 CP_1
, rapp.to e difeso dall'avvocato Giovanna L'Arco ed elettivamente domiciliata presso lo studio
[...] sito del suo difensore in Sparanise, alla via Canonico De Felice snc,
RICORRENTE
E
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso Controparte_2 dagli avv.ti Ida Verrengia, Itala De Benedictis, Luca Cuzzupoli, Davide Catalano e Nicola Fumo ed elettivamente domiciliati in Caserta Via Arena località San Benedetto
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
La prestazione previdenziale invocata nel presente giudizio consiste nella cd. pensione ai superstiti. In tale forma di tutela previdenziale, l'evento protetto è la morte, cioè un fatto naturale dal quale la legge presume derivi una situazione di bisogno per i familiari superstiti.
Questi ultimi, quindi, sono i soggetti protetti ed hanno diritto iure proprio alla pensione, purché siano a carico del lavoratore o del pensionato al momento del decesso.
A seconda che il lavoratore deceduto sia pensionato o meno, la pensione ai superstiti assume caratteristiche e denominazioni diverse. Se il deceduto era titolare di pensione di vecchiaia, anzianità o inabilità, ai familiari superstiti spetta la pensione di reversibilità. I familiari beneficiari della pensione ai superstiti sono il coniuge, i figli, i genitori ed i fratelli ed il diritto degli uni può escludere quello degli altri.
Per quanto riguarda i figli, gli stessi per aver diritto alla pensione devono essere minori degli anni 18 ovvero studenti fino a 21 anni ovvero inabili (di qualunque età).
Per questi ultimi, l'inabilità viene intesa quale impossibilità assoluta e permanente di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa di infermità o difetto fisico o mentale e deve necessariamente essere riconosciuta alla data del decesso del genitore, salvo che il figlio sia riconosciuto inabile al lavoro nel periodo compreso tra la data della morte dell'assicurato o del pensionato ed il compimento del 18° anno di età. In questo caso il figlio conserva il diritto alla pensione ai superstiti anche dopo il compimento della predetta età.
Altro requisito per la prestazione de qua è la vivenza a carico ossia, per avere diritto alla pensione i figli di età superiore ai 18 anni (studenti o inabili), i genitori ed i fratelli devono risultare a carico del lavoratore al momento del decesso. Tale requisito non è richiesto per il coniuge mentre è presunto per i figli minori.
E' considerato a carico del lavoratore deceduto il superstite che si trovi in una situazione di bisogno tale da non poter vantare una condizione di autosufficienza economica, rapportata alle sue esigenze medie di carattere alimentare ed alle sue fonti di reddito ovvero il cui mantenimento da parte del deceduto era costante e rilevante. In mancanza di una normativa specifica, occorre tenere in debito conto la situazione del nucleo familiare del lavoratore o pensionato deceduto e del familiare superstite.
In particolare, se tra gli stessi vi era convivenza, la condizione di mantenimento abituale è normalmente presunta, mentre in caso di non convivenza, l'accertamento involge la comparazione dei redditi di entrambi i soggetti, anche se non è comunque necessario che il deceduto provvedesse in via esclusiva al mantenimento del superstite.
Aggiunge la Cassazione che, in caso di morte del pensionato, il figlio superstite ha diritto alla pensione di reversibilità , ove maggiorenne, se riconosciuto inabile al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi, laddove il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria del soggetto inabile, va considerato con particolare rigore ed in tale valutazione occorre prendere in considerazione tutti gli elementi di giudizio acquisiti al processo in base ai quali poter ricostruire la sussistenza o meno di una rilevante dipendenza economica del figlio inabile dal defunto genitore (Cass. 11689/05).
E' invece escluso dal diritto alla pensione il superstite che svolge un'attività lavorativa, anche se la Corte
Costituzionale ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità al giovane superstite che svolga saltuari lavori subordinati retribuiti, quando la modestia degli introiti non sia idonea a garantirne il mantenimento
(Cort. Cost. 42/99). L'assenza di qualsiasi attività lavorativa deve sussistere non solo al momento del decesso dell'assicurato o pensionato, ma deve permanere anche dopo il conseguimento della pensione: un'attività iniziata dopo la liquidazione della pensione ne comporta, pertanto, la sospensione. Per quanto riguarda i figli inabili, l'attività svolta dagli stessi comporta di per sé la non inabilità e la cessazione del diritto alla prestazione così come nel caso in cui per gli stessi venga comunque meno lo stato di inabilità.
La prestazione de qua inizia a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del pensionato o assicurato, a prescindere dalla data di presentazione della domanda amministrativa.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza avendo la parte ricorrente agito tempestivamente CP_ tenuto conto della data di reiezione della domanda amministrativa da parte dell'
Fatta questa precisazione, in diritto, giova ricordare che è palese che con il ricorso in esame parte ricorrente ha dedotto proprio il diritto soggettivo alle prestazioni predetta, per cui il giudice deve accertare se si è realizzata la fattispecie integrale costitutiva del diritto.
In primo luogo va precisato che, l'istante ha provato la vivenza a carico del pensionato/assicurato (cfr. certificato di stato di famiglia in atti e certificato reddituale) atteso che i redditi da considerare sono i soli assoggettabili all'IRPEF.
In ordine al requisito sanitario va precisato che lo stato di inabilità al lavoro deve sussistere sin dal momento della morte del pensionato, non essendo consentito spostare la decorrenza del predetto trattamento (art. 13 r.d.l. n. 636 del 1939 , così come sostituito dall'art. 22 l. n. 903 del 1965).
La Corte di Cassazione ha chiarito che “l'accertamento del requisito della "inabilità" (di cui all'art. 8 della legge 12 giugno 1984 n. 222) richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di riversibilità ai figli superstiti del lavoratore
o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto, in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'art. 36 Cost. e tali da procurare una fonte di guadagno non simbolico”. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità, quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i genitori, presentata da un invalido, le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari, che dovevano comunque essere completate da un altro operatore e si risolvevano nello svolgimento di "un'attività del tutto priva di produttività, oltre che in perdita economica" esercitata esclusivamente all'interno di strutture protette, con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno) (cfr. Corte di Cassazione, sezione lavoro, Sez. L, Sentenza n. 21425 del
17/10/2011; cass. N. 12765/2004).
Nel caso di specie, il ctu nominato ha precisato che dalla documentazione medica e dall'esame obiettivo
è emerso che il ricorrente è affetto da “Ritardo mentale grave con turbe comportamentale e del linguaggio” e che “in considerazione di tali minorazioni lo stesso si trova nella totale e assoluta impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa
e detta condizione era presente al 11.2020 (epoca del decesso del familiare)” (cfr. considerazioni medico legali in atti). Il Giudice ritiene di dover accertare e fare proprio, anche per quanto attiene alla decorrenza, il riferito giudizio conclusivo in quanto trae origine da una meditata valutazione degli elementi anamnestici e clinici e di esami strumentali nonché trova corrispondenza nella documentazione medica allegata in atti ed è sorretto da valide considerazioni medico legali che vanno qui condivise.
Pertanto, alla luce delle valutazioni sopra riportate, il ricorso deve essere accolto.
Va pertanto accertato il diritto del ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, a decorrere dal primo giorno CP_2 del mese successivo a quello del decesso del pensionato o assicurato, oltre interessi legali dalla data della domanda amministrativa al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con attribuzione al procuratore di parte ricorrente che ha dichiarato di averne fatta anticipazione. CP_ Le spese di ctu sono poste a cario dell' e si liquidano come da separato decreto
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) accerta il diritto di parte ricorrente alla percezione della pensione di reversibilità con conseguente condanna dell' al pagamento della relativa prestazione, come indicato in parte motiva oltre interessi CP_2 legali dalla data della domanda amministrativa al soddisfo
2) condanna l' per come rappresentato, al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi CP_2
€ 2.800,00 oltre iva, cpa e spese generali come per legge con attribuzione all'avv.to Giovanna L'Arco CP_ 3) pone a definitivo carico dell' le spese di ctu, liquidate come da separato decreto
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 24.11.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Roberta Gambardella