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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 03/06/2025, n. 596 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 596 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trani
AREA 1 - FAMIGLIA
N. R.G. 949/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Laura Cantore ………………………….Presidente
Sandra Moselli ………………………Giudice relatore
Concetta Race ……………………….Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
MORGESE ELVIRA e CAMPESE FABIO
contro
, C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CICCIARELLI EMANUELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: divorzio- cessazione effetti civili
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio chiedendo ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. Parte_2
b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 1/2/2007 e trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile di Corato al n. P 2 S A 2007.
Ha premesso le seguenti circostanze:
- che in data 1/2/2007 contraeva matrimonio concordatario in Corato con
; Controparte_1
- che i coniugi con convenzione inserita nell'atto di matrimonio optavano per il regime separazione dei beni;
- che dalla predetta unione, nascevano in Corato due figli: il Per_1
31/7/2007 e il 16/10/2010, entrambi ancora minorenni;
Per_2
- che i coniugi ricorrevano presso codesto Tribunale al fine di ottenere provvedimento di separazione consensuale;
- che il Tribunale di Trani con decreto emesso in data 15/3/2022, riunito in
Camera di Consiglio, omologava l'accordo di separazione alle condizioni puntualizzate nel ricorso recepito al verbale di udienza del giorno
08.02.2022.
Ha concluso per la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento dei figli minori, al diritto di visita del padre, con riduzione
Pag. 2 di 4 del contributo di mantenimento dei figli nella somma non superiore ad €
350,00 , per il suo stato di non occupazione e, conseguentemente, nulla disporre a suo carico a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie.
Si è costituita chiedendo di confermare tutte le Controparte_1
condizioni omologate in separazione;
per l'effetto, confermare il diritto al mantenimento sia della sia dei figli minori da parte del CP_1 Pt_1
mantenendo inalterato l'importo dell'assegno viste le aumentate esigenze dei due adolescenti e il costo della vita;
in via subordinata ha chiesto di disporre il trasferimento della quota parte dell'immobile destinato a casa coniugale di proprietà del in favore della in conto Pt_1 CP_1
mantenimento, fermo restando l'obbligo al versamento del concorso al mantenimento dei due figli minori nella misura di euro 500,00 per entrambi oltre al 50 % delle spese straordinarie.
***
Ciò premesso , risulta in atti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/02/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CORATO.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Pag. 3 di 4 La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corato in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Trani, 27.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sandra Moselli Laura Cantore
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trani
AREA 1 - FAMIGLIA
N. R.G. 949/2023
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
Laura Cantore ………………………….Presidente
Sandra Moselli ………………………Giudice relatore
Concetta Race ……………………….Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
C.F. , con gli avv.ti Parte_1 C.F._1
MORGESE ELVIRA e CAMPESE FABIO
contro
, C.F. , con l'avv. Controparte_1 C.F._2
CICCIARELLI EMANUELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero Oggetto: divorzio- cessazione effetti civili
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
agisce in giudizio chiedendo ai sensi dell'art. 3, n. 2), lett. Parte_2
b), L. 898/1970 la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in data 1/2/2007 e trascritto presso l'Ufficio dello
Stato Civile di Corato al n. P 2 S A 2007.
Ha premesso le seguenti circostanze:
- che in data 1/2/2007 contraeva matrimonio concordatario in Corato con
; Controparte_1
- che i coniugi con convenzione inserita nell'atto di matrimonio optavano per il regime separazione dei beni;
- che dalla predetta unione, nascevano in Corato due figli: il Per_1
31/7/2007 e il 16/10/2010, entrambi ancora minorenni;
Per_2
- che i coniugi ricorrevano presso codesto Tribunale al fine di ottenere provvedimento di separazione consensuale;
- che il Tribunale di Trani con decreto emesso in data 15/3/2022, riunito in
Camera di Consiglio, omologava l'accordo di separazione alle condizioni puntualizzate nel ricorso recepito al verbale di udienza del giorno
08.02.2022.
Ha concluso per la conferma dei provvedimenti assunti in sede di separazione consensuale relativamente alla casa coniugale e all'affidamento dei figli minori, al diritto di visita del padre, con riduzione
Pag. 2 di 4 del contributo di mantenimento dei figli nella somma non superiore ad €
350,00 , per il suo stato di non occupazione e, conseguentemente, nulla disporre a suo carico a titolo di assegno di mantenimento a favore della moglie.
Si è costituita chiedendo di confermare tutte le Controparte_1
condizioni omologate in separazione;
per l'effetto, confermare il diritto al mantenimento sia della sia dei figli minori da parte del CP_1 Pt_1
mantenendo inalterato l'importo dell'assegno viste le aumentate esigenze dei due adolescenti e il costo della vita;
in via subordinata ha chiesto di disporre il trasferimento della quota parte dell'immobile destinato a casa coniugale di proprietà del in favore della in conto Pt_1 CP_1
mantenimento, fermo restando l'obbligo al versamento del concorso al mantenimento dei due figli minori nella misura di euro 500,00 per entrambi oltre al 50 % delle spese straordinarie.
***
Ciò premesso , risulta in atti che le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 01/02/2007, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di CORATO.
È stata chiesta la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1 dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
Pag. 3 di 4 La causa va rimessa in istruttoria per la trattazione delle ulteriori questioni.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corato in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DISPONE
in ordine alla prosecuzione del processo come da separata ordinanza.
Trani, 27.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Sandra Moselli Laura Cantore
Pag. 4 di 4